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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/05/2025, n. 2676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2676 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere relatore all'esito di camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 618 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, Via Antonio Sogliano n. 70, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Ametrano, che lo rappresenta e difende APPELLANTE E
( ) e CP_1 C.F._2 CP_2
( ), rappresentati e difesi da se medesimi ex art. 86 C.F._3 cod. proc. civ, con studio in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 45
APPELLANTI INCIDENTALI
avente ad OGGETTO: appelli avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15619/2019 del 28/06/2019, pubblicata il 26/07/2019, non notificata.
CONCLUSIONI: per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma adita, contrariis reiectis: In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 15619/2019 emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sezione I, nella persona del Giudice Dott.ssa Marzia Cruciani, nell'ambito del giudizio n. RG 69479/15 pubblicata il 26/07/2019, statuire sulla liquidazione degli esborsi e delle spese e compensi di primo grado, come da prospetto di compenso liquidabile secondo le tabelle ministeriali, che si deposita. Con vittoria di spese e compensi di lite relativi anche al secondo grado di giudizio.”
per gli appellanti incidentali: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 15619/2019, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa ogni declaratoria del caso e di legge, così giudicare: Nel merito In via principale, in accoglimento dell'appello incidentale: - condannare il signor al pagamento, in favore degli avvocati Parte_1 [...]
e in solido tra loro, della somma di € 20.000,00 CP_1 CP_2 ovvero di quella, maggiore o minore, che la Corte di Appello riterrà di liquidare anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per le causali di cui in narrativa;
disporre la pubblicazione della emananda sentenza ai sensi dell'art. 120 cod. proc. civ., a cura e spese del convenuto, sul quotidiano “Il Messaggero” o “Il Tempo” ovvero, in alternativa, mediante l'affissione della stessa nei locali condominiali per 30 giorni consecutivi;
- per l'effetto, dichiarare assorbito l'appello principale proposto dal signor - condannare il signor Parte_1 al pagamento delle spese di lite di ambo i gradi di Parte_1 giudizio, oltre IVA (22%), CPA (4%) e Rimborso Spese Generali (15%) e contributo unificato, come per legge. In via subordinata, nel denegato caso di mancato accoglimento dell'appello incidentale: - rigettare l'appello principale proposto dal signor
in quanto inammissibile e comunque infondato, per Parte_1 tutti i motivi esposti nel presente atto;
- condannare il signor Parte_1
l pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre
[...]
IVA (22%), CPA (4%) e Rimborso Spese Generali (15%), come per legge.
….per mero scrupolo riferito ad eventuali ulteriori esigenze di accertamento della Corte, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova per testi già formulati nel precedente grado di giudizio: - «Vero che il giorno 7 ottobre 2015 alcuni condòmini del Condominio sito in Roma, via del Calice n. 39, mi hanno contattato informandomi di avere rivenuto nelle loro cassette postali la lettera a firma del signor datata 7 ottobre Parte_1
2015, che mi si rammostra e che io stesso ho personalmente ricevuto»; - «Vero che il giorno 7 ottobre 2015 tutti condòmini del Condominio sito in Roma, via del Calice n. 39, hanno rivenuto nelle proprie cassette postali la lettera a firma del signor datata 7 ottobre 2015, che Parte_1 mi si rammostra»; - «Vero che nel corso della assemblea del ridetto Condominio di Via del Calice n. 39, tenutasi in data 8 ottobre 2015, i condòmini hanno sollevato espressamente molti dubbi sull'opportunità di continuare ad avvalersi dell'assistenza legale degli avvocati CP_1
e e di percorrere la strategia da questi suggerita, facendo CP_2 espressamente riferimento alle considerazioni e ai giudizi di incompetenza professionale espressi dal signor nei confronti dei ridetti avvocati Pt_1 nella sua lettera in data 7 ottobre 2015»; - «Vero che nel corso della riunione del Condominio di Via del Calice n. 39, tenutasi in data 8 ottobre 2015, l'assemblea dei Condomini ha deciso di non dare seguito alle iniziative suggerite dagli avvocati e in CP_1 CP_2 ragione delle accuse di incompetenza professionale rivolte a questi ultimi dal signor nella missiva del 7 ottobre 2015 inviata ai Parte_1 condòmini»; - «Vero che all'esito della assemblea dell'8 ottobre 2015, il Condominio di Via del Calice 39 ha provveduto a corrispondere a CP_3
l'ulteriore importo da questa preteso, senza tuttavia che la stessa
[...] abbia poi provveduto alla esecuzione dei lavori per la cui Controparte_3 realizzazione gli avvocati e avevano intimato diffida in CP_1 CP_2 data 5 ottobre 2015»; «Vero che non ha mai provveduto Controparte_3 né ad eseguire i lavori appaltati, né a restituire le somme indebitamente incassate e che il Condominio non ha potuto recuperare le somme medesime per essere, nelle more, intervenuto il fallimento della ridetta CP_3
. Si indicano a testi i signori e ”
[...] Parte_2 Parte_3
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha respinto la domanda risarcitoria azionata dagli attori, e compensato le spese, sulla base delle seguenti motivazioni. “E' infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal
dal momento che il isponde delle attività illecite compiute Pt_1 Pt_1 in proprio e quale legale rappresentante della società, per la carica assunta. La società in linea teorica risponde delle azioni risarcitorie in concorse con il ma non può essere imputata all'ente una condotta diffamatoria Pt_1
o lesiva dell'immagine della persona, bensì le conseguenze risarcitorie. Ciò premesso deve ritenersi, nella specie, la insussistenza di una responsabilità civile per danni, così come configurata dalla parte attrice, a carico del convenuto. I fatti, dedotti quali lesivi dell'immagine dell'attore, sono sufficientemente provati e sostanzialmente non contestati dal convenuto che assume essere esercizio della propria libertà di critica. Le considerazioni svolte dai nelle missive, non sembrano travalichino î limiti di una Pt_1 accesa dialettica, contenuta in toni aspri ma accettabili. Il nella Pt_1 missiva del 7.10.2015, risponde alla diffida degli attori, trasmessa per conto del condominio, ad adempiere al contratto, evidenziando, con toni fermi, le violazioni a carico della Nella lettera di risposta il Controparte_4 ontesta le violazioni attribuite alla società e mostra meraviglia per Pt_1 le contestazioni rivolte alla società “non riusciamo a capire come uno studio legale in concomitanza con l'amministratore possa scrivere dichiarazioni tanto superficiali che non corrispondono all'evidenza dei fatti.” Allegando il preventivo, prosegue affermando “ad oggi 7.10.2015 ci siamo visti recapitare una lettera del genere e sinceramene ci è venuto da sorridere” e precisando che era il condominio in ritardo nel pagamento;
precisa che per chiarezza di informazione la lettera degli avvocati “diffamatoria e inopportuna” sarà distribuita a tutti i condomini unitamente alla risposta della società, Gli attori rispondono con lettera del 9.10.2015 imputando a loro volta ai di avere scritto una lettera diffamatoria nei loro Pt_1 confronti e annunciando azioni legali. Il con lettera del 12.10.2015 Pt_1 risponde che il contenuto delle missive degli avvocati è lesivo dell'immagine della società e del e che tuteleranno i loro diritti inviando esposto Pt_1 al Consiglio dell'ordine degli Avvocati e nelle sedi più opportune, stante la falsità e tendenziosità delie accuse rivolte loro. I fatti riferiti sono stati documentati e sostanzialmente non vi è contestazione sulle circostanze e gli accadimenti. Ciò premesso, deve ritenersi, nella specie, l'insussistenza di una responsabilità civile per danni, così come configurata da parte attrice, non potendosi ritenere una condotta diffamatoria attuata dal Pt_1
L'attribuzione di una condotta illecita o scorretta deve essere intenzionale e idonea a ledere l'immagine altrui;
nel caso di specie le considerazioni svolte dal convenuto nelle missive, non sembrano travalicare i limiti di una accesa dialettica, contenuta in toni aspri ed esasperati, ponendosi come risposta alla diffida ad adempiere, percepita evidentemente come ingiusta e frutto di una erronea lettura delle carte contrattuali. Le espressioni usate ove decontestualizzate possono ritenersi avere una oggettiva valenza lesiva, peraltro deve considerarsi il contesto nell'ambito del quale dette espressioni sono state utilizzate, la loro funzione evidentemente difensiva della posizione della società e prodromiche ad eventuale, annunciato, procedimento giudiziale. Anche sotto il profilo della lesione all'immagine cagionala da illecito deve escludersi l'integrazione di una condotta lesiva;
dal tenore della dichiarazione appare evidente che il convenuto non accusa i professionisti di avere agito illecitamente ma ribadisce le proprie rivendicazioni nei confronti del condominio. I toni utilizzati non sembra trasmodare in aggressione all'immagine o alla professionalità del soggetto indicato, tenuto conto del contesto argomentativo e dell'aspro tono polemico e aggressivo che caratterizza gli scritti di entrambe le parti.”
La sentenza ha definito il giudizio intrapreso dagli e CP_1
entrambi avvocati, con citazione notificata il CP_2
27/10/2015, dinanzi al Tribunale di Roma, nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4 [...]
e in proprio, per sentirne dichiarare Parte_1 Parte_1 la responsabilità per i danni da reato di diffamazione in relazione all'invio e diffusione di due lettere, in data 7 e 12 ottobre 2015, dirette ai due avvocati, in risposta a diffida predisposta dagli stessi su incarico del
[...]
, ad adempiere alle obbligazioni previste in contratto Parte_4 di appalto stipulato tra la e il Condominio. Controparte_4
Con atto di appello notificato il 23.1.2020, il ha impugnato la Pt_1 sentenza articolando due motivi di appello entrambi relativi alla regolazione delle spese di giudizio. Con il primo motivo lamenta la violazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. poichè il giudice di prime cure, pur avendo integralmente rigettato la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto, avrebbe poi immotivatamente compensato le spese tra le parti di causa. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 92, 93 e 132, co. 2, n.4, c.p.c. per aver immotivatamente compensato le spese, senza che ricorresse alcuna delle casistiche contemplate dalla norma, art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale: soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Con le due censure s l'appellante chiede in definitiva la parziale riforma della sentenza, nella parte a lui sfavorevole in cui ha compensato le spese di causa tra le parti e, per l'effetto, la condanna della appellata soccombente nel giudizio di primo grado alla rifusione delle spese e dei compensi di lite tra le parti.
Costituendosi, gli appellati si sono opposti al gravame contestandone i motivi ed eccependo la inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342
c.p.c.i, stante la genericità delle contestazioni.
Gli appellati hanno anche proposto appello incidentale nella parte della sentenza ritenuta erronea nella parte in cui ha escluso il riconoscimento della portata lesiva e diffamatoria delle affermazioni contenute nelle lettere inviate loro dal e ha dunque escluso il riconoscimento della responsabilità Pt_1 civile per danni.
Il giudice di primo grado, pur avendo riconosciuto la “oggettiva valenza lesiva” delle espressioni usate dal ha affermato che le stesse Pt_1 potevano ritenersi scriminate avuto riguardo al contesto nel quale esse erano state utilizzate e alla loro funzione difensiva, al tono polemico e aggressivo che aveva caratterizzato gli scritti di entrambe le parti, alla soggettiva percezione da parte del della diffida ricevuta. Pt_1
Per contrastare tale approdo, gli appellati sostengono invece che la diffida ad adempiere, da loro inviata al avesse un contenuto del tutto Pt_1 moderato, “standard, astrattamente aderente ai limiti del tecnicismo giuridico previsto dall'art. 1454 cod. civ.”; di analoga portata sarebbe la loro successiva comunicazione del 9 ottobre 2015, che avrebbe sì implicato una contestazione, ma non giustificato le offese e gli insulti che il Pt_1 avrebbe invece rivolto loro, nell'attribuire ai due legali una condotta superficiale concretizzantesi in affermazioni false, tendenziose, inopportune, sproporzionate e non funzionali allo scopo e dunque diffamatorie volte a screditare la loro reputazione personale e professionale. La condotta lesiva sarebbe tantopiù aggravata dalle modalità di propalazione delle affermazioni denigratorie per aver il in data 7 ottobre 2015, fatto recapitare la Pt_1 missiva che le conteneva, nelle caselle postali dell'amministratore e a tutti i n. 108 nuclei familiari del Condominio di Via del Calice 39, benché i condòmini interessati ai lavori di rifacimento dell'impianto di riscaldamento fossero solo 39. Inoltre, della diffusione della missiva ai condomini i due avvocati sarebbero stati informati solo dall'amministratore. Sostengono gli appellanti incidentali che le suddette affermazioni sarebbero state portate alla pubblica conoscenza (anche) dei clienti degli stessi avvocati e che per il rispetto che si deve al decoro della professione e dunque per evidenti ragioni deontologiche e di opportunità, non avevano a loro volta portato alla conoscenza dei condomini la successiva corrispondenza intercorsa tra loro e il con la conseguenza di rafforzare, in assenza Pt_1 di replica da parte dei legali, il convincimento circa la fondatezza delle accuse di superficialità e scarsa professionalità ad essi, tanto da indurre il
Condominio a cessare con gli stessi il rapporto di assistenza legale.
Gli stessi impugnanti chiedono, infine, che la quantificazione del danno consista in una somma non inferiore ad € 20.000,00, ovvero in quella, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà di liquidare in via equitativa, tenendo conto della rilevanza dei diritti lesi – onore e reputazione, personale e professionale – e la gravità del fatto lesivo, avuto riguardo alla diffusione dello scritto, alla rilevanza e gratuità delle offese, alla posizione sociale delle vittime. Inoltre, instano per la la pubblicazione della emananda sentenza, a cura e spese del medesimo, sul quotidiano “Il Messaggero” o “Il Tempo” ovvero, in alternativa, mediante l'affissione della stessa nei locali condominiali per 30 giorni consecutivi
Entrambi gli appelli sono infondati. Stando al riepilogo dei fatti di cui alla prima sentenza, i fatti di causa sono cosi sintetizzabili.
I due professionisti, oggi appellanti incidentali, avevano ricevuto incarico dal Condominio di Via del Calice n. 39 per fornire assistenza legale in relazione ad un prevedibile contenzioso con la società Controparte_4
derivante da problematiche insorte nella esecuzione di un appalto in
[...] essere per la sostituzione della caldaia condominiale con fornitura di un sistema di contabilizzazione per i radiatori degli appartamenti;
il
Condominio committente lamentava che, nonostante i regolari pagamenti, la società appaltatrice non aveva completato i lavori affidati e non aveva realizzato il sistema di contabilizzazione del calore, opponendo la pretesa di ottenere dal Condominio ulteriori pagamenti.
Gli stessi legali avevano quindi inviato una missiva, in data 5 ottobre 2015, con diffida della ad adempiere la prestazione dovuta. Controparte_3
Aveva quindi replicato il nella qualità di amministratore della Pt_1
con lettera del 7.10.2015 del seguente tenore: “ Non Controparte_3 riusciamo a capire come uno studio legale in concomitanza con
l'amministratore possa scrivere dichiarazioni tanto superficiali che non corrispondono all'evidenza dei fatti …. ad oggi 07/10/2015 ci siamo visti recapitare una lettera del genere e sinceramente ci è venuto da sorridere “; aveva anche precisato che il Condominio era in ritardo nel pagamento e che, per chiarezza di informazione, la lettera degli avvocati “sarà distribuita a tutti i condomini unitamente alla risposta della società”.
In risposta, con lettera del 9.10.2015, gli avvocati avevano scritto che la lettera del 7.10.2015 aveva carattere diffamatorio, così preannunciando azioni legali.
Con ulteriore risposta del 12.10.2015 il aveva quindi replicato che Pt_1 il contenuto delle missive degli avvocati era lesivo dell'immagine della società e dello stesso scrivente, preannunciando l'intenzione di tutelare i rispettivi diritti con un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e nelle sedi più opportune stante la falsità e tendenziosità delle accuse rivolte loro. Il primo giudizio era stato azionato dai due legali che avevano invocato tutela della propria onorabilità personale e professionale rispetto alle seguenti espressioni, come riportate nell'atto di citazione:
- quanto alla missiva del 7.10.2025, l'accusa di essere
«superficiali» autori di una lettera «diffamatoria inopportuna e priva di fondamento»;
- quanto a quella del 12.10.2015 per l'accusa di essere latori di affermazioni «false», «tendenziose» e «superficiali», preannunciando vieppiù l'invio di un esposto al Consiglio dell'Ordine forense di appartenenza (cfr. missiva: «invieremo lettera all'ordine degli avvocati per cose da voi affermate gravemente lesive, non veritiere e ripeto superficiali»; «quanto da voi trascritto nella lettera è falso e tendenzioso»).
All'impiego di tali termini, reputati lesivi, correlano una domanda risarcitoria quantificata in € 20.000 ovvero da liquidarsi in via equitativa e delineano il tipo di pregiudizio subito derivante dal tenore oggettivamente e gratuitamente offensivo delle suddette frasi rivolte agli stessi legali. La portata dell'addebito diffamatorio, proseguono, sarebbe vieppiù aggravata in quanto pregiudizievole anche, e soprattutto, per la loro “competenza professionale ed accademica”; precisano, all'uopo, di essere entrambi ricercatori universitari IUS/01 confermati in ruolo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tor Vergata con incarichi di docenza), ipotizzando una eco ed effetti negativi patrimoniali sullo svolgimento della propria attività professionale in termini di perdita e/o mancato incremento della propria clientela. Peraltro, aggiungono, successivamente a tali fatti, il Condominio aveva ritenuto di non farsi più assistere dagli stessi legali in relazione alla vicenda relativa al contratto stipulato con la Controparte_3
Infine, la lesione dell' immagine e la gravità del conseguente pregiudizio erano da ritenersi qui ulteriormente amplificati dalla diffusione dell'addebito diffamatorio, tenuto conto (i) del numero di persone a cui la comunicazione è stata fatta pervenire (nel caso di specie, si tratta di centinaia di condomini); (ii) del fatto che i destinatari di essa sono stati gli stessi clienti dei sottoscritti avvocati;
(iii) della impossibilità per gli scriventi legali, per i già evidenziati motivi di opportunità e decoro professionale, di portare a conoscenza dei condomini le proprie repliche alle ingiuste offese ricevute: fattori, questi, tutti idonei a rafforzare la portata lesiva della comunicazione. La condotta del in altri termini, aveva avuto l'effetto di provocare Pt_1 un discredito degli attori presso 108 nuclei familiari costituenti il Condominio di Via del Calice, talmente evidente da tramutarsi nella conseguente decisione dei condòmini medesimi di non avvalersi più dell'attività professionale degli esponenti, stante la compromissione della stima di cui i sottoscritti avvocati godevano nella comunità condominiale. A connotare ancor più gravemente l'illecito diffamatorio concorreva altresì l'assoluta gratuità delle offese ricevute dal signor ove Parte_1 si consideri che le stesse, oltre ad essere oggettivamente abnormi, avevano fatto seguito ad una diffida redatta in maniera asettica, corretta e professionale, nella quale, pertanto, manca qualunque presupposto tale da giustificare le accuse di superficialità, falsità e tendenziosità rivolte dal convenuto ai sottoscritti legali.
Il Tribunale di Roma ha disatteso la prospettazione attorea riconducendo lo scambio epistolare nei limiti di una “accesa dialettica”, contenuta “in toni aspri ma accettabili”. I toni “esasperati” contenuti nelle due missive meritavano di essere contestualizzati, connotandosi come riposta ad una diffida percepita come
“ingiusta e frutto di una erronea lettura delle carte contrattuali, sorrette dunque dal una funzione “evidentemente difensiva della posizione della società” nei limiti di una normale dialettica e prodromiche ad eventuale ed annunciato procedimento giudiziale.
Con l'appello incidentale, le parti contestano l'approdo del primo giudice, negando le circostanze valorizzate dal Tribunale, sì da non potersi ritenere scriminato l'illecito avversario, in concreto aggravato dalle concrete modalità di propalazione delle affermazioni lesive, non opportunamente valorizzate dal primo giudice.
La replica del alla diffida, pur implicando una contestazione, Pt_1 esorbitava dai limiti di una garbata contestazione, essendo connotata da toni ed espressioni dettati dalla “sola finalità di gettare discredito”, esulando dal contesto e dalle correlate esigenze difensive. Tantomeno, osservano, era condivisibile l'assunto del Tribunale che aveva giustificato il tenore offensivo delle affermazioni del poteva giustificarsi con il tono Pt_1 aspro e polemico che aveva caratterizzato gli scritti di ambo le parti.
L'appello incidentale è infondato. Condivide il Collegio e fa propria la lettura della vicenda come delineata dal
Tribunale nella sentenza impugnata, ove si è giustamente valorizzata, in direzione scriminante, la rilevanza di una reciproca animosità espressiva propria di un imminente contenzioso.
La prima diffida dei legali, che ha costituito l' incipit della vicenda, addebita alla società di aver “frapposto un ingiusto rifiuto“ a terminare i lavori
“pretendendo il versamento di somme ulteriori in palese violazione degli impegni contrattualmente assunti” .
Trattasi all'evidenza di dichiarazioni non propriamente “asettiche” o contenute nei limiti di una dialettica di mero confronto, quanto piuttosto volte a stigmatizzare a chiare lettere una scorretta condotta contrattuale della società, tutta da verificare.
In tale prospettiva, la prima replica del del 7.10.2010 (recante Pt_1
l'accusa ai legali di essere «superficiali» autori di una lettera «diffamatoria, inopportuna e priva di fondamento»), per quanto connotata da espressioni che personalizzano il confronto (“superficiali”) ha una portata non esorbitante e difensiva rispetto ai toni tutt'altro che concilianti espressi nella prima diffida;
del resto, la nota ha carattere generico, è contenuta nei limiti di una indignata reazione alla precedente accusa percepita come ingiusta e non contiene l'attribuzione di fatti specifici.
Analoga conclusione deve valere per la successiva missiva del 12.20.2015
(di cui si lamenta, da parte degli attori, l'accusa di essere latori di affermazioni «false», «tendenziose» e «superficiali», preannunciando vieppiù l'invio di un esposto al Consiglio dell'Ordine forense di appartenenza (cfr. missiva: «invieremo lettera all'ordine degli avvocati per cose da voi affermate gravemente lesive, non veritiere e ripeto superficiali»; «quanto da voi trascritto nella lettera è falso e tendenzioso») dove il tono è anche qui adeguato, nei limiti di una giusta e simmetrica reazione alla minaccia dei due legali - contenuta nella lettera del 9.10.2015 - di volersi tutelare nelle sedi legali. In entrambi i casi, inoltre, i percipienti, proprio in ragione della qualità soggettiva, erano ben in grado di cogliere la reale portata degli addebiti negli esatti termini di un concitato dissenso. Non vi è spazio per desumere - come pure chiesto dagli appellanti incidentali
- la gravità dell'addebito dalla ampiezza della platea ( tutti i condomini) che ha ricevuto lo scritto, potendo al più tale profilo rilevare sul piano del quantum, che qui non è in discussione.
Infine, non vi è alcuna prova - né le prove orali articolate conducono a soluzione diversa – che la revoca dell'incarico ai due legali da parte del condomino sia dipesa dalla diramazione delle missive di cui è causa.
Non si rinviene negli scritti alcun attacco diretto alla competenza professionale ed accademica dei due legali, essendo le espressioni volte a criticare, con toni pungenti e reattivi, il contenuto della diffida nella sola parte della attribuzione, alla società rappresentata dal di un grave Pt_1 inadempimento contrattuale.
Va respinto anche l'appello principale, dovendosi tenere ferma la compensazione delle spese del primo grado, disposta dal primo giudice, in ragione del reciproco uso di toni esacerbati.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente grado.
A carico di entrambi gli appellanti va dichiarata la ricorrenza delle condizioni ex art. 13 comma 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115 per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
nonché sull'appello incidentale di questi ultimi avverso CP_2 la sentenza del Tribunale di Roma n. 15619/19 pubblicata il 26-07-2019, così provvede:
- rigetta l'appello principale e quello incidentale, confermando la sentenza impugnata;
- compensa le spese del grado;
- dichiara la ricorrenza, a carico di entrambe le parti, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.04.2025
Il consigliere estensore
Giovanna Gianì
Il Presidente
Nicola Saracino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere relatore all'esito di camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 618 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, Via Antonio Sogliano n. 70, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Ametrano, che lo rappresenta e difende APPELLANTE E
( ) e CP_1 C.F._2 CP_2
( ), rappresentati e difesi da se medesimi ex art. 86 C.F._3 cod. proc. civ, con studio in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 45
APPELLANTI INCIDENTALI
avente ad OGGETTO: appelli avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15619/2019 del 28/06/2019, pubblicata il 26/07/2019, non notificata.
CONCLUSIONI: per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma adita, contrariis reiectis: In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 15619/2019 emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sezione I, nella persona del Giudice Dott.ssa Marzia Cruciani, nell'ambito del giudizio n. RG 69479/15 pubblicata il 26/07/2019, statuire sulla liquidazione degli esborsi e delle spese e compensi di primo grado, come da prospetto di compenso liquidabile secondo le tabelle ministeriali, che si deposita. Con vittoria di spese e compensi di lite relativi anche al secondo grado di giudizio.”
per gli appellanti incidentali: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 15619/2019, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa ogni declaratoria del caso e di legge, così giudicare: Nel merito In via principale, in accoglimento dell'appello incidentale: - condannare il signor al pagamento, in favore degli avvocati Parte_1 [...]
e in solido tra loro, della somma di € 20.000,00 CP_1 CP_2 ovvero di quella, maggiore o minore, che la Corte di Appello riterrà di liquidare anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per le causali di cui in narrativa;
disporre la pubblicazione della emananda sentenza ai sensi dell'art. 120 cod. proc. civ., a cura e spese del convenuto, sul quotidiano “Il Messaggero” o “Il Tempo” ovvero, in alternativa, mediante l'affissione della stessa nei locali condominiali per 30 giorni consecutivi;
- per l'effetto, dichiarare assorbito l'appello principale proposto dal signor - condannare il signor Parte_1 al pagamento delle spese di lite di ambo i gradi di Parte_1 giudizio, oltre IVA (22%), CPA (4%) e Rimborso Spese Generali (15%) e contributo unificato, come per legge. In via subordinata, nel denegato caso di mancato accoglimento dell'appello incidentale: - rigettare l'appello principale proposto dal signor
in quanto inammissibile e comunque infondato, per Parte_1 tutti i motivi esposti nel presente atto;
- condannare il signor Parte_1
l pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre
[...]
IVA (22%), CPA (4%) e Rimborso Spese Generali (15%), come per legge.
….per mero scrupolo riferito ad eventuali ulteriori esigenze di accertamento della Corte, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova per testi già formulati nel precedente grado di giudizio: - «Vero che il giorno 7 ottobre 2015 alcuni condòmini del Condominio sito in Roma, via del Calice n. 39, mi hanno contattato informandomi di avere rivenuto nelle loro cassette postali la lettera a firma del signor datata 7 ottobre Parte_1
2015, che mi si rammostra e che io stesso ho personalmente ricevuto»; - «Vero che il giorno 7 ottobre 2015 tutti condòmini del Condominio sito in Roma, via del Calice n. 39, hanno rivenuto nelle proprie cassette postali la lettera a firma del signor datata 7 ottobre 2015, che Parte_1 mi si rammostra»; - «Vero che nel corso della assemblea del ridetto Condominio di Via del Calice n. 39, tenutasi in data 8 ottobre 2015, i condòmini hanno sollevato espressamente molti dubbi sull'opportunità di continuare ad avvalersi dell'assistenza legale degli avvocati CP_1
e e di percorrere la strategia da questi suggerita, facendo CP_2 espressamente riferimento alle considerazioni e ai giudizi di incompetenza professionale espressi dal signor nei confronti dei ridetti avvocati Pt_1 nella sua lettera in data 7 ottobre 2015»; - «Vero che nel corso della riunione del Condominio di Via del Calice n. 39, tenutasi in data 8 ottobre 2015, l'assemblea dei Condomini ha deciso di non dare seguito alle iniziative suggerite dagli avvocati e in CP_1 CP_2 ragione delle accuse di incompetenza professionale rivolte a questi ultimi dal signor nella missiva del 7 ottobre 2015 inviata ai Parte_1 condòmini»; - «Vero che all'esito della assemblea dell'8 ottobre 2015, il Condominio di Via del Calice 39 ha provveduto a corrispondere a CP_3
l'ulteriore importo da questa preteso, senza tuttavia che la stessa
[...] abbia poi provveduto alla esecuzione dei lavori per la cui Controparte_3 realizzazione gli avvocati e avevano intimato diffida in CP_1 CP_2 data 5 ottobre 2015»; «Vero che non ha mai provveduto Controparte_3 né ad eseguire i lavori appaltati, né a restituire le somme indebitamente incassate e che il Condominio non ha potuto recuperare le somme medesime per essere, nelle more, intervenuto il fallimento della ridetta CP_3
. Si indicano a testi i signori e ”
[...] Parte_2 Parte_3
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha respinto la domanda risarcitoria azionata dagli attori, e compensato le spese, sulla base delle seguenti motivazioni. “E' infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal
dal momento che il isponde delle attività illecite compiute Pt_1 Pt_1 in proprio e quale legale rappresentante della società, per la carica assunta. La società in linea teorica risponde delle azioni risarcitorie in concorse con il ma non può essere imputata all'ente una condotta diffamatoria Pt_1
o lesiva dell'immagine della persona, bensì le conseguenze risarcitorie. Ciò premesso deve ritenersi, nella specie, la insussistenza di una responsabilità civile per danni, così come configurata dalla parte attrice, a carico del convenuto. I fatti, dedotti quali lesivi dell'immagine dell'attore, sono sufficientemente provati e sostanzialmente non contestati dal convenuto che assume essere esercizio della propria libertà di critica. Le considerazioni svolte dai nelle missive, non sembrano travalichino î limiti di una Pt_1 accesa dialettica, contenuta in toni aspri ma accettabili. Il nella Pt_1 missiva del 7.10.2015, risponde alla diffida degli attori, trasmessa per conto del condominio, ad adempiere al contratto, evidenziando, con toni fermi, le violazioni a carico della Nella lettera di risposta il Controparte_4 ontesta le violazioni attribuite alla società e mostra meraviglia per Pt_1 le contestazioni rivolte alla società “non riusciamo a capire come uno studio legale in concomitanza con l'amministratore possa scrivere dichiarazioni tanto superficiali che non corrispondono all'evidenza dei fatti.” Allegando il preventivo, prosegue affermando “ad oggi 7.10.2015 ci siamo visti recapitare una lettera del genere e sinceramene ci è venuto da sorridere” e precisando che era il condominio in ritardo nel pagamento;
precisa che per chiarezza di informazione la lettera degli avvocati “diffamatoria e inopportuna” sarà distribuita a tutti i condomini unitamente alla risposta della società, Gli attori rispondono con lettera del 9.10.2015 imputando a loro volta ai di avere scritto una lettera diffamatoria nei loro Pt_1 confronti e annunciando azioni legali. Il con lettera del 12.10.2015 Pt_1 risponde che il contenuto delle missive degli avvocati è lesivo dell'immagine della società e del e che tuteleranno i loro diritti inviando esposto Pt_1 al Consiglio dell'ordine degli Avvocati e nelle sedi più opportune, stante la falsità e tendenziosità delie accuse rivolte loro. I fatti riferiti sono stati documentati e sostanzialmente non vi è contestazione sulle circostanze e gli accadimenti. Ciò premesso, deve ritenersi, nella specie, l'insussistenza di una responsabilità civile per danni, così come configurata da parte attrice, non potendosi ritenere una condotta diffamatoria attuata dal Pt_1
L'attribuzione di una condotta illecita o scorretta deve essere intenzionale e idonea a ledere l'immagine altrui;
nel caso di specie le considerazioni svolte dal convenuto nelle missive, non sembrano travalicare i limiti di una accesa dialettica, contenuta in toni aspri ed esasperati, ponendosi come risposta alla diffida ad adempiere, percepita evidentemente come ingiusta e frutto di una erronea lettura delle carte contrattuali. Le espressioni usate ove decontestualizzate possono ritenersi avere una oggettiva valenza lesiva, peraltro deve considerarsi il contesto nell'ambito del quale dette espressioni sono state utilizzate, la loro funzione evidentemente difensiva della posizione della società e prodromiche ad eventuale, annunciato, procedimento giudiziale. Anche sotto il profilo della lesione all'immagine cagionala da illecito deve escludersi l'integrazione di una condotta lesiva;
dal tenore della dichiarazione appare evidente che il convenuto non accusa i professionisti di avere agito illecitamente ma ribadisce le proprie rivendicazioni nei confronti del condominio. I toni utilizzati non sembra trasmodare in aggressione all'immagine o alla professionalità del soggetto indicato, tenuto conto del contesto argomentativo e dell'aspro tono polemico e aggressivo che caratterizza gli scritti di entrambe le parti.”
La sentenza ha definito il giudizio intrapreso dagli e CP_1
entrambi avvocati, con citazione notificata il CP_2
27/10/2015, dinanzi al Tribunale di Roma, nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4 [...]
e in proprio, per sentirne dichiarare Parte_1 Parte_1 la responsabilità per i danni da reato di diffamazione in relazione all'invio e diffusione di due lettere, in data 7 e 12 ottobre 2015, dirette ai due avvocati, in risposta a diffida predisposta dagli stessi su incarico del
[...]
, ad adempiere alle obbligazioni previste in contratto Parte_4 di appalto stipulato tra la e il Condominio. Controparte_4
Con atto di appello notificato il 23.1.2020, il ha impugnato la Pt_1 sentenza articolando due motivi di appello entrambi relativi alla regolazione delle spese di giudizio. Con il primo motivo lamenta la violazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. poichè il giudice di prime cure, pur avendo integralmente rigettato la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto, avrebbe poi immotivatamente compensato le spese tra le parti di causa. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 92, 93 e 132, co. 2, n.4, c.p.c. per aver immotivatamente compensato le spese, senza che ricorresse alcuna delle casistiche contemplate dalla norma, art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale: soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Con le due censure s l'appellante chiede in definitiva la parziale riforma della sentenza, nella parte a lui sfavorevole in cui ha compensato le spese di causa tra le parti e, per l'effetto, la condanna della appellata soccombente nel giudizio di primo grado alla rifusione delle spese e dei compensi di lite tra le parti.
Costituendosi, gli appellati si sono opposti al gravame contestandone i motivi ed eccependo la inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342
c.p.c.i, stante la genericità delle contestazioni.
Gli appellati hanno anche proposto appello incidentale nella parte della sentenza ritenuta erronea nella parte in cui ha escluso il riconoscimento della portata lesiva e diffamatoria delle affermazioni contenute nelle lettere inviate loro dal e ha dunque escluso il riconoscimento della responsabilità Pt_1 civile per danni.
Il giudice di primo grado, pur avendo riconosciuto la “oggettiva valenza lesiva” delle espressioni usate dal ha affermato che le stesse Pt_1 potevano ritenersi scriminate avuto riguardo al contesto nel quale esse erano state utilizzate e alla loro funzione difensiva, al tono polemico e aggressivo che aveva caratterizzato gli scritti di entrambe le parti, alla soggettiva percezione da parte del della diffida ricevuta. Pt_1
Per contrastare tale approdo, gli appellati sostengono invece che la diffida ad adempiere, da loro inviata al avesse un contenuto del tutto Pt_1 moderato, “standard, astrattamente aderente ai limiti del tecnicismo giuridico previsto dall'art. 1454 cod. civ.”; di analoga portata sarebbe la loro successiva comunicazione del 9 ottobre 2015, che avrebbe sì implicato una contestazione, ma non giustificato le offese e gli insulti che il Pt_1 avrebbe invece rivolto loro, nell'attribuire ai due legali una condotta superficiale concretizzantesi in affermazioni false, tendenziose, inopportune, sproporzionate e non funzionali allo scopo e dunque diffamatorie volte a screditare la loro reputazione personale e professionale. La condotta lesiva sarebbe tantopiù aggravata dalle modalità di propalazione delle affermazioni denigratorie per aver il in data 7 ottobre 2015, fatto recapitare la Pt_1 missiva che le conteneva, nelle caselle postali dell'amministratore e a tutti i n. 108 nuclei familiari del Condominio di Via del Calice 39, benché i condòmini interessati ai lavori di rifacimento dell'impianto di riscaldamento fossero solo 39. Inoltre, della diffusione della missiva ai condomini i due avvocati sarebbero stati informati solo dall'amministratore. Sostengono gli appellanti incidentali che le suddette affermazioni sarebbero state portate alla pubblica conoscenza (anche) dei clienti degli stessi avvocati e che per il rispetto che si deve al decoro della professione e dunque per evidenti ragioni deontologiche e di opportunità, non avevano a loro volta portato alla conoscenza dei condomini la successiva corrispondenza intercorsa tra loro e il con la conseguenza di rafforzare, in assenza Pt_1 di replica da parte dei legali, il convincimento circa la fondatezza delle accuse di superficialità e scarsa professionalità ad essi, tanto da indurre il
Condominio a cessare con gli stessi il rapporto di assistenza legale.
Gli stessi impugnanti chiedono, infine, che la quantificazione del danno consista in una somma non inferiore ad € 20.000,00, ovvero in quella, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà di liquidare in via equitativa, tenendo conto della rilevanza dei diritti lesi – onore e reputazione, personale e professionale – e la gravità del fatto lesivo, avuto riguardo alla diffusione dello scritto, alla rilevanza e gratuità delle offese, alla posizione sociale delle vittime. Inoltre, instano per la la pubblicazione della emananda sentenza, a cura e spese del medesimo, sul quotidiano “Il Messaggero” o “Il Tempo” ovvero, in alternativa, mediante l'affissione della stessa nei locali condominiali per 30 giorni consecutivi
Entrambi gli appelli sono infondati. Stando al riepilogo dei fatti di cui alla prima sentenza, i fatti di causa sono cosi sintetizzabili.
I due professionisti, oggi appellanti incidentali, avevano ricevuto incarico dal Condominio di Via del Calice n. 39 per fornire assistenza legale in relazione ad un prevedibile contenzioso con la società Controparte_4
derivante da problematiche insorte nella esecuzione di un appalto in
[...] essere per la sostituzione della caldaia condominiale con fornitura di un sistema di contabilizzazione per i radiatori degli appartamenti;
il
Condominio committente lamentava che, nonostante i regolari pagamenti, la società appaltatrice non aveva completato i lavori affidati e non aveva realizzato il sistema di contabilizzazione del calore, opponendo la pretesa di ottenere dal Condominio ulteriori pagamenti.
Gli stessi legali avevano quindi inviato una missiva, in data 5 ottobre 2015, con diffida della ad adempiere la prestazione dovuta. Controparte_3
Aveva quindi replicato il nella qualità di amministratore della Pt_1
con lettera del 7.10.2015 del seguente tenore: “ Non Controparte_3 riusciamo a capire come uno studio legale in concomitanza con
l'amministratore possa scrivere dichiarazioni tanto superficiali che non corrispondono all'evidenza dei fatti …. ad oggi 07/10/2015 ci siamo visti recapitare una lettera del genere e sinceramente ci è venuto da sorridere “; aveva anche precisato che il Condominio era in ritardo nel pagamento e che, per chiarezza di informazione, la lettera degli avvocati “sarà distribuita a tutti i condomini unitamente alla risposta della società”.
In risposta, con lettera del 9.10.2015, gli avvocati avevano scritto che la lettera del 7.10.2015 aveva carattere diffamatorio, così preannunciando azioni legali.
Con ulteriore risposta del 12.10.2015 il aveva quindi replicato che Pt_1 il contenuto delle missive degli avvocati era lesivo dell'immagine della società e dello stesso scrivente, preannunciando l'intenzione di tutelare i rispettivi diritti con un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e nelle sedi più opportune stante la falsità e tendenziosità delle accuse rivolte loro. Il primo giudizio era stato azionato dai due legali che avevano invocato tutela della propria onorabilità personale e professionale rispetto alle seguenti espressioni, come riportate nell'atto di citazione:
- quanto alla missiva del 7.10.2025, l'accusa di essere
«superficiali» autori di una lettera «diffamatoria inopportuna e priva di fondamento»;
- quanto a quella del 12.10.2015 per l'accusa di essere latori di affermazioni «false», «tendenziose» e «superficiali», preannunciando vieppiù l'invio di un esposto al Consiglio dell'Ordine forense di appartenenza (cfr. missiva: «invieremo lettera all'ordine degli avvocati per cose da voi affermate gravemente lesive, non veritiere e ripeto superficiali»; «quanto da voi trascritto nella lettera è falso e tendenzioso»).
All'impiego di tali termini, reputati lesivi, correlano una domanda risarcitoria quantificata in € 20.000 ovvero da liquidarsi in via equitativa e delineano il tipo di pregiudizio subito derivante dal tenore oggettivamente e gratuitamente offensivo delle suddette frasi rivolte agli stessi legali. La portata dell'addebito diffamatorio, proseguono, sarebbe vieppiù aggravata in quanto pregiudizievole anche, e soprattutto, per la loro “competenza professionale ed accademica”; precisano, all'uopo, di essere entrambi ricercatori universitari IUS/01 confermati in ruolo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tor Vergata con incarichi di docenza), ipotizzando una eco ed effetti negativi patrimoniali sullo svolgimento della propria attività professionale in termini di perdita e/o mancato incremento della propria clientela. Peraltro, aggiungono, successivamente a tali fatti, il Condominio aveva ritenuto di non farsi più assistere dagli stessi legali in relazione alla vicenda relativa al contratto stipulato con la Controparte_3
Infine, la lesione dell' immagine e la gravità del conseguente pregiudizio erano da ritenersi qui ulteriormente amplificati dalla diffusione dell'addebito diffamatorio, tenuto conto (i) del numero di persone a cui la comunicazione è stata fatta pervenire (nel caso di specie, si tratta di centinaia di condomini); (ii) del fatto che i destinatari di essa sono stati gli stessi clienti dei sottoscritti avvocati;
(iii) della impossibilità per gli scriventi legali, per i già evidenziati motivi di opportunità e decoro professionale, di portare a conoscenza dei condomini le proprie repliche alle ingiuste offese ricevute: fattori, questi, tutti idonei a rafforzare la portata lesiva della comunicazione. La condotta del in altri termini, aveva avuto l'effetto di provocare Pt_1 un discredito degli attori presso 108 nuclei familiari costituenti il Condominio di Via del Calice, talmente evidente da tramutarsi nella conseguente decisione dei condòmini medesimi di non avvalersi più dell'attività professionale degli esponenti, stante la compromissione della stima di cui i sottoscritti avvocati godevano nella comunità condominiale. A connotare ancor più gravemente l'illecito diffamatorio concorreva altresì l'assoluta gratuità delle offese ricevute dal signor ove Parte_1 si consideri che le stesse, oltre ad essere oggettivamente abnormi, avevano fatto seguito ad una diffida redatta in maniera asettica, corretta e professionale, nella quale, pertanto, manca qualunque presupposto tale da giustificare le accuse di superficialità, falsità e tendenziosità rivolte dal convenuto ai sottoscritti legali.
Il Tribunale di Roma ha disatteso la prospettazione attorea riconducendo lo scambio epistolare nei limiti di una “accesa dialettica”, contenuta “in toni aspri ma accettabili”. I toni “esasperati” contenuti nelle due missive meritavano di essere contestualizzati, connotandosi come riposta ad una diffida percepita come
“ingiusta e frutto di una erronea lettura delle carte contrattuali, sorrette dunque dal una funzione “evidentemente difensiva della posizione della società” nei limiti di una normale dialettica e prodromiche ad eventuale ed annunciato procedimento giudiziale.
Con l'appello incidentale, le parti contestano l'approdo del primo giudice, negando le circostanze valorizzate dal Tribunale, sì da non potersi ritenere scriminato l'illecito avversario, in concreto aggravato dalle concrete modalità di propalazione delle affermazioni lesive, non opportunamente valorizzate dal primo giudice.
La replica del alla diffida, pur implicando una contestazione, Pt_1 esorbitava dai limiti di una garbata contestazione, essendo connotata da toni ed espressioni dettati dalla “sola finalità di gettare discredito”, esulando dal contesto e dalle correlate esigenze difensive. Tantomeno, osservano, era condivisibile l'assunto del Tribunale che aveva giustificato il tenore offensivo delle affermazioni del poteva giustificarsi con il tono Pt_1 aspro e polemico che aveva caratterizzato gli scritti di ambo le parti.
L'appello incidentale è infondato. Condivide il Collegio e fa propria la lettura della vicenda come delineata dal
Tribunale nella sentenza impugnata, ove si è giustamente valorizzata, in direzione scriminante, la rilevanza di una reciproca animosità espressiva propria di un imminente contenzioso.
La prima diffida dei legali, che ha costituito l' incipit della vicenda, addebita alla società di aver “frapposto un ingiusto rifiuto“ a terminare i lavori
“pretendendo il versamento di somme ulteriori in palese violazione degli impegni contrattualmente assunti” .
Trattasi all'evidenza di dichiarazioni non propriamente “asettiche” o contenute nei limiti di una dialettica di mero confronto, quanto piuttosto volte a stigmatizzare a chiare lettere una scorretta condotta contrattuale della società, tutta da verificare.
In tale prospettiva, la prima replica del del 7.10.2010 (recante Pt_1
l'accusa ai legali di essere «superficiali» autori di una lettera «diffamatoria, inopportuna e priva di fondamento»), per quanto connotata da espressioni che personalizzano il confronto (“superficiali”) ha una portata non esorbitante e difensiva rispetto ai toni tutt'altro che concilianti espressi nella prima diffida;
del resto, la nota ha carattere generico, è contenuta nei limiti di una indignata reazione alla precedente accusa percepita come ingiusta e non contiene l'attribuzione di fatti specifici.
Analoga conclusione deve valere per la successiva missiva del 12.20.2015
(di cui si lamenta, da parte degli attori, l'accusa di essere latori di affermazioni «false», «tendenziose» e «superficiali», preannunciando vieppiù l'invio di un esposto al Consiglio dell'Ordine forense di appartenenza (cfr. missiva: «invieremo lettera all'ordine degli avvocati per cose da voi affermate gravemente lesive, non veritiere e ripeto superficiali»; «quanto da voi trascritto nella lettera è falso e tendenzioso») dove il tono è anche qui adeguato, nei limiti di una giusta e simmetrica reazione alla minaccia dei due legali - contenuta nella lettera del 9.10.2015 - di volersi tutelare nelle sedi legali. In entrambi i casi, inoltre, i percipienti, proprio in ragione della qualità soggettiva, erano ben in grado di cogliere la reale portata degli addebiti negli esatti termini di un concitato dissenso. Non vi è spazio per desumere - come pure chiesto dagli appellanti incidentali
- la gravità dell'addebito dalla ampiezza della platea ( tutti i condomini) che ha ricevuto lo scritto, potendo al più tale profilo rilevare sul piano del quantum, che qui non è in discussione.
Infine, non vi è alcuna prova - né le prove orali articolate conducono a soluzione diversa – che la revoca dell'incarico ai due legali da parte del condomino sia dipesa dalla diramazione delle missive di cui è causa.
Non si rinviene negli scritti alcun attacco diretto alla competenza professionale ed accademica dei due legali, essendo le espressioni volte a criticare, con toni pungenti e reattivi, il contenuto della diffida nella sola parte della attribuzione, alla società rappresentata dal di un grave Pt_1 inadempimento contrattuale.
Va respinto anche l'appello principale, dovendosi tenere ferma la compensazione delle spese del primo grado, disposta dal primo giudice, in ragione del reciproco uso di toni esacerbati.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente grado.
A carico di entrambi gli appellanti va dichiarata la ricorrenza delle condizioni ex art. 13 comma 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115 per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
nonché sull'appello incidentale di questi ultimi avverso CP_2 la sentenza del Tribunale di Roma n. 15619/19 pubblicata il 26-07-2019, così provvede:
- rigetta l'appello principale e quello incidentale, confermando la sentenza impugnata;
- compensa le spese del grado;
- dichiara la ricorrenza, a carico di entrambe le parti, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.04.2025
Il consigliere estensore
Giovanna Gianì
Il Presidente
Nicola Saracino