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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/03/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 18 marzo 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n.
10802/2023 R.G.L. promosso da
rappresentata e difesa per delega in calce al ricorso dagli Parte_1 avv.ti Salvatore Trematore e Luigi Mancaniello presso lo studio dei quali in
Torremaggiore (FG) C.so Matteotti, 295 è elettivamente domiciliata
ricorrente nei confronti di
, contumace Controparte_1
resistente
Oggetto: indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.12.2023 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto negata in sede amministrativa;
che la CTU aveva riconosciuto i requisiti sanitari utili al conseguimento della prestazione in oggetto con decorrenza differita rispetto alla domanda amministrativa;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento, chiedeva all'adito Tribunale di: “- accertare e dichiarare che la ricorrente è affetta da patologie che la rendono invalida nella misura del 100% ed abbia diritto all'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa del 24.11.2021; - condannare, inoltre, l al pagamento di spese e CP_1 competenze di causa, oltre IVA, CAP e rimborso spese forfetario nei termini di legge, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Regolarmente evocato in giudizio l rimaneva contumace. CP_1 Chiamato a chiarimenti il CTU, all'udienza del 18 marzo 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma
1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge
12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
L'istante con il ricorso per ATPO aveva chiesto accertarsi il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, ricorrendone i presupposti sanitari, a partire dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. a seguito Persona_1 dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato una serie di patologie che facevano ritenere sussistente il diritto rivendicato ma solo a far data da settembre 2022.
Chiamato a chiarimenti il CTU, sulla scorta delle osservazioni svolte dalla parte ricorrente, ha chiarito di aver erroneamente riportato quale data di decorrenza quella della visita effettuata dalla Commissione invalidi in luogo di quella relativa alla domanda amministrativa.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere dichiarata la sussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite deve darsi atto che la presente fase ben avrebbe potuto essere evitata mediante l'invio al
CTU delle osservazioni.
Ritiene il giudicante che parte ricorrente di fatto abbia fondato la propria opposizione su circostanze e rilievi tardivamente proposti in questa sede: ove avesse ritenuto insufficiente la motivazione sulla data di consolidamento fornita dal CTU, aveva l'onere di proporre osservazioni nel termine di 40 giorni assegnato in fase di ATP e dopo l'invio della bozza dell'elaborato.
Osservazioni che non risultano inviate per poi attendere che il giudicante assegnasse alle parti i termini ex art 445 bis cpc e quindi proporre solo in questa sede le contestazioni, avviando il giudizio di opposizione che non risulta giustificato da alcun fatto nuovo o sopravvenuto rispetto a quanto già noto alle parti al momento della relazione peritale.
Né potrebbe ritenersi che i termini previsti dal 195 cpc nuova formulazione, nella specie applicabile ed applicato (cfr fascicolo ATP acquisito) siano irrilevanti o inutili, in quanto determinano sostanziali allungamenti dei tempi per l'espletamento dell'incarico peritale che non possono giustificarsi se non ricollegando a questi termini effetti processuali concreti quali la decadenza dal diritto di avanzare tardivamente le osservazioni che potevano essere tempestivamente proposte da ciascuna delle parti.
Tale condotta appare oltretutto contrastante con la funzione acceleratoria e deflattiva dell'ATP quale dettata dal legislatore, che ha inteso evidentemente “anticipare” l'accertamento sanitario – pur sotto il controllo del giudice - con effetti “conciliativi”, al fine di risolvere in quella sede ed ove possibile ogni questione, evitando il ricorso di merito, e tutte le lungaggini ad esso collegate (non ultimo, il tempo per la redazione della sentenza, che per sé causa di inevitabile maggior durata dei processi per il carico dei ruoli)
Si ritiene pertanto, che ricorrano gli estremi per compensare le spese della presente fase e liquidare la sola fase di ATPO con riferimento ad entrambe le prestazioni riconosciute con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Le spese di consulenza della fase di ATPO che si liquidano con separato decreto nel medesimo procedimento devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
Nulla per le spese di CTU della presente fase rientrando i chiarimenti nell'incarico conferito.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione respinta, così definitivamente provvede: - accerta e dichiara che, a far data dalla domanda amministrativa sussistono, in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento;
- condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro
1.170,00, oltre al rimborso delle spese generali ed IVA e CAP come per legge con distrazione.
- spese compensate per la presente fase;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 18 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 18 marzo 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n.
10802/2023 R.G.L. promosso da
rappresentata e difesa per delega in calce al ricorso dagli Parte_1 avv.ti Salvatore Trematore e Luigi Mancaniello presso lo studio dei quali in
Torremaggiore (FG) C.so Matteotti, 295 è elettivamente domiciliata
ricorrente nei confronti di
, contumace Controparte_1
resistente
Oggetto: indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.12.2023 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto negata in sede amministrativa;
che la CTU aveva riconosciuto i requisiti sanitari utili al conseguimento della prestazione in oggetto con decorrenza differita rispetto alla domanda amministrativa;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento, chiedeva all'adito Tribunale di: “- accertare e dichiarare che la ricorrente è affetta da patologie che la rendono invalida nella misura del 100% ed abbia diritto all'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa del 24.11.2021; - condannare, inoltre, l al pagamento di spese e CP_1 competenze di causa, oltre IVA, CAP e rimborso spese forfetario nei termini di legge, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Regolarmente evocato in giudizio l rimaneva contumace. CP_1 Chiamato a chiarimenti il CTU, all'udienza del 18 marzo 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente
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In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma
1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge
12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
L'istante con il ricorso per ATPO aveva chiesto accertarsi il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, ricorrendone i presupposti sanitari, a partire dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. a seguito Persona_1 dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato una serie di patologie che facevano ritenere sussistente il diritto rivendicato ma solo a far data da settembre 2022.
Chiamato a chiarimenti il CTU, sulla scorta delle osservazioni svolte dalla parte ricorrente, ha chiarito di aver erroneamente riportato quale data di decorrenza quella della visita effettuata dalla Commissione invalidi in luogo di quella relativa alla domanda amministrativa.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere dichiarata la sussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite deve darsi atto che la presente fase ben avrebbe potuto essere evitata mediante l'invio al
CTU delle osservazioni.
Ritiene il giudicante che parte ricorrente di fatto abbia fondato la propria opposizione su circostanze e rilievi tardivamente proposti in questa sede: ove avesse ritenuto insufficiente la motivazione sulla data di consolidamento fornita dal CTU, aveva l'onere di proporre osservazioni nel termine di 40 giorni assegnato in fase di ATP e dopo l'invio della bozza dell'elaborato.
Osservazioni che non risultano inviate per poi attendere che il giudicante assegnasse alle parti i termini ex art 445 bis cpc e quindi proporre solo in questa sede le contestazioni, avviando il giudizio di opposizione che non risulta giustificato da alcun fatto nuovo o sopravvenuto rispetto a quanto già noto alle parti al momento della relazione peritale.
Né potrebbe ritenersi che i termini previsti dal 195 cpc nuova formulazione, nella specie applicabile ed applicato (cfr fascicolo ATP acquisito) siano irrilevanti o inutili, in quanto determinano sostanziali allungamenti dei tempi per l'espletamento dell'incarico peritale che non possono giustificarsi se non ricollegando a questi termini effetti processuali concreti quali la decadenza dal diritto di avanzare tardivamente le osservazioni che potevano essere tempestivamente proposte da ciascuna delle parti.
Tale condotta appare oltretutto contrastante con la funzione acceleratoria e deflattiva dell'ATP quale dettata dal legislatore, che ha inteso evidentemente “anticipare” l'accertamento sanitario – pur sotto il controllo del giudice - con effetti “conciliativi”, al fine di risolvere in quella sede ed ove possibile ogni questione, evitando il ricorso di merito, e tutte le lungaggini ad esso collegate (non ultimo, il tempo per la redazione della sentenza, che per sé causa di inevitabile maggior durata dei processi per il carico dei ruoli)
Si ritiene pertanto, che ricorrano gli estremi per compensare le spese della presente fase e liquidare la sola fase di ATPO con riferimento ad entrambe le prestazioni riconosciute con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Le spese di consulenza della fase di ATPO che si liquidano con separato decreto nel medesimo procedimento devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
Nulla per le spese di CTU della presente fase rientrando i chiarimenti nell'incarico conferito.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione respinta, così definitivamente provvede: - accerta e dichiara che, a far data dalla domanda amministrativa sussistono, in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento;
- condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro
1.170,00, oltre al rimborso delle spese generali ed IVA e CAP come per legge con distrazione.
- spese compensate per la presente fase;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 18 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Caterina Napolitano