Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/05/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 406/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 406 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024, promosso da:
, (CF: ) nata a [...] il [...] ed ivi elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Marcella Cabras che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
CONTRO
, (CF: ), nato a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Sinnai (CA) , presso lo studio dell'avv. Mariangela Bacchiddu, che lo rappresenta e difende per procura speciale;
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“Il Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1)disporre l'affidamento condiviso della figlia , con diritto di visita, data l'età della minore, Per_1
secondo le modalità ed i tempi che la stessa vorrà concordare direttamente con il padre;
2) porre a carico del Sig. l'importo di € 200,00 complessivo per il mantenimento Controparte_1
Per_ delle figlie ed;
Per_1
4)Con compensazione delle spese e dei compensi professionali.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato con ricorso depositato da , in data 23.01.2024, il giudizio per la Parte_1
regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento delle figlie, Persona_3
(13.07.2004), maggiorenne ma non economicamente indipendente e (11.09,2007) Persona_4
nate dall'unione sentimentale tra la ricorrente e , regolarmente costituito in Controparte_1
giudizio in data 19.04.2024, all'udienza del 27.09.2024, svolta con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c, i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo a definizione del presente procedimento.
Rimessa la causa al collegio per la decisione, ritiene il tribunale che le condizioni indicate dalle parti debbano essere integralmente recepite in quanto rispondenti agli interessi della minore e di , maggiorenne ma non economicamente indipendente. Per_1 Per_2
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1) affida la figlia minore, (nata l'[...]) ad entrambi i genitori con diritto di visita, Per_1
data l'età, secondo le modalità ed i tempi che la stessa vorrà concordare direttamente con il padre;
2) dispone a carico del Sig. l'obbligo di versare in favore di entro Controparte_1 Parte_1
il giorno cinque di ogni mese, l'importo di € 200,00 complessivi per il mantenimento delle figlie ed Per_2 Per_1
3) dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 15.5.2025
Il Giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti