Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15104 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenIOsi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. De Caro Davide;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], Marocco l'11/12/1976, rappresen- Controparte_1 tata e difesa per mandato in atti dall'Avv. Piscitello Nadia;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: DivorIO - Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: si vedano note scritte depositate in sostituIOne dell'udienza dell'11/11/2024, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1
1. Con il ricorso introduttivo premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio a Casablanca l'1 ottobre 2014 con , succes- Controparte_1 sivamente trascritto al n. 284, parte II, Serie C degli atti dello Stato civile del
Comune di Palermo- ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare il divorIO dal coniuge ai sensi dell'art. 3 n. 2 lettera f) della Legge 898/70 per incon- sumaIOne.
A fondamento del ricorso ha, tra l'altro, esposto:
- di aver conosciuto la sig.ra , marocchina, tramite la piatta- CP_1 forma di “Skype” per soggetti non udenti;
- che si erano “frequentati” solo in rete e prima della celebraIOne delle nozze aveva dovuto versare ai genitori della futura sposa una sostanIOsa do- te matrimoniale pari a circa 20.000,00 euro (secondo la tradiIOne locale);
- dopo la celebraIOne del matrimonio aveva fatto ritorno in Italia, mentre la moglie era rimasta per qualche tempo con la famiglia d'origine;
- i coniugi non consumarono il matrimonio in quanto l'odierna resistente
“non si sentiva pronta” e, anche dopo il suo arrivo in Italia, si era sempre ri- fiutata di avere rapporti sessuali per ragioni religiose, in quanto l'odierno esponente non era circonciso.
2. Il Presidente f.f., preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliaIOne per la mancata compariIOne della parte resistente all'udienza del 16.06.2023, con ordinanza del 26/06/2023 rimetteva le parti davanti al
Giudice Istruttore autorizzando i coniugi a continuare a vivere separatamen- te.
3. , costituitasi in giudiIO con comparsa depositata il Controparte_1
13/03/2024, ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio con- fermando di non aver mai avuto rapporti sessuali con il coniuge.
4. Nel prosieguo la causa è stata istruita mediante assunIOne di prova te- stimoniale, espletata all'udienza del 22/10/2024.
Infine, all'udienza dell'11/11/2024 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione, con asse-
- 2 - gnaIOne alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
5. Sulla domanda di divorIO
La domanda di scioglimento del matrimonio civile per inconsumaIOne ai sensi dell'art. 3 lett. f) l. 898/1970, può essere accolta.
Giova, anzitutto, osservare in punto di diritto che nelle cause di divorIO per inconsumaIOne ai fini della prova non è sufficiente la concorde dichiara- IOne dei coniugi in merito, in consideraIOne del fatto che il nostro ordina- mento esclude il divorIO sulla base della sola volontà negoIAle delle parti e che le dichiaraIOni delle parti, in causa relativa a diritti indisponibili, non potrebbero assumere valore confessorio.
In assenza della prova principale relativa alla verginità della donna o alla
“impotentia coeundi” del marito, tuttavia, il giudice potrà anche fare riferi- mento ad altri mezzi istruttori che possano fornire circostanze univoche, lo- giche e idonee alla formaIOne del libero convincimento, non escluse le pre- sunIOni semplici purché le stesse siano gravi, precise e concordanti (cfr.
Tribunale di Genova, sentenza n. 2510/2013).
Nel caso in esame i testi escussi all'udienza del 22/10/2024, CP_2
e , rispettivamente nipote e sorella del ricorrente,
[...] CP_3 hanno confermato che i due coniugi non hanno avuto alcun rapporto ses- suale stante il rifiuto della signora per motivi religiosi, a causa CP_1 della mancata circoncisione del Pt_1
In particolare ha riferito: “Per quanto io ne so fino al Controparte_2 giorno in cui hanno convissuto la signora non aveva voluto alcun rap- CP_1 porto sessuale con mio IO , il quale fino a quel momento non Parte_1 aveva avuto alcun rapporto sessuale con nessuno. Io so queste circostanze della vita intima di mio IO perché lui si è confidato con l'altra sorella di mia mamma, , anche lei non udente e anche la signora è scesa CP_3 CP_1 in particolari confidandosi con mia IA . Voglio precisare che en- CP_3 trambi i miei zii, fratelli di mia madre, e , sono Parte_1 CP_3 persone non udenti al 100% e quando hanno bisogno di essere accompagnati
- 3 - da qualche parte, che sia una visita medica o per svolgere attività quotidiane, chiedono il mio intervento come interprete e quindi in queste occasioni parlia- mo. In particolare, di questa circostanza sono a conoscenza perché me ne ha parlato mia IA, anche in presenza dei due coniugi. Non credo che mio IO ha avuto rapporti sessuali successivamente al matrimonio. Mio IO ha sempre vis- suto a casa con mia nonna, come dentro una bolla, usciva soltanto per andare
a lavoro. Ha conosciuto la signora soltanto su internet, si sono sposati CP_1 in Marocco e lui è tornato a Palermo da solo, lei lo ha raggiunto soltanto quan- do è deceduta mia nonna e in quell'occasione ci hanno comunicato che non hanno mai consumato, neanche in Marocco. La signora infatti, diceva CP_1 che non avrebbe mai avuto rapporti sin quando mio IO non si sarebbe circon- ciso, tuttavia ciò non è mai accaduto perché mio IO ha la fobia degli ospedali”.
L'altra teste ha dichiarato: “(…) Sono a conoscenza del fatto CP_3 che mio TE è vergine e non ha mai consumato alcun rapporto con la mo- glie, in quanto la signora lo respingeva poiché voleva che mio TE si CP_1 circoncidesse. Io so queste circostanze perché ho assistito alla visita di mio fra- tello al policlinico dove i medici hanno controllato se mio TE fosse vergine.
Io ero fuori insieme alla signora e lui è entrato nella stanza del medico CP_1 con mia figlia, che è pure sorda per aiutarlo” (si veda verbale di udienza cita- to).
Tali elementi- non essendovi ragioni per dubitare dell'attendibilità dei te- sti- e, in particolare le motivaIOni addotte, costituiscono indizi gravi precisi e concordanti sufficienti a sostenere l'inconsumaIOne del matrimonio.
Nessun'altra domanda, oltre a quella di stato, risulta essere stata proposta in questo giudiIO dalle parti.
6. Spese del giudiIO
Infine, in mancanza di opposiIOne della convenuta ed in ragione dell'og- getto della causa si ritengono sussistere giusti motivi per compensare inte- gralmente le spese del giudiIO tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, ecceIOne e di-
- 4 - fesa disattesa, udito il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1. dichiara ai sensi dell'art. 3 n. 2 lettera f) della Legge 898/70 lo sciogli- mento del matrimonio contratto a Casablanca (Marocco) in data
1/10/2014 da , nato a [...] il [...], e da Parte_1
, nata a [...] l'[...], tra- Controparte_1 scritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Palermo al n. 284, parte II serie C, dell'anno 2014;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudiIO;
3. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima SeIOne Civile del Tribu- nale di Palermo, il 6/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice Relatore.
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