Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/02/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 913 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ivi residente in [...], Scala B. Is. C.F._1
L, elettivamente domiciliato in Messina, Via del Vespro, n. 75, presso e nello studio degli Avv.ti ALBERTO CICCONE (cod.fisc.:
, fax: 090/661344, pec: C.F._2
e GAIA MICCOLI (cod.fisc.: Email_1
, fax: 090/661344, pec: C.F._3
che unitamente e disgiuntamente lo Email_2
rappresentano e difendono per procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, ivi residente in [...], C.F._4
elettivamente domiciliata in Messina, via Luciano Manara, n. 19, presso lo studio dell'avv. DI BERNARDO ROSA (C.F.: , C.F._5
1
difende per procura in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria il 22.02.2023 Parte_1
chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili
[...]
del matrimonio concordatario da lui contratto a Messina il 18.07.2003 con con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di Controparte_1
detto Comune al n. 426 parte II serie A anno 2003, invocando l'applicazione dell'art. 3 n. 2 lettera b della legge 1.12.1970 n. 898, così come modificato dalla legge 6.03.1987 n. 74 e dalla legge 06.05.2015 n.
55, atteso che con sentenza n. 1974/2021 depositata il 19.11.2021 il
Tribunale di Messina aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi ed erano ormai trascorsi dalla comparizione degli stessi davanti al
Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione, i termini di legge per la proponibilità dell'azione, senza che i coniugi si fossero riconciliati.
Evidenziava che dal matrimonio erano nate due figlie, in data Per_1
20.04.2006, e in data 06.11.2011, le quali in sede di separazione Per_2
erano state affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori con domiciliazione presso la madre, disciplinando i tempi di permanenza con il deducente, cui era stato posto l'obbligo di contribuire al loro mantenimento mediante la corresponsione della somma mensile complessiva di € 300,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie. Osservava che le statuizioni emesse all'esito del giudizio di separazione avrebbero potuto essere confermate, in quanto non era intervenuta alcuna modifica che potesse giustificare la loro revisione, e,
2 in particolare, egli continuava ad essere disoccupato e percepiva soltanto dal fratello la somma mensile di € 1.000,00 derivante da obblighi successori.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 10.11.2023 si costituiva la quale non si opponeva alla pronuncia Controparte_1
di divorzio. Rilevava, però, che lo stato di disoccupazione del Parte_1
dipendeva dal fatto che questi aveva deciso di non ricercare più un'occupazione, dopo avere cessato, intorno all'anno 2012, la propria attività lavorativa di agente di commercio. Osservava, pertanto, che tale circostanza non poteva esimerlo dall'obbligo di provvedere al mantenimento delle figlie e che, comunque, le condizioni economiche del erano migliori di quelle della deducente, poiché lo stesso Parte_1
aveva una entrata economica stabile ed era proprietario dell'immobile in cui stabilmente risiedeva, mentre lei percepiva soltanto il reddito di cittadinanza. Lamentava, inoltre, che il corrispondeva Parte_1
costantemente in ritardo l'assegno stabilito con la sentenza di separazione e che la somma prevista per il mantenimento della prole non era più sufficiente, in considerazione delle mutate esigenze delle figlie.
Concludeva, pertanto, chiedendo che le fosse riconosciuto un assegno divorzile di importo pari a € 150,00 mensili e che l'assegno a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie fosse aumentato ad € 500,00 mensili.
All'udienza del 20.11.2023 il Presidente delegato esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito infruttuoso. In tale sede, nondimeno, i coniugi raggiungevano un accordo in ordine al mantenimento delle figlie, in base al quale il avrebbe versato alla Parte_1
la somma mensile di € 350,00 ed avrebbe prestato il proprio CP_1
3 consenso alla percezione per intero, da parte della ell' CP_1 Pt_2
unico per le figlie.
Con ordinanza resa alla medesima udienza il Presidente delegato recepiva il suddetto accordo, confermando per il resto le statuizioni vigenti nel regime della separazione, e dava le disposizioni necessarie per la prosecuzione della causa davanti al Giudice Istruttore.
Con ricorso depositato il 29.12.2023 Controparte_1
premesso che con ordinanza del 20.11.2023 il Presidente delegato aveva confermato le statuizioni vigenti nel regime della separazione che prevedevano l'affidamento condiviso delle due figlie minori nata Per_1
in data 20/04/2006 e nata in data [...], con domiciliazione Per_2
presso la madre ed aveva disposto che il corrispondesse alla Parte_1
deducente per il mantenimento delle figlie l'importo mensile di euro
350,00, consentendo, altresì, all'accredito diretto alla stessa della propria quota di assegno unico;
che il frapponeva ostacoli alla Parte_1
gestione delle figlie minori e non partecipava alle spese straordinarie;
che da ultimo il non aveva inteso dare il consenso all'esecuzione Parte_1
di un intervento chirurgico di adenoidectomia nell'interesse della figlia
, che era stato consigliato dai medici dell'Ospedale “Papardo” di Per_2
Messina, e del relativo “prericovero”; che tale dissenso appariva del tutto ingiustificato e costituiva espressione di un atteggiamento volto a creare tensione tra le parti;
tutto ciò premesso, chiedeva che con provvedimento inaudita altera parte fosse autorizzato l'intervento chirurgico sopra indicato nei tempi indicati dalla struttura ospedaliera.
Con decreto del 29.12.2023 il Giudice Istruttore fissava l'udienza di comparizione delle parti, evidenziando che per potere emettere provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. volti alla soluzione delle controversie
4 sull'esercizio della responsabilità genitoriale occorreva necessariamente sentire previamente le parti.
Instaurato il contraddittorio sulla predetta domanda, si costituiva il quale contestava la fondatezza della domanda Parte_1
avversaria, lamentando che la lo estrometteva costantemente CP_1
dalle decisioni riguardanti le figlie e , ingenerando nelle Per_1 Per_2
minori la convinzione che il padre fosse poco attento alle loro esigenze;
evidenziava che la era solita richiedere il pagamento della CP_1
quota di spese straordinarie sostenute per le figlie, senza averlo prima coinvolto nella fase decisionale;
che anche con riferimento all'intervento chirurgico di adenoidectomia menzionato in ricorso la o aveva CP_1
informato solo in prossimità della data fissata per il prericovero, senza farlo partecipe dei precedenti accertamenti sanitari;
che, nondimeno, egli, al fine di non pregiudicare lo stato di salute della figlia, non si opponeva all'esecuzione del suddetto intervento ed era pronto a rilasciare le necessarie autorizzazioni.
Con ordinanza depositata il 19.01.2024 il Giudice Istruttore dichiarava non luogo a provvedere sulla domanda avanzata con ricorso depositato dalla il 29.12.2023, evidenziando che il resistente CP_1
aveva dichiarato di prestare il proprio consenso all'esecuzione dell'intervento chirurgico indicato in ricorso, sicché occorreva solamente prendere atto che il disaccordo era venuto meno e che non occorreva emettere alcun provvedimento, mentre, con riferimento alle doglianze del
, sottolineava che non ogni disaccordo potesse giustificare un Parte_1
intervento del Giudice ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., ma solo quello che, attraverso un significativo blocco delle funzioni decisionali inerenti alla vita del soggetto minore, fosse destinato a ripercuotersi sulla prole in termini di serio, oggettivo ed altrimenti inemendabile pregiudizio.
5 Acquisita documentazione concernente la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, all'udienza del 05.11.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice Istruttore, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., concedendo alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., i termini di rito per lo scambio delle comparse conclusionali e per lo scambio delle memorie di replica, e disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con meriti accoglimento. Controparte_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B legge n. 898/70, presupposto della domanda di divorzio è 1) che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre, nella ipotesi della separazione consensuale, si realizza con l'emissione del provvedimento di omologa, e 2) che lo stato di separazione dei coniugi duri per un triennio
(termine che, con legge 55/2015, è stato ridotto a sei mesi in caso di separazione consensuale e ad un anno nel caso di separazione giudiziale) e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del
Tribunale, preso atto della volontà dei coniugi di separarsi, abbia autorizzato gli stessi a vivere separati.
Attraverso le dichiarazioni delle parti e la documentazione prodotta è emerso, infatti, che lo stato di separazione fra i coniugi, all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, si protraeva ininterrottamente da oltre tre anni a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi medesimi innanzi al Presidente del Tribunale, in data
6 04.11.2019, nella procedura di separazione giudiziale, conclusasi con sentenza pubblicata il 19.11.2021 ed ormai irrevocabile.
Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ.
19/11/2010 n. 23510), mentre nel caso in esame la non ha CP_1
contestato la suddetta circostanza ed ha, al contrario, aderito alla domanda di divorzio avanzata dal ricorrente.
Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Messina il 18.07.2003 con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 426 parte II serie A anno 2003.
Quanto ai provvedimenti relativi alla prole occorre tenere presente che quando, come nel caso in esame, vi sia già un provvedimento giurisdizionale definitivo che disciplina i rapporti tra genitori e figli, la modifica delle precedenti statuizioni è consentita solamente nel caso in cui vi siano fatti sopravvenuti che giustifichino una revisione delle disposizioni vigenti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, infatti, che la disposizione contenuta nell'art. 337 quinquies c.c., secondo cui la revisione dei provvedimenti relativi alla prole è ammessa “in ogni tempo”, non incide sui presupposti della revisione stessa e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ.
08.05.2013 n. 10720).
7 Nel caso in esame entrambe le parti non hanno allegato circostanze idonee a giustificare una revisione delle statuizioni vigenti relative ai rapporti di natura personale tra i genitori e la figlia minore , così Per_2
come stabiliti nella sentenza di separazione, mentre occorre prendere atto del fatto che la figlia ha raggiunto la maggiore età, sicché non Per_1
occorre più provvedere in ordine al suo mantenimento.
Per quanto riguarda il mantenimento delle figlie, la ha CP_1
sottolineato che le esigenze delle figlie erano aumentate e che lo stato di disoccupazione del non poteva sollevarlo dalla necessità di Parte_1
provvedere in modo adeguato al mantenimento della prole, anche perché non risultava che lo stesso si fosse attivato per reperire una occupazione.
Invero, non vi è dubbio che, ai fini della quantificazione del contributo per il mantenimento della prole, il riferimento contenuto dall'art. 316 bis c.c. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate potenzialità reddituali dei genitori imponendo al
Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale (Cass.
8.11.1997 n.
11025). Sussiste, infatti, un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso, sicché in simili casi la misura dell'assegno va stabilita con riferimento prioritario alle essenziali esigenze dei figli. Riguardo, poi, alle esigenze delle due figlie, la
Suprema Corte (Cass. Civ. 17055/2007; Cass. 6 novembre 2009, n. 23630;
Cass. Civ. 8927/2012; Cass. 1 marzo 2018 n. 4811; Cass. civ. 4 maggio
2023, n. 11724) ha rilevato che l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legata alla crescita, sicché, in qualche misura, non ha bisogno di specifica dimostrazione, legittimando così l'aumento dell'assegno di mantenimento anche in assenza di aumenti reddituali del genitore, quando, come nel caso in esame, trascorra un tempo piuttosto ampio, tale da determinare il passaggio del figlio minore ad una fase di vita
8 caratterizzata da nuovi e maggiori bisogni. Nondimeno, tenuto conto delle risorse del e delle necessità della prole la misura dell'assegno Parte_1
può essere congruamente determinata in € 350,00 mensili, somma sulla quale, peraltro, le parti hanno raggiunto un accordo non molto tempo addietro, in sede di udienza presidenziale, posto che, peraltro, il ha dato il proprio consenso alla percezione dell'intero Parte_1
assegno unico da parte della Va, pertanto, posto a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere a a Parte_1 Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento delle due figlie (non essendo contestato che la figlia maggiorenne non ha ancora acquisito l'autonomia economica), la somma mensile di € 350,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come già stabilito in sede di separazione.
Quanto alla richiesta avanzata dalla resistente, volta al riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile, occorre premettere che, la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra la parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi
(Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del
28.01.2008), in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti.
Mentre l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, anche se l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la
9 valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi ( Cass.
Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011;
Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501;Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007;
Cass. 28 giugno 2007 n. 14921; Cass. 27 luglio 2005, n. 15728; Cass. 11 settembre 2001, n. 11575).
La normativa applicabile con riferimento all'assegno divorzile è quella contenuta nell'art. 5 legge 898/1970, così come modificato dalla legge 74/1987, il quale pone le condizioni richieste per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno. Ciò premesso, secondo il testo dell'articolo citato, l'attribuzione dell'assegno è subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza in capo all'istante di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, hanno interpretato il suddetto requisito nel senso che la mancanza di mezzi adeguati va esaminata alla luce degli altri criteri indicati nel medesimo articolo (durata del matrimonio, ragioni della separazione, contributo dato alla conduzione familiare ed al patrimonio comune), destinati a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale, in applicazione del principio di solidarietà che deve informare la funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno e che trova fondamento costituzionale nel principio della pari dignità dei coniugi (art. 2, 3, 29 Cost.). In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che l'adeguatezza dei mezzi va esaminata tenendo conto in modo unitario di tutti gli indicatori stabiliti dalla legge che sottolineano il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, di modo che sia assicurato ad entrambi gli ex coniugi non soltanto il raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza (funzione assistenziale), ma anche un livello reddituale adeguato al contributo fornito
10 nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente
(funzione compensativa). Naturalmente, il punto di partenza, anche nella nuova prospettiva ermeneutica indicata dalle Sezioni Unite continua ad essere la sussistenza di un apprezzabile divario nei redditi delle parti al momento della pronuncia di divorzio, quali risultano dalla documentazione fiscale prodotta (Cass. 12 luglio 2007, n. 15610; Cass. 6 ottobre 2005, n.
19446; Cass. 16 luglio 2004, n. 13169; Cass. 7 maggio 2002, n. 6541; Cass.
3 luglio 1997 n. 5986), ma l'adeguatezza dei redditi percepiti dalla parte richiedente l'assegno divorzile prescinde, a differenza dell'assegno di separazione, dal tenore di vita coniugale, dovendo essere valutata alla luce del principio costituzionale della parità sostanziale tra i coniugi, così come declinato negli artt. 2, 3 e 29 Cost..
Sennonché, nella fattispecie in esame non sembra sussistere un apprezzabile divario nelle condizioni economiche delle parti. Come sottolineato già in sede di separazione, il è disoccupato, privo Parte_1
di redditi da lavoro dipendente e percettore unicamente della somma mensile di € 1.000,00 da parte del fratello, in adempimento di impegni assunti in sede successoria, ma non deve sostenere oneri economici per soddisfare l'esigenza abitativa in quanto proprietario della casa in cui vive;
la dal canto suo, ha affermato di non svolgere più l'attività CP_1
lavorativa di assistente agli anziani ed ha sottolineato che percepisce solamente il reddito di inclusione, di importo inferiore rispetto al cosiddetto
“reddito di cittadinanza”, in precedenza corrisposto, ma deve pagare un canone per la locazione della casa di abitazione. Nondimeno, non vi è dubbio che la ha acquisito specifica esperienza in un settore CP_1
lavorativo in cui non dovrebbero esservi difficoltà a reperire altra
11 occupazione e non ha fornito alcuna prova di essersi attivata in tal senso.
D'altronde, come sottolineato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 13 febbraio
2020 n. 3661), se è vero che la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, in tale quadro occorre attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva, facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale e subendo le conseguenze di un eventuale contegno attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro senza attivarsi per la ricerca di un'occupazione fin dal momento della separazione.
Di conseguenza, in una valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, non sembra che sussista un apprezzabile squilibrio economico tra gli ex coniugi, né risulta, peraltro, che le attuali condizioni economiche della siano la conseguenza delle scelte fatte e dei CP_1
ruoli condivisi nella intrapresa vita matrimoniale, non essendo stato allegato nulla in tal senso, mentre con riferimento al profilo assistenziale dell'assegno divorzile, si deve osservare che la nozione di adeguatezza/inadeguatezza del reddito del richiedente l'assegno non è astratta e solitaria, assumendo essa significato solo quale esito di un giudizio di comparazione che deve essere condotto sui redditi di entrambi gli ex coniugi, tenendo presente che a ciascuno di loro va assicurata la possibilità di condurre una esistenza dignitosa.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda della volta al riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile CP_1
va rigettata.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
12 Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 913/2023 R.G., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Messina il 18.07.2003 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 426 parte II serie
A anno 2003 tra nato a [...] il Parte_1
03.07.1967 e nata a [...] il Controparte_1
13.04.1977;
2) conferma le statuizioni vigenti nel regime della separazione con riferimento all'affidamento della figlia minore;
Per_2
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento delle Controparte_1
due figlie, la somma mensile di € 350,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
4) rigetta la domanda avanzata da volta al Controparte_1
riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
6) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 11/02/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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