Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA RG 1059
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 12:41
Il giorno 28/01/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Aldo Virone per parte opponente e l'avv. Antonina Scifo per l'opposta.
Entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi alle rispettive note conclusive
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Si ritira in camera di consiglio per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Vitalba Pipitone, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato alle ore 19:30, la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n° 1059 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2021 promossa
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Aldo Virone in virtù di procura in calce ex art 83 c.p.c all'originale dell'atto introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Agrigento nella via Mazzini n 44 bis attore
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Antonina Scifo giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Agrigento nella via Matteo Cimarra, 38 convenuto
Oggetto: opposizione a precetto
Ragioni di fatto e di diritto
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, si Parte_1 opponeva all'atto di precetto notificatogli in data 10.03.2021 con il quale gli si intimava di ottemperare agli obblighi assunti con l'accordo di separazione in sede di negoziazione assistita.
Premetteva che in data 15.07.2020 raggiungeva accordo di separazione consensuale in sede di negoziazione assistita con l'ex coniuge
[...]
e che tale accordo veniva ratificato dalla Procura presso il CP_1
Tribunale di Agrigento in data 13.07.2020, successivamente annotato nei registri di stato civile del Comune di Raffadali.
Nel corpo di tale accordo l'opponente si obbligava a cedere, in favore dell'opposta, la propria quota di proprietà dell'immobile sito in Raffadali,
Via Sgarano, individuato in catasto al foglio 15, particella 1043 oltre la quota del terreno sito in Raffadali e distinto in catasto al foglio 21, particelle 592 e 594.
I predetti immobili appartenevano in comproprietà ai coniugi, i quali essendo economicamente autosufficienti non davano luogo a forme di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
Si doleva che in nessuna clausola dell'accordo di separazione l'opponente si obbligava a cedere gratuitamente e senza corrispettivo la quota dei propri beni come invece intimato con l'atto di precetto opposto.
L'opponente dunque contestava la gratuità della cessione ritenendo l'accordo privo di causa giacché la giustificazione causale delle attribuzioni in favore di un coniuge deve ricercarsi nella necessità di adempiere all'obbligo legale di mantenimento, mentre nel caso di specie i coniugi non prevedevano alcuna forma di concorso nel mantenimento, lamentava altresì l'inesistenza della pretesa creditoria in ragione della mancata indicazione del corrispettivo.
Instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ - nel merito, per i motivi esposti in narrativa, accertata l'inesistenza della pretesa creditoria posta alla base dell'atto di precetto opposto, dichiarare nullo, inefficace o comunque illegittimo, revocandolo, l'obbligo patrimoniale assunto dall'opponente nel corpo dell'accordo di separazione 15/7/2020 e per
3 l'effetto dire che nessuna cessione senza corrispettivo è dovuta in favore dell'opposta; di ritenere e dichiarare che l'opponente è proprietario della metà dei beni immobili descritti nell'accordo di separazione e in particolare dell'immobile sito n Raffadali, Via Sgarano, individuato in catasto al foglio
15, particella 1043 oltre la quota del terreno sito in Raffadali e distinto in catasto al foglio 21, particelle 592 e 594 e, per l'effetto, condannare
l'opposta alla corresponsione del valore locativo degli stessi, stante che ne ha escluso dall'uso l'opponente; di ritenere e dichiarare che
l'opponente manifesta la disponibilità alla cessione della metà dei predetti beni previo pagamento del corrispettivo secondo il valore di mercato degli stessi;
con riserva di articolare mezzi istruttori nei termini di rito. Con vittoria di spese e dei compensi difensivi e salvo ogni altro diritto in relazione al contegno avversario”
Si costituiva in giudizio con deposito di comparsa di costituzione e risposta la sig. , evidenziava che i rilievi critici CP_1 dell'opponente attenevano al merito della causa e, dunque, in contrasto con la natura delle opposizioni alle esecuzioni e agli atti esecutivi, nel merito contestava le avverse doglianze, sottolineava che l'accordo di cessione non era gratuito essendosi accollata il pagamento dei ratei di mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, così come il pagamento di tutte le utenze, imposte e tasse di qualsiasi genere.
Formulava le seguenti conclusioni “ disattendere ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
− ritenere e dichiarare inammissibile e/o infondata
l'opposizione avverso l'atto di precetto;
− ritenere e dichiarare ammissibile
e procedibile l'azione esecutiva e per l'effetto ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra a ricevere dal sig. , che dovrà cedere, la CP_1 Parte_1 propria quota dei beni meglio indicati nell'accordo di negoziazione assistita. − Ritenere e dichiarare infondato la richiesta del valore locativo dei beni in comproprietà degli ex coniugi, − con vittoria di spese, diritti ed onorari”
4 Concessi i termini di cui all'art. 183, co 6, c.p.c., la causa, di natura squisitamente documentale, proseguiva senza espletamento di attività istruttoria.
Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 14.11.2023 la causa veniva rinviata all' udienza del 16.07.2024 per la discussione ex art 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termine per deposito note conclusive, rinviata con decreto all'udienza odierna .
Così tratteggiata la materia del contendere nei termini sin qui sintetizzati si rileva che l'opposizione non è fondata per i motivi che si vanno ad illustrare.
Ed infatti le questioni sollevate dall'opponente riguardano in sostanza il merito dell'accordo di negoziazione assistita, che, in fase esecutiva, non può essere rimessa in discussione. Inoltre la legittimità della convenzione di negoziazione assistita de qua è stata già valutata, dal Procuratore della
Repubblica in data 23.07.2020 che lo ratificava.
E' compito, invece, del Giudice dell'opposizione solo valutare se la pretesa creditoria azionata sia o meno giustificata sulla base del titolo posto in esecuzione e se sia conforme al titolo stesso.
Ebbene, il titolo esecutivo, al quale riferire i profili di opposizione richiamati, va individuato nella convenzione di negoziazione assistita avente ad oggetto l'accordo di separazione personale consensuale, sottoscritta dai coniugi ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 132/ 2014 convertito in legge n. 162/2014 e autorizzata dalla Procura del Tribunale di
Agrigento.
Ad ogni buon modo pare doveroso evidenziare che l'asserito difetto di causa dell'impegno assunto dal nell' accordo di separazione Parte_1 consensuale in sede di negoziazione assistita non coglie nel segno.
Occorre considerare che tale previsione si inserisce in una più ampia sistemazione dei rapporti di natura patrimoniale tra coniugi, nell'ambito della crisi coniugale. Secondo autorevole dottrina, che per prima e in maniera più approfondita si è occupata della materia in esame, il fondamento del potere riconosciuto ai coniugi di porre in essere, in
5 occasione della crisi coniugale, negozi traslativi di diritti su uno o più beni determinati (o negozi con cui ci si obblighi al futuro trasferimento), va ricercato in due fondamentali princìpi del nostro ordinamento e, nello specifico, nel principio della libertà contrattuale e nel carattere eminentemente disponibile dei diritti in gioco. Da un punto di vista causale, costituisce oramai un approdo consolidato quello per cui deve escludersi il carattere liberale delle attribuzioni effettuate ex uno latere in occasione di separazione o divorzio, in cui non sono ravvisabili l'animus donandi e neppure il titolo gratuito.
Per converso, si reputa che la giustificazione causale delle attribuzioni in oggetto non possa neppure essere ricondotta alla necessità di adempiere all'obbligo legale di mantenimento previsto in sede di separazione e di divorzio rispettivamente dagli artt. 156 c.c. e 5, comma VI della legge n.
898/1970, tenuto conto che, qualora i coniugi, come spesso avviene, non facciano alcuna menzione all'intento di adempiere alle obbligazioni previste dalle citate disposizioni normative (quindi manchi il richiamo alla c.d. causa esterna o causa praeterita), si dovrebbe sempre invocare la nullità di tali negozi per difetto di causa;
inoltre, a voler riconoscere natura solutoria a tali attribuzioni, l'esistenza dell'obbligazione dovrebbe essere sempre previamente determinata, anche nel suo preciso ammontare (o in via giudiziale, o d'accordo tra le parti).
Ben più convincenti risultano le ricostruzioni che riconducono tali attribuzioni o alla conclusione di negozi atipici, espressione dell'esercizio dell'autonomia negoziale riconosciuta anche ai coniugi in sede di regolamentazione dei propri rapporti aventi ad oggetto diritti disponibili, o, ancora più incisivamente, alla conclusione di contratti caratterizzati da una causa tipica, di definizione degli aspetti economici della crisi coniugale.
Quest'ultima ricostruzione, in particolare, parrebbe trovare conforto anche nel dato normativo, laddove il legislatore, nel richiamarsi alle “condizioni della separazione consensuale” (art. 711 c.p.c.) e alle “condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici” in sede di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 4, comma 16 della legge n.
6 898/1970), non intende riferirsi solo a quelle “regole di condotta” destinate a scandire il ritmo delle reciproche relazioni per il periodo successivo alla separazione o al divorzio, bensì, come chiarito dalla dottrina che ha elaborato tale ricostruzione, a tutte quelle pattuizioni alla cui conclusione i coniugi intendono comunque ancorare la loro disponibilità per una definizione consensuale della crisi coniugale e, fra queste ultime, non può non rientrare l'assetto, il più possibile definitivo, dei rapporti economici.
Tale ricostruzione ha il pregio di valorizzare l'effettivo intento voluto dai coniugi con tali accordi, che è quello della sistemazione definitiva e in considerazione della crisi coniugale delle “pendenze” che un più o meno lungo periodo di vita comune può avere determinato, e di considerare la relativa pattuizione alla stregua di una delle “condizioni” della separazione o del divorzio, cioè di un elemento la cui presenza viene dai coniugi ritenuta essenziale al fine di acconsentire ad una definizione non contenziosa della crisi coniugale.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità in diverse occasioni, per cui si è chiarito come la praticabilità delle attribuzioni patrimoniali dall'un coniuge all'altro concernenti beni mobili o immobili in sede di crisi coniugale non è necessariamente legata alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri dalla
“donazione”, in quanto tali attribuzioni “rispondono piuttosto ad un più specifico e più proprio ed originario spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell'evento di "separazione" consensuale (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del c.d. divorzio congiunto)”, il quale sfugge, da un lato, alle connotazioni classiche dell'atto di “donazione” vero e proprio
(tipicamente estraneo, di per sè, al contesto della crisi coniugale) e, dall'altro, a quelle di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svelando una sua propria “tipicità” (in tal senso v.
Cass. n. 5741 del 2004; più di recente, v. anche Cass. n. 5473 del 2006 e
Cass. n. 27409 del 2019).
7 Alla luce di quanto esposto si deve ritenere che l'impegno traslativo assunto dall'opponente si inserisca nella complessiva negoziazione da parte dei coniugi dei propri rapporti di natura patrimoniale ed economica.
La circostanza per cui i coniugi hanno inteso regolamentare in via consensuale i propri rapporti dare – avere in maniera (tendenzialmente) onnicomprensiva si desume dalla circostanza per cui le condizioni di separazione consensuale non si esauriscono nella sola previsione dell'obbligo traslativo a carico del bensì contemplano anche Parte_1 la previsione dell'obbligo dell'opposta di accollarsi i ratei del mutuo ancora in essere oltre al pagamento di imposte e tasse connesse agli immobili.
Pertanto, nel caso di specie non si può ipotizzare la nullità dell'obbligo di trasferimento assunto in sede di negoziazione assistita per via del fatto che la prestazione traslativa non è concretamente ricollegabile ad alcun obbligo del promittente cedente di mantenimento nei confronti dell'ex coniuge e non può fondatamente affermarsi che l'obbligo di trasferimento assunto dal sia sfornito di causa. Parte_1
Da ultimo, inconferente appare il richiamo, nel caso di specie, a Cass. sez. un. n. 21761 del 29 luglio 2021 nelle note conclusive dell'opponente, giacché in quel caso la problematica sottoposta al massimo consesso riguardava il trasferimento definitivo in via diretta ed immediata di diritti reali inserito nel verbale di udienza e, in quel caso, la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui alla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis; invece nel caso di specie nell'accordo di separazione le parti non hanno previsto alcun trasferimento diretto ed immediato ma hanno concordato una "procedura bifasica" (assunzione dell'obbligo di trasferire in sede di accordo e redazione dell'atto notarile in esecuzione dell'obbligo assunto, punto 4 negoziazione assistita).
Per tali assorbenti ragioni, dunque, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 in base all'attività effettivamente
8 svolta
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1059/2021, rigetta l' opposizione avanzata da
Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite che Parte_1 liquida nella complessiva somma di € 2600,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa di legge.
Cosi deciso in Agrigento all'udienza del 28.01.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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