Articolo 698 del Codice civile
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Versione
19 aprile 1942
Art. 698.

(Usufrutto successivo).

La disposizione, con la quale e' lasciato a piu' persone successivamente l'usufrutto, una rendita o un'annualita', ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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