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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/11/2025, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Anna Maria Rossi Presidente
- dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
- dott. Maurizio Miranda Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1477/2024 promossa da:
(C.F. ), ammesso al Patrocinio a spese dello Stato in Parte_1 C.F._1 data 10/09/2024 con l'Avvocato CORNALBA AUGUSTO con domicilio eletto in VIA XX SETTEMBRE 51 - 26900 LODI
APPELLANTE/I contro
C.F. ), contumace CP_1 C.F._2 on l'Avv. Dario Mazzoni Controparte_2
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi in questa sede richiamate, con note depositate in data 3/9/2025 da parte appellante e depositate in data 28/8/2025 da parte appellata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 3/10/2022 adiva il Tribunale di Piacenza Parte_1
per sentir condannare e al risarcimento del danno CP_1 Controparte_3
derivante da un sinistro stradale avvenuto in data 18/8/2016 in Comune di Piacenza – S.P. 10
Caorsana, all'altezza della località Croce Grossa, allorquando l'attore era trasportato su di una vettura pagina 1 di 5 di proprietà di condotta dal sig. tale , che veniva tamponata da un CP_1 Persona_1
furgone.
Riferiva in particolare l'attore che l'autovettura di proprietà del sig. Opel Meriva, tg. CP_1
CL315WP condotta dal sig. , veniva violentemente tamponata dal veicolo Fiat Doblò, Persona_1
tg. CN082XX, di proprietà e condotto dal signor residente in [...], alla S.S. n. Persona_2
10, n. 5 e che a seguito dell'impatto avvertiva un fortissimo dolore alla caviglia destra che iniziava a gonfiarsi vistosamente.
Riferiva altresì di essere stato trasportato presso il nosocomio di Piacenza, ove iniziava a sentire dolore anche al ginocchio e che effettuati gli accertamenti strumentali del caso (rx caviglia e gamba destra, rx rachide cervicale, rx/ rachide lombo-sacrale ed rx torace) gli veniva diagnosticata la
“frattura scomposta pluriframmentaria metafisi distale tibia dx” per la quale veniva sottoposto ad intervento chirurgico.
La causa veniva assunta al nr. 2190/22 del Ruolo Generale del Tribunale di Piacenza.
Si costituiva la sola compagnia di assicurazioni la quale instava per il rigetto della domanda come proposta nei confronti suoi e del suo assicurato.
Nel corso del giudizio di primo grado si provvedeva alla nomina di CTU medico-legale.
Respinte le prove orali richieste dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con Sentenza nr. 611 del 18/7/2024 il Tribunale respingeva la domanda ritenendo non provato il nesso di causalità tra la frattura dedotta dall'attore e l'evento descritto in atti.
Avverso tale Sentenza proponeva appello il sig. instando per la riforma di questa. Pt_1
Anche in appello si costituiva la sola compagnia chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite e sopra richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. pagina 2 di 5 Con il primo motivo l'appellante si duole della mancata ammissione delle prove orali dedotte in primo grado, prove la cui ammissione viene parzialmente riproposta in atto di appello.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto di non dover dare ingresso alla richiesta istruttoria orale.
Le prove capitolate dall'attore nelle memorie istruttorie devono infatti ritenersi inammissibili in ragione dell'evidente incapacità dei testi indicati per riferire sulla dinamica, individuati dall'attore nella persona del conducente del veicolo ove questi era trasportato nonché nella persona del proprietario dello stesso, soggetto convenuto in giudizio.
L'evidente incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in ragione dell'interesse che legittimerebbe la partecipazione del teste al giudizio, deve dunque essere rilevata anche in questa sede laddove l'appellante ha limitato la prova orale indicando quale teste solo il sig. . Persona_1
Detto interesse sussiste senza dubbio nel fatto, non revocabile in dubbio, che il era il Per_1
conducente del veicolo ove era trasportato l'appellante e questi sarebbe legittimato sia ad azionare una pretesa risarcitoria nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo antagonista come pure potrebbe essere convenuto dallo stesso appellante per rispondere della propria condotta del veicolo coinvolto nel sinistro.
Con il secondo motivo si censura la Sentenza di primo grado per non aver ritenuto provato il nesso di causalità tra l'evento dedotto in giudizio e le lesioni subite dall'appellante.
Anche tale motivo non può essere accolto.
Le risultanze peritali, che sul punto devono essere condivise in quanto logicamente e tecnicamente corrette, evidenziano come le lesioni lamentate dall'appellante non possano che conseguire ad un trauma che sia caratterizzato da una forza di impatto e da una vis lesiva sicuramente superiori a quelli che hanno caratterizzato il caso di specie.
Non è infatti contestato che il veicolo sul quale era trasportato l'appellante aveva riportato, in esito al tamponamento, solo una modesta ammaccatura sul paraurti posteriore e pertanto è corretto quanto affermato dal Tribunale laddove ha considerato che la modesta deformazione del portellone e di pagina 3 di 5 parte del parafango posteriore permetteva di apprezzare che il sinistro era stato caratterizzato da un urto di modesta entità che rende inverosimile la conseguente lesione della gravità esposta dall'appellante.
D'altro canto, in ordine alle modalità del sinistro non vi sono elementi significativi, mancando immagini del veicolo tamponante, e non essendo stato prodotto un rapporto della Polizia;
neppure l'infortunato spiega come sia avvenuta quella frattura, visto che la parte di abitacolo dove si trovava non ha subito colpi o deformazioni;
infine, il conducente, che in teoria avrebbe dovuto accusare di più il colpo, (la vettura è stata tamponata sul retro, parte sinistra) non ha lamentato nulla.
Del tutto correttamente, quindi, il Tribunale ha applicato i principi che governano l'onere della prova,
onere che grava sull'appellante il quale neanche in questo grado ha fornito un'apprezzabile allegazione circa la sussistenza del nesso causale tra l'evento descritto in atti e le lesioni lamentate.
Con il terzo motivo si censura la Sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda anche relativamente al danno che sarebbe derivato all'appellante a causa dell'irrigidimento del rachide quale conseguenza del tamponamento.
Anche tale motivo non può essere accolto.
Nella consulenza tecnica d'Ufficio l'Ausiliario riporta quanto dichiarato dallo stesso appellante circa la sussistenza di una pregressa distorsione del rachide, di talchè si deve affermare che la predetta condizione non sia conseguenza dell'evento dedotto in giudizio ma sia antecedente allo stesso.
Ciò per ammissione dell'appellante medesimo il quale, anche relativamente a tale componente del danno biologico, non ha assolto il già richiamato onere probatorio che sullo stesso grava.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellato costituito, spese che vengono liquidate come da dispositivo.
Nulla per le spese in favore di in quanto contumace. CP_1
P.Q.M.
pagina 4 di 5 La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto da avverso la Sentenza del Tribunale di Piacenza nr. 611/24. Parte_1
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del grado in favore della parte appellata costituita, spese che liquida nella somma di € 5.809,00 oltre rimborso forfetario nonché Iva e
CNPAA come per legge.
Nulla per le spese in favore dell'appellato in quanto contumace nel presente grado. CP_1
Così deciso a Bologna nella Camera di Consiglio del 4 novembre 2025.
Il Presidente dott. Anna Maria Rossi L'estensore Avv. Maurizio Miranda
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