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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/02/2024, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. 2504 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 2504 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2020 e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 7 dicembre 2023, vertente tra
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. FAUSTO Parte_1 C.F._1
MALUCCHI e dell'Avv. ELENA BALDI, elettivamente domiciliato in Pistoia, via delle Pappe, n.
12;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MARIO MANCUSI, elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Credito al consumo.
Conclusioni
Per parte attrice: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, rigettata ogni contraria e diversa eccezione e deduzione, dato atto di quanto esposto in narrativa, dichiarare nel merito per le causali di cui in premessa nullo e privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 848/2020 opposto perché illegittimo e, conseguentemente, revocarlo rigettando le domande ivi rassegnate, in particolare la richiesta di provvisoria esecuzione dello stesso ai sensi e per effetto dell'art. 642, 2 co. c.p.c. stante la falsità della firma ivi apposta sulla documentazione de quo. Con vittoria di spese e compensi professionali. Con riserva di ogni e più ampia richiesta istruttoria, in particolare di indicare testi e con riserva di ulteriori istanze, deduzioni, produzioni e mezzi istruttori anche in relazione alle necessità di causa ed al comportamento processuale avversario”;
Per parte convenuta: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Prato, contrariis rejectis così provvedere: In via preliminare: 1)
– concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 848/2020, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta (la documentazione ex adverso depositata appare inidonea a provare quanto sostenuto nell'atto di opposizione), né
1 di pronta soluzione;
In via principale, nel merito: 2) – rigettare integralmente l'opposizione per cui si procede e tutte le domande ivi formulate, perché infondate, oltre che non provate per tutte le ragioni meglio dedotte in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 848/2020 emesso dal Tribunale di Prato;
In via subordinata: 3) – rigettare l'avversa opposizione ed accertare e dichiarare che il sig. è debitore, nei confronti della società Parte_1 [...] della somma di € 22.764,64 oltre interessi legali dall'1/1/2019 sino al soddisfo o comunque della maggiore o CP_1 minor somma ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannarlo al relativo pagamento;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 848/2020 del 14 luglio 2020, con cui questo Ufficio gli aveva ingiunto di corrispondere a a somma di euro 22.764,64 a titolo di rimborso del finanziamento del 15 settembre Controparte_1
2008 erogato da chiedendone la revoca Parte_2
A fondamento del ricorso monitorio, la ricorrente, in qualità di cessionaria del credito vantato da aveva allegato che: il finanziamento riguardava la somma di euro 10.200,00 da Parte_2 corrispondere in 48 rate di euro 251,50, per un totale di euro 12.072,00; a causa del mancato pagamento delle rate e in forza delle clausole 18 e 19 delle condizioni generali, il ra decaduto dal beneficio del Pt_1 termine;
l'importo dovuto, comprensivo di interessi moratori, ammontava, dunque, ad euro 22.764,64.
A fondamento dell'odierna opposizione, il ha eccepito che le somme ingiunte non potevano Pt_1 considerarsi dovute a fronte dell'annullabilità del contratto di compravendita e dell'inadempimento della concessionaria, allegando che: nel settembre 2008 aveva acquistato presso l'autofficina CP_2 di Quarrata un'autovettura RENAULT MODUS 1200 DYNAMIC, non disponibile immediatamente,
[...] contro la restituzione della propria auto usata e un prezzo di euro 15.150,00, corrispondendo immediatamente ad la somma di euro 4.950,00 e il residuo mediante la stipula di un finanziamento con la CP_2 società da rimborsare mediante 48 rate mensili da euro 251,50; nel novembre 2008, Parte_2 recatosi presso la sede della er accordarsi in ordine al ritiro dell'auto acquistata, era Controparte_2 venuto a conoscenza del fallimento della concessionaria, dichiarato il 27 novembre 2008, e del sequestro giudiziario della struttura e di tutti i beni ivi presenti;
la vicenda era sfociata in un processo penale – nell'ambito del quale il veva assunto le vesti di una delle persone offese – nei confronti di uno dei due titolari Pt_1 della concessionaria (essendo l'altro deceduto a seguito di suicidio) per bancarotta fraudolenta, truffa, falso, appropriazione indebita e altre varie violazioni in materia di legge fallimentare, conclusosi con sentenza di patteggiamento.
Si è costituita la parte opposta, chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio, nonché il rigetto dell'opposizione, con accertamento del debito dell'opponente nei propri confronti,
e, a sostegno della propria difesa, ha allegato che il credito trovava giustificazione nel contratto di finanziamento che il veva riconosciuto di aver sottoscritto, senza provvedere alla restituzione delle Pt_1 somme erogate a causa del mancato adempimento e del dolo del concessionario convenzionato, circostanze non opponibile al finanziatore.
2 All'udienza del 6 aprile 2021 parte opponente ha rilevato che la cessione del credito a non era Parte_2 mai stata notificata al debitore;
parte opposta, dal canto proprio, ha insistito nella richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al provvedimento monitorio. Il Giudice, con provvedimento reso a scioglimento della riserva assunta in tale occasione, ha disposto lo svolgimento del tentativo di mediazione.
Conclusasi la mediazione senza successo, sono state depositate le memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e la causa è stata istruita mediante i documenti depositati dalle parti.
Il 15 maggio 2023 si è costituito il nuovo difensore di e all'udienza del 14 giugno 2023 il Parte_1
Giudice ha assegnato alle parti termini per il deposito ex art. 101, c.p.c. di memorie contenenti osservazioni circa la validità della clausola 17 del contratto di finanziamento.
Con note depositate in vista dell'udienza cartolare del 7 dicembre 2023, le parti hanno rassegnato le conclusioni come in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******
1. Sul credito azionato in sede monitoria.
Col ricorso monitorio, , quale cessionaria di ha fatto valere nei confronti di CP_1 Parte_2 il credito fondato sul contratto di finanziamento sottoscritto il 15 settembre 2008. Parte_1
Parte opponente ha preliminarmente eccepito l'inopponibilità della cessione al debitore ceduto, in difetto della notifica prevista dall'art. 1264 c.c.
È doveroso premettere sul punto che la notificazione e l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto, previste dalla norma in questione, non incidono sul profilo del trasferimento del diritto di credito, ma solo sul diverso piano dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore. È opinione prevalente, poi, che alla notificazione della cessione si deve attribuire natura di dichiarazione di scienza, recettizia e a forma libera, sulla base dell'argomento che la conoscenza da parte del debitore dell'avvenuta cessione è considerata equivalente alla notificazione (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22280 del 02/11/2010, Rv. 614335 – 01, conforme a Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13954 del 16/06/2006, Rv. 590583 - 01 : “La natura consensuale del contratto comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore (in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di costui si ricollega l'unica conseguenza della non liberatorietà del pagamento effettuato al cedente) conseguono alla notificazione o all'accettazione della cessione al contraente ceduto”). Pertanto, la notificazione può consistere in qualunque atto idoneo a porre il debitore a conoscenza del fatto della cessione e metterlo di conseguenza nello stato soggettivo che impedisce il pagamento liberatorio al cedente (cfr. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12734 del 13/05/2021, Rv. 661432 –
01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9761 del 10/05/2005, Rv. 581309 - 01); la notificazione può essere, perciò, contenuta anche nell'atto di citazione con cui il cessionario convenga in giudizio il ceduto per l'adempimento dell'obbligazione e può essere fatta anche successivamente, nel corso del giudizio (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 20143 del 18/10/2005, Rv. 584566 – 01: “La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella
3 consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza che risulti prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio.
Pertanto, la notificazione della cessione può essere effettuata anche mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio”).
Nel caso di specie, considerato che la notificazione della cessione può considerarsi perfezionata anche con la notifica del decreto ingiuntivo, è sufficiente osservare che l'art. 58, d.lgs. 385/1993 prevede, al comma 2, che
“La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La può stabilire forme Org_1 integrative di pubblicità” e al successivo comma 4 che: “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
La questione può, dunque, considerarsi superata, poiché ha allegato al ricorso monitorio l'estratto CP_1 della Gazzetta Ufficiale dove risulta pubblicata la cessione (cfr. fascicolo del monitorio).
Venendo al merito, ai fini della ripartizione dell'onere di fornire la prova dell'adempimento, è opportuno premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve limitarsi ad accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma deve verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 28/05/2019, n. 14486, rv.
654022-01). Di conseguenza, con riguardo all'onere della prova, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto (Cass. civ. Sez. I Sent., 19/10/2015, n. 21101, rv. 637413).
Trova, dunque applicazione il principio generale, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla disciplina delle obbligazioni, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento è tenuto soltanto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 13533/01; Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015, Rv. 634361 – 01; Cass., Sez. III, 12/04/2006, n. 8615; Cass., Sez. I,
13/06/2006, n. 13674).
Nel caso in esame ha prodotto il contratto del 15 settembre 2008, da cui ha origine il credito (doc. CP_1
3), allegando l'inadempimento della controparte.
Dal canto proprio, non ha specificamente contestato né la propria sottoscrizione, né gli Parte_1 importi richiesti.
Ritenuto, perciò, soddisfatto l'onere della prova gravante sul creditore in punto di an e di quantum del diritto azionato, non resta che esaminare le eccezioni formulate al riguardo dal debitore.
2. Sulle eccezioni di parte opponente. In particolare, sull'eccezione di inadempimento.
4 a contestato il diritto di di pretendere l'adempimento, eccependo l'annullabilità Parte_1 CP_1 del contratto di compravendita, in vista del quale era stato stipulato il contratto di finanziamento posto a fondamento del credito, oltre che l'inadempimento del venditore.
Al riguardo, parte attrice osserva che i titolari della concessionaria, sottacendo lo stato di dissesto della ditta, avevano indotto i clienti alla stipulazione dei contratti di finanziamento, al fine di incassare i relativi prestiti senza consegnare i beni compravenduti ai soggetti finanziati.
Nel caso di specie non è contestato che l'autoveicolo non sia stato consegnato al consumatore, e, del resto il fornitore è stato destinatario di un procedimento penale anche per i fatti oggetto della presente causa (cfr. doc.
3 parte opponente, pag. 3 richiesta di rinvio a giudizio).
Sul punto, parte opposta sostiene che le vicende relative al rapporto di compravendita non possano influenzare quelle riguardanti il contratto di finanziamento, in difetto di un collegamento negoziale in senso tecnico e, comunque, in forza della clausola 17 delle condizioni generali applicate al prestito, a mente del quale “in assenza di accordo di esclusiva con il Convenzionato, non possono essere opposte a le eccezioni Parte_2 relative al rapporto di compravendita intervenuto tra il convenzionato e il cliente, incluse quelle relative alla destinazione della somma da parte del Convenzionato e alla consegna del bene”.
Nel corso del giudizio, il Tribunale ha sollevato la questione della nullità della clausola in questione, sottoponendola al contradditorio tra le parti, rilevando come la disposizione contrattuale sia sussumibile nell'ambito applicativo dell'art. 33, co. 1, lett. t, del codice del consumo, proprio nella parte in cui limita la facoltà del consumatore di opporre eccezioni, con conseguente nullità della stessa ex art. 36, co. 1.
A tal proposito, la giurisprudenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha ammesso la rilevabilità officiosa anche delle nullità speciali, quali quelle previste dal codice del consumo, osservando che il corrispondente potere del giudice appare essenziale al perseguimento di interessi pur sempre generali sottesi alla tutela di una data classe di contraenti (consumatori, risparmiatori, investitori), interessi che possono addirittura coincidere con valori costituzionalmente rilevanti, quali il corretto funzionamento del mercato, ex art. 41 Cost., e l'uguaglianza non solo formale tra contraenti in posizione asimmetrica (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., ud.
08/04/2014, 12-12-2014, n. 26243).
Ed invero, è pacifico che abbia concluso il contratto di finanziamento nelle vesti di Parte_1 consumatore, per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.
Risulta, altresì, evidente il carattere abusivo della clausola, laddove impedisce di sollevare nei confronti del finanziatore eccezioni relative al rapporto con il convenzionato.
È chiaro, infatti, che la finalità della clausola in esame sia quella di escludere l'operatività, nella fattispecie, delle tutele a disposizione del consumatore fondate sul collegamento tra il contratto di compravendita e quello di finanziamento, come si evince proprio dal tenore della disposizione contrattuale destinata ad escluderne gli effetti.
Ora, detta clausola, avendo finalità di escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di altra parte in caso di inadempienza, si presume abusiva (in difetto di prova, che avrebbe
5 dovuto essere offerta dalla finanziatrice, di una seria e specifica trattativa individuale in merito), con conseguente nullità, in applicazione dell'art. 36, D.Lgs. n. 206 del 2005, (cfr. in tema Cass. civ. Sez. I, Ord., ud. 22/05/2018, 25-07-2018, n. 19748).
Né parte opposta ha offerto elementi che consentano di escludere l'abusività della clausola in questione, limitandosi a far presente che la stessa risulta essere stata specificamente sottoscritta da Parte_1
In merito, vale la pena osservare che la specifica sottoscrizione rappresenta condizione di efficacia delle clausole vessatorie ex art. 1341, c.c., fattispecie distinta da quella delle clausole abusive, regolamentata dall'art. 33, ss., cod. cons. per i contratti del consumatore. Al riguardo, l'art. 34, comma 4, cod. cons. esclude l'abusività delle clausole che abbiano costituito oggetto di trattativa individuale, ma il successivo comma 5 precisa che, in caso di contratto concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole abbiamo costituito oggetto di specifica trattativa con il consumatore. Pertanto, nel caso di contratti predisposti unilateralmente dal professionista (come nel caso di specie, in cui il contratto di finanziamento risulta predisposto su un modulo della , al requisito della diretta conoscenza Parte_2 della clausola presunta vessatoria, assicurato mediante la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., si aggiunge quello della necessità di una apposita negoziazione, imposta quale condizione di efficacia dall'art. 34 cod. cons., comma 4 (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 28/04/2020, n. 8268).
Ne discende che la doppia sottoscrizione da parte del consumatore, richiesta a pena di inefficacia dall'art. 1341
c.c., in assenza della prova dell'avvenuta trattativa, non vale ad escludere il carattere abusivo delle clausole che dalla legge sono presunte tali, ex art. 33 ss., cod. cons.
Secondo parte convenuta, poi, sarebbe lecito parlare di un collegamento di fonte legale nei contratti di credito al consumo, con conseguente opponibilità al finanziatore degli inadempimenti del venditore, soltanto a partire dall'entrata in vigore del D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con cui è stato novellato il capo del Testo Unico
Bancario dedicato alla materia, il cui ambito applicativo è estraneo al contratto in oggetto, concluso a settembre
2008. Soltanto con il nuovo articolo 125-quinquies tub è stato, infatti, previsto che: “Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile”.
Peraltro, ha aggiunto , nel caso di specie tra il finanziatore e il fornitore non intercorre neanche il CP_1 patto di esclusiva cui il previgente art. 125, co. 4, TUB (“nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore
l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore”), poi trasposto nel Codice del Consumo, subordinava, in ipotesi di inadempimento di quest'ultimo, l'esperibilità dell'azione diretta del consumatore nei confronti del finanziatore per il rimborso delle rate corrisposte.
Tuttavia, anche a prescindere dalla novella legislativa, è possibile riconoscere non solo un collegamento negoziale tra i contratti di credito finalizzati ai contratti di acquisto dei beni e servizi, ma anche che il
6 consumatore possa esperire le tutele scaturenti da tale collegamento, indipendentemente da un patto di esclusiva tra il finanziatore e il fornitore.
Sotto il primo aspetto, la Corte di Cassazione ha chiarito che anche alla luce del testo originale del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, segnatamente ai sensi degli artt. 121 e 124, tra i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi ricorre un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 30/09/2015, n. 19522, rv. 636881;
Cass. civ. Sez. III Sent., 29/09/2014, n. 20477, rv. 632435; v. anche Cass. civ. Sez. I Ord., 25/07/2018, n.
19748, rv. 650255-01).
Il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 121, forniva, infatti, la seguente nozione di credito al consumo: per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta
(consumatore).
La disciplina del contratto, poi, si rinveniva nell'art. 124, dove il Legislatore precisava che i contratti di credito al consumo che avessero a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi dovevano contenere a pena di nullità:
a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito nel contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;
c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.
Ha osservato, dunque, la Cassazione che il Legislatore italiano, sebbene nel recepire la direttiva comunitaria
87/102/CEE del 22 dicembre 1986 non avesse espressamente ricondotto quest'ultima tipologia contrattuale alla nozione del collegamento negoziale, aveva implicitamente riconosciuto la dipendenza tra il contratto di credito al consumo ed il contratto di acquisto.
È di tutta evidenza, infatti, come fosse la legge stessa a configurare un collegamento negoziale a carattere funzionale per il quale, a determinate condizioni (inserimento nel contratto dei requisiti di cui alle lettere a, b,
e c dell'art. 124), contratto di credito e contratto di acquisto venivano ad essere unitariamente considerati sotto il profilo giuridico (e non solo economico), onde tutelare la parte comune ai due contratti, cioè il consumatore, finanziato ed acquirente. Si trattava di un collegamento negoziale in senso proprio, dal momento che il nesso tra i negozi non era affatto occasionale, bensì dipendente dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza, cioè, che uno dei due negozi trovava la propria causa nell'altro, sicché era la legge stessa a coordinarli, facendo assurgere la connessione teleologica ad elemento della fattispecie.
L'unitarietà della causa economica sottesa alla pluralità dei contratti (di finanziamento e di fornitura) ha proseguito la Corte di Cassazione, consente di qualificare in termini di collegamento negoziale la fattispecie delineata dal legislatore nel precedente art. 124, comma 3, a prescindere dall'esistenza di un accordo che attribuisca al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore, contemplato nel successivo art. 125. Era questa una delle due condizioni poste per consentire l'azione diretta del consumatore nei confronti del finanziatore, ma non condizione necessaria per riconoscere l'esistenza di un contratto di
7 credito al consumo, la cui nozione generale era delineata dagli artt. 121 e 124. In particolare, la tipologia di contratto di credito al consumo prevista dall'art. 124, comma 3 prescinde dal rapporto tra finanziatore e fornitore, spesso peraltro presente in forma di convenzione (non esclusiva), essendo sufficiente che l'operazione di finanziamento risulti finalizzata all'acquisto di un bene (o servizio) determinato, scelto dal consumatore prima di accedere al finanziamento, e perciò individuato già nel contratto di finanziamento e pagato direttamente dal finanziatore al fornitore.
Viene, dunque, a cadere anche l'ulteriore considerazione di , secondo cui, nel caso in esame, in CP_1 assenza di accordo di esclusiva, al consumatore risulta precluso invocare eccezioni nascenti dal rapporto di compravendita.
Con i citati arresti la Corte di Cassazione ha, infatti, infine, chiarito che il collegamento negoziale così delineato tra il contrato di compravendita e il contratto di finanziamento non è destinato a produrre esclusivamente gli effetti normativamente previsti.
Segnatamente, la possibilità di promuovere l'azione diretta nei confronti del finanziatore, ex art. 125, co. 4,
TUB previgente, alle condizioni ivi previste (e dunque soltanto in presenza di messa in mora e patto di esclusiva) non è l'unica tutela nei confronti del finanziatore di cui il consumatore dispone.
A tal proposito, infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha evidenziato che l'azione diretta di cui all'art. 11, n. 2, della direttiva 87/102 costituisce una protezione supplementare offerta al consumatore nei riguardi del creditore, che si aggiunge, senza sostituirsi, alle azioni che il consumatore può già esercitare sulla base delle disposizioni nazionali applicabili ad ogni rapporto contrattuale. Conseguentemente, il soddisfacimento delle varie condizioni poste dall'art. 125 può essere richiesto solo rispetto alle azioni proposte ai sensi di tale protezione supplementare (cfr. sentenza del 23 aprile 2009, emessa nella causa C-509/07).
Ed, infatti, individuato come sussistente un collegamento negoziale di fonte legale è lecito trarvi sia gli effetti espressamente previsti dalla legge che quel collegamento prevede (nel rispetto delle condizioni ivi poste), sia tutti gli altri che, in materia di contratti collegati, la normativa contrattuale consente di riconoscere, sia quanto alla delibazione di validità delle clausole del contratto di finanziamento sia quanto alla regolamentazione delle patologie dello stesso rapporto e di quello derivante dal contratto collegato (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., ud.
15/04/2014, 29-09-2014, n. 20477).
Nel caso di specie, d'altronde, non occorre certo invocare la disposizione di legge sopravvenuta per riconoscere un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento stipulato da on Parte_1 Parte_2
e il contratto di compravendita concluso dallo stesso opponente con . CP_2
Il primo negozio è stato, infatti, concluso mediante la sottoscrizione di un modulo a stampa predisposto dalla società finanziatrice contenente la richiesta di finanziamento avanzata per l'acquisto di un bene determinato, ossia di un autoveicolo di cui sono stati indicati nel testo contrattuale il modello (RENAULT MODUS) e il numero di telaio (35075), oltre all'anno di fabbricazione (2008). Lo stesso contratto reca, inoltre, il prezzo del bene (euro 15.150,00), quanto corrisposto a titolo di anticipo (euro 4.950,00), l'importo residuo oggetto del finanziamento (euro 10.200,00), prevedendone la destinazione direttamente al soggetto Convenzionato
8 (clausola 1). Il soggetto convenzionato, , ha poi apposto il timbro e la sottoscrizione del CP_2 rappresentante nella sezione dello stesso modulo relativa alla normativa antiriciclaggio.
Non è di secondaria importanza, infine, che dalla clausola 17 si tragga che le stesse parti avevano riconosciuto l'esistenza di un collegamento con il contratto di compravendita, sia pure al limitato fine di escluderne gli effetti, mediante una disposizione essa stessa inefficace, per i motivi già indicati.
Ricorrono, allora, i presupposti del collegamento negoziale in senso tecnico, come indicati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno ritenuto non sufficiente un collegamento oggettivo, “costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario”, richiedendo anche “un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., ud. 26/05/2015, 05-10-2015, n. 19785) e ribaditi dalla giurisprudenza successiva (cfr.
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14561 del 25/05/2023, Rv. 667927 – 01).
Il nesso oggettivo, rappresentato dall'assetto unitario di interessi perseguito, risulta dall'unità della causa economica della complessiva operazione, indirizzata all'acquisto dell'autoveicolo, perseguito mediante il finanziamento di Parte_2
Il nesso soggettivo, ossia la volontà di coordinare i singoli negozi per realizzare un fine ulteriore che trascende gli effetti tipici dei contratti atomisticamente considerati, si trae dalla finalizzazione del finanziamento all'acquisto di un bene determinato, specificamente indicato nel contratto, con erogazione dell'importo non al soggetto finanziato, ma direttamente al venditore.
Ne consegue che l'inadempimento del venditore - per la mancata consegna del bene - si riverbera, in forza dell'affermato collegamento negoziale, sul contratto di finanziamento, giustificando innanzitutto la sospensione del pagamento da parte dell'acquirente delle rate per la restituzione del finanziamento, ai sensi dell'art. 1460 c.c. (cfr. in merito all'applicazione dell'exceptio inadempleti non est adimplendum al collegamento negoziale, Cass. civ. Sez. III Sent., 19/10/2007, n. 21973, rv. 599783; Cass. civ. Sez. III,
19/12/2003, n. 19556).
Il rimedio in parola è configurabile proprio perché il collegamento negoziale consente di rendere giuridicamente rilevante la circostanza che il pagamento del corrispettivo sia stato eseguito per mezzo dell'intervento del finanziatore e che, di conseguenza, l'eccezione di inadempimento non sia più esperibile nei confronti del fornitore, in quanto la controprestazione del compratore non è indirizzata nei suoi confronti, ma al rimborso delle rate a favore del finanziatore. Il collegamento tra i due contratti ne permette allora il recupero nei confronti del finanziatore;
e ciò perché la causa in concreto del contratto di finanziamento è costituita dalla destinazione della somma mutuata all'acquisto del bene, sicché il finanziatore, per la stessa funzione economico-individuale del contratto di cui è parte, non può non subire la ripercussione, sul rapporto negoziale che lo lega al consumatore, di talune vicende derivanti dal contratto di fornitura, tra le quali va senz'altro compreso l'inadempimento.
9 Alla luce della mancata consegna del bene da parte del fornitore, risulta allora fondata l'eccezione di inadempimento sollevata nei confronti del finanziatore, al fine di paralizzare il diritto di , quale CP_1 avente causa di a pretendere il rimborso del finanziamento. Parte_2
Il principio della ragione più liquida consente di ritenere assorbita l'eccezione di annullabilità parimenti sollevata dall'opponente.
3. Conclusioni e regime delle spese.
Deve essere, dunque, revocato il decreto ingiuntivo n. 848/2020 del 14 luglio 2020 e rigettata la domanda di adempimento formulata da . CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 5.560,00, così calcolate, avuto riguardo ai parametri previsti dai paragrafi 2 e 25-bis del DM 55/2014 e ss.mm. per le cause di valore compreso tra euro 5.200,00 e
26.000,00: euro 1.323,00 per la fase della mediazione;
euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva;
euro 840,00 per la fase istruttoria (avendo avuto l'istruttoria carattere documentale); euro
4.237,00 per la fase decisoria. Il tutto oltre esborsi, per euro 264,00, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione assorbita o reietta, così provvede:
1. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 848/2020 del 14 luglio 2020;
2. RIGETTA la domanda di Controparte_1
3. CONDANNA rifondere nei confronti di le spese del presente Controparte_1 Parte_1 giudizio che si liquidano in euro 5.560,00 per onorari e in euro 264,00 per spese;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Si comunichi.
Prato, 17/02/2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 2504 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2020 e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 7 dicembre 2023, vertente tra
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. FAUSTO Parte_1 C.F._1
MALUCCHI e dell'Avv. ELENA BALDI, elettivamente domiciliato in Pistoia, via delle Pappe, n.
12;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MARIO MANCUSI, elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Credito al consumo.
Conclusioni
Per parte attrice: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, rigettata ogni contraria e diversa eccezione e deduzione, dato atto di quanto esposto in narrativa, dichiarare nel merito per le causali di cui in premessa nullo e privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 848/2020 opposto perché illegittimo e, conseguentemente, revocarlo rigettando le domande ivi rassegnate, in particolare la richiesta di provvisoria esecuzione dello stesso ai sensi e per effetto dell'art. 642, 2 co. c.p.c. stante la falsità della firma ivi apposta sulla documentazione de quo. Con vittoria di spese e compensi professionali. Con riserva di ogni e più ampia richiesta istruttoria, in particolare di indicare testi e con riserva di ulteriori istanze, deduzioni, produzioni e mezzi istruttori anche in relazione alle necessità di causa ed al comportamento processuale avversario”;
Per parte convenuta: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Prato, contrariis rejectis così provvedere: In via preliminare: 1)
– concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 848/2020, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta (la documentazione ex adverso depositata appare inidonea a provare quanto sostenuto nell'atto di opposizione), né
1 di pronta soluzione;
In via principale, nel merito: 2) – rigettare integralmente l'opposizione per cui si procede e tutte le domande ivi formulate, perché infondate, oltre che non provate per tutte le ragioni meglio dedotte in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 848/2020 emesso dal Tribunale di Prato;
In via subordinata: 3) – rigettare l'avversa opposizione ed accertare e dichiarare che il sig. è debitore, nei confronti della società Parte_1 [...] della somma di € 22.764,64 oltre interessi legali dall'1/1/2019 sino al soddisfo o comunque della maggiore o CP_1 minor somma ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannarlo al relativo pagamento;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 848/2020 del 14 luglio 2020, con cui questo Ufficio gli aveva ingiunto di corrispondere a a somma di euro 22.764,64 a titolo di rimborso del finanziamento del 15 settembre Controparte_1
2008 erogato da chiedendone la revoca Parte_2
A fondamento del ricorso monitorio, la ricorrente, in qualità di cessionaria del credito vantato da aveva allegato che: il finanziamento riguardava la somma di euro 10.200,00 da Parte_2 corrispondere in 48 rate di euro 251,50, per un totale di euro 12.072,00; a causa del mancato pagamento delle rate e in forza delle clausole 18 e 19 delle condizioni generali, il ra decaduto dal beneficio del Pt_1 termine;
l'importo dovuto, comprensivo di interessi moratori, ammontava, dunque, ad euro 22.764,64.
A fondamento dell'odierna opposizione, il ha eccepito che le somme ingiunte non potevano Pt_1 considerarsi dovute a fronte dell'annullabilità del contratto di compravendita e dell'inadempimento della concessionaria, allegando che: nel settembre 2008 aveva acquistato presso l'autofficina CP_2 di Quarrata un'autovettura RENAULT MODUS 1200 DYNAMIC, non disponibile immediatamente,
[...] contro la restituzione della propria auto usata e un prezzo di euro 15.150,00, corrispondendo immediatamente ad la somma di euro 4.950,00 e il residuo mediante la stipula di un finanziamento con la CP_2 società da rimborsare mediante 48 rate mensili da euro 251,50; nel novembre 2008, Parte_2 recatosi presso la sede della er accordarsi in ordine al ritiro dell'auto acquistata, era Controparte_2 venuto a conoscenza del fallimento della concessionaria, dichiarato il 27 novembre 2008, e del sequestro giudiziario della struttura e di tutti i beni ivi presenti;
la vicenda era sfociata in un processo penale – nell'ambito del quale il veva assunto le vesti di una delle persone offese – nei confronti di uno dei due titolari Pt_1 della concessionaria (essendo l'altro deceduto a seguito di suicidio) per bancarotta fraudolenta, truffa, falso, appropriazione indebita e altre varie violazioni in materia di legge fallimentare, conclusosi con sentenza di patteggiamento.
Si è costituita la parte opposta, chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio, nonché il rigetto dell'opposizione, con accertamento del debito dell'opponente nei propri confronti,
e, a sostegno della propria difesa, ha allegato che il credito trovava giustificazione nel contratto di finanziamento che il veva riconosciuto di aver sottoscritto, senza provvedere alla restituzione delle Pt_1 somme erogate a causa del mancato adempimento e del dolo del concessionario convenzionato, circostanze non opponibile al finanziatore.
2 All'udienza del 6 aprile 2021 parte opponente ha rilevato che la cessione del credito a non era Parte_2 mai stata notificata al debitore;
parte opposta, dal canto proprio, ha insistito nella richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al provvedimento monitorio. Il Giudice, con provvedimento reso a scioglimento della riserva assunta in tale occasione, ha disposto lo svolgimento del tentativo di mediazione.
Conclusasi la mediazione senza successo, sono state depositate le memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e la causa è stata istruita mediante i documenti depositati dalle parti.
Il 15 maggio 2023 si è costituito il nuovo difensore di e all'udienza del 14 giugno 2023 il Parte_1
Giudice ha assegnato alle parti termini per il deposito ex art. 101, c.p.c. di memorie contenenti osservazioni circa la validità della clausola 17 del contratto di finanziamento.
Con note depositate in vista dell'udienza cartolare del 7 dicembre 2023, le parti hanno rassegnato le conclusioni come in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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1. Sul credito azionato in sede monitoria.
Col ricorso monitorio, , quale cessionaria di ha fatto valere nei confronti di CP_1 Parte_2 il credito fondato sul contratto di finanziamento sottoscritto il 15 settembre 2008. Parte_1
Parte opponente ha preliminarmente eccepito l'inopponibilità della cessione al debitore ceduto, in difetto della notifica prevista dall'art. 1264 c.c.
È doveroso premettere sul punto che la notificazione e l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto, previste dalla norma in questione, non incidono sul profilo del trasferimento del diritto di credito, ma solo sul diverso piano dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore. È opinione prevalente, poi, che alla notificazione della cessione si deve attribuire natura di dichiarazione di scienza, recettizia e a forma libera, sulla base dell'argomento che la conoscenza da parte del debitore dell'avvenuta cessione è considerata equivalente alla notificazione (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22280 del 02/11/2010, Rv. 614335 – 01, conforme a Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13954 del 16/06/2006, Rv. 590583 - 01 : “La natura consensuale del contratto comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore (in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di costui si ricollega l'unica conseguenza della non liberatorietà del pagamento effettuato al cedente) conseguono alla notificazione o all'accettazione della cessione al contraente ceduto”). Pertanto, la notificazione può consistere in qualunque atto idoneo a porre il debitore a conoscenza del fatto della cessione e metterlo di conseguenza nello stato soggettivo che impedisce il pagamento liberatorio al cedente (cfr. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12734 del 13/05/2021, Rv. 661432 –
01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9761 del 10/05/2005, Rv. 581309 - 01); la notificazione può essere, perciò, contenuta anche nell'atto di citazione con cui il cessionario convenga in giudizio il ceduto per l'adempimento dell'obbligazione e può essere fatta anche successivamente, nel corso del giudizio (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 20143 del 18/10/2005, Rv. 584566 – 01: “La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella
3 consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza che risulti prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio.
Pertanto, la notificazione della cessione può essere effettuata anche mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio”).
Nel caso di specie, considerato che la notificazione della cessione può considerarsi perfezionata anche con la notifica del decreto ingiuntivo, è sufficiente osservare che l'art. 58, d.lgs. 385/1993 prevede, al comma 2, che
“La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La può stabilire forme Org_1 integrative di pubblicità” e al successivo comma 4 che: “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
La questione può, dunque, considerarsi superata, poiché ha allegato al ricorso monitorio l'estratto CP_1 della Gazzetta Ufficiale dove risulta pubblicata la cessione (cfr. fascicolo del monitorio).
Venendo al merito, ai fini della ripartizione dell'onere di fornire la prova dell'adempimento, è opportuno premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve limitarsi ad accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma deve verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 28/05/2019, n. 14486, rv.
654022-01). Di conseguenza, con riguardo all'onere della prova, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto (Cass. civ. Sez. I Sent., 19/10/2015, n. 21101, rv. 637413).
Trova, dunque applicazione il principio generale, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla disciplina delle obbligazioni, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento è tenuto soltanto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 13533/01; Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015, Rv. 634361 – 01; Cass., Sez. III, 12/04/2006, n. 8615; Cass., Sez. I,
13/06/2006, n. 13674).
Nel caso in esame ha prodotto il contratto del 15 settembre 2008, da cui ha origine il credito (doc. CP_1
3), allegando l'inadempimento della controparte.
Dal canto proprio, non ha specificamente contestato né la propria sottoscrizione, né gli Parte_1 importi richiesti.
Ritenuto, perciò, soddisfatto l'onere della prova gravante sul creditore in punto di an e di quantum del diritto azionato, non resta che esaminare le eccezioni formulate al riguardo dal debitore.
2. Sulle eccezioni di parte opponente. In particolare, sull'eccezione di inadempimento.
4 a contestato il diritto di di pretendere l'adempimento, eccependo l'annullabilità Parte_1 CP_1 del contratto di compravendita, in vista del quale era stato stipulato il contratto di finanziamento posto a fondamento del credito, oltre che l'inadempimento del venditore.
Al riguardo, parte attrice osserva che i titolari della concessionaria, sottacendo lo stato di dissesto della ditta, avevano indotto i clienti alla stipulazione dei contratti di finanziamento, al fine di incassare i relativi prestiti senza consegnare i beni compravenduti ai soggetti finanziati.
Nel caso di specie non è contestato che l'autoveicolo non sia stato consegnato al consumatore, e, del resto il fornitore è stato destinatario di un procedimento penale anche per i fatti oggetto della presente causa (cfr. doc.
3 parte opponente, pag. 3 richiesta di rinvio a giudizio).
Sul punto, parte opposta sostiene che le vicende relative al rapporto di compravendita non possano influenzare quelle riguardanti il contratto di finanziamento, in difetto di un collegamento negoziale in senso tecnico e, comunque, in forza della clausola 17 delle condizioni generali applicate al prestito, a mente del quale “in assenza di accordo di esclusiva con il Convenzionato, non possono essere opposte a le eccezioni Parte_2 relative al rapporto di compravendita intervenuto tra il convenzionato e il cliente, incluse quelle relative alla destinazione della somma da parte del Convenzionato e alla consegna del bene”.
Nel corso del giudizio, il Tribunale ha sollevato la questione della nullità della clausola in questione, sottoponendola al contradditorio tra le parti, rilevando come la disposizione contrattuale sia sussumibile nell'ambito applicativo dell'art. 33, co. 1, lett. t, del codice del consumo, proprio nella parte in cui limita la facoltà del consumatore di opporre eccezioni, con conseguente nullità della stessa ex art. 36, co. 1.
A tal proposito, la giurisprudenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha ammesso la rilevabilità officiosa anche delle nullità speciali, quali quelle previste dal codice del consumo, osservando che il corrispondente potere del giudice appare essenziale al perseguimento di interessi pur sempre generali sottesi alla tutela di una data classe di contraenti (consumatori, risparmiatori, investitori), interessi che possono addirittura coincidere con valori costituzionalmente rilevanti, quali il corretto funzionamento del mercato, ex art. 41 Cost., e l'uguaglianza non solo formale tra contraenti in posizione asimmetrica (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., ud.
08/04/2014, 12-12-2014, n. 26243).
Ed invero, è pacifico che abbia concluso il contratto di finanziamento nelle vesti di Parte_1 consumatore, per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.
Risulta, altresì, evidente il carattere abusivo della clausola, laddove impedisce di sollevare nei confronti del finanziatore eccezioni relative al rapporto con il convenzionato.
È chiaro, infatti, che la finalità della clausola in esame sia quella di escludere l'operatività, nella fattispecie, delle tutele a disposizione del consumatore fondate sul collegamento tra il contratto di compravendita e quello di finanziamento, come si evince proprio dal tenore della disposizione contrattuale destinata ad escluderne gli effetti.
Ora, detta clausola, avendo finalità di escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di altra parte in caso di inadempienza, si presume abusiva (in difetto di prova, che avrebbe
5 dovuto essere offerta dalla finanziatrice, di una seria e specifica trattativa individuale in merito), con conseguente nullità, in applicazione dell'art. 36, D.Lgs. n. 206 del 2005, (cfr. in tema Cass. civ. Sez. I, Ord., ud. 22/05/2018, 25-07-2018, n. 19748).
Né parte opposta ha offerto elementi che consentano di escludere l'abusività della clausola in questione, limitandosi a far presente che la stessa risulta essere stata specificamente sottoscritta da Parte_1
In merito, vale la pena osservare che la specifica sottoscrizione rappresenta condizione di efficacia delle clausole vessatorie ex art. 1341, c.c., fattispecie distinta da quella delle clausole abusive, regolamentata dall'art. 33, ss., cod. cons. per i contratti del consumatore. Al riguardo, l'art. 34, comma 4, cod. cons. esclude l'abusività delle clausole che abbiano costituito oggetto di trattativa individuale, ma il successivo comma 5 precisa che, in caso di contratto concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole abbiamo costituito oggetto di specifica trattativa con il consumatore. Pertanto, nel caso di contratti predisposti unilateralmente dal professionista (come nel caso di specie, in cui il contratto di finanziamento risulta predisposto su un modulo della , al requisito della diretta conoscenza Parte_2 della clausola presunta vessatoria, assicurato mediante la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., si aggiunge quello della necessità di una apposita negoziazione, imposta quale condizione di efficacia dall'art. 34 cod. cons., comma 4 (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 28/04/2020, n. 8268).
Ne discende che la doppia sottoscrizione da parte del consumatore, richiesta a pena di inefficacia dall'art. 1341
c.c., in assenza della prova dell'avvenuta trattativa, non vale ad escludere il carattere abusivo delle clausole che dalla legge sono presunte tali, ex art. 33 ss., cod. cons.
Secondo parte convenuta, poi, sarebbe lecito parlare di un collegamento di fonte legale nei contratti di credito al consumo, con conseguente opponibilità al finanziatore degli inadempimenti del venditore, soltanto a partire dall'entrata in vigore del D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con cui è stato novellato il capo del Testo Unico
Bancario dedicato alla materia, il cui ambito applicativo è estraneo al contratto in oggetto, concluso a settembre
2008. Soltanto con il nuovo articolo 125-quinquies tub è stato, infatti, previsto che: “Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile”.
Peraltro, ha aggiunto , nel caso di specie tra il finanziatore e il fornitore non intercorre neanche il CP_1 patto di esclusiva cui il previgente art. 125, co. 4, TUB (“nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore
l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore”), poi trasposto nel Codice del Consumo, subordinava, in ipotesi di inadempimento di quest'ultimo, l'esperibilità dell'azione diretta del consumatore nei confronti del finanziatore per il rimborso delle rate corrisposte.
Tuttavia, anche a prescindere dalla novella legislativa, è possibile riconoscere non solo un collegamento negoziale tra i contratti di credito finalizzati ai contratti di acquisto dei beni e servizi, ma anche che il
6 consumatore possa esperire le tutele scaturenti da tale collegamento, indipendentemente da un patto di esclusiva tra il finanziatore e il fornitore.
Sotto il primo aspetto, la Corte di Cassazione ha chiarito che anche alla luce del testo originale del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, segnatamente ai sensi degli artt. 121 e 124, tra i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi ricorre un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 30/09/2015, n. 19522, rv. 636881;
Cass. civ. Sez. III Sent., 29/09/2014, n. 20477, rv. 632435; v. anche Cass. civ. Sez. I Ord., 25/07/2018, n.
19748, rv. 650255-01).
Il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 121, forniva, infatti, la seguente nozione di credito al consumo: per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta
(consumatore).
La disciplina del contratto, poi, si rinveniva nell'art. 124, dove il Legislatore precisava che i contratti di credito al consumo che avessero a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi dovevano contenere a pena di nullità:
a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito nel contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;
c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.
Ha osservato, dunque, la Cassazione che il Legislatore italiano, sebbene nel recepire la direttiva comunitaria
87/102/CEE del 22 dicembre 1986 non avesse espressamente ricondotto quest'ultima tipologia contrattuale alla nozione del collegamento negoziale, aveva implicitamente riconosciuto la dipendenza tra il contratto di credito al consumo ed il contratto di acquisto.
È di tutta evidenza, infatti, come fosse la legge stessa a configurare un collegamento negoziale a carattere funzionale per il quale, a determinate condizioni (inserimento nel contratto dei requisiti di cui alle lettere a, b,
e c dell'art. 124), contratto di credito e contratto di acquisto venivano ad essere unitariamente considerati sotto il profilo giuridico (e non solo economico), onde tutelare la parte comune ai due contratti, cioè il consumatore, finanziato ed acquirente. Si trattava di un collegamento negoziale in senso proprio, dal momento che il nesso tra i negozi non era affatto occasionale, bensì dipendente dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza, cioè, che uno dei due negozi trovava la propria causa nell'altro, sicché era la legge stessa a coordinarli, facendo assurgere la connessione teleologica ad elemento della fattispecie.
L'unitarietà della causa economica sottesa alla pluralità dei contratti (di finanziamento e di fornitura) ha proseguito la Corte di Cassazione, consente di qualificare in termini di collegamento negoziale la fattispecie delineata dal legislatore nel precedente art. 124, comma 3, a prescindere dall'esistenza di un accordo che attribuisca al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore, contemplato nel successivo art. 125. Era questa una delle due condizioni poste per consentire l'azione diretta del consumatore nei confronti del finanziatore, ma non condizione necessaria per riconoscere l'esistenza di un contratto di
7 credito al consumo, la cui nozione generale era delineata dagli artt. 121 e 124. In particolare, la tipologia di contratto di credito al consumo prevista dall'art. 124, comma 3 prescinde dal rapporto tra finanziatore e fornitore, spesso peraltro presente in forma di convenzione (non esclusiva), essendo sufficiente che l'operazione di finanziamento risulti finalizzata all'acquisto di un bene (o servizio) determinato, scelto dal consumatore prima di accedere al finanziamento, e perciò individuato già nel contratto di finanziamento e pagato direttamente dal finanziatore al fornitore.
Viene, dunque, a cadere anche l'ulteriore considerazione di , secondo cui, nel caso in esame, in CP_1 assenza di accordo di esclusiva, al consumatore risulta precluso invocare eccezioni nascenti dal rapporto di compravendita.
Con i citati arresti la Corte di Cassazione ha, infatti, infine, chiarito che il collegamento negoziale così delineato tra il contrato di compravendita e il contratto di finanziamento non è destinato a produrre esclusivamente gli effetti normativamente previsti.
Segnatamente, la possibilità di promuovere l'azione diretta nei confronti del finanziatore, ex art. 125, co. 4,
TUB previgente, alle condizioni ivi previste (e dunque soltanto in presenza di messa in mora e patto di esclusiva) non è l'unica tutela nei confronti del finanziatore di cui il consumatore dispone.
A tal proposito, infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha evidenziato che l'azione diretta di cui all'art. 11, n. 2, della direttiva 87/102 costituisce una protezione supplementare offerta al consumatore nei riguardi del creditore, che si aggiunge, senza sostituirsi, alle azioni che il consumatore può già esercitare sulla base delle disposizioni nazionali applicabili ad ogni rapporto contrattuale. Conseguentemente, il soddisfacimento delle varie condizioni poste dall'art. 125 può essere richiesto solo rispetto alle azioni proposte ai sensi di tale protezione supplementare (cfr. sentenza del 23 aprile 2009, emessa nella causa C-509/07).
Ed, infatti, individuato come sussistente un collegamento negoziale di fonte legale è lecito trarvi sia gli effetti espressamente previsti dalla legge che quel collegamento prevede (nel rispetto delle condizioni ivi poste), sia tutti gli altri che, in materia di contratti collegati, la normativa contrattuale consente di riconoscere, sia quanto alla delibazione di validità delle clausole del contratto di finanziamento sia quanto alla regolamentazione delle patologie dello stesso rapporto e di quello derivante dal contratto collegato (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., ud.
15/04/2014, 29-09-2014, n. 20477).
Nel caso di specie, d'altronde, non occorre certo invocare la disposizione di legge sopravvenuta per riconoscere un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento stipulato da on Parte_1 Parte_2
e il contratto di compravendita concluso dallo stesso opponente con . CP_2
Il primo negozio è stato, infatti, concluso mediante la sottoscrizione di un modulo a stampa predisposto dalla società finanziatrice contenente la richiesta di finanziamento avanzata per l'acquisto di un bene determinato, ossia di un autoveicolo di cui sono stati indicati nel testo contrattuale il modello (RENAULT MODUS) e il numero di telaio (35075), oltre all'anno di fabbricazione (2008). Lo stesso contratto reca, inoltre, il prezzo del bene (euro 15.150,00), quanto corrisposto a titolo di anticipo (euro 4.950,00), l'importo residuo oggetto del finanziamento (euro 10.200,00), prevedendone la destinazione direttamente al soggetto Convenzionato
8 (clausola 1). Il soggetto convenzionato, , ha poi apposto il timbro e la sottoscrizione del CP_2 rappresentante nella sezione dello stesso modulo relativa alla normativa antiriciclaggio.
Non è di secondaria importanza, infine, che dalla clausola 17 si tragga che le stesse parti avevano riconosciuto l'esistenza di un collegamento con il contratto di compravendita, sia pure al limitato fine di escluderne gli effetti, mediante una disposizione essa stessa inefficace, per i motivi già indicati.
Ricorrono, allora, i presupposti del collegamento negoziale in senso tecnico, come indicati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno ritenuto non sufficiente un collegamento oggettivo, “costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario”, richiedendo anche “un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., ud. 26/05/2015, 05-10-2015, n. 19785) e ribaditi dalla giurisprudenza successiva (cfr.
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14561 del 25/05/2023, Rv. 667927 – 01).
Il nesso oggettivo, rappresentato dall'assetto unitario di interessi perseguito, risulta dall'unità della causa economica della complessiva operazione, indirizzata all'acquisto dell'autoveicolo, perseguito mediante il finanziamento di Parte_2
Il nesso soggettivo, ossia la volontà di coordinare i singoli negozi per realizzare un fine ulteriore che trascende gli effetti tipici dei contratti atomisticamente considerati, si trae dalla finalizzazione del finanziamento all'acquisto di un bene determinato, specificamente indicato nel contratto, con erogazione dell'importo non al soggetto finanziato, ma direttamente al venditore.
Ne consegue che l'inadempimento del venditore - per la mancata consegna del bene - si riverbera, in forza dell'affermato collegamento negoziale, sul contratto di finanziamento, giustificando innanzitutto la sospensione del pagamento da parte dell'acquirente delle rate per la restituzione del finanziamento, ai sensi dell'art. 1460 c.c. (cfr. in merito all'applicazione dell'exceptio inadempleti non est adimplendum al collegamento negoziale, Cass. civ. Sez. III Sent., 19/10/2007, n. 21973, rv. 599783; Cass. civ. Sez. III,
19/12/2003, n. 19556).
Il rimedio in parola è configurabile proprio perché il collegamento negoziale consente di rendere giuridicamente rilevante la circostanza che il pagamento del corrispettivo sia stato eseguito per mezzo dell'intervento del finanziatore e che, di conseguenza, l'eccezione di inadempimento non sia più esperibile nei confronti del fornitore, in quanto la controprestazione del compratore non è indirizzata nei suoi confronti, ma al rimborso delle rate a favore del finanziatore. Il collegamento tra i due contratti ne permette allora il recupero nei confronti del finanziatore;
e ciò perché la causa in concreto del contratto di finanziamento è costituita dalla destinazione della somma mutuata all'acquisto del bene, sicché il finanziatore, per la stessa funzione economico-individuale del contratto di cui è parte, non può non subire la ripercussione, sul rapporto negoziale che lo lega al consumatore, di talune vicende derivanti dal contratto di fornitura, tra le quali va senz'altro compreso l'inadempimento.
9 Alla luce della mancata consegna del bene da parte del fornitore, risulta allora fondata l'eccezione di inadempimento sollevata nei confronti del finanziatore, al fine di paralizzare il diritto di , quale CP_1 avente causa di a pretendere il rimborso del finanziamento. Parte_2
Il principio della ragione più liquida consente di ritenere assorbita l'eccezione di annullabilità parimenti sollevata dall'opponente.
3. Conclusioni e regime delle spese.
Deve essere, dunque, revocato il decreto ingiuntivo n. 848/2020 del 14 luglio 2020 e rigettata la domanda di adempimento formulata da . CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 5.560,00, così calcolate, avuto riguardo ai parametri previsti dai paragrafi 2 e 25-bis del DM 55/2014 e ss.mm. per le cause di valore compreso tra euro 5.200,00 e
26.000,00: euro 1.323,00 per la fase della mediazione;
euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva;
euro 840,00 per la fase istruttoria (avendo avuto l'istruttoria carattere documentale); euro
4.237,00 per la fase decisoria. Il tutto oltre esborsi, per euro 264,00, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione assorbita o reietta, così provvede:
1. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 848/2020 del 14 luglio 2020;
2. RIGETTA la domanda di Controparte_1
3. CONDANNA rifondere nei confronti di le spese del presente Controparte_1 Parte_1 giudizio che si liquidano in euro 5.560,00 per onorari e in euro 264,00 per spese;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Si comunichi.
Prato, 17/02/2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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