Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 17 dicembre 1961 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 giugno 2024 |
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Giurisprudenza • 111
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Versioni del testo
- Titolo I : Delle imposte sulle assicurazioni
- Art. 1.
Sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa tariffa ordinaria (allegato A):
a) le assicurazioni riguardanti beni immobili o beni mobili in essi contenuti che non siano in transito commerciale, quando i beni immobili sono situati nel territorio della Repubblica;
b) le assicurazioni riguardanti veicoli, navi od aeromobili immatricolati o registrati in Italia;
c) le assicurazioni aventi durata inferiore o pari a quattro mesi e relative a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza, quando sono stipulate nel territorio della Repubblica;
d) le assicurazioni riguardanti le merci trasportate da o verso l'Italia, quando siano stipulate per conto di soggetti domiciliati o aventi sede nel territorio della Repubblica e sempreche' per dette assicurazioni non sia stata pagata imposta all'estero;
e) le assicurazioni contro i danni diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a), b), c) e d), quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate;
f) le assicurazioni sulla vita, quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui sono addette le persone assicurate.(6)
Le imposte stabilite nella presente legge non si applicano alle assicurazioni concernenti attivita' o enti per i quali le imposte indirette siano corrisposte in abbonamento.
Nella tariffa speciale (allegato B) annessa alla presente legge sono indicate le assicurazioni soggette ad imposta ridotta.
Sono esenti in modo assoluto dalle imposte sulle assicurazioni le operazioni elencate nell'annessa tabella allegato C) nonche' quelle per le quali l'esenzione sia prevista da leggi speciali.
Nulla e' innovato alla disciplina dell'esercizio delle assicurazioni private di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 . ((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 ha confermato (con l'art. 124, comma 1) la precedente modifica. --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 ,convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 (in G.U. 28/02/1998, n.49) ha disposto (con l'art. 9-quater, comma 1) che "Per le assicurazioni riguardanti navi immatricolate o registrate in Italia l'aliquota di cui all' articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , viene fissata nella misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998." - Art. 1-bis. Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti). 1. Le assicurazioni obbligatorie della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono soggette all'imposta sui premi nella misura del dodicivirgolacinque per cento. ((Tale misura si applica anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione)) . (17)
2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultanti da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che dell'in-dennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza si applicano le disposizioni dell'articolo 16.
3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, nonche' quelli inerenti i rapporti fra CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e dalle formalita' della registrazione.
--------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 , convertito, con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 24) che "L'efficacia dell'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , introdotto dall' articolo 353 del codice delle assicurazioni private , di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , decorre dal 1° gennaio 2007."