Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 25/06/2025, n. 12533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12533 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12533/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05258/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5258 del 2024, proposto da HI HI, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessia Giovannelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, Via Giuseppe Palumbo n. 3;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Cultura, Formez Pa e la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della graduatoria approvata dalla Commissione esaminatrice e validata dalla Commissione Ripam nel corso della seduta del 25.01.2024 relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente di 518 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei ruoli del Ministero della cultura (G.U. n. 88 del 08-11-2022 e G.U. n. 97 del 09-12-2022) nella parte in cui assegna alla ricorrente un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante;
- del provvedimento di approvazione della graduatoria emesso dalla Commissione esaminatrice;
- del provvedimento di validazione della Commissione RIPAM del 25.01.2024;
- ove occorra, e in parte qua , del bando di concorso, pubblicato sulla G.U. n. 88 del 08-11-2022 e G.U. n. 97 del 09-12-2022, laddove interpretato in senso lesivo per la ricorrente;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguente e, allo stato, sconosciuto e in ogni caso lesivo dei diritti della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Cultura, di Formez Pa e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- la ricorrente ha agito in giudizio per ottenere la rettifica del proprio punteggio per titoli, in relazione al concorso in oggetto, asseritamente inferiore a quello spettante;
- si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso le amministrazioni resistenti, limitandosi a depositare documenti inerenti la procedura selettiva;
Rilevato che:
- la ricorrente, con l’istanza di prelievo del 16 aprile 2025, ha chiesto la fissazione dell’udienza per la mera declaratoria della cessazione della materia del contendere, avendo l’amministrazione provveduto a rettificare in autotutela, nel senso voluto dalla parte, il punteggio, insistendo per la condanna alla rifusione delle spese di lite;
- alla camera di consiglio del 3 giugno 2025, fissata a norma dell’art. 72 bis c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio;
Ritenuto che:
- sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, avendo la ricorrente ottenuto il bene della vita oggetto della domanda giudiziale;
- quanto alle spese, queste vengono liquidate, alla stregua del principio della soccombenza virtuale, in considerazione dell’intervento in autotutela solo successivo alla notifica del ricorso, benché preceduto da un’istanza di correzione della parte, e del grado di complessità della lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in €800,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti, nonché del contributo unificato, il tutto da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Valerio Bello, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Bello | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO