Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/05/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
resa nella causa civile iscritta al N.575/2025 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi
[...]
, nata a [...] il [...], e , nato ad [...] Parte_1 Parte_2 il 02/04/1957, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Parte_3
e PICCIRILLO TERESA, presso i quali elettivamente domiciliano, avente ad oggetto la
[...]
“cessazione degli effetti civili del matrimonio” contratto dai ricorrenti in data 05/12/1976;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
I coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta in data 11/06/1990 nel procedimento di separazione definito con sentenza depositata in data 25/03/1991.
Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Le parti – che hanno due figlie nata il [...]; , nata il [...]) Per_1 Parte_4
– hanno concordato le seguenti condizioni regolatrici del divorzio:
1. Autorizzarsi i coniugi a continuare a vivere separati, libero ciascuno di portare la propria residenza, ove ritenga, nel reciproco rispetto;
2. In particolare, la sig.ra continuerà ad abitare presso la sua attuale Parte_1 residenza sita in Casagiove alla Via Castiello, mentre il sig. continuerà a Parte_2 risiedere, unitamente alla propria compagna, in San Marcellino alla Via Savona n.5;
3. Nulla per quanto concerne il mantenimento in favore delle figlie e Persona_2
, stante la loro raggiunta autosufficienza economica e le stabili Persona_3 residenze con i rispettivi nuclei familiari;
4. Nulla per quanto attiene all'obbligo reciproco di mantenimento tra i ricorrenti stante la reciproca indipendenza economica. Gli stessi, infatti, convengono di non avere nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, con rinuncia reciproca a qualunque richiesta di natura economica o altro;
5. Autorizzare i coniugi ha prestarsi reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei loro passaporti validi per l'espatrio.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle
Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 05/12/1976 in Caserta da
, nata a [...] il [...] e , nato ad Parte_1 Parte_2
RA (NA) il 02/04/1957, alle condizioni sopra richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 105, Parte II, Serie A, Anno 1976).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 27/05/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso