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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/04/2024, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8232/2015
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE DEL 18/04/2024
Il Giudice,
preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
P.Q.M.
Si ritira in camera di consiglio.
È verbale.
Nola, 18/04/2024
Il Giudice
(dott.ssa Valeria Napolitano)
Il Giudice,
all'esito della Camera di Consiglio, decide la causa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c dando atto che la discussione orale è sostituita dallo scambio di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8232/2015 promossa da:
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv.to Ettore Cappuccio
[...]
OPPONENTI
contro
, in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv.to Antonella Arpaia
OPPOSTO
e in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
con il patrocinio dell'avv.to Fabio Loria
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
2 Le parti hanno concluso come da odierna udienza cartolare.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 (pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti).
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., e proponevano Parte_2 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2026/15, emesso dall'intestato
Tribunale di Nola il 19/10/2015, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in solido, in favore del dell'importo di € 88.763,53 Controparte_3
oltre interessi e spese di procedura.
In particolare, gli odierni opponenti a fondamento dell'opposizione eccepivano la litispendenza e/o continenza del presente giudizio di opposizione con altro instaurato dai predetti opponenti, incardinato innanzi al Tribunale di Napoli
Nord ed avente ad oggetto la ripetizione di un indebito in danno della banca opposta. Pertanto, gli opponenti agivano nel presente giudizio onde ottenere la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Nola e di nullità del decreto ingiuntivo opposto e, solo in via subordinata, l'accertamento nella presente sede dell'indebito di cui sopra.
Si costituiva in giudizio il il quale Organizzazione_1
resisteva all'opposizione e ne chiedeva il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Valutata l'eccezione di litispendenza e continenza di cui sopra (cfr. ordinanza
3 del 29/11/2016), la causa veniva istruita mediante alcuni depositi documentali.
In corso di causa, si costituiva in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la
[...]
rappresentata dalla propria mandataria CP_4 Controparte_2
in qualità di cessionaria del credito oggetto di lite, facendo proprie le
[...]
difese già spiegate in atti dall'opposta.
Infine, dopo alcuni rinvii dovuti ad esigenze di ruolo, il procedimento giungeva all'odierna udienza cartolare per essere decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, va innanzitutto rilevato che parte interventrice dimostrava la cessione del credito oggetto del presente giudizio depositando il relativo avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana;
in merito occorre precisare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte
di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al
cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale
recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che
occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi
comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie
consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”
(Cass. civ. 15884/2019). Tale orientamento appare pienamente condivisibile ed applicabile a tutte le ipotesi (incluso il caso di specie) di mancata specifica contestazione dell'inclusione del credito controverso nell'ambito dei rapporti bancari ceduti ex art. 58 T.U.B. Va poi evidenziato, sempre in relazione alla posizione della società interventrice, che trattandosi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie pur avendo la sentenza effetto contro il successore a titolo particolare;
difatti,
4 una condanna del debitore all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario può darsi solo laddove il cessionario medesimo formuli una specifica domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto, neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (v. Cass. Civ. 10442/2023), situazione che, nel caso in esame,
non può dirsi sussistente.
Inoltre, ritiene il Tribunale che l'eccezione di litispendenza e/o continenza avanzata da parte opponente sia infondata, atteso che “In tema di opposizione a
decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il
provvedimento è inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di
litispendenza, continenza o connessione” (Cass. civ. 16454/2015) e che,
pertanto, anche se il Tribunale di Napoli Nord fosse stato preventivamente adito, non essendo lo stesso competente a decidere l'opposizione in esame sarebbe spettata proprio al Tribunale di Napoli Nord la dichiarazione di continenza e la fissazione del termine perentorio per la riassunzione del giudizio (cfr. art. 39, comma II, c.p.c.).
Tanto premesso, va rammentato che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così
instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato.
Inoltre, nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere
5 di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda.
Sul punto la Corte di Cassazione ha avuto modo di rilevare che “In tema di
prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la
risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento
deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine
di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento
della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto
estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale
criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata
eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal
caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà
ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio
adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore
istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando
ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto
estintivo della propria obbligazione” (Cass. civ. 826/2015).
Premesso ciò e tornando al caso che ci occupa, va rilevato che in corso di causa veniva nominato un CTU contabile con il compito di valutare la fondatezza della pretesa creditoria vantata dall'opposta e della domanda riconvenzionale formulata dagli opponenti sulla base della documentazione depositata ed alla luce delle specifiche contestazioni sollevate dalle parti. Ebbene, il CTU una volta iniziate le attività peritali riscontrava una carenza documentale tale da ostare alla prosecuzione delle medesime. Difatti, all'udienza del 16/01/2020 il
CTU dott. evidenziava “[…] la mancanza dei seguenti Persona_1
6 documenti, pur citati dalla CTP di parte opposta ma non allegati nemmeno a
tale consulenza di parte:
- Conto corrente ordinario nr. 0621/008295;
- Conto anticipi SBF nr. 0621/017130;
- Conto anticipi fatture nr 0621/019084;
- Conto sovvenzioni nr. 0621/038295.
Il CTU ritiene che, in assenza di tale documentazione, non sia possibile
effettuare una ricostruzione attendibile dei rapporti di dare/avere intercorsi tra
le parti” (cfr. relativo verbale di udienza). Di conseguenza, le operazioni peritali venivano sospese e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Come premesso, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere della prova incombe sull'opposto/attore in senso sostanziale, il quale deve dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto di credito fatto valere in sede monitoria ed ovviamente, nel caso di un credito derivante da un o più contratti di conto corrente, gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto sino alla chiusura dello stesso sono indispensabili. Parte opposta,
invero, rilevava di aver provveduto a depositare, sin dalla fase monitoria, tutta la documentazione inerente al c/c 38295, unico conto su cui si fondava la domanda dalla stessa esercitata, omettendo tuttavia di depositare l'estratto conto per il periodo dal 01/01/2015 al 31/03/2015 (data di chiusura del conto in questione).
Va rammentato che “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo attivato per il
recupero di crediti derivanti da conto corrente bancario, l'onere di provare la
fondatezza della domanda incombe sulla banca ingiungente, convenuta nel
7 giudizio di opposizione, che deve dimostrare l'esistenza e la consistenza del
preteso credito mediante la produzione del titolo genetico (ossia il contratto
posto a base della domanda), nonché delle scritture contabili di riferimento,
vale a dire degli estratti conto relativi alla intera durata del rapporto”
(Tribunale Firenze sez. III, 18/10/2021, n.2609). Difatti, nel giudizio a cognizione piena che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo,
per l'accertamento del credito vantato dall'opposto è indispensabile la produzione di tutti gli estratti conto relativi al rapporto controverso a fronte delle contestazioni operate dall'opponente, in quanto la mancata produzione degli estratti impedisce di accertare il concreto svolgimento del rapporto e di verificare la legittimità dell'operato della banca alla luce dei rilievi sollevati dalle parti opponenti (Tribunale Roma sez. XVII, 06/04/2021, n.5766).
Tuttavia, secondo un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di mancata produzione in giudizio di tutti gli estratti a partire dalla data di apertura del conto, all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista (cfr. Cass. civ. 9526/2019 secondo cui “Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta esclusa la validità di
talune pattuizioni relative agli interessi a carico del correntista, la
rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso la produzione in
giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura;
non
trattandosi tuttavia di prova legale esclusiva, all'individuazione del saldo finale
possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di
prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista”);
ebbene, nel caso che ci occupa parte opponente depositava, unitamente alla
8 memoria istruttoria secondo termine, una CTP in cui veniva sostanzialmente riconosciuto il debito in questione pressoché nella stessa misura indicata dalla banca opposta. Difatti, nella CTP, in riferimento alla “ricostruzione del conto
corrente n.0621/038295”, può leggersi che “per quanto concerne la rilevazione
di usura, attesa la documentazione disponibile ed i criteri adottati, non
risultano trimestri in cui il TEG ha superato il tasso soglia […] il saldo
risultante dal riconteggio effettuato è di euro - 87.678,51” (cfr. pagg. 35 e 36).
Pertanto, non essendoci identità tra la cifra riconosciuta dall'opponente e quanto ingiunto con il decreto opposto, l'opposizione dovrà accogliersi in parte riconoscendo tuttavia alla banca il credito vantato nella misura ammessa dagli opponenti, ovvero in € 87.678,51, oltre interessi al tasso di mora convenzionale dalla data della notifica del decreto ingiuntivo e fino al soddisfo.
La mancanza della documentazione indicata dal CTU, tuttavia, impedisce di valutare la fondatezza della domanda riconvenzionale esercitata dagli opponenti. Invero, parte opponente rilevava l'esistenza, tra le parti, di una pluralità di conti (ovvero il c/c 0621/008295, il conto anticipi 0621/017130, il conto anticipi 0621/019084 ed il conto sovvenzioni 0621/038295) su cui lamentava l'applicazione di interessi usurari e, pertanto, chiedeva in via riconvenzionale la corresponsione da parte dell'opposta di € 69.983,58. Orbene,
se è pur vero che in corso di causa era la parte opposta a venire onerata del deposito della documentazione mancante, parte opponente ben avrebbe potuto di sua sponte sopperire a tale carenza documentale depositando quanto richiesto dal CTU, atteso che risultava suo interesse, a fronte dell'esperimento della predetta domanda riconvenzionale, ottenere l'esatto ricalcolo dei rapporti di dare/avere tra le parti. Tuttavia, tale richiesta non veniva soddisfatta da nessuna
9 delle parti in causa, con conseguente impossibilità, per il Consulente, di espletamento dell'incarico affidatogli.
In conclusione, la domanda riconvenzionale esperita dagli opponenti nel presente giudizio deve essere respinta.
La particolarità della fattispecie esaminata e la decisione basatasi unicamente sull'interpretazione del materiale probatorio fornito, inducono a reputare opportuna la compensazione delle spese di lite tra le parti (alla luce dei principi espressi nella sentenza n.77 emessa dalla Corte Costituzionale in data 19 aprile
2018).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2026/15, emesso dall'intestato Tribunale di Nola il
19/10/2015;
- condanna gli opponenti al pagamento, in solido, in favore della banca opposta, della somma di € 87.678,51, oltre interessi nella misura indicata in parte motiva;
- Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Nola, 18/04/2024
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
10
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE DEL 18/04/2024
Il Giudice,
preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
P.Q.M.
Si ritira in camera di consiglio.
È verbale.
Nola, 18/04/2024
Il Giudice
(dott.ssa Valeria Napolitano)
Il Giudice,
all'esito della Camera di Consiglio, decide la causa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c dando atto che la discussione orale è sostituita dallo scambio di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8232/2015 promossa da:
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv.to Ettore Cappuccio
[...]
OPPONENTI
contro
, in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv.to Antonella Arpaia
OPPOSTO
e in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
con il patrocinio dell'avv.to Fabio Loria
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
2 Le parti hanno concluso come da odierna udienza cartolare.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 (pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti).
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., e proponevano Parte_2 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2026/15, emesso dall'intestato
Tribunale di Nola il 19/10/2015, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in solido, in favore del dell'importo di € 88.763,53 Controparte_3
oltre interessi e spese di procedura.
In particolare, gli odierni opponenti a fondamento dell'opposizione eccepivano la litispendenza e/o continenza del presente giudizio di opposizione con altro instaurato dai predetti opponenti, incardinato innanzi al Tribunale di Napoli
Nord ed avente ad oggetto la ripetizione di un indebito in danno della banca opposta. Pertanto, gli opponenti agivano nel presente giudizio onde ottenere la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Nola e di nullità del decreto ingiuntivo opposto e, solo in via subordinata, l'accertamento nella presente sede dell'indebito di cui sopra.
Si costituiva in giudizio il il quale Organizzazione_1
resisteva all'opposizione e ne chiedeva il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Valutata l'eccezione di litispendenza e continenza di cui sopra (cfr. ordinanza
3 del 29/11/2016), la causa veniva istruita mediante alcuni depositi documentali.
In corso di causa, si costituiva in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la
[...]
rappresentata dalla propria mandataria CP_4 Controparte_2
in qualità di cessionaria del credito oggetto di lite, facendo proprie le
[...]
difese già spiegate in atti dall'opposta.
Infine, dopo alcuni rinvii dovuti ad esigenze di ruolo, il procedimento giungeva all'odierna udienza cartolare per essere decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, va innanzitutto rilevato che parte interventrice dimostrava la cessione del credito oggetto del presente giudizio depositando il relativo avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana;
in merito occorre precisare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte
di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al
cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale
recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che
occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi
comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie
consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”
(Cass. civ. 15884/2019). Tale orientamento appare pienamente condivisibile ed applicabile a tutte le ipotesi (incluso il caso di specie) di mancata specifica contestazione dell'inclusione del credito controverso nell'ambito dei rapporti bancari ceduti ex art. 58 T.U.B. Va poi evidenziato, sempre in relazione alla posizione della società interventrice, che trattandosi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie pur avendo la sentenza effetto contro il successore a titolo particolare;
difatti,
4 una condanna del debitore all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario può darsi solo laddove il cessionario medesimo formuli una specifica domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto, neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (v. Cass. Civ. 10442/2023), situazione che, nel caso in esame,
non può dirsi sussistente.
Inoltre, ritiene il Tribunale che l'eccezione di litispendenza e/o continenza avanzata da parte opponente sia infondata, atteso che “In tema di opposizione a
decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il
provvedimento è inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di
litispendenza, continenza o connessione” (Cass. civ. 16454/2015) e che,
pertanto, anche se il Tribunale di Napoli Nord fosse stato preventivamente adito, non essendo lo stesso competente a decidere l'opposizione in esame sarebbe spettata proprio al Tribunale di Napoli Nord la dichiarazione di continenza e la fissazione del termine perentorio per la riassunzione del giudizio (cfr. art. 39, comma II, c.p.c.).
Tanto premesso, va rammentato che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così
instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato.
Inoltre, nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere
5 di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda.
Sul punto la Corte di Cassazione ha avuto modo di rilevare che “In tema di
prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la
risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento
deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine
di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento
della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto
estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale
criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata
eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal
caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà
ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio
adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore
istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando
ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto
estintivo della propria obbligazione” (Cass. civ. 826/2015).
Premesso ciò e tornando al caso che ci occupa, va rilevato che in corso di causa veniva nominato un CTU contabile con il compito di valutare la fondatezza della pretesa creditoria vantata dall'opposta e della domanda riconvenzionale formulata dagli opponenti sulla base della documentazione depositata ed alla luce delle specifiche contestazioni sollevate dalle parti. Ebbene, il CTU una volta iniziate le attività peritali riscontrava una carenza documentale tale da ostare alla prosecuzione delle medesime. Difatti, all'udienza del 16/01/2020 il
CTU dott. evidenziava “[…] la mancanza dei seguenti Persona_1
6 documenti, pur citati dalla CTP di parte opposta ma non allegati nemmeno a
tale consulenza di parte:
- Conto corrente ordinario nr. 0621/008295;
- Conto anticipi SBF nr. 0621/017130;
- Conto anticipi fatture nr 0621/019084;
- Conto sovvenzioni nr. 0621/038295.
Il CTU ritiene che, in assenza di tale documentazione, non sia possibile
effettuare una ricostruzione attendibile dei rapporti di dare/avere intercorsi tra
le parti” (cfr. relativo verbale di udienza). Di conseguenza, le operazioni peritali venivano sospese e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Come premesso, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere della prova incombe sull'opposto/attore in senso sostanziale, il quale deve dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto di credito fatto valere in sede monitoria ed ovviamente, nel caso di un credito derivante da un o più contratti di conto corrente, gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto sino alla chiusura dello stesso sono indispensabili. Parte opposta,
invero, rilevava di aver provveduto a depositare, sin dalla fase monitoria, tutta la documentazione inerente al c/c 38295, unico conto su cui si fondava la domanda dalla stessa esercitata, omettendo tuttavia di depositare l'estratto conto per il periodo dal 01/01/2015 al 31/03/2015 (data di chiusura del conto in questione).
Va rammentato che “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo attivato per il
recupero di crediti derivanti da conto corrente bancario, l'onere di provare la
fondatezza della domanda incombe sulla banca ingiungente, convenuta nel
7 giudizio di opposizione, che deve dimostrare l'esistenza e la consistenza del
preteso credito mediante la produzione del titolo genetico (ossia il contratto
posto a base della domanda), nonché delle scritture contabili di riferimento,
vale a dire degli estratti conto relativi alla intera durata del rapporto”
(Tribunale Firenze sez. III, 18/10/2021, n.2609). Difatti, nel giudizio a cognizione piena che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo,
per l'accertamento del credito vantato dall'opposto è indispensabile la produzione di tutti gli estratti conto relativi al rapporto controverso a fronte delle contestazioni operate dall'opponente, in quanto la mancata produzione degli estratti impedisce di accertare il concreto svolgimento del rapporto e di verificare la legittimità dell'operato della banca alla luce dei rilievi sollevati dalle parti opponenti (Tribunale Roma sez. XVII, 06/04/2021, n.5766).
Tuttavia, secondo un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di mancata produzione in giudizio di tutti gli estratti a partire dalla data di apertura del conto, all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista (cfr. Cass. civ. 9526/2019 secondo cui “Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta esclusa la validità di
talune pattuizioni relative agli interessi a carico del correntista, la
rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso la produzione in
giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura;
non
trattandosi tuttavia di prova legale esclusiva, all'individuazione del saldo finale
possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di
prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista”);
ebbene, nel caso che ci occupa parte opponente depositava, unitamente alla
8 memoria istruttoria secondo termine, una CTP in cui veniva sostanzialmente riconosciuto il debito in questione pressoché nella stessa misura indicata dalla banca opposta. Difatti, nella CTP, in riferimento alla “ricostruzione del conto
corrente n.0621/038295”, può leggersi che “per quanto concerne la rilevazione
di usura, attesa la documentazione disponibile ed i criteri adottati, non
risultano trimestri in cui il TEG ha superato il tasso soglia […] il saldo
risultante dal riconteggio effettuato è di euro - 87.678,51” (cfr. pagg. 35 e 36).
Pertanto, non essendoci identità tra la cifra riconosciuta dall'opponente e quanto ingiunto con il decreto opposto, l'opposizione dovrà accogliersi in parte riconoscendo tuttavia alla banca il credito vantato nella misura ammessa dagli opponenti, ovvero in € 87.678,51, oltre interessi al tasso di mora convenzionale dalla data della notifica del decreto ingiuntivo e fino al soddisfo.
La mancanza della documentazione indicata dal CTU, tuttavia, impedisce di valutare la fondatezza della domanda riconvenzionale esercitata dagli opponenti. Invero, parte opponente rilevava l'esistenza, tra le parti, di una pluralità di conti (ovvero il c/c 0621/008295, il conto anticipi 0621/017130, il conto anticipi 0621/019084 ed il conto sovvenzioni 0621/038295) su cui lamentava l'applicazione di interessi usurari e, pertanto, chiedeva in via riconvenzionale la corresponsione da parte dell'opposta di € 69.983,58. Orbene,
se è pur vero che in corso di causa era la parte opposta a venire onerata del deposito della documentazione mancante, parte opponente ben avrebbe potuto di sua sponte sopperire a tale carenza documentale depositando quanto richiesto dal CTU, atteso che risultava suo interesse, a fronte dell'esperimento della predetta domanda riconvenzionale, ottenere l'esatto ricalcolo dei rapporti di dare/avere tra le parti. Tuttavia, tale richiesta non veniva soddisfatta da nessuna
9 delle parti in causa, con conseguente impossibilità, per il Consulente, di espletamento dell'incarico affidatogli.
In conclusione, la domanda riconvenzionale esperita dagli opponenti nel presente giudizio deve essere respinta.
La particolarità della fattispecie esaminata e la decisione basatasi unicamente sull'interpretazione del materiale probatorio fornito, inducono a reputare opportuna la compensazione delle spese di lite tra le parti (alla luce dei principi espressi nella sentenza n.77 emessa dalla Corte Costituzionale in data 19 aprile
2018).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2026/15, emesso dall'intestato Tribunale di Nola il
19/10/2015;
- condanna gli opponenti al pagamento, in solido, in favore della banca opposta, della somma di € 87.678,51, oltre interessi nella misura indicata in parte motiva;
- Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Nola, 18/04/2024
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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