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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 12334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12334 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4°
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 1.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 40212 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2024 TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7
, , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Abbagnato, giusta mandato in calce al ricorso, domiciliati presso il suo domicilio telematico
Email_1
RICORRENTI E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Arturo Maresca e Oriana Di Girolamo, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via L.G. Faravelli, n. 22, in virtù di mandato rilasciato in calce alla memoria di costituzione dall'avv. Nicola Nero in qualità di della CP_2 [...]
giusti i poteri conferiti per atto del notaio dott.ssa Controparte_3 Per_1 del 13.3.2023, Rog. 806, rep. n. 1885
[...]
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 5.11.2024 ed iscritto a ruolo in pari data le parti ricorrenti in epigrafe nominate esponevano: di avere lavorato tutti alle dipendenze della società convenuta con mansioni e qualifica di macchinista ad eccezione dei ricorrenti e , che avevano la Parte_2 Pt_9 mansione di capo treno;
che queste figure professionali, come prevede la declaratoria del Ccnl delle Attività Ferroviarie, svolgono in prevalenza la propria attività lavorativa a bordo dei treni;
che i macchinisti conducono (c.d.
“condotta”) il treno sulle linee ferroviarie e relativi impianti, con responsabilità sul convoglio in base ai regolamenti e alle normative vigenti;
che il capo treno, invece, scorta sulle linee ferroviarie e relativi impianti, con responsabilità sul convoglio in base ai regolamenti e alle normative vigenti, verificando, altresì, il regolare pagamento dei biglietti da parte dei viaggiatori;
che entrambe le figure professionali, a turno, effettuano a volte anche giornate cosiddette “di riserva”, ossia turni di servizio nei quali non gli sono assegnati in programmazione dei treni o dei locomotori da condurre o da scortare, ma restano nell'impianto di appartenenza a disposizione per effettuare eventuali condotte o scorte di treni in caso di improvvisa necessità; che quando sono in turno di “riserva”, il macchinista ed il capo treno sono a tutti gli effetti al lavoro e disbrigano attività amministrativa, in attesa di effettuare eventuali sostituzioni improvvise sui treni;
che il macchinista, così come il capo treno, svolge i suoi turni giornalieri di servizio sempre partendo da e facendo ritorno al suo impianto di appartenenza (sede di servizio), salvo i casi nei quali effettua un Riposo Fuori Residenza (ossia dorme nel luogo di arrivo dell'ultimo treno e riparte da quel luogo al mattino presto); che in caso di Riposo Fuori Residenza, ha CP_1 stipulato convenzioni con hotel in tutte le località dove ciò può accadere e il macchinista o il capo treno dormono nell'Hotel indicato da a spese CP_1 della società; che pertanto il macchinista ed il capo treno effettuano sempre (tranne i turni di “riserva”) una prestazione lavorativa che comporta viaggi a bordo di treni e, quindi assenza, per un certo tempo dal proprio impianto di appartenenza;
che tutto il periodo che intercorre tra la partenza del treno dal proprio impianto e il rientro è definito dal CCNL come “assenza dalla residenza”; che durante il periodo di assenza dalla residenza di servizio, il macchinista ed il capo treno non hanno necessità di effettuare spese vive, in quanto gli vengono pagati il pasto e, quando effettua un Riposo Fuori Residenza, anche l'alloggio, così come per raggiungere la località dove è ubicato l'hotel le spese di trasporto sono sostenute dall'azienda; che il rapporto di lavoro dei ricorrenti è regolato con decorrenza 1.12.2012 dal CCNL della Mobilità e Attività Ferroviarie, poi aggiornato nella parte normativa da quello del 20.7.2012 e poi del 16.12.2016; che ai sensi dei CCNL citati la retribuzione di ciascun macchinista e capo treno è composta da una parte fissa
– indicata nell'art. 68.1.1 del CCNL AA.FF., spettante al macchinista indipendentemente dalle ore di condotta effettuate e dalle tratte coperte nel mese di riferimento - e da una parte variabile, legata alle ore di condotta del treno, agli orari effettuati e/o all'attività effettivamente prestata;
che infatti, l'art. 68.1.2, tra le varie voci contempla alla lettera “j” quella di “trasferta ed altri trattamenti per attività fuori sede”; che il CCNL delle Attività Ferroviarie prevede per i macchinisti ed i capi treno varie indennità, tra le quali la
“Assenza dalla residenza” (Art.77, punto 2) che varia rispetto al servizio svolto da €. 1,30 a €. 2,20 orarie, purché il servizio preveda un'assenza dalla residenza di servizio di almeno 3 ore;
che l'art. 31 del contratto aziendale (2012 e 2016), poi, prevede l'indennità di utilizzazione (di condotta e di riserva), stabilita da una specifica tabella;
che i ricorrenti, svolgendo le mansioni di macchinista, svolgono la propria attività fuori dalla residenza e vengono regolarmente “utilizzati” per condotta e riserva;
che anche il capo treno ha delle retribuzioni specifiche;
che in particolare: l'art. 77 (già art. 74), punto 2, del CCNL prevede il compenso denominato “assenza dalla residenza”, che varia rispetto al servizio svolto da €. 1,30 a 2,20 orarie (e sino a €. 3,20 orarie nel caso di servizi all'estero o in zone di confine); che l'art. 31 del Contratto integrativo gruppo FS (già art. 34 nel precedente contratto aziendale) prevede la “indennità di utilizzazione”, che, per i capotreno, si compone delle voci: “scorta diurna”, “scorta diurna con equipaggi ad agente solo” e “scorta notturna con equipaggio ad agente solo” (punto 4 dell'art. 31, tabella B) e
“riserva” (punto 5 del medesimo art. 31); che l'art. 32 del CCA del 16.4.03 prevede una maggiorazione retributiva che scatta, a seconda della tipologia di treno, quando lo stesso è composto da un numero di carrozze maggiore di quello ordinario, secondo le previsioni e la tabella di cui all'art. 35 del CCA del 16.04.03; che l'art. 36, punto 5, del contratto integrativo gruppo FS (“provvigioni per vendita di titoli di viaggio a bordo treno”), in applicazione dell'art. 80.2 del CCNL, attribuisce ai capitreno una percentuale del 35% delle somme riscosse a titolo di sovrattassa o una percentuale del 10% sul prezzo dei biglietti rilasciati ai viaggiatori in partenza da località sprovviste di punti vendita;
che durante un anno di lavoro alle dipendenze della convenuta hanno sempre prestato qualche migliaio di ore di condotta e di scorta dei treni sulle varie tratte e distanze – in quanto la mansione loro assegnata è quella della conduzione o di scorta del treno – sicché le predette indennità variabili, legate alle ore di condotta, alle riserve e all'assenza dalla residenza, alla scorta, alla rilevazione di biglietti, effettuate da ciascuno, rappresentano una parte significativa della retribuzione spettante e di quella effettivamente maturata dai ricorrenti in ciascun anno, come si evince dalle buste paga prodotte;
che per ogni mese lavorato la sommatoria – intesa come media – della retribuzione variabile sopra indicata è pari a circa €. 1.000,00 per ogni macchinista e capo treno, costituendo quindi tra un terzo e la metà circa dello stipendio mensile;
che durante i giorni di ferie, in base all'art. 30 punto 6 del CCNL, CP_1 eroga ai lavoratori i soli elementi retributivi fissi previsti dall'art. 68.1.1 e, tra quelli variabili, la sola indennità di turno di cui al punto d) dell'art. 68.1.2., ma non gli elementi variabili e accessori e in particolare quelli previsti dall'art. 77 del CCNLe dall'art. 80.2 del CCNL nonché dall'art. 32 e 36 CCA.; che corrisponde, altresì, l'indennità di utilizzazione prevista dall'art. 31, comma 4, del Contratto aziendale, ma nella misura unica di €. 12,80, prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
che la disposizione dell'art. 77, punto 2.4 CCNL che recita: “L'indennità per assenza dalla residenza è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto” è nulla e deve essere disapplicata per contrarietà a norma imperativa, dovendo ciascun giorno di ferie dei ricorrenti essere retribuito con un importo pari alla retribuzione giornaliera calcolata sulla media dei compensi percepiti dal singolo dipendente, nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, a titolo sia di elemento fisso (di cui all'art. 68.1.1 del CCNL, ex art. 63.1.1 del CCNL 2003) sia di componenti variabili della retribuzione legati all'esecuzione della prestazione (art. 68.1.2 del CCNL); che medesimo discorso deve farsi per l'art. Cont 31, comma 5, del Contratto aziendale del gruppo che limita il riconoscimento dell'indennità di utilizzazione in €. 12,80; che discorso a parte meritano sia l'indennità di scorta per vetture eccedenti, nonché la voce
“provvigioni per vendita di titoli di viaggio a bordo treno”, riguardanti esclusivamente i capi treno;
che entrambe le attività ed i connessi emolumenti indicati sono attività tipiche ed intrinseche del capotreno. Esposte alcune considerazioni in diritto circa i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia, le specifiche indennità variabili di cui si chiede il computo (per entrambe le figure professionali: Indennità di “Assenza dalla residenza” ex art.77, punto 2, CCNL 2012 e 2016; per i macchinisti: Indennità
“di condotta” e “di riserva” (art. 31, comma 4, Contratto Aziendale;
per i capo treno: Indennità “di scorta” e “di riserva” ex art. 31 comma 4 Contratto Aziendale, indennità di scorta vetture eccedenti ex art. 32 del CCA del 16.4.03, Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno di cui all'art. 36, punto 5, del contratto integrativo gruppo FS), la determinazione del criterio di calcolo della retribuzione spettante ai ricorrenti per ferie annuali godute, e il quantum richiesto, le parti ricorrenti concludevano chiedendo di volere:” Ritenere e dichiarare nulla la disposizione dell'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del , nella parte in cui Controparte_5 limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 12,80, nonché l'inapplicabilità dell'art. 77, punto 2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie per vio-lazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/c.c. come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea;
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di “Assenza dalla residenza” prevista dall'art. 77, punto 2.1 del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del CCNL della Mobilità, Area At-tività Ferroviarie del 16.12.2016 e dell'indennità di utilizzazione/condotta e chilometrica prevista dall'art. 31 tabella B dei contratti aziendali 2012 e 2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80 già riconosciuto. Accertare e dichiarare, inoltre, per i ricorrenti capi treno, nulla la disposizione dell'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del , nella parte in Controparte_5 cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 12,80, nonché l'inapplicabilità dell'art. 77, punto 2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, laddove esclude l'indennità per assenza dalla Residenza, l'indennità scorta vetture eccedenti e le provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie per violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/c.c. come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea. Per l'effetto condannare parte convenuta a corrispondere ai ricorrenti le dif ferenze retributive maturate dal mese di settembre 2012 sino alla messa in quiescenza, dei seguenti importi lordi: : €. 6.200,85; - Parte_1 [...]
: €. 2.713,79; - : €. 7.226,91; - Parte_2 Parte_3 [...]
: €. 5.758,08; - : €. 4.585,37; - Parte_4 Parte_5
: €. 5.106,18; - Castello: €. 5.615,74; - Parte_6 Email_2
AN RI: €. 5.670,82; - : €. 4.183,35; - Parte_9 Parte_10
: €. 5.615,74. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre a
[...]
Contributo Unificato per Euro 259,00, rimborso spese forfettario 15% e oneri fiscali”. si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva ed Controparte_1 allegato fascicolo chiedendo, dopo avere esposto articolate considerazioni in diritto, di volere” in via principale, rigettare il ricorso in quanto improcedibile, inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2948 cod.civ., l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche articolate in giudizio, limitando inoltre il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie, alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dalla Direttiva quale periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi e decurtando la IUP ad importo (euro 12,80 per i macchinisti ed euro 4,50 per i capi treno/capi servizi treno per ogni giornata di ferie) che ha pacificamente corrisposto nelle giornate di ferie da quanto CP_1 eventualmente ritenuto dovuto al ricorrente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. Istruito documentalmente il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine per note. All'odierna udienza, dopo la discussione, il Giudice decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
È pacifico che i ricorrenti sono stati dipendenti della parte convenuta, a decorrere dalle date emergenti dalla documentazione allegata al ricorso, cessati dal servizio il 1.5.2019, tutti con mansioni e qualifica di Macchinista tranne i ricorrenti e che avevano la mansione di Capo treno. Parte_2 Pt_9
Il CCNL applicato al rapporto è quello per il personale della Mobilità e Attività Ferroviarie. Le parti ricorrenti lamentano la mancata inclusione nella retribuzione dei giorni di ferie degli elementi variabili e accessori, in particolare: per entrambe le figure professionali: Indennità di “Assenza dalla residenza” (art.77, punto 2, CCNL); per i macchinisti: Indennità “di condotta” e “di riserva” (art. 31, comma 4, Contratto Aziendale); per i capo treno: Indennità “di scorta” e “di riserva” (art. 31, comma 4, Contratto Aziendale), Indennità di scorta vetture eccedenti (art. 32 del CCA del 16.04.03), Provvigioni per vendita titoli di Co viaggio a bordo treno (art. 36, punto 5, del contratto integrativo gruppo ). Si osserva che la questione è stata ripetutamente affrontata e risolta dalla Corte di Cassazione in favore delle parti ricorrenti con indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Invero, da ultimo in materia, è intervenuta la Suprema Corte sezione lavoro con l'ordinanza n. 13675/2025 del 22.5.2025 che, in fattispecie del tutto analoga a quella per cui è causa, ha così statuito:
“Questa Corte (…) nel solco di una serie di pronunce sul tema, ha ribadito che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. la cit. Cass. n. 14089/2024 che richiama a sua volta Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C- 350/06 e C-520/06,
nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di CP_7 compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 3.12.2018, C- 385/17, ). Parte_11
In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_2
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019).
9. In applicazione di tali orientamenti ed in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022). 10. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012). 11. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021). 12. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza. 13. Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, nella medesima controversia in cui i datore di lavoro è (la cit. Cass. n. 14089/2024) nonché in analoga CP_1 controversia che aveva come parte datoriale la società (tra le molte, CP_8
Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
14. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
15. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
16. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
17. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa Direttiva.
18. È stato affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE Williams cit., § 21); che “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che “quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGUE cit., § 44); che il giudice nazionale è Parte_11 tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che “una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE Torsten Hein cit., § 52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent. CGUE Williams cit., § 23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un Lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit., § 41), 19. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
20. In conclusione, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, il ricorso va accolto, in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare nel periodo feriale un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
21. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, e rinviata al giudice indicato in dispositivo, per il riesame delle originarie domande alla luce dei principi sopra espressi (…)” (conforme Cass. sez. lav. ordin. n. 9744/2025 e n. 9749/2025 del 14.4.2025). Nella recente ordinanza n. 13045 del 16.5.2025 la Suprema Corte ha, altresì, evidenziato che “ Questa Corte ha già motivatamente affermato che l'incidenza dell'effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile e non a quella annuale (Cass. n. 13932/2024). Da tale argomentato convincimento la ricorrente non offre ragioni per discostarsi. Con riguardo al dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione dei crediti retributivi, è sufficiente anche in tal caso richiamare il principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92/2012 e del d.lgs n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della citata legge n. 92, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022; Cass. ord. n. 18008/2024)” (conforme Cass. sez. lav. ordin. n. 11781/2025 del 5.5.2025).
Anche la giurisprudenza di merito, sulla scorta del consolidato indirizzo della Suprema Corte, ha accolto analoghi ricorsi.
In particolare di recente la Corte di Appello di Ancona sezione lavoro con sentenza n. 220/2025 pubblicata il 13.6.2025, in ordine al quantum, ha così deciso:
“L'asserita incidenza irrisoria delle indennità variabili sulla retribuzione annua dell'appellato, sostenuta da parte appellante, non trova riscontro nei conteggi analitici prodotti dagli appellati e nei cedolini paga in base ai quali detti conteggi sono stati elaborati (v. doc. parte appellata), da cui emergono importi non trascurabili erogati ai lavoratori a tale titolo. Ne segue che l'entità del divario tra la retribuzione ordinaria e quella feriale risulta nella fattispecie di apprezzabilità tale da poter rivestire in concreto una potenziale portata dissuasiva rispetto alla fruizione delle ferie. (…) su tale punto si è espressa inequivocabilmente la Suprema Corte, evidenziando che “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (Cass.Civ., sez. lav., 09/03/2025, n.6282; Cass.Civ., sez. lav., 21/05/2024 n.14089).”,
Sempre la Corte di Appello di Ancona ha evidenziato, quanto alla Indennità di Utilizzo Professionale (c.d. IUP), che “Si è peraltro pronunciata la Suprema Corte con le già citate sentenze n.14089/2024 e n.6282/2025, in cui, premesso il principio generale secondo cui “la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019)”, è stato definitivamente chiarito che “sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”. Ne segue che il trattamento retributivo erogato in favore del lavoratore in ferie deve ricomprendere anche la IUP, sia nella componente fissa, che in quella variabile”. In merito alla indennità di assenza dalla residenza ha evidenziato che si è “pronunciata la Suprema Corte con le già citate sentenze n.14089/2024 e n.6282/2025, chiarendo che tale indennità è in rapporto di collegamento funzionale con le mansioni tipiche del personale viaggiante e deve essere dunque ricompresa nella retribuzione feriale”.
Con specifico riferimento alla “indennità scorta vetture eccedenti” e alle
“Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno” la Corte di Appello di Roma sezione lavoro con la sentenza n. 3006/2023 del 18.7.2023, in fattispecie relativa a capo treno, ha così stabilito:”… la Società aveva, inoltre, specificamente contestato che vi fosse un nesso intrinseco con le mansioni svolte dai ricorrenti e con la loro qualificazione professionale degli emolumenti denominati “indennità scorta vetture eccedenti” e “provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno”, deducendo che la loro corresponsione sarebbe del tutto occasionale, e tutt'altro che continuativa. Al riguardo, si osserva, invece, che la prima indennità vale a compensare il disagio di dover effettuare il controllo di un numero maggiore di vetture, e si configura così quale maggiorazione dell'indennità di scorta, mentre le seconde consistono in un'indennità inerente ad una mansione tipica del capotreno, che controlla i titoli di viaggio e cura la regolarizzazione degli stessi con emissioni di eventuali nuovi biglietti e sanzioni, essendo volte a compensare il disagio di dover procedere all'emissione dei titoli di viaggio di cui i passeggeri risultano sprovvisti, non limitando la propria attività al mero controllo. L'aleatorietà o l'occasionalità - riferita dalla Società - è forse meglio contenuta nella nozione di variabilità della voce, non prevedibile ex ante, ma nondimeno rientrante nelle mansioni ordinarie del capotreno, sicché entrambe tali voci, alla luce dei principi in precedenza evidenziati, devono includersi nella retribuzione feriale, trovando tale variabilità adeguata considerazione nel conteggio secondo il criterio medio di calcolo da adottarsi, per come più in appresso illustrato. In conclusione, tutti gli emolumenti sopra esaminati presentano, quindi, i requisiti fissati dalla giurisprudenza della C.G.U.E. perché essi siano inclusi nella retribuzione da corrispondere durante i periodi feriali.(…)”.
Alla luce dei principi richiamati si ritiene che anche nel caso di specie gli elementi retributivi variabili di cui in ricorso debbano essere considerati nel calcolo della retribuzione spettante alle parti ricorrenti per ferie annuali godute.
Il criterio di calcolo usato dalle parti ricorrenti appare in linea con le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, avendo essa stabilito in particolare che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (così a CGUE, sentenza 13.12.2018, C-385/17, ). Parte_11
E' infondata è l'eccezione di prescrizione.
Invero la Cassazione ha condivisibilmente affermato “ in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022). 29.il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022); 30.il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post;
31.invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso” (Cass. sez. lav. ordin. n. 19992/2024 del 19.7.2024).
Nella fattispecie: il credito rivendicato non era prescritto al momento dell'entrata in vigore della l. 92/2012; il rapporto di lavoro delle parti ricorrenti è cessato il 1.5.2019; il termine di prescrizione è stato interrotto dalla lettera inviata a mezzo pec il 12.4.2014 (doc.27 bis fasc. ricor.) e successivamente dalla notifica del ricorso.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti alla inclusione nella retribuzione dei giorni di ferie dei seguenti elementi variabili e accessori previsti dalla contrattazione collettiva richiamata in ricorso: per tutti i ricorrenti dell'indennità di “Assenza dalla residenza” e della indennità di utilizzazione professionale e per i ricorrenti e con mansioni di capo treno anche Parte_2 Pt_9 dell'indennità scorta vetture eccedenti e delle provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno. Quanto al calcolo delle differenze retributive spettanti, i conteggi allegati al ricorso risultano eseguiti correttamente. Infatti ciascun giorno di ferie dei ricorrenti deve essere retribuito con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata da ciascun ricorrente, calcolato sulla media dei compensi percepiti dal singolo lavoratore nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, a titolo sia di retribuzione fissa sia delle componenti variabili della retribuzione, tenuto conto che “nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.. Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28” (Corte di Appello di Venezia sez. lav. sentenza n. 247/2025 del 23.4.2025). Nel caso di specie è pacifico ed incontestato che la totalità delle ferie dei ricorrenti in media non supera i 28 giorni. Per le considerazioni che precedono la parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore delle parti ricorrenti, per i titoli di cui in ricorso, per il periodo da settembre 2012 al 1.5.2019, data di cessazione del rapporto di lavoro, dei seguenti importi lordi: : €. 6.200,85; Parte_1
: €. 2.713,79; : €. 7.226,91; Parte_2 Parte_3 [...]
€. 5.758,08; €. 4.585,37; Parte_4 Parte_5
: €. 5.106,18; Castello: €. 5.615,74; Parte_6 Email_2 Pt_8 : €. 5.670,82; : €. 4.183,35; : €.
[...] Parte_9 Parte_10
5.615,74; oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce, da distrarsi in favore del procuratore antistatario da distrarsi in favore del procuratore antistatario, come chiesto nelle note autorizzate.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti alla inclusione nella retribuzione dei giorni di ferie dei seguenti elementi variabili e accessori previsti dalla contrattazione collettiva richiamata in ricorso:
-per tutti i ricorrenti dell'indennità di assenza dalla residenza e della indennità di utilizzazione professionale;
-per i ricorrenti e con mansioni di capo treno anche Parte_2 Pt_9 dell'indennità scorta vetture eccedenti e delle provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno;
2) per l'effetto condanna la parte convenuta a corrispondere alle parti ricorrenti per i titoli di cui in ricorso, per il periodo da settembre 2012 al 1.5.2019, data di cessazione del rapporto di lavoro, dei seguenti importi lordi: : €. 6.200,85; €. 2.713,79; Parte_1 Parte_2 Parte_3
: €. 7.226,91; : €. 5.758,08;
[...] Parte_4 Parte_5
: €. 4.585,37; : €. 5.106,18; Castello:
[...] Parte_6 Email_2
€. 5.615,74; : €. 5.670,82; : €. 4.183,35; Parte_8 Parte_9
: €. 5.615,74; oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Parte_10 come per legge: 3) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.242,00 di cui € 3.689,00 per compensi ed € 553,00 per spese, oltre iva e cpa ed € 259,00 per contributo unificato, da distrarsi. Roma, 1.12.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi