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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 4948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4948 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice AN PI PE, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n.
10202/2023, alla quale è stata riunita la causa n. 10257/24
TRA
nato a [...] il [...], e nato a Parte_1 Parte_2
Napoli il 02.10.1976, rappresentati e difesi dall'avv.to Pasquale
Biondi
Ricorrente
E
in persona del Presidente del C.d.A, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Allocca, Maria Alvino e
OR DO
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, depositati rispettivamente l'1.08.2023 ed il
2.08.2023 e successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe hanno dedotto le seguenti circostanze: di prestare attività lavorativa alle dipendenze dell' a decorrere dal 2013; Controparte_1 di essere stati inquadrati nel profilo professionale di capo operatore – parametro retributivo 188 del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione;
di prestare la propria opera con residenza di servizio presso l'impianto di Mugnano di
Napoli; di aver prestato lavoro straordinario diurno e notturno dal
2013 al 2015 oltre il limite annuo delle 250 ore fissato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 66/2003 e, dal 2016 fino al 2023, oltre il limite di
150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28 comma 2 del succitato CCNL;
che le ore di straordinario sono state prestate per soddisfare le ordinarie esigenze tecnico-produttive della resistente ed in assenza di specifici accordi individuali e/o collettivi;
che le ore di lavoro straordinario prestate non trovano ragione in alcuna delle ipotesi derogatorie previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
che l'aver prestato un numero di ore di straordinario notevolmente superiore al limite massimo consentito ha reso più gravosa la prestazione lavorativa espletata, per ciò causando un danno da usura psico-fisica ed una lesione alla vita di relazione, personale e familiare;
di avere diritto al risarcimento del danno da usura psicofisica subito nel suddetto periodo ed equivalente ad una somma parametrata alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario diurno, nella misura complessiva di euro 54.917,44 per il sig. e di euro 36.274,86 per il sig. Parte_1 Parte_2 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Ciò premesso, hanno chiesto la condanna della società resistente al risarcimento del danno da usura psico-fisica nella misura sopra indicata, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' si è costituito in giudizio, Controparte_1 eccependo in via preliminare la nullità del ricorso e la parziale prescrizione del diritto azionato;
nel merito ha resistito alla domanda chiedendo il rigetto del ricorso, il tutto con vittoria di spese. Disposta la riunione dei giudizi, acquisita la documentazione in atti, lette le note di parte autorizzate, l'udienza è stata trattata in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata quindi la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
MOTIVAZIONE
La società convenuta nella propria memoria difensiva ha eccepito la nullità del ricorso introduttivo per violazione del disposto normativo di cui agli artt. 414, 164 e 156 c.p.c., lamentando l'assoluta indeterminatezza del suo contenuto. A tal riguardo occorre ricordare che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione di tali elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto
(cfr. sent. Cass. civ. Sezioni Unite, n. 6140/93; Cass. lav. n.
2257/2000, n. 2572/2000). Nel caso di specie sia gli elementi di fatto e di diritto che l'oggetto della domanda richiesti dall'art. 414 n. 3 e 4 risultano indicati con sufficiente determinatezza, per cui l'eccezione sollevata da parte resistente va rigettata.
Nel merito, si ritiene di aderire ai precedenti depositati in giudizio di cui, anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c., si richiamano le motivazioni.
La questione controversa riguarda la possibilità di considerare eccessiva la prestazione lavorativa resa dai ricorrenti oltre i limiti contrattuali di espletamento del lavoro in orario straordinario al punto da integrare un danno da usura psico fisica. In punto di diritto, trova applicazione al caso di specie la disposizione di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 66/2003, laddove prevede che “1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali. 4.
Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge
24/12/1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali in aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”.
La disciplina del lavoro straordinario è altresì integrata dalle previsioni contenute nel CCNL di settore, che, all'art. 28, stabilisce che “1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del CCNL, si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27..”.
L'art. 27 del CCNL prevede inoltre che “Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell'orario di lavoro settimanale
è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n.
234/2007, entro il limite massimo di 60 ore”.
Alla luce della disciplina applicabile al caso di specie, il CCNL stabilisce che “In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27”.
La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive, che comunque non può superare le 150 ore lavorabili (300 ore annuali). Con riguardo al caso di specie occorre osservare che, dall'esame delle buste paga allegate da parte ricorrente, emerge, sulla base di un semplice calcolo aritmetico delle ore lavorate a titolo di straordinario, che entrambi i lavoratori hanno svolto lavoro straordinario in misura di gran lunga superiore alla soglia massima fissata dalla normativa di settore.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la prestazione lavorativa “eccedente”, che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico- fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass.
23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540)”.
Sempre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la lesione di diritti personalissimi ed inviolabili, di cui si è detto, tutelati a livello delle massime fonti dell'ordinamento, non permette di riconoscere nel consenso del danneggiato un fattore esimente, spettando al datore di lavoro organizzarsi in modo da non richiedere e comunque da impedire, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2087 c.c., mirato a proteggere non solo la salute ma anche la personalità morale del lavoratore, che vi sia ricorso all'impegno di lavoro del dipendente in violazione di quei principi”. Pertanto, come precisato dalla Cassazione, “la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria possa integrare un “concorso colposo”, poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante” (Cass. n. 12539/19).
Quanto all'evento dannoso risarcibile, il danno da stress o usura psicofisica si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
Nella fattispecie in esame, ai fini del riconoscimento del danno, è sufficiente che il lavoratore indichi e documenti il numero delle ore di straordinario svolte ed il periodo di riferimento;
in presenza di elementi di questo tipo, che consentono di qualificare come “abnorme” la prestazione straordinaria eseguita dal lavoratore, poiché resa in violazione del limite massimo consentito dalla legge e/o dal contratto collettivo, il danno si presume, in quanto lo straordinario eccessivo danneggia la salute psicofisica del lavoratore, la sua vita in famiglia e le sue relazioni sociali. In fattispecie similari, la giurisprudenza di legittimità ha infatti distinto il “danno da usura psicofisica” – conseguente alla mancata fruizione del riposo –, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una “infermità” del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali. Ne consegue che, nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda, il danno sull'an deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n.
2455 del 04/03/2000), trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale”.
In base ai principi enunciati dalla Suprema Corte, da cui è possibile trarre la conclusione che si tratta di un danno da usura psicofisica in re ipsa, è richiesta la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, e che tale superamento, definito con l'espressione “di gran lunga”, sia connotato da una certa entità e dalla reiterazione per “diversi anni”.
Tali presupposti sono ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui risulta dimostrata l'abnormità della prestazione eseguita dai ricorrenti nel corso degli anni. È infatti provato documentalmente che entrambi i lavoratori siano stati impiegati in misura sistematica, per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi, per un numero di ore di gran lunga superiore al limite annuo di 250 ore e, successivamente (a decorrere dal 1.01.20216), di 150 ore nelle
26 settimane consecutive previsto dalla contrattazione collettiva;
è dunque possibile ritenere che parte ricorrente abbia svolto lavoro straordinario per un numero di ore eccedente al limite annuo di 300 ore, consentito in maniera sistematica e protratta per più anni.
La società ha sostenuto che non dovrebbero computarsi a norma dell'art. 5 del D. Lvo citato, i “casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori”, nonché “casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”.
Invero, la tesi difensiva elaborata dalla società resistente appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario è eseguito sulla base delle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro. Sono state prodotte dai ricorrenti le buste paga per ciascun anno per il quale è richiesto il riconoscimento del danno ed i relativi conteggi sono stati elaborati sulla base delle stesse per ciascun mese ed anno da cui risulta lo svolgimento di ore di straordinario eccedenti rispetto alla norma contrattuale.
Nel caso di specie è dunque evidente lo svolgimento di un numero smisurato di ore (in alcuni casi anche pari al doppio) oltre l'ordinario previsto dalla contrattazione in misura sistematica per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi che ha di certo determinato il danno da usura, quale danno non patrimoniale distinto da quello biologico ed inerente la violazione del diritto costituzionalmente protetto, (art 36 comma 2 ) quale danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta. La lunghezza dei periodi nei quali si è registrato l'inadempimento datoriale e l'anormale gravosità del lavoro generano il danno da usura psico-fisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con le pronunce nn. 18884/19 e
26450/21, ha inoltre chiarito che la maggiorazione retributiva erogata per il lavoro straordinario non può essere considerata come un risarcimento, neanche in caso di consenso da parte del lavoratore.
Parte resistente ha, inoltre, eccepito la prescrizione che, nella specie, è decennale trattandosi di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Essa inizia a decorrere – costituendo la condotta del datore un illecito permanente – dalla cessazione della condotta inadempiente del datore di lavoro. La Suprema Corte, nella sentenza n. 34377/22, ha affermato che “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore […] decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile, solo se l'illecito sia istantaneo
(ancorché con effetti permanenti) ovvero si esaurisca in un tempo definito;
mentre ove l'illecito si sia protratto nel tempo, ed abbia perciò carattere permanente, il termine di prescrizione comincia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente”.
Applicando il suddetto principio al caso in esame, deve ritenersi che l'eccezione sia infondata, considerato che il termine della prescrizione è iniziato a decorrere a partire dall'ultimo periodo oggetto della domanda attorea (ossia dal dicembre 2023).
In ordine al quantum, la Suprema Corte, con sentenza n. 17154/2015, ha stabilito che “tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative”.
Pertanto, il criterio, pur essendo equitativo, per essere anche congruo e ragionevole, deve essere rapportato alle singole situazioni dedotte in giudizio, nei limiti di specifiche allegazioni, volte a valorizzare il caso concreto al fine di auspicare una diversa e personalizzata valutazione, elementi che non risultano sufficientemente enunciati nel ricorso in esame.
Per quanto riguarda il quantum debeatur, invece, risultano condivisibili i conteggi formulati da parte resistente (elaborati sulla base delle ore di straordinario in esubero, prestate dal ricorrente, calcolando la prevista maggiorazione del 10% in caso di lavoro straordinario diurno e del 30% in caso di lavoro straordinario notturno sulla retribuzione base oraria del ricorrente) in quanto parte ricorrente ha considerato la retribuzione giornaliera e non quella oraria come base di calcolo dell'importo risarcitorio pari al valore della sola maggiorazione prevista per lavoro straordinario e non al valore della retribuzione per il lavoro straordinario
(retribuzione oraria + maggiorazione per straordinario).
Deve quindi essere riconosciuto, in favore di Parte_1
l'importo di € 5.790,41 ed, in favore di l'importo di € Parte_2
6.058,61.
Vanno, altresì, aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data di pubblicazione della sentenza e, da tale momento e fino all'effettivo saldo, decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente. Gli interessi compensativi, infatti, costituiscono il criterio di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Nel caso in esame, infatti, non può applicarsi la disciplina degli accessori per i crediti retributivi trattandosi di pretese risarcitorie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della riunione avvenuta in fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
Condanna l' al pagamento dell'importo di Controparte_1
€ 5.790,41 in favore di e dell'importo di € 6.058,61 Parte_1 in favore di , oltre interessi come in motivazione. Parte_2
Condanna l' al pagamento delle spese di Controparte_1 lite che liquida in complessivi € 4.823,70, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa con attribuzione.
Aversa 9.12.2025
Il Giudice
AN PI PE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice AN PI PE, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n.
10202/2023, alla quale è stata riunita la causa n. 10257/24
TRA
nato a [...] il [...], e nato a Parte_1 Parte_2
Napoli il 02.10.1976, rappresentati e difesi dall'avv.to Pasquale
Biondi
Ricorrente
E
in persona del Presidente del C.d.A, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Allocca, Maria Alvino e
OR DO
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, depositati rispettivamente l'1.08.2023 ed il
2.08.2023 e successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe hanno dedotto le seguenti circostanze: di prestare attività lavorativa alle dipendenze dell' a decorrere dal 2013; Controparte_1 di essere stati inquadrati nel profilo professionale di capo operatore – parametro retributivo 188 del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione;
di prestare la propria opera con residenza di servizio presso l'impianto di Mugnano di
Napoli; di aver prestato lavoro straordinario diurno e notturno dal
2013 al 2015 oltre il limite annuo delle 250 ore fissato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 66/2003 e, dal 2016 fino al 2023, oltre il limite di
150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28 comma 2 del succitato CCNL;
che le ore di straordinario sono state prestate per soddisfare le ordinarie esigenze tecnico-produttive della resistente ed in assenza di specifici accordi individuali e/o collettivi;
che le ore di lavoro straordinario prestate non trovano ragione in alcuna delle ipotesi derogatorie previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
che l'aver prestato un numero di ore di straordinario notevolmente superiore al limite massimo consentito ha reso più gravosa la prestazione lavorativa espletata, per ciò causando un danno da usura psico-fisica ed una lesione alla vita di relazione, personale e familiare;
di avere diritto al risarcimento del danno da usura psicofisica subito nel suddetto periodo ed equivalente ad una somma parametrata alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario diurno, nella misura complessiva di euro 54.917,44 per il sig. e di euro 36.274,86 per il sig. Parte_1 Parte_2 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Ciò premesso, hanno chiesto la condanna della società resistente al risarcimento del danno da usura psico-fisica nella misura sopra indicata, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' si è costituito in giudizio, Controparte_1 eccependo in via preliminare la nullità del ricorso e la parziale prescrizione del diritto azionato;
nel merito ha resistito alla domanda chiedendo il rigetto del ricorso, il tutto con vittoria di spese. Disposta la riunione dei giudizi, acquisita la documentazione in atti, lette le note di parte autorizzate, l'udienza è stata trattata in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata quindi la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
MOTIVAZIONE
La società convenuta nella propria memoria difensiva ha eccepito la nullità del ricorso introduttivo per violazione del disposto normativo di cui agli artt. 414, 164 e 156 c.p.c., lamentando l'assoluta indeterminatezza del suo contenuto. A tal riguardo occorre ricordare che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione di tali elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto
(cfr. sent. Cass. civ. Sezioni Unite, n. 6140/93; Cass. lav. n.
2257/2000, n. 2572/2000). Nel caso di specie sia gli elementi di fatto e di diritto che l'oggetto della domanda richiesti dall'art. 414 n. 3 e 4 risultano indicati con sufficiente determinatezza, per cui l'eccezione sollevata da parte resistente va rigettata.
Nel merito, si ritiene di aderire ai precedenti depositati in giudizio di cui, anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c., si richiamano le motivazioni.
La questione controversa riguarda la possibilità di considerare eccessiva la prestazione lavorativa resa dai ricorrenti oltre i limiti contrattuali di espletamento del lavoro in orario straordinario al punto da integrare un danno da usura psico fisica. In punto di diritto, trova applicazione al caso di specie la disposizione di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 66/2003, laddove prevede che “1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali. 4.
Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge
24/12/1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali in aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”.
La disciplina del lavoro straordinario è altresì integrata dalle previsioni contenute nel CCNL di settore, che, all'art. 28, stabilisce che “1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del CCNL, si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27..”.
L'art. 27 del CCNL prevede inoltre che “Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell'orario di lavoro settimanale
è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n.
234/2007, entro il limite massimo di 60 ore”.
Alla luce della disciplina applicabile al caso di specie, il CCNL stabilisce che “In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27”.
La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive, che comunque non può superare le 150 ore lavorabili (300 ore annuali). Con riguardo al caso di specie occorre osservare che, dall'esame delle buste paga allegate da parte ricorrente, emerge, sulla base di un semplice calcolo aritmetico delle ore lavorate a titolo di straordinario, che entrambi i lavoratori hanno svolto lavoro straordinario in misura di gran lunga superiore alla soglia massima fissata dalla normativa di settore.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la prestazione lavorativa “eccedente”, che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico- fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass.
23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540)”.
Sempre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la lesione di diritti personalissimi ed inviolabili, di cui si è detto, tutelati a livello delle massime fonti dell'ordinamento, non permette di riconoscere nel consenso del danneggiato un fattore esimente, spettando al datore di lavoro organizzarsi in modo da non richiedere e comunque da impedire, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2087 c.c., mirato a proteggere non solo la salute ma anche la personalità morale del lavoratore, che vi sia ricorso all'impegno di lavoro del dipendente in violazione di quei principi”. Pertanto, come precisato dalla Cassazione, “la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria possa integrare un “concorso colposo”, poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante” (Cass. n. 12539/19).
Quanto all'evento dannoso risarcibile, il danno da stress o usura psicofisica si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
Nella fattispecie in esame, ai fini del riconoscimento del danno, è sufficiente che il lavoratore indichi e documenti il numero delle ore di straordinario svolte ed il periodo di riferimento;
in presenza di elementi di questo tipo, che consentono di qualificare come “abnorme” la prestazione straordinaria eseguita dal lavoratore, poiché resa in violazione del limite massimo consentito dalla legge e/o dal contratto collettivo, il danno si presume, in quanto lo straordinario eccessivo danneggia la salute psicofisica del lavoratore, la sua vita in famiglia e le sue relazioni sociali. In fattispecie similari, la giurisprudenza di legittimità ha infatti distinto il “danno da usura psicofisica” – conseguente alla mancata fruizione del riposo –, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una “infermità” del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali. Ne consegue che, nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda, il danno sull'an deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n.
2455 del 04/03/2000), trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale”.
In base ai principi enunciati dalla Suprema Corte, da cui è possibile trarre la conclusione che si tratta di un danno da usura psicofisica in re ipsa, è richiesta la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, e che tale superamento, definito con l'espressione “di gran lunga”, sia connotato da una certa entità e dalla reiterazione per “diversi anni”.
Tali presupposti sono ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui risulta dimostrata l'abnormità della prestazione eseguita dai ricorrenti nel corso degli anni. È infatti provato documentalmente che entrambi i lavoratori siano stati impiegati in misura sistematica, per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi, per un numero di ore di gran lunga superiore al limite annuo di 250 ore e, successivamente (a decorrere dal 1.01.20216), di 150 ore nelle
26 settimane consecutive previsto dalla contrattazione collettiva;
è dunque possibile ritenere che parte ricorrente abbia svolto lavoro straordinario per un numero di ore eccedente al limite annuo di 300 ore, consentito in maniera sistematica e protratta per più anni.
La società ha sostenuto che non dovrebbero computarsi a norma dell'art. 5 del D. Lvo citato, i “casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori”, nonché “casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”.
Invero, la tesi difensiva elaborata dalla società resistente appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario è eseguito sulla base delle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro. Sono state prodotte dai ricorrenti le buste paga per ciascun anno per il quale è richiesto il riconoscimento del danno ed i relativi conteggi sono stati elaborati sulla base delle stesse per ciascun mese ed anno da cui risulta lo svolgimento di ore di straordinario eccedenti rispetto alla norma contrattuale.
Nel caso di specie è dunque evidente lo svolgimento di un numero smisurato di ore (in alcuni casi anche pari al doppio) oltre l'ordinario previsto dalla contrattazione in misura sistematica per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi che ha di certo determinato il danno da usura, quale danno non patrimoniale distinto da quello biologico ed inerente la violazione del diritto costituzionalmente protetto, (art 36 comma 2 ) quale danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta. La lunghezza dei periodi nei quali si è registrato l'inadempimento datoriale e l'anormale gravosità del lavoro generano il danno da usura psico-fisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con le pronunce nn. 18884/19 e
26450/21, ha inoltre chiarito che la maggiorazione retributiva erogata per il lavoro straordinario non può essere considerata come un risarcimento, neanche in caso di consenso da parte del lavoratore.
Parte resistente ha, inoltre, eccepito la prescrizione che, nella specie, è decennale trattandosi di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Essa inizia a decorrere – costituendo la condotta del datore un illecito permanente – dalla cessazione della condotta inadempiente del datore di lavoro. La Suprema Corte, nella sentenza n. 34377/22, ha affermato che “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore […] decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile, solo se l'illecito sia istantaneo
(ancorché con effetti permanenti) ovvero si esaurisca in un tempo definito;
mentre ove l'illecito si sia protratto nel tempo, ed abbia perciò carattere permanente, il termine di prescrizione comincia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente”.
Applicando il suddetto principio al caso in esame, deve ritenersi che l'eccezione sia infondata, considerato che il termine della prescrizione è iniziato a decorrere a partire dall'ultimo periodo oggetto della domanda attorea (ossia dal dicembre 2023).
In ordine al quantum, la Suprema Corte, con sentenza n. 17154/2015, ha stabilito che “tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative”.
Pertanto, il criterio, pur essendo equitativo, per essere anche congruo e ragionevole, deve essere rapportato alle singole situazioni dedotte in giudizio, nei limiti di specifiche allegazioni, volte a valorizzare il caso concreto al fine di auspicare una diversa e personalizzata valutazione, elementi che non risultano sufficientemente enunciati nel ricorso in esame.
Per quanto riguarda il quantum debeatur, invece, risultano condivisibili i conteggi formulati da parte resistente (elaborati sulla base delle ore di straordinario in esubero, prestate dal ricorrente, calcolando la prevista maggiorazione del 10% in caso di lavoro straordinario diurno e del 30% in caso di lavoro straordinario notturno sulla retribuzione base oraria del ricorrente) in quanto parte ricorrente ha considerato la retribuzione giornaliera e non quella oraria come base di calcolo dell'importo risarcitorio pari al valore della sola maggiorazione prevista per lavoro straordinario e non al valore della retribuzione per il lavoro straordinario
(retribuzione oraria + maggiorazione per straordinario).
Deve quindi essere riconosciuto, in favore di Parte_1
l'importo di € 5.790,41 ed, in favore di l'importo di € Parte_2
6.058,61.
Vanno, altresì, aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data di pubblicazione della sentenza e, da tale momento e fino all'effettivo saldo, decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente. Gli interessi compensativi, infatti, costituiscono il criterio di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Nel caso in esame, infatti, non può applicarsi la disciplina degli accessori per i crediti retributivi trattandosi di pretese risarcitorie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della riunione avvenuta in fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
Condanna l' al pagamento dell'importo di Controparte_1
€ 5.790,41 in favore di e dell'importo di € 6.058,61 Parte_1 in favore di , oltre interessi come in motivazione. Parte_2
Condanna l' al pagamento delle spese di Controparte_1 lite che liquida in complessivi € 4.823,70, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa con attribuzione.
Aversa 9.12.2025
Il Giudice
AN PI PE