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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/09/2025, n. 4345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4345 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18322/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. TI Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18322/2018 promossa da:
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elett. dom. in Parte_1 P.IVA_1
Via Sant'Antonio Abate 95045 , rappr. e dif. dall'Avv. OLLA' ADELE MARIA Parte_1
(cf ) giusta procura in atti C.F._1
OPPONENTE
Contro
(cf ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elett. dom. in VIA BARNABA 30 MILANO, rappr. e dif. dall'Avv.FAZIO MONICA
(cf. giusta procura in atti C.F._2
OPPOSTO
Con provvedimento del 06.03.2025 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 16.11.2018, il proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto Ingiuntivo n. 4589/2018, emesso dal Tribunale di Catania in data 23.08.2018, notificato il 12.10.2018, con il quale è stato ingiunto il pagamento in favore della
[...] la somma di € 842.765,99 con gli interessi e le spese del procedimento monitorio Controparte_1 liquidate in complessivi € 4.185,00 per onorari, € 797,00 per esborsi, oltre IVA e c.p.a., in qualità di cessionaria della società ed in relazione a fatture emesse da ENI s.p.a. in relazione a Controparte_2 contratto di fornitura di energia elettrica. Eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'opposta,
l'inopponibilità della cessione, la carenza di legittimazione passiva per carenza di impegno di spesa;
nel merito, l'infondatezza del credito sia nell'an che nel quantum. Sicchè, chiedeva: 1) revocare e comunque annullare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania in data 23.08.2018 n.
4589/2018 RG 1175/2018, notificato il 12.10.2018, in epigrafe meglio specificato, statuendo che nessuna somma e a nessun titolo è dovuta dal opponente alla per Pt_1 Controparte_1 le causali di cui alla parte motiva del decreto;
2) In ogni caso ritenere e statuire la carenza di legittimazione attiva e/o di titolarità attiva della in relazione al credito Controparte_1 ingiunto;
3) Senza recesso da quanto sopra, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del per assenza d'impegno di spesa nei propri Bilanci;
4) In via meramente Parte_1 subordinata dire comunque non dovute le somme ingiunte nella misura richieste nonché le spese ed i compensi del procedimento monitorio. Con vittoria di spese, compensi e onorari, oltre oneri fiscali e previdenziali previsti dalla legge (in sostituzione dell'IVA e cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'avvocatura interna dell'Ente.
Si costituiva la quale contestava l'opposizione avanzata in fatto ed in Controparte_1 diritto, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione siccome avvenuta con allegazione al messaggio di
PEC di file in formato “ pdf “ e non “ p7m “, e chiedeva, in rito: accertare e dichiarare
l'inammissibilità ed inesistenza della proposta opposizione siccome avvenuta con allegazione al messaggio di PEC di file in formato “ pdf “ e non “ p7m “ . Conseguentemente dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 4589 emesso dal Tribunale di Catania in data 23/08/18 è divenuto definitivamente esecutivo. In via subordinata: Nel merito: 1) confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 4589 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Catania in data 23/08/18. 2) rigettare
l'opposizione e tutte le ulteriori domande ex adverso proposte per improcedibilità, inammissibilità e comunque infondatezza in fatto ed in diritto;
3) con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del procedimento di opposizione. In via subordinata: condannare il , a Parte_1
pagina 2 di 8 titolo di inadempienza contrattuale al pagamento della somma ingiunta a titolo di sorte capitale, oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 Codice Civile, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite.”
La causa, istruita documentalmente e con la espletata c.t.u., è stata assegnata a Questo G.I. in data
03.09.2020. Quindi, con provvedimento del 06.03.2025, ex art.127 ter c.p.c., è stata posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Preliminarmente, con riguardo alla eccepita inammissibilità dell'opposizione avanzata per irregolarità della notifica, in diritto, è appena il caso di rilevare che la notifica a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità dell'atto a colui dal quale promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario (si veda, in tal senso, Cass. Civ., n.30922/24). D'altronde, nel caso di notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che, pertanto, può essere sanata dal raggiungimento dello scopo (Cass.
Civ., n.14063/24). Peraltro, parte opposta non solo si è costituita, ma nessuna ulteriore contestazione ha mosso in relazione alla violazione del diritto di difesa che ha potuto pienamente esercitare. Sicchè, tale eccezione deve essere rigettata.
Ciò premesso, con riguardo alle eccezioni sollevate da parte opponente, occorre rilevare che i crediti oggetto del decreto ingiuntivo opposto concernono l'asserito rapporto di fornitura di energia elettrica intercorso tra il opponente e la Eni s.p.a., che rientrano nell'ambito applicativo del D.Lgs. Pt_1
231/2002 senza che rilevi la circostanza che ad agire sia quale cessionaria Controparte_1 dei crediti vantati dall'originario creditore verso il debitore ceduto, il quale ben può opporre al cessionario, alla stregua della normativa di sistema che presiede ai contratti di cessione del credito, tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore ED (art. 1263 cc).
Sotto il profilo della legittimazione passiva e dell'opponibilità del credito, la società opposta produce copia dei contratti di cessione dei crediti per sorte capitale, con , registrato il CP_2
03.07.2017 al n. 26107, notificato al debitore ceduto il 11.07.2017, concernente le fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
E' appena il caso di rilevare al riguardo che l'opponibilità di una cessione del credito vantato nei pagina 3 di 8 confronti di una Pubblica Amministrazione è soggetta ad una disciplina speciale rispetto all'art. 1264 comma 1 c.c., segnatamente introdotta dal combinato disposto degli artt. 69-70 R.D. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e 9
L.2248/1865 ALL. E. Infatti, l'art. 69 R.D. 2440/1923 stabilisce anzitutto (comma 3) che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.” , derogandosi dunque al principio di libertà delle forme proprio della cessione codicistica. Nel caso di specie gli atti di cessione derivano da scrittura privata autenticata da notaio, sicchè il requisito è integrato.
D'altro canto, l'ultimo comma dell'art. 70 dello stesso R.D. stabilisce, in relazione agli atti considerati nel preED art. 69, che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”; e l'art. 9 dell'ALL. E della legge 2248/1865
è la fattispecie normativa che prescrive che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà ……. convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata: quando si ha dunque una cessione del credito avente ad oggetto un “prezzo” contrattuale, derivante da un contratto “in corso”, da far valere nei confronti di una Pubblica Amministrazione, è necessaria l'adesione di quest'ultima, e non
è sufficiente la mera notifica dell'atto nei suoi confronti.
L'utilizzazione dell'inciso “in corso” suggerisce di circoscrivere l'operatività della norma ai contratti di durata, e di escludere dal suo raggio di azione i contratti ad esecuzione istantanea. In questo senso anche la giurisprudenza, quale ad esempio Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 268 del 11/01/2006 per la quale “Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo complesso, ivi compresi, pertanto, anche gli enti pubblici), il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti pagina 4 di 8 residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori completati da circa due anni), non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico” (cfr. Tribunale di Catania del
17.02.2021; conforme, anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2209 del 01/02/2007 Sez. 3, Sentenza n. 18339 del 27/08/2014, nonché, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24758 del 15/09/2021).
Tuttavia, al netto del rilievo che la necessità dell'adesione è venuta meno in relazione alle cessioni dei crediti previste dalla Legge 1991 n. 52 (disciplina della cessione dei crediti di impresa), e dall'art. 26 comma V° della Legge 1994 n. 109 (legge quadro sui lavori pubblici), a norma delle quali la normativa di cui alla Legge 1991 n. 52 è estesa ai crediti verso la PA derivanti dai contratti di appalto di LLPP e dai contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di LLPP - rileva la disciplina sopravvenuta introdotta dal D.Lgs. 163/2006, ratione temporis vigente, il cui art. 117, a modifica della richiamata normativa, ben consente la cessione di crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori senza l'accettazione esplicita della stazione appaltante, sol che ricorra il limite soggettivo, nel caso di specie soddisfatto, costituito dalla qualità del cessionario di istituto di credito il cui oggetto sociale prevede l'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa: come affermato dalla Suprema
Corte di Cassazione (n. 19571 del 24/09/2007), la citata disposizione (nel contenuto, riprodotta dall'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50 del 2016), consentendo la cedibilità dei crediti vantati nei confronti della
P.A. e derivanti dall'esecuzione di appalti per lavori pubblici, ribadisce la necessità che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario e, solo per l'eventualità che il cessionario non sia in possesso dei prescritti requisiti, non prevede l'applicabilità delle norme generali del c.c. bensì le speciali disposizioni di cui all'art.9 della L. 2248 del 1865 (cfr. Tribunale di Catania del 17.02.2021).
Si aggiunga, poi, che la cessione per cui è causa rientra nella più ampia categoria del contratto di cartolarizzazione che la Legge 30 aprile 1999 n. 130 prefigura nei termini di un'operazione finanziaria in cui i principi basici dell'istituto della cessione sono combinati con quelli della circolazione dei titoli di credito: ebbene, l'art. 4, comma 4° bis della citata legge, introdotto dall'art. 12 n. 3, lett. d) DL 23 dicembre 2013 n. 145 sì come modificato dalla Legge 21 febbraio 2014 n. 9, prevede che: “alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del
RD 18 novembre 1923 n. 2440 nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'art. 2 comma 3° lett. c), a soggetti diversi dal ED è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale nonché mediante comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”. pagina 5 di 8 In ogni caso, non risulta provato che i contratti i cui crediti sono stati ceduti siano stati in corso all'epoca della cessione: ed è ben noto che, in ragione del riparto degli oneri probatori, il creditore che agisce in giudizio per il mancato od inesatto adempimento deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inesattezza dell'adempimento ed invece incombe sul debitore convenuto l'onere di dare consistenza alla propria eccezione (Cass. 2001 n.
13533).
Ne deriva, alla luce della giurisprudenza e della normativa sopra richiamata, la piena opponibilità della cessione di credito per cui è causa al , risultando in atti che ha ad oggetto Parte_1 crediti che derivano da un contratto di appalto di fornitura di energia elettrica;
che è stata stipulata con scrittura privata autenticata da notaio;
che è stata notificata alla parte opponente per come documentato.
D'altro canto, nell'atto di cessione in oggetto risulta ben specificato sia il credito, sia le fatture oggetto di cessione, nonché che le stesse sono state a loro volta oggetto di cessione da parte di Eni s.p.a. in favore della ED . Mentre, deve osservarsi che, con riguardo al rifiuto opposto dal CP_2 opponente alla predetta cessione non vi è prova della regolare notifica nei confronti Pt_1 dell'opposta, essendovi in atti solo prova dell'avvenuta spedizione con raccomandata R.R.
Ciò premesso, ed in via assorbente, seppur l'opposta ha versato in atti i contratti debitamente sottoscritti da funzionario del opponente, quest'ultimo ha però eccepito la mancanza di valido Pt_1 impegno di spesa per la sottoscrizione dei contratti. Invero, deve osservarsi, in diritto, che il parametro normativo di riferimento è costituito, nel caso a mano, dall'art. 191 D. Lgs. 267/2000, a tenore del quale gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria: si tratta di una rigorosa procedura diretta a regolare l'impegno di spesa e il pagamento dei servizi da parte delle menzionate amministrazioni, con la previsione di una responsabilità personale e diretta del funzionario o dell'amministratore verso il privato fornitore, per gli impegni assunti al di fuori o in violazione della procedura stessa.
Con tale disposizione, in particolare, il legislatore ha inciso sulla disciplina del rapporto tra gli enti locali indicati e i loro funzionari e amministratori nonché tra costoro e i privati contraenti, delineando una sorta di frattura (o scissione) "ope legis" nel rapporto organico tra detti soggetti e l'amministrazione e quindi escludendo la riferibilità a questa ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto, allo scopo di garantire il rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza della gestione, di assicurare che la volontà contrattuale sia espressa dagli organi istituzionalmente competenti, e al tempo stesso di contenere la spesa pubblica e prevenire il formarsi del disavanzo finanziario degli enti mediante la previsione che a ogni obbligazione assunta faccia pagina 6 di 8 riscontro l'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio.
In riferimento alla citata disposizione, d'altra parte, la Corte di legittimità (Cass. 12 giugno 2008 n.
15688; da ultimo, Cass. 2019 n.33768) ha pure precisato, proprio in tema di contratti degli enti pubblici territoriali, che la regola generale secondo la quale gli eventuali vizi della deliberazione di autorizzazione a contrarre hanno rilievo esclusivamente nell'ambito interno all'organizzazione dell'ente, ma non incidono sulla validità ed efficacia del contratto privatistico di prestazione d'opera professionale, non esclude che il legislatore possa dettare, anche in questo campo, delle norme imperative, le quali trovano applicazione nei rapporti intersoggettivi, e condizionano pertanto la stessa validità dei contratti di diritto privato stipulati dalla PA, e tale deve intendersi il caso della citata fattispecie normativa la quale, subordinando l'effettuazione di qualsiasi spesa a una deliberazione autorizzativa adottata nelle forme di legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonché all'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati, detta una disposizione che incide anche sui rapporti tra l'amministrazione e i terzi.
Di recente, la Suprema Corte ha ribadito tale principio anche in materia di contratti di somministrazione, affermando che, in tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191 del TUEL (D.lgs. n. 267/2000), non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente.
A tali regole non si sottrae l'eventuale somministrazione di energia elettrica, non rivestendo quest'ultima alcun carattere di decisività, non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente locale
(cfr., Cassazione, sez. III, ordinanza n. 17197 del 21 giugno 2024; Tribunale di Catania, sentenza del
25.07.2023 n.3211).
Detto che non è certo dato, a fronte della natura imperativa della norma in commento, valorizzare la condotta parzialmente adempiente del convenuto, non resta che applicare il principio di diritto Pt_1
a tenore del quale, se un contratto di fornitura tra un privato e un comune viola le disposizioni contenute nell'art. l'art. 191 d.lgs. 267/00 (, e, prima, l'art. 23, comma 3, d.l. n. 66 del 1989, convertito con legge n. 144/1989), il rapporto negoziale intercorre direttamente con l'amministratore o il funzionario che ha consentito l'instaurazione di tale rapporto, mentre il rapporto di immedesimazione organica di quest'ultimo con l'amministrazione di appartenenza si scinde ex lege ponendolo in posizione di terzietà rispetto alla stessa. pagina 7 di 8 Nella specie, stante la mancata prova di documentazione relativa all'assunzione da parte dell'ente locale di un valido impegno di spesa, ne deriva, in accoglimento della opposizione avanzata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Stante la soccombenza, parte opposta deve essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dal opponente che si liquidano, tenuto conto del valore della controversia e Pt_1 dell'attività processuale espletata, alla luce del D.M. 55/14, tabella n.2 (scaglione da 520.000 –
1.000.000), complessità minima, nella somma di euro 14.598,00 per compensi, oltre euro 870,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Pone definitivamente a carico di parte opposta il compenso del c.t.u. liquidato come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, in accoglimento dell'opposizione avanzata dal , con atto di citazione notificato il Parte_1
16.11.2018, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna parte opposta a rifondere le spese processuali sostenute da parte opponente che si liquidano nella somma di euro 14.598,00 per compensi, oltre euro 870,00 per spese vive, oltre spese generali
(15%), oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Pone definitivamente a carico di parte opposta il compenso del c.t.u. liquidato come da separato decreto.
Catania, il 29.08.2025.
IL GIUDICE
(Dott.ssa TI Cosentino)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. TI Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18322/2018 promossa da:
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elett. dom. in Parte_1 P.IVA_1
Via Sant'Antonio Abate 95045 , rappr. e dif. dall'Avv. OLLA' ADELE MARIA Parte_1
(cf ) giusta procura in atti C.F._1
OPPONENTE
Contro
(cf ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elett. dom. in VIA BARNABA 30 MILANO, rappr. e dif. dall'Avv.FAZIO MONICA
(cf. giusta procura in atti C.F._2
OPPOSTO
Con provvedimento del 06.03.2025 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 16.11.2018, il proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto Ingiuntivo n. 4589/2018, emesso dal Tribunale di Catania in data 23.08.2018, notificato il 12.10.2018, con il quale è stato ingiunto il pagamento in favore della
[...] la somma di € 842.765,99 con gli interessi e le spese del procedimento monitorio Controparte_1 liquidate in complessivi € 4.185,00 per onorari, € 797,00 per esborsi, oltre IVA e c.p.a., in qualità di cessionaria della società ed in relazione a fatture emesse da ENI s.p.a. in relazione a Controparte_2 contratto di fornitura di energia elettrica. Eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'opposta,
l'inopponibilità della cessione, la carenza di legittimazione passiva per carenza di impegno di spesa;
nel merito, l'infondatezza del credito sia nell'an che nel quantum. Sicchè, chiedeva: 1) revocare e comunque annullare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania in data 23.08.2018 n.
4589/2018 RG 1175/2018, notificato il 12.10.2018, in epigrafe meglio specificato, statuendo che nessuna somma e a nessun titolo è dovuta dal opponente alla per Pt_1 Controparte_1 le causali di cui alla parte motiva del decreto;
2) In ogni caso ritenere e statuire la carenza di legittimazione attiva e/o di titolarità attiva della in relazione al credito Controparte_1 ingiunto;
3) Senza recesso da quanto sopra, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del per assenza d'impegno di spesa nei propri Bilanci;
4) In via meramente Parte_1 subordinata dire comunque non dovute le somme ingiunte nella misura richieste nonché le spese ed i compensi del procedimento monitorio. Con vittoria di spese, compensi e onorari, oltre oneri fiscali e previdenziali previsti dalla legge (in sostituzione dell'IVA e cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'avvocatura interna dell'Ente.
Si costituiva la quale contestava l'opposizione avanzata in fatto ed in Controparte_1 diritto, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione siccome avvenuta con allegazione al messaggio di
PEC di file in formato “ pdf “ e non “ p7m “, e chiedeva, in rito: accertare e dichiarare
l'inammissibilità ed inesistenza della proposta opposizione siccome avvenuta con allegazione al messaggio di PEC di file in formato “ pdf “ e non “ p7m “ . Conseguentemente dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 4589 emesso dal Tribunale di Catania in data 23/08/18 è divenuto definitivamente esecutivo. In via subordinata: Nel merito: 1) confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 4589 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Catania in data 23/08/18. 2) rigettare
l'opposizione e tutte le ulteriori domande ex adverso proposte per improcedibilità, inammissibilità e comunque infondatezza in fatto ed in diritto;
3) con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del procedimento di opposizione. In via subordinata: condannare il , a Parte_1
pagina 2 di 8 titolo di inadempienza contrattuale al pagamento della somma ingiunta a titolo di sorte capitale, oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 Codice Civile, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite.”
La causa, istruita documentalmente e con la espletata c.t.u., è stata assegnata a Questo G.I. in data
03.09.2020. Quindi, con provvedimento del 06.03.2025, ex art.127 ter c.p.c., è stata posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Preliminarmente, con riguardo alla eccepita inammissibilità dell'opposizione avanzata per irregolarità della notifica, in diritto, è appena il caso di rilevare che la notifica a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità dell'atto a colui dal quale promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario (si veda, in tal senso, Cass. Civ., n.30922/24). D'altronde, nel caso di notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che, pertanto, può essere sanata dal raggiungimento dello scopo (Cass.
Civ., n.14063/24). Peraltro, parte opposta non solo si è costituita, ma nessuna ulteriore contestazione ha mosso in relazione alla violazione del diritto di difesa che ha potuto pienamente esercitare. Sicchè, tale eccezione deve essere rigettata.
Ciò premesso, con riguardo alle eccezioni sollevate da parte opponente, occorre rilevare che i crediti oggetto del decreto ingiuntivo opposto concernono l'asserito rapporto di fornitura di energia elettrica intercorso tra il opponente e la Eni s.p.a., che rientrano nell'ambito applicativo del D.Lgs. Pt_1
231/2002 senza che rilevi la circostanza che ad agire sia quale cessionaria Controparte_1 dei crediti vantati dall'originario creditore verso il debitore ceduto, il quale ben può opporre al cessionario, alla stregua della normativa di sistema che presiede ai contratti di cessione del credito, tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore ED (art. 1263 cc).
Sotto il profilo della legittimazione passiva e dell'opponibilità del credito, la società opposta produce copia dei contratti di cessione dei crediti per sorte capitale, con , registrato il CP_2
03.07.2017 al n. 26107, notificato al debitore ceduto il 11.07.2017, concernente le fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
E' appena il caso di rilevare al riguardo che l'opponibilità di una cessione del credito vantato nei pagina 3 di 8 confronti di una Pubblica Amministrazione è soggetta ad una disciplina speciale rispetto all'art. 1264 comma 1 c.c., segnatamente introdotta dal combinato disposto degli artt. 69-70 R.D. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e 9
L.2248/1865 ALL. E. Infatti, l'art. 69 R.D. 2440/1923 stabilisce anzitutto (comma 3) che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.” , derogandosi dunque al principio di libertà delle forme proprio della cessione codicistica. Nel caso di specie gli atti di cessione derivano da scrittura privata autenticata da notaio, sicchè il requisito è integrato.
D'altro canto, l'ultimo comma dell'art. 70 dello stesso R.D. stabilisce, in relazione agli atti considerati nel preED art. 69, che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”; e l'art. 9 dell'ALL. E della legge 2248/1865
è la fattispecie normativa che prescrive che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà ……. convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata: quando si ha dunque una cessione del credito avente ad oggetto un “prezzo” contrattuale, derivante da un contratto “in corso”, da far valere nei confronti di una Pubblica Amministrazione, è necessaria l'adesione di quest'ultima, e non
è sufficiente la mera notifica dell'atto nei suoi confronti.
L'utilizzazione dell'inciso “in corso” suggerisce di circoscrivere l'operatività della norma ai contratti di durata, e di escludere dal suo raggio di azione i contratti ad esecuzione istantanea. In questo senso anche la giurisprudenza, quale ad esempio Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 268 del 11/01/2006 per la quale “Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo complesso, ivi compresi, pertanto, anche gli enti pubblici), il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti pagina 4 di 8 residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori completati da circa due anni), non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico” (cfr. Tribunale di Catania del
17.02.2021; conforme, anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2209 del 01/02/2007 Sez. 3, Sentenza n. 18339 del 27/08/2014, nonché, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24758 del 15/09/2021).
Tuttavia, al netto del rilievo che la necessità dell'adesione è venuta meno in relazione alle cessioni dei crediti previste dalla Legge 1991 n. 52 (disciplina della cessione dei crediti di impresa), e dall'art. 26 comma V° della Legge 1994 n. 109 (legge quadro sui lavori pubblici), a norma delle quali la normativa di cui alla Legge 1991 n. 52 è estesa ai crediti verso la PA derivanti dai contratti di appalto di LLPP e dai contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di LLPP - rileva la disciplina sopravvenuta introdotta dal D.Lgs. 163/2006, ratione temporis vigente, il cui art. 117, a modifica della richiamata normativa, ben consente la cessione di crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori senza l'accettazione esplicita della stazione appaltante, sol che ricorra il limite soggettivo, nel caso di specie soddisfatto, costituito dalla qualità del cessionario di istituto di credito il cui oggetto sociale prevede l'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa: come affermato dalla Suprema
Corte di Cassazione (n. 19571 del 24/09/2007), la citata disposizione (nel contenuto, riprodotta dall'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50 del 2016), consentendo la cedibilità dei crediti vantati nei confronti della
P.A. e derivanti dall'esecuzione di appalti per lavori pubblici, ribadisce la necessità che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario e, solo per l'eventualità che il cessionario non sia in possesso dei prescritti requisiti, non prevede l'applicabilità delle norme generali del c.c. bensì le speciali disposizioni di cui all'art.9 della L. 2248 del 1865 (cfr. Tribunale di Catania del 17.02.2021).
Si aggiunga, poi, che la cessione per cui è causa rientra nella più ampia categoria del contratto di cartolarizzazione che la Legge 30 aprile 1999 n. 130 prefigura nei termini di un'operazione finanziaria in cui i principi basici dell'istituto della cessione sono combinati con quelli della circolazione dei titoli di credito: ebbene, l'art. 4, comma 4° bis della citata legge, introdotto dall'art. 12 n. 3, lett. d) DL 23 dicembre 2013 n. 145 sì come modificato dalla Legge 21 febbraio 2014 n. 9, prevede che: “alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del
RD 18 novembre 1923 n. 2440 nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'art. 2 comma 3° lett. c), a soggetti diversi dal ED è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale nonché mediante comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”. pagina 5 di 8 In ogni caso, non risulta provato che i contratti i cui crediti sono stati ceduti siano stati in corso all'epoca della cessione: ed è ben noto che, in ragione del riparto degli oneri probatori, il creditore che agisce in giudizio per il mancato od inesatto adempimento deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inesattezza dell'adempimento ed invece incombe sul debitore convenuto l'onere di dare consistenza alla propria eccezione (Cass. 2001 n.
13533).
Ne deriva, alla luce della giurisprudenza e della normativa sopra richiamata, la piena opponibilità della cessione di credito per cui è causa al , risultando in atti che ha ad oggetto Parte_1 crediti che derivano da un contratto di appalto di fornitura di energia elettrica;
che è stata stipulata con scrittura privata autenticata da notaio;
che è stata notificata alla parte opponente per come documentato.
D'altro canto, nell'atto di cessione in oggetto risulta ben specificato sia il credito, sia le fatture oggetto di cessione, nonché che le stesse sono state a loro volta oggetto di cessione da parte di Eni s.p.a. in favore della ED . Mentre, deve osservarsi che, con riguardo al rifiuto opposto dal CP_2 opponente alla predetta cessione non vi è prova della regolare notifica nei confronti Pt_1 dell'opposta, essendovi in atti solo prova dell'avvenuta spedizione con raccomandata R.R.
Ciò premesso, ed in via assorbente, seppur l'opposta ha versato in atti i contratti debitamente sottoscritti da funzionario del opponente, quest'ultimo ha però eccepito la mancanza di valido Pt_1 impegno di spesa per la sottoscrizione dei contratti. Invero, deve osservarsi, in diritto, che il parametro normativo di riferimento è costituito, nel caso a mano, dall'art. 191 D. Lgs. 267/2000, a tenore del quale gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria: si tratta di una rigorosa procedura diretta a regolare l'impegno di spesa e il pagamento dei servizi da parte delle menzionate amministrazioni, con la previsione di una responsabilità personale e diretta del funzionario o dell'amministratore verso il privato fornitore, per gli impegni assunti al di fuori o in violazione della procedura stessa.
Con tale disposizione, in particolare, il legislatore ha inciso sulla disciplina del rapporto tra gli enti locali indicati e i loro funzionari e amministratori nonché tra costoro e i privati contraenti, delineando una sorta di frattura (o scissione) "ope legis" nel rapporto organico tra detti soggetti e l'amministrazione e quindi escludendo la riferibilità a questa ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto, allo scopo di garantire il rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza della gestione, di assicurare che la volontà contrattuale sia espressa dagli organi istituzionalmente competenti, e al tempo stesso di contenere la spesa pubblica e prevenire il formarsi del disavanzo finanziario degli enti mediante la previsione che a ogni obbligazione assunta faccia pagina 6 di 8 riscontro l'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio.
In riferimento alla citata disposizione, d'altra parte, la Corte di legittimità (Cass. 12 giugno 2008 n.
15688; da ultimo, Cass. 2019 n.33768) ha pure precisato, proprio in tema di contratti degli enti pubblici territoriali, che la regola generale secondo la quale gli eventuali vizi della deliberazione di autorizzazione a contrarre hanno rilievo esclusivamente nell'ambito interno all'organizzazione dell'ente, ma non incidono sulla validità ed efficacia del contratto privatistico di prestazione d'opera professionale, non esclude che il legislatore possa dettare, anche in questo campo, delle norme imperative, le quali trovano applicazione nei rapporti intersoggettivi, e condizionano pertanto la stessa validità dei contratti di diritto privato stipulati dalla PA, e tale deve intendersi il caso della citata fattispecie normativa la quale, subordinando l'effettuazione di qualsiasi spesa a una deliberazione autorizzativa adottata nelle forme di legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonché all'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati, detta una disposizione che incide anche sui rapporti tra l'amministrazione e i terzi.
Di recente, la Suprema Corte ha ribadito tale principio anche in materia di contratti di somministrazione, affermando che, in tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191 del TUEL (D.lgs. n. 267/2000), non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente.
A tali regole non si sottrae l'eventuale somministrazione di energia elettrica, non rivestendo quest'ultima alcun carattere di decisività, non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente locale
(cfr., Cassazione, sez. III, ordinanza n. 17197 del 21 giugno 2024; Tribunale di Catania, sentenza del
25.07.2023 n.3211).
Detto che non è certo dato, a fronte della natura imperativa della norma in commento, valorizzare la condotta parzialmente adempiente del convenuto, non resta che applicare il principio di diritto Pt_1
a tenore del quale, se un contratto di fornitura tra un privato e un comune viola le disposizioni contenute nell'art. l'art. 191 d.lgs. 267/00 (, e, prima, l'art. 23, comma 3, d.l. n. 66 del 1989, convertito con legge n. 144/1989), il rapporto negoziale intercorre direttamente con l'amministratore o il funzionario che ha consentito l'instaurazione di tale rapporto, mentre il rapporto di immedesimazione organica di quest'ultimo con l'amministrazione di appartenenza si scinde ex lege ponendolo in posizione di terzietà rispetto alla stessa. pagina 7 di 8 Nella specie, stante la mancata prova di documentazione relativa all'assunzione da parte dell'ente locale di un valido impegno di spesa, ne deriva, in accoglimento della opposizione avanzata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Stante la soccombenza, parte opposta deve essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dal opponente che si liquidano, tenuto conto del valore della controversia e Pt_1 dell'attività processuale espletata, alla luce del D.M. 55/14, tabella n.2 (scaglione da 520.000 –
1.000.000), complessità minima, nella somma di euro 14.598,00 per compensi, oltre euro 870,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Pone definitivamente a carico di parte opposta il compenso del c.t.u. liquidato come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, in accoglimento dell'opposizione avanzata dal , con atto di citazione notificato il Parte_1
16.11.2018, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna parte opposta a rifondere le spese processuali sostenute da parte opponente che si liquidano nella somma di euro 14.598,00 per compensi, oltre euro 870,00 per spese vive, oltre spese generali
(15%), oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Pone definitivamente a carico di parte opposta il compenso del c.t.u. liquidato come da separato decreto.
Catania, il 29.08.2025.
IL GIUDICE
(Dott.ssa TI Cosentino)
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