Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 maggio 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 gennaio 2023 |
Commentari • 16
- 1. Finanziamenti per le partecipazione di imprese italiane in società o imprese all’estero: i nuovi limiti di importoDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 8 marzo 2013
- 2. Spending review bis: misure per il patrimonio pubblico, l'amministrazione economico-finanziaria e le imprese del settore bancarioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 agosto 2012
- 3. Collegato sviluppo: energia nucleare, contraffazione, imprese e consumatoriAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 agosto 2009
- 4. COMMERCIO ESTERO NEWS: APRILE 2008Newsletter · https://www.diritto.it/ · 17 aprile 2008
- 5. Commercio Estero News: settembre 2007Newsletter · https://www.diritto.it/ · 20 settembre 2007
Giurisprudenza • 39
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Molise, sentenza 19/06/2025, n. 42Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE composta dai seguenti magistrati: Maurizio Stanco Presidente Marcello Iacubino Consigliere, relatore Luigia Iocca I Referendario ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 4053 del registro di segreteria, nei confronti di: - OR AM ([...]), nato a [...] il 30.07.1993 e residente in [...] al Corso Regina Margherita n. 80, int. 2, non costituito, contumace; - BUILDING …Leggi di più...
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- 2. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 03/10/2025, n. 223Provvedimento: Sent. n. /2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA composta dai seguenti magistrati: dott. UA DA Presidente dott. ER AS Consigliere relatore dott. Giovanni Natali Primo Referendario ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 37848 del registro di Segreteria promosso dalla Procura Regionale nei confronti di: - Gradimarket s.r.l. in liquidazione (P.I.V.A. 07447430724), in persona del liquidatore p.t., non costituito - EL CR, C.F.: [...], nato il [...] a IA (FG) in proprio e quale ex Amministratore Unico della società Gradimarket srl, non …Leggi di più...
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- 3. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 14/01/2025, n. 148Provvedimento: Sentenza n. 148/2025 Depositato il 14/01/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 21/10/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: CRISAFULLI PP, Presidente MACCHIAROLA MARIA CARMELA, Relatore MORONI RICCARDOMARIA, Giudice in data 21/10/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 3243/2024 depositato il 10/06/2024 proposto da Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 …Leggi di più...
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- 4. Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 2424Provvedimento: N. R.G. 433/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il G.I. dott.ssa Anna Giorgia Carbone, in funzione di Giudice Unico, all'esito conclusioni delle parti come in atti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 433/2024 del Ruolo generale degli affari contenziosi tra (P.IVA ), con sede legale in San Severo (FG), viale Parte_1 P.IVA_1 Matteotti n. 28, in persona del legale rappresentante-amministratore unico dott. CP_1 e P.IVA ), con sede in San Severo (FG), via Leopardi n. [...] CP_2 P.IVA_2 12, in persona del legale rappresentante–amministratore unico dott. Controparte_3 elettivamente …Leggi di più...
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- 5. Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 29/07/2025, n. 104Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA 104/2025 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai magistrati: Enrico TORRI Presidente Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere relatore Aurelio LAINO Consigliere Donatella SCANDURRA Consigliere Beatrice MENICONI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. 60988 del ruolo generale, proposto dalla Procura regionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna, contro - AC s.p.a., in concordato preventivo, c.f. e p. Iva 01556880340, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Parma, via Felice da Mareto Padre Molga …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il Ministro del commercio con l'estero e' autorizzato a promuovere la costituzione di una Societa' finanziaria per azioni, denominata "Societa' italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.a.", con sede in Roma, avente per oggetto la partecipazione ad imprese e societa' all'estero promosse o partecipate da imprese italiane ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane, nonche' la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni, anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche.
2. La SIMEST S.p.a., anche avvalendosi, in base ad apposita convenzione, dei servizi dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), provvede in particolare, sulla base di programmi che evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa:
a) a promuovere la costituzione di societa' all'estero da parte di societa' ed imprese, anche cooperative, e loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici ed altri organismi pubblici e privati;
b) a partecipare, con quote di minoranza, nel limite indicato all'articolo 3, comma 1, a societa' ed imprese all'estero, anche gia' costituite;
b-bis) a partecipare, con quote di minoranza nei limiti di cui all' articolo 1, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 , a societa' commerciali, anche con sede in Italia, specializzate nella valorizzazione e commercializzazione all'estero dei prodotti italiani.;
c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti di opzione di quote o azioni delle societa' ed imprese di cui alle lettere a) e b), con il limite previsto alla lettera b);
d) a partecipare ad associazioni temporanee di imprese e ad altri accordi di cooperazione tra societa' ed imprese all'estero, con il limite previsto alla lettera b);
e) ad effettuare, a favore delle societa' ed imprese partecipate, ogni altra operazione di assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria;
f) ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e studi di fattibilita', anche mediante apposite convenzioni, preordinate alla costituzione di societa' ed imprese all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);
g) a rilasciare garanzia in favore di aziende ed istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle societa' ed imprese, nel rispetto del limite di cui alla lettera b);
h) a partecipare, in posizione di minoranza, a consorzi e societa' consortili, anche miste, fra piccole e medie imprese che abbiano come scopo la prestazione di servizi reali a favore di imprese all'estero ed usufruiscano dei contributi o di altre agevolazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
h-bis) a concedere finanziamenti, di durata non superiore a otto anni, alle imprese o societa' estere di cui alla lettera b), in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o societa' estera; tale limite e' aumentato al 50 per cento per le piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. I limiti riferiti alla durata del finanziamento, al destinatario dello stesso, nonche' all'impegno previsto dal programma economico dell'impresa o societa' estera, non si applicano alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla International Financial Corporation (IFC) o da altre organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato italiano e' membro;
h-ter) a partecipare a societa' italiane o estere che abbiano finalita' strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali societa' finanziarie, assicurative, di leasing, di factoring e di general trading.
h-quater) a costituire uno o piu' patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
h-quinquies) in base ad apposite convenzioni con il Ministero ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) , a gestire i fondi di cui al comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 , nonche' i fondi rotativi di cui all' articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84 , e quelli istituiti ai sensi dell' articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 .
3. Le finalita' di cui alle lettere e) ed f) del comma 2 possono essere perseguite anche avvalendosi dei consorzi e societa' consortili di cui alla lettera h) del medesimo comma 2 e di quelli per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83 . In tali casi il pagamento dei corrispettivi, secondo i valori di mercato, da parte dell'impresa italiana o mista interessata puo' essere subordinato in tutto o in parte al conseguimento di utili di esercizio dell'impresa mista.
4. Il capitale sociale iniziale della SIMEST S.p.a. non puo' essere superiore a lire 98 miliardi, ripartito in 98 milioni di azioni del valore nominale di lire mille ciascuna, ed e' sottoscritto per 50 milioni di azioni dal Ministro del commercio con l'estero, o da un suo delegato, per conto dello Stato. Per 30 milioni di azioni esso puo' essere sottoscritto dal Mediocredito centrale, anche in deroga al proprio statuto. Il residuo capitale sociale puo' essere sottoscritto da enti pubblici, da regioni nonche' dalle province autonome di Trento e Bolzano e da societa' finanziarie di sviluppo controllate dalle regioni o dalle province autonome, da istituti ed aziende di credito ammessi ad operare ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227 , nel rispetto della relativa normativa di vigilanza, da associazioni imprenditoriali di categoria delle imprese di cui ai commi 1 e 2 e da societa' a partecipazione statale.
5. Sono autorizzati successivi aumenti di capitale da effettuarsi negli anni 1991 e 1992 sino alla complessiva somma di lire 400 miliardi, di cui lire 100 miliardi annui riservati allo Stato. I predetti aumenti di capitale possono essere sottoscritti anche dagli altri soggetti indicati al comma 4, in misura proporzionale alle quote di partecipazione rispettivamente detenute.
6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. e' composto da undici membri, di cui sei su indicazione del Ministro ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) , compreso il presidente, dei quali due designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze; uno su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . Le nomine dei componenti degli organi sociali della SIMEST S.p.a. sono effettuate dall'assemblea. (7)
7. Il collegio sindacale della SIMEST S.p.a. e' formato da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente e uno dei membri sono designati dal Ministro del tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato. (7)
8. La SIMEST S.p.a. e' regolata da un proprio statuto ed e' soggetta alla normativa sulle societa' per azioni.
------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 , ha disposto (con l'art. 23-bis, comma 6) che "Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in Simest S.p.A. sono abrogati l' articolo 1, commi 6 e 7 , e l' articolo 3, commi 5 e 6, della legge 24 aprile 1990, n. 100 ". - Art. 2. 1. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), all'uopo allargato al Ministro delle partecipazioni statali, anche con riferimento a specifiche iniziative di rilevante interesse nazionale, formula le linee direttrici per gli interventi della SIMEST S.p.a., con particolare riguardo ai settori economici, alle aree geografiche, alle priorita' e ai limiti degli interventi, e ne verifica il rispetto. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e' periodicamente sentito sulle linee di indirizzo strategico dell'attivita' ((della societa' Simest S.p.a.)) , anche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e di coordinamento attribuiti al Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo, di cui all'articolo 14, comma 18-ter, del decreto-legge ((6 luglio 2011)) , n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 . In ogni caso gli interventi della societa' devono essere basati su rigorosi criteri di validita' economica delle iniziative partecipate.
2. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica potranno essere individuati Paesi o aree geografiche di interesse prioritario ai fini degli interventi della SIMEST Spa.
3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce al Comitato interministeriale per la politica economica estera sull'attuazione della presente legge nonche', annualmente, al Parlamento. - Art. 3. 1. Le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a. ai sensi dell'articolo 1 non possono superare di norma la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della societa' o impresa e devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dalla prima acquisizione. Il CIPE, con propria delibera adottata su proposta del Ministro ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) , di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce:
a) le ipotesi in cui il limite del 25 per cento della partecipazione puo' essere aumentato;
b) le ipotesi in cui il termine per la cessione puo' essere prorogato;
c) le ipotesi in cui, in ragione dell'uso di fondi specifici destinati allo scopo, non si applicano il limite massimo di partecipazione o l'obbligo di cessione;
d) le ipotesi in cui la Simest S.p.a. puo' essere autorizzata a partecipare ad aumenti del capitale sociale di societa' di diritto italiano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o societa' all'estero.
1-bis. La quota del 25 per cento di cui al comma 1 puo' essere incrementata fino al 49 per cento qualora oggetto della partecipazione sia la costituzione di parchi industriali, destinati a promuovere e accogliere in forma organizzata gli investimenti all'estero delle imprese italiane.
2. L'acquisizione di partecipazioni da parte della Simest S.p.a. e' subordinata all'impegno degli altri azionisti o di terzi a riacquistare le partecipazioni stesse nei termini e al prezzo indicato al comma 1.
4. Una quota delle partecipazioni complessivamente assunte deve essere effettuata mediante il conferimento di servizi o comunque destinata all'acquisizione di questi. Tale quota e' determinata ogni anno dal Ministro ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) , sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
5. Gli utili conseguiti dalla Simest S.p.a., anche per la parte degli stessi determinati da plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni effettuate, possono essere distribuiti gli azionisti diversi dallo Stato. La quota di utili di competenza del Ministro ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnata ad un apposito capitolo di spesa del Ministero ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) per interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. (7)
6. Allo scioglimento della SIMEST S.p.a. il relativo patrimonio e' ripartito tra i soci. La quota di proprieta' dello Stato e' riversata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. (7)
------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 , ha disposto (con l'art. 23-bis, comma 6) che "Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in Simest S.p.A. sono abrogati l' articolo 1, commi 6 e 7 , e l' articolo 3, commi 5 e 6, della legge 24 aprile 1990, n. 100 ".