Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
- Quinta Sezione civile
(già Prima sezione civile Bis) - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dr.ssa Caterina Molfino
- Presidente - Relatore-
dr. Giovanni Galasso
- Consigliere -
- dr. Roberto Notaro
- Consigliere- ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza n. 1390/2020 emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Torre Annunziata il 29/09/2020 iscritto al n. 3373/2020 del Ruolo
Generale degli affari civili contenziosi avente ad oggetto richiesta di risarcimento danni e pendente
TRA
Parte 1 (C.F. P.IVA 1 ) in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa con procura in calce all'atto d'appello dagli avv.ti Alfredo Cigliano
(C.F. ), Roberto Marsili (C.F.C.F. 1 C.F. 2 ed Emilio
Cigliano (C.F. C.F. 3
APPELLANTE
E C.F. 4 (), nato a [...] il 19 Controparte_1 (C.F. luglio 1977 e residente in [...], rappresentato e difeso
- giusta la nomina a margine della citazione introduttiva del processo di primo grado – dall'avv. Ferdinando Varriale (C.F. C.F. 5
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
C.F. 6 ), nato a [...] il [...] ed CP 2 (C.F. ivi residente a[...], rappresentato e difeso in virtù dall'avv. Ignazio
Marco Smecca (C.F. C.F. 7
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva in giudizio Con atto di citazione notificato il 6 aprile 2017 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata quale proprietario e CP 2
conducente dell'autovettura Mercedes targata BM459VG a bordo della quale viaggiava ed affinché fosse accertata e dichiarata la esclusivaassicurata con la Controparte_3
1,30 circa in Trecase alla Via Casa Cirillo, con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni che assumeva di aver subito.
A fondamento della domanda esponeva che mentre scendeva dalla parte posteriore dell'auto cadeva al suolo, a seguito di un forte scossone subito dalla stessa in quanto al conducente sfuggiva il piede dalla frizione subito dopo aver inserito la marcia. A seguito di ciò, si recava al P.S. di Torre Annunziata dove i sanitari gli diagnosticavo "trauma contusivo ginocchio dx e sx con distorsione".
Si costituiva con comparsa depositata il 22 maggio 2007 CP 2 chiedendo, in Parte 1 con la qualevia preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa della aveva stipulato la polizza di copertura della RCA al fine di essere garantito e manlevato in caso di accoglimento della domanda attorea. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto oltre che non provata con vittoria di spese, diritti ed onorari. Instaurato il contraddittorio in data 24 ottobre 2017 si costitutiva la Parte 1 eccependo, per quel che qui rileva, la improponibilità ed improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 148 D.Lgs. 209/05 (codice delle assicurazioni private) in quanto le lettere di messe in mora sarebbero state prive non solo degli elementi richiesti da tale norma, ma anche della dichiarazione di cui all'art 142 co. 2 del medesimo decreto. Ricollegava poi il sinistro al comportamento imprudente del danneggiato con conseguente esclusione ex art. 1227 comma 2 c.c. del risarcimento dei danni che avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza;
in via subordinata, invocava l'art. 1227 comma 1 c.c. Infine, in ordine al quantum, evidenziava l'infondatezza della domanda di corresponsione dell'importo richiesto.
Veniva istruita la causa mediante l'escussione un unico testimone per parte attrice e Ctu medico legale per l'accertamento dei danni. Il Ctu nominato, dott. Persona 1 in data
19 agosto 2019 depositava la propria relazione valutando il danno biologico permanente subito da Controparte_1 nella misura del 7%, con ITT di 15giorni, I.T.P. al 75% di 10 giorni, I.T.P. al 50% di 15 giorni, I.T.P. al 25% di 20 giorni. Escludeva l'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa specifica e sulla capacità di guadagno, preso atto della dichiarazione del periziato di essere disoccupato, e riconoscendo altresì un livello di sofferenza medio patito dal danneggiato.
In verbale di udienza del 18 ottobre 2019 l'attore contestava la Ctu depositata chiedendo disporsi ai sensi dell'art. 196 c.p.c. la rinnovazione della stessa o, in subordine, chiedeva convocarsi il ctu per chiarimenti. Il Giudice, con ordinanza emessa in pari data, disponeva la rinnovazione della Ctu ed affidava l'incarico alla dott.ssa PEsona 2
In data 1° luglio 2020 la ctu depositava la propria relazione nella quale valutava il danno biologico permanente nella misura del 10% con ITT di giorni 30, ITP di giorni 80 di cui 40 giorni al 75% e gli ulteriori 40 al 50%, riconoscendo altresì una compromissione grave della capacità lavorativa. Con sentenza n. 1390/2020 il Tribunale di Torre Annunziata così statuiva: 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna e la Controparte_4 , in pers. del legale rapp.te CP 2
p.t.,, al pagamento, in solido fra loro, in favore di Controparte_1 della somma di euro 35.892,76, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat (prezzi foi senza tabacchi), dalla data del sinistro (9.7.2006) a quella di pubblicazione della sentenza - il tutto per la complessiva somma di euro 50.130,86 - oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di euro 50.130,86; 2) Condanna CP 2
,Controparte_4 in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento, in solido fra loro, in favore di e la
Controparte_1 della somma di euro 35.000,00, oltre gli interessi al tasso legale codicistico dalla data e la di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
3) Condanna CP 2 [...] CP 4 in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento, in solido fra loro, in favore di Controparte_1 delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in € 630,00 per spese ed € 12.550,00 per و
compensi, oltre rimb. forf. spese generali del 15,00 % sui compensi, oltre iva e cpa, con attribuzione al procuratore antistatario;
4) Pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido fra loro, le spese delle
CCTTU già liquidate.
In particolare, il Giudice di primo grado riteneva la domanda, sul piano della dinamica del fatto, coerente con le dichiarazioni del teste, della cui attendibilità non dubitava.
Riconosceva il conducente del veicolo CP 2 unico responsabile del sinistro ai sensi dell'art. 2054 comma I c.c., non avendo quest'ultimo provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Evidenziava, inoltre, che le lesioni riportate da CP 1
[...] e il nesso di casualità tra le stesse e il sinistro trovavano riscontro nella documentazione prodotta dall'attore.
In ordine al quantum, il primo Giudice riteneva di condividere le valutazioni espresse dal secondo consulente e riconosceva un danno biologico da invalidità permanente pari al
10%, una ITT di 30 giorni, una ITP al 75 % in 40 giorni, la ITP al 50% in gg. 40. Inoltre riconosceva una personalizzazione del danno in misura del 40% così motivando “nel caso che ci occupa, deve farsi applicazione, ad avviso di chi scrive, tenuto conto della peculiarità della vicenda, di un valore superiore a quello cd. standard (pari al 26 %, fissato dalle cennate Tabelle di Milano) per il ristoro del danno non patrimoniale, che, dunque, per ogni punto percentuale, si stima equo aumentare nella percentuale del 40 % (rispetto ad un massimo consentito del 49 %); sul punto, invero, non può non tenersi in debita considerazione quanto precisato dal nominato CTU medico-legale, il quale (v. pag. 5 della ctu) ha discettato di “lassità articolare ... movimenti di flesso/ estensione del ginocchio ipovalidi e particolarmente dolenti ai gradi estremi". In applicazione dei criteri di cui alle aggiornate Tabelle milanesi, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (29 anni), i 10 punti di danno biologico vanno quantificati, già compreso l'aumento per la cd. personalizzazione nella misura del 40 % rispetto al punto base, all'attualità in euro 26.692,76. Sempre sulla base di dette tabelle aggiornate, i 30 gg. di ITT vanno liquidati in euro 3.360,00 (112,00 x 30), i 40 gg. di ITP al 75 % in euro 3.360,00 (84,00 x 40) e i gg. 40 al 50% in euro 2.240,00 ( 56,00 x 90). Risultano spese mediche documentate per euro
240,00. L'ammontare della somma, già attualizzata, dovuta al Controparte_1 a titolo di ristoro del danno biologico da questi subito, è dunque pari ad euro 35.892,76, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat (prezzi foi senza tabacchi), dalla data del sinistro (9.7.2006) a quella di pubblicazione della sentenza il tutto per la complessiva somma di euro 50.130,86 - oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di euro 50.130,86. Non va invece riconosciuta la svalutazione monetaria in quanto la predetta stima dei danni è avvenuta all'attualità, ovvero con riferimento al loro valore attuale".
Accoglieva altresì la domanda volta ad ottenere il risarcimento del “danno patrimoniale" da perdita della c.d. capacità lavorativa che liquidava in Euro 35.000,00 oltre gli interessi al tasso legale codicistico dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo. Poneva, infine, a carico dei convenuti le spese processuali del primo grado di giudizio e quelle delle due CCTTU già liquidate.
Avvero tale sentenza, con atto di citazione notificato telematicamente il 7 ottobre 2020, ha proposto appello la Parte 1 chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) In accoglimento del primo motivo di appello, formulato sub A) del presente atto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare illogico, insufficiente e contraddittorio il ragionamento del Tribunale fondato sulla C.T.U. della dott.ssa ER
e per l'effetto riformulare la quantificazione del danno sulla base della prima C.T.U. espletata (Dott.
PE 1) o, in subordine, ordinare la rinnovazione delle operazioni peritali, nominando all'uopo uno specialista in ortopedia;
b) In accoglimento del secondo motivo di appello, formulato sub B) del presente atto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare illogica, insufficiente e contraddittoria la motivazione nella parte in cui ha riconosciuto all'attore l'aumento personalizzato tabellare per il ristoro del danno non- patrimoniale e per l'effetto ridurre la somma complessiva liquidata;
c) In accoglimento del terzo motivo di appello, formulato sub C) del presente atto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare illogica, insufficiente e contraddittoria la motivazione nella parte in cui ha riconosciuto il danno patrimoniale da compromissione dell'attività lavorativa sulla base delle conclusioni del secondo C.T.U., e per l'effetto escludere la liquidazione di ogni somma attribuita a tale titolo, con conseguente riduzione della somma complessiva attribuita. d) In accoglimento del quarto motivo di appello, formulato sub D) del presente atto, in riforma della sentenza impugnata, calcolare gli interessi sulla somma dovuta previa devalutazione della stessa, con la conseguente riduzione della somma complessivamente liquidata;
e) In accoglimento del quinto motivo di appello, formulato sub E) del presente atto, in riforma della sentenza impugnata, compensare le spese del primo grado del giudizio. Il tutto col favore delle spese del giudizio del presente grado." Controparte_3 ha dedotto che il Giudice di primo grado avrebbe In particolare, la erroneamente: Controparte_1 recependo la1) liquidato il danno non patrimoniale subito da quantificazione fatta dalla seconda Ctu, dott.ssa ER , senza neanche esporre i motivi per cui riteneva di disattendere le conclusioni del primo consulente nominato, con conseguente errato riconoscimento del danno in misura eccedente la tabella di liquidazione del danno di lieve entità, diversamente da quanto suggerito dal primo ausiliario, che aveva correttamente collocato il danno in quell'ambito normativo;
2) applicato, nella quantificazione e liquidazione del danno non-patrimoniale,
l'aumento percentuale del 40% a titolo di c.d. personalizzazione, pur non avendo il danneggiato fornito la prova dell'effettivo e maggiore pregiudizio subito quantificato nell'elevata percentuale riconosciuta dal giudice, con motivazione carente ed illogica;
3) riconosciuto il "danno patrimoniale" da riduzione della capacità lavorativa nonostante l'assoluta mancanza di valida prova della decrescita reddituale del danneggiato in conseguenza delle lesioni di cui al sinistro;
4) fatto non corretta applicazione dei principi dettati dalle Sezioni Unite in materia di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria, determinando una duplicazione degli accessori del credito.
Con comparsa del 2 novembre 2020 si è costituito Controparte_1 chiedendo il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza e dell'appello principale e proponendo altresì appello incidentale per ottenere la riforma della sentenza di primo grado nella parte relativa alla liquidazione del danno che, a suo giudizio, avrebbe meritato una liquidazione quadruplicata rispetto all'importo ottenuto. Ha concluso come segue: "In via preliminare, disattendere la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Torre Annunziata in persona del Giudice Dott.Scarpati,
Sentenza 1390/2020 essendo, i motivi di gravame interposti dall'appellante, del tutto infondati in punto di fatto e di diritto e, pertanto, serenamente da disattendere;
-Nel merito rigettare integralmente l'avverso atto di appello e con esso i motivi ivi argomentati in quanto del tutto destituiti di fondamento logico- giuridico, infondati in fatto ed in diritto, improponibili e inammissibili, confermando la Sentenza resa dal
Giudice del Tribunale di Torre Annunziata – sentenza nr.1390/2020 – in quanto conforme al diritto
-
oltreché validamente emessa sotto ogni aspetto logico-giuridico ad eccezione del capo oggetto di gravame incidentale;
-In accoglimento allo spiegato Appello incidentale, riformare la liquidazione della condanna intervenuta in primo grado in favore del signor Controparte_1 per i motivi ivi esposti e, condannare il
Sig. CP 2 e la CP 3 in persona del suo Irpt in solido fra loro ma ciascuno per il proprio titolo all'integrale risarcimento in favore del Sig. Controparte 1 dei danni tutti subiti alla propria persona e quantificati in €.214.078,30 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Condannare
l'appellante alla refusione di spese, diritti ed onorari di lite oltre accessori di legge con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario del doppio grado di giudizio". chiedendo il rigetto In data 11 gennaio 2021 si è costituito anche CP 2
dell'appello principale - benchè non contenente domande a lui rivolte e l'accoglimento
-
delle seguenti conclusioni: “- Nel merito rigettare l'appello principale in quanto infondato in punto di fatto e di diritto per i motivi sopra esposti e confermare la statuizione del Giudice di primo grado, resa dal tribunale di Torre Annunziata in persona del Giudice Dott. A. Scarpati sentenza nr.1390/2020 in quanto scevra da violazioni e/o false applicazioni di legge oltreché conforme al diritto;
- Altresì e sempre per l'effetto de quo, Voglia condannare in ogni caso la appellante principale alla refusione delle spese e competenze legali oltre accessori di legge necessitati al sig. CP 2 per effetto del sinistro per cui è causa del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario".
L'adita Corte, ritenendo sussistenti in larga misura i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., con ordinanza del 1° dicembre 2020 ha così statuito: “sospende l'efficacia esecutiva o l'esecuzione eventualmente iniziata della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1390/2020, nella parte in cui condanna la a pagare ad Controparte_1 a titolo risarcitorio, un Parte 1
importo complessivamente superiore a 20.000,00 € e a pagare al difensore dello stesso CP_1 distrattario delle spese processuali un importo superiore a 3.500,00 € a titolo di compensi, un importo superiore a
525,00 € a titolo di rimborso delle spese generali e un importo superiore a 315,00 € a titolo di rimborso delle spese vive e nella parte in cui pone definitivamente a carico di detta società più della metà delle spese delle consulenze tecniche d'ufficio".
All'udienza del 17 dicembre 2024 il Collegio ha trattenuto la causa in decisone previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nella comparsa conclusionale depositata il 14 febbraio 2025 l'appellante ha così concluso:
"1) per l'accoglimento delle conclusioni rese nell'atto di appello sub lettere a), b), c), d), e), conclusioni che si abbiano qui per integralmente ripetute e trascritte;
quindi, nel caso in cui la Corte confermasse la riduzione della condanna di primo grado entro il limite di euro 20.000,00 cui all'ordinanza del 1° dicembre 2020 emessa ex art. 283 c.p.c., perché venga dato atto dell'avvenuto pagamento della somma prevista dalla surriferita ordinanza, con il conseguente rigetto di ogni ulteriore pretesa nei confronti di CP 3 e ancora, nel caso in cui la Corte riducesse la condanna in una somma inferiore al suddetto limite, perché sia ordinata la restituzione dell'importo pagato in eccesso;
2) per il rigetto del temerario appello incidentale proposto da Controparte_1
3) per il rigetto della domanda di condanna di CP_3 alle spese del doppio grado di giudizio proposta CP 2 : quanto alle spese del primo grado, siccome inammissibile, e, quanto alle spese del da secondo grado, siccome infondata;
4) il tutto, con il favore delle spese del presente grado di giudizio". L'appellato Controparte 1 depositava unitamente alla comparsa conclusionale una comunicazione Pt 2 datata 7/4/2019 avente ad oggetto un accertamento di invalidità.
CP 2 non si rinvengono conclusioni diverse Nella comparsa conclusionale di rispetto a quelle già presenti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte rileva che non è contestata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo nella produzione del sinistro de quo, CP 2 ai sensi dell'art. 2054 comma I c.c., né il rapporto assicurativo sussistente con la
[...] con conseguente formazione del giudicato su tali aspetti. Parte 1
Sempre in via preliminare, deve evidenziarsi che la documentazione prodotta in sede di comparsa conclusionale dall'appellato Controparte_1 è inammissibile a norma dell'art. 345 c.p.c. stante il fatto che il documento è di formazione risalente (7.4.2019) ed avrebbe potuto agevolmente essere prodotto nel giudizio di primo grado.
Con il primo motivo l'appellante si duole 1) dell'adesione da parte del Giudice di primo grado alla quantificazione del danno fatta dal secondo CTU, dott.ssa ER nominata in
,
sede di rinnovazione peraltro in assenza di valida motivazione e senza considerate le valutazioni espresse dal primo Ctu dott. PE_1, e 2) dell'applicazione per la liquidazione dello stesso delle tabelle di Milano di liquidazione del danno non patrimoniale alla persona risultando invece più corretta la valutazione fatta dal primo Ctu e, dunque, l'applicazione delle tabelle di cui all'art. 139 del d.lgs 209/05 ( danno di lieve entità). Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.
In primis deve evidenziarsi che nell'ordinanza istruttoria del 22.10.2019 il giudice di primo grado non ha motivato la scelta di rinnovare la ctu, avendo fatto solo un generico richiamo alla "incompletezza" del primo elaborato;
neanche nella sentenza di primo grado si rinviene tale motivazione ed, anzi, il secondo elaborato viene erroneamente definito una
“integrazione” (cfr. sentenza a pag. 5) del primo, laddove invece l'elaborato del dottor Per 1 è stato del tutto ignorato a vantaggio della consulenza della dott.ssa ER , acriticamente recepita dal Tribunale. A parere della Corte il secondo elaborato peritale presenta contenuti contraddittori e superficiali, verosimilmente in quanto proveniente da professionista non specializzata in nessuna branca della medicina idonea a valutare il caso e non può essere condiviso, come ritenuto dall'appellante.
Ed infatti, la dottoressa Per 2 non ha adeguatamente illustrato gli esiti della RMN comparativa delle ginocchia effettuata il 22/08/2006 la quale come illustrato dal
―
consulente di parte assicurativa - evidenzia al ginocchio dx una lacerazione recente del
LCA mentre al ginocchio sx “esiti di lacerazione cronica parziale del LCA, assottigliato e deteso" a conferma di una estremamente esigua obiettività post-traumatica a carico di quest'ultimo a seguito del sinistro, come emerso nel corso della visita del periziando, in cui sono state apprezzate solo lievi emergenze cliniche. Inoltre, sebbene la Ctu abbia riscontrato la presenza di una cicatrice al ginocchio destro affermando che essa derivava da pregresso intervento chirurgico, ha omesso inspiegabilmente di evidenziare una circostanza di fatto rilevante sulla diagnosi finale e cioè che la cicatrice era ricollegata ad un intervento successivo al sinistro subito da Controparte_1 di modo che la limitazione
,
funzionale complessiva dell'articolazione veniva di fatto influenzata anche da un evento scollegato dal sinistro. Ed ancora, ha valutato il danno permanente nella misura del 10% violando la tavola di valutazione in materia di responsabilità civile ( assicurazioni private infortuni e malattia, cd. baremès medico-legali) che prevede per le meniscectomie selettive artroscopiche un tasso del 2%, mentre per lassità articolari da lieve a media conseguente a lesioni legamentose o in esiti di interventi di ricostruzione di un legamento è previsto un tasso del 2-7%. Ha arbitrariamente nel senso che non ha chiarito quale fosse la fonte del suo giudizio di gravità in termini di decorso della malattia - stimato il periodo di ITT in 30 giorni, la ITP in 80 giorni di cui i primi 40 al 75% e i restanti 40 al 50%. Ha riconosciuto al danneggiato un danno "grave” da compromissione della capacità lavorativa "futura" definendola “inabilità lavorativa grave", giudizio cui è pervenuta attraverso ragionamenti "in diritto" estranei alla sua indagine astrusi e confusi, che hanno inopportunamente condizionato il giudizio del Tribunale. A parere della Corte, alle suddette inattendibili considerazioni del secondo Ctu, si contrappongono le approfondite argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il primo Ctu dott. PEsona_1 (medico specializzato in Medicina Fisica e Riabilitativa) il quale, nell'offrire puntuale risposta ai rilievi del consulente di parte attorea, fatte proprie dalla difesa del CP 1 ha così spiegato:
"In data 23/07/2019, all'esito dell'invio della relazione provvisoria di CTU, l'Avv. Varriale, legale di parte attrice, trasmetteva a mezzo PEC note critiche alle conclusioni valutative dello scrivente, redatte dal Dott. PE 3 consulente medico-legale di parte attrice, allegate alla presente relazione.
Il professionista di parte contestava la determinazione del danno biologico del sottoscritto, ritenendo che nel caso di specie "gli esiti permanenti possono essere considerati con un adeguato riconoscimento della riduzione dell'integrità psicofisica (danno biologico) pari al 12%". Nello specifico, si esprimeva dissenso alla valutazione essenzialmente per due ordini di motivi, di cui si proverà, di seguito, a fornire chiarimenti.
1. Valutazione del danno biologico per gli esiti di lesione parziale del legamento crociato anteriore
Il Dott. PE 3 richiamando la voce tabellare del DM del 03/07/2003 "lassità articolare da lieve a media conseguente a lesioni legamentose parziali o in esiti di interventi di ricostruzione di un legamento", proponeva, senza alcuna argomentazione, il percentile biologico massimo del 7% ("... trovano riscontro gli esiti di lesione parziale del legamento crociato anteriore per il quale si è reso necessario intervento chirurgico di ricostruzione per via artroscopica, in tal caso si può tranquillamente associare il valore massimo del
7%..."). Tale valutazione di parte non è in alcun modo condivisibile e non è sicuramente sostenibile nel caso di specie, così come peraltro sembrava condiviso dal Consulente di parte Dott. PE_3 in corso di discussione medico-legale.
La voce proposta dal Dott. PE_3 prevede, in effetti, un range valutativo dal 2 al 7% a seconda del grado di lassità articolare residuata. La valutazione massima è pertanto da riservarsi ai casi in cui sia residuata una lassità media a carico del ginocchio. Nel caso di specie, come riscontrato, vi era, però, una lassità articolare di tipo lieve, in assenza di evidenti limitazioni articolari della flesso-estensione e pertanto non vi
è ragione alcuna per voler accreditare il percentile biologico massimo proposto – senza alcuna motivazione
-
dal Consulente di parte.
La valutazione del 5% proposta dallo scrivente CTU teneva, invece, conto della complessità dell'intervento chirurgico subito e del discreto risultato funzionale e si riferiva specificamente a quanto proposto, in maniera analitica, dai principali e più comuni baremes di riferimento. Volendo, infatti, seguire pedissequamente quanto riportato nel riferimento del Dott. PE_3 si sarebbe dovuto proporre una valutazione molto più bassa!!!
-PE maggiore chiarezza e per evitare – parafrasando il Dott. PE_3 – ulteriori “discrepanze immotivate", si riportano di seguito detti riferimenti valutativi: Tes 1 etLa valutazione medico-legale del danno biologico in responsabilità civile. Controparte_5 al.: "Lassità articolare da lieve a media conseguente a lesioni legamentose parziali o esiti di intervento di ricostruzione di un legamento... va segnalato che il danno articolare esitato all'intervento chirurgico, con neolegamento o trasposizione di strutture tendinee viciniori con indebolimento della stessa ed insulto traumatico nelle sedi di allocamento del neoligamento;
si propone in ogni caso un danno base da atto chirurgico da valutarsi nella misura del 5%..." (Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico. SIMLA. Controparte_5 Edizione 2016: "Esiti di lesione del LCA trattati chirurgicamente con lieve disfunzionalità: 4-6%).
CP_6 della porzione2. Mancata valutazione della frattura intraspongiosa di posteriore dell'emipiatto tibiale esterno del ginocchio destro
PE frattura o segno di ON si intende una lesione associata alla presenza di un frammento osseo a livello dell'estremità superiore e laterale della tibia12. E' secondaria ad un trauma indiretto del ginocchio ed è, in genere, il risultato di uno stress in varismo anomalo al ginocchio, combinato con la rotazione interna della tibia (cita letteratura medica nelle note, n.d.r.). Sul piano radiologico si caratterizza come una piccola avulsione, una "scheggia" ossea, un frammento di dimensioni molto limitate che può risultare misconosciuto alle indagini radiologiche di primo livello ed essere evidenziabile soltanto con indagini accurate di secondo livello, quali TAC e RMN.
Non ha alcun significato patologico ma è considerato semplicemente una caratteristica radiografica patognomonica di rottura del legamento crociato anteriore. Non necessita, infatti, di alcun trattamento specifico e la sua presenza non va a modificare l'evoluzione ovvero la prognosi della più importante lesione legamentosa.
In effetti, nel caso del Leveque tale scheggia di piccole dimensioni risultava misconosciuta alle indagini radiologiche eseguite in PS e si evidenziava soltanto quale reperto accessorio all'esame RMN.
Durante l'iter terapeutico, non veniva mai richiamata nè diagnosticata dai vari specialisti ortopedici curanti e non veniva riscontrata nè necessitava di alcun trattamento durante l'esecuzione dell'intervento chirurgico in artroscopia (in cui si riscontrava invece la frattura meniscale misconosciuta all'esame RMN).
Si discute, quindi, di un reperto accessorio alle più importanti lesioni legamentosa e meniscale, che non ha avuto alcun significato clinico, che non dà attendibilità alla sintomatologia algica richiamata dal Dott.
PE_3 e che non può essere suscettibile di alcun apprezzamento, prima medico e poi medico-legale. Oltrettutto, è d'uopo rappresentare che gli esiti attendibilmente dolorosi richiamati nelle note critiche del
Collega Guida possano essere riconducibili esclusivamente ad una frattura di rotula occorsa successivamente a carico dello stesso ginocchio (e trattata chirurgicamente).
Con tali presupposti, appare evidente che la stima del 3% proposta dal Dott. PE_3 ("... in aggiunta a tale menomazione si dovrà considerare la frattura intraspongiosa di CP_6 della porzione posteriore dell'emipiatto tibiale esterno del ginocchio destro, che il CTU ha omesso di segnalare, ma indubbiamente da valutare in quanto riscontrato strumentalmente e pertanto di sicuro rilievo medico-legale di enorme importanza ai fini del giudizio conclusivo, a cui portrà riconoscersi un danno biologico nella misura del
3%...") risulti francamente immotivata e che non sia in alcun modo giustificato ipotizzare dei postumi permanenti, anche solo soggettivi, per una lesione di tali caratteristiche e che, per definizione, guarisce senza reliquato alcuno.
In definitiva, alla luce di quanto precisato sulla scorta delle osservazioni della parte attrice, si ritiene di poter concludere che il danno biologico permanente patito da CP_1 possa essere quantificato nella misura del 7% (sette punti percentuali):
☐ esiti di meniscectomia selettiva del menisco laterale del ginocchio destro senza importanti limitazioni funzionali: 2%;
☐ lassità articolare lieve in esiti di ricostruzione artroscopica del LCA del ginocchio destro: 5%.
Di tali precise e motivate conclusioni (corredate da note esplicative e bibliografiche, cui si rimanda), con le quali il Ctu PE_1 ha tecnicamente superato le generiche obiezioni del consulente di parte attorea, il Tribunale non ha tenuto alcun conto;
non si nega che il
Tribunale aveva il potere di fare uso dei propri poteri discrezionali per disattendere il parere del primo ctu ed aderire a quello del secondo, ma avrebbe dovuto esercitare tale discrezionalità con adeguata motivazione, attività del tutto mancata né implicitamente ricostruibile in sentenza.
Come opinato dall'appellante, per i motivi spiegati risulta condivisibile il contenuto del primo elaborato peritale che fissa nella misura del 7% l'invalidità derivante dai postumi permanenti delle subite lesioni, con ITT di 15 giorni, I.T.P. al 75% 10 giorni, I.T.P. al 50% di 15 giorni, I.T.P. al 25% di 20 giorni. Ne consegue che il danno (determinato da circolazione stradale) deve essere risarcito facendo applicazione delle tabelle di cui all'art. 139 D. Lgs. 209/05, in vigore all'attualità, in base alle quali dovranno riconoscersi i seguenti importi:
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 29 anni
PEcentuale di invalidità permanente 7%
Punto base danno permanente
€ 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20 Indennità giornaliera
€ 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente
€ 11.402,18
Invalidità temporanea totale
€ 828,60
Invalidità temporanea parziale al 75%
€ 414,30
Invalidità temporanea parziale al 50%
€ 414,30
€ 276,20 Invalidità temporanea parziale al 25%
Totale danno biologico temporaneo
€ 1.933,40
Danno morale (33,33%)
€ 4.444,75
Spese mediche
€ 240,00
TOTALE GENERALE:
€ 18.020,33
L'applicazione della tabella di risarcimento del danno di lieve entità supera le questioni relative alla personalizzazione del danno, che il Tribunale ha riconosciuto in quanto ha fatto applicazione della tabella di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona. Nel caso in esame, si provvede anche alla liquidazione separata ed aggiuntiva del cd. danno morale ( cd. pretium doloris) come ritenuto corretto da giurisprudenza maggioritaria di legittimità.
Con il terzo motivo di appello la Parte 1 contesta la sentenza impugnata nella parte in cui viene riconosciuto il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa, anche in questo caso in mancanza di valida prova.
Il motivo è fondato. cosìOccorre premettere che il danno da perdita di capacità lavorativa specifica interpretando l'espressione danno "patrimoniale" usata dal Tribunale (pagina 7 della sentenza) è, come riconosciuto dallo stesso giudice di primo grado, un danno di natura
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patrimoniale cioè derivante dalla riduzione della capacità di produrre reddito da parte
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del danneggiato - e, come tale, deve essere sorretto da adeguata prova;
diversamente, se con la pronunzia oggetto dell'appello il giudice avesse voluto fare riferimento alla capacità di lavoro "generica" - come può ritenersi dall'espressione "menomazione della generale attitudine al lavoro" (a pag. 8 della sentenza) - essa rappresenta non altro che l'aggravamento fisiologico della cenestèsi lavorativa cioè della sensazione di affaticamento nell'esercizio dell'attività lavorativa (Cass. n. 1816/2014). Tale fenomeno, in difetto di prove rigorose di contrasto, non dà origine ad un autonomo risarcimento, ma viene dal giudice valutata come una delle numerose componenti della valutazione complessiva del danno alla salute, intesa come benessere psico-fisico.
Nel caso in esame, il riconoscimento del danno da compromissione della capacità lavorativa specifica non può essere in alcun modo riconosciuto, posto che ai fini del risarcimento in esame è richiesta non soltanto la prova dell'effettiva incidenza della lesione sulla capacità lavorativa del danneggiato, ma anche della perdita reddituale subita come conseguenza dei postumi del sinistro, prove non offerte in alcun modo dal CP 1 egli, infatti, è risultato essere un disoccupato che in passato aveva saltuariamente svolto attività di manovale edile. La giurisprudenza è costante nel ritenere che l'accertamento della incapacità specifica al lavoro debba avvenire tramite deduzioni e allegazioni del danneggiato (Cass. 2644/2013; Cass. 15674/2011) e che al fine della liquidazione di tale danno "è necessario che il danneggiato supporti la richiesta con elementi idonei alla prova in concreto del pregresso svolgimento di un'attività economica o alla prova in concreto del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata" (Cass. 14517/2015). Sul punto la Suprema Corte afferma che: "il giudice, in mancanza della quantificazione del danno, non può valutarlo in via equitativa ex art. 1226 c.c., poiché tale valutazione è riservata alla liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare. Nel caso di riduzione della capacità lavorativa specifica, invece, quando la vittima lavora e produce reddito, può agevolmente dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito" (Cass. 15737/2018; Cass. 11361/2014; Cass. 21988/2019).
Invece, il danno da ridotta capacità lavorative generica rientra nell'ambito del danno alla persona risarcito secondo il sistema del “valore punto" - parametrato all'età del soggetto ed alla percentuale di danno permanente in quanto il profilo lavorativo è una
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componente della valutazione della integrità della persona;
esso, pertanto, può essere liquidato autonomamente solo a fronte di allegazioni e prove specifiche circa il radicale cambiamento delle attitudini lavorative del soggetto in conseguenza del fatto lesivo, come conseguenza ulteriore rispetto alla regolarità causale. Nel caso in esame il CP 1 si è sottratto del tutto sia all'allegazione che alla prova di tale "quid pluris"; né potrebbe presumersi che il danno permanente del 7% abbia comportato in un uomo giovane e sano quale il CP 1 una situazione esistenziale compromessa al punto che il criterio tabellare legale sia foriero in concreto di una liquidazione incongrua ed ingiusta. Deve, per contro, ritenersi che il danno complessivamente patito sia adeguatamente risarcito mediante: un importo tabellare a titolo di danno biologico permanente;
un importo a titolo di invalidità temporanea totale e parziale;
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un importo a titolo di danno morale riconosciuto in termini percentuali sia sul danno permanente che su quello temporaneo, di modo che la sofferenza del soggetto leso è stata compensata sia in termini statici che in termini dinamici. Con il quarto motivo l'appellante si duole dell'errata applicazione del criterio di calcolo di interessi e rivalutazione. In particolare, lamenta che il Tribunale avrebbe calcolato gli interessi considerando la somma liquidata all'attualità con la conseguente duplicazione della rivalutazione.
La censura è, nei fatti, superata dal momento che la odierna rideterminazione dell'importo del risarcimento ( all'attualità) comporta il ricalcolo degli accessori del credito facendo applicazione delle regole dettate dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 1712/1995 ( ribaditi in successive pronunzie, tra le quali Cass. 2745/1997; Cass. 4677/ 1998; Cass.
2796/2000; Cass. 7692/2001; Cass. 19510/2005). Secondo tale indirizzo gli interessi devono essere calcolati dal giorno dell'insorto credito nella sua originale consistenza e via via sulla somma progressivamente incrementata per effetto della rivalutazione oppure sulla somma liquidata al momento della decisione;
in tale ultimo caso è necessaria la
"devalutazione" nominale dell'importo liquidato in valuta attuale, rapportandolo all'equivalente alla data di insorgenza del danno e, poi, la successiva rivalutazione dello stesso, applicando gli interessi alle somme man mano incrementate per effetto della rivalutazione.
Nel caso in esame è preferibile liquidare il danno all'attualità.
Dunque, la somma sulla quale calcolare gli interessi è quella risultante dalla devalutazione di € 18.020,00 al momento del sinistro (09.07.2006) e, sull'importo così determinato, vanno poi calcolati gli interessi legali, sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno dalla data del fatto ad oggi.
Poiché la liquidazione giudiziale del danno comporta la naturale conversione del debito di valore in debito di valuta, sulla somma ottenuta con il procedimento appena indicato vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.
Applicando tali principi al caso in esame ne deriva che:
l'importo liquidato oggi in € 18.020,00 va devalutato al 09.07.2006 giorno del sinistro, ottenendosi l'importo € 12.973,36; su tale importo vanno poi calcolati rivalutazione e interessi dalla data del sinistro sino ad oggi ottenendo (Capitale Rivalutato + Interessi al tasso legale), ottenendosi
€ 22.489,57.
A tale importo dovranno essere aggiunti gli interessi al tasso legale dalla pronunzia al soddisfo e dovrà essere sottratto quanto versato in data 25.1.2021 ( come in atti) dall'odierna appellante principale in esecuzione della sentenza appellata, nei limiti dettati dall'ordinanza ex art. 283 c.p.c. di questa Corte.
Anche il quarto motivo d'appello è superato, tenuto conto del fatto che, nel riformare la pronunzia di primo grado, questo Collegio è tenuto ad effettuare in favore del CP 1
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[...] comunque vittorioso in primo grado un nuovo governo delle spesedel primo
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grado, parametrate sull'odierno decisum (cfr. Cass. n. 32061/2022). leL'appello incidentale propostoda Controparte_1 è con tutta evidenza infondato, per ragioni esposte in relazione all'avverso appello principale, e va respinto, con conseguente soccombenza del CP 1 in questa sede.
In definitiva, quanto al risarcimento, esso va rideterminato nella somma suddetta con condanna della Controparte_3 a pagare ad Controparte_1 € 22.489,57 oltre interessi legali dalla pronunzia al saldo, detratto quanto già versato in esecuzione della sentenza appellata.
Quanto alle spese processuali, esse vanno interamente liquidate, sia pure calcolandole secondo lo scaglione di valore corrispondente al decisum, in favore del danneggiato con riferimento al primo grado di giudizio, mentre vanno compensate quelle del grado d'appello in ragione del rigetto integrale dell'appello incidentale da lui proposto.
Le spese del primo grado vanno liquidate sulla base dei criteri dettati d.m. 55/2014 e successive modifiche per lo scaglione di valore ricompreso tra 5200,00 e 26.000,00 in €
700,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1600,00 per la fase istruttoria ed € 1000,00 per la fase decisoria, per un totale di € 4.000,00 cui vanno aggiunti € 600,00 per spese generali di rappresentanza e difesa nonché € 545,00 per spese vive (con ulteriori accessori, se dovuti), importi cui deve detrarsi quanto pagato in favore dell'avvocato distrattario Ferdinando Varriale in esecuzione della sentenza appellata ( ord. pagamento dell'11.12.2020 per l'importo di € 5.116,92). CP_2Le spese del doppio grado nel rapporto tra compagnia assicurativa e vanno compensate, tenuto conto del fatto che la condanna al risarcimento del danno in favore del figlio CP_1 non ha in alcun modo investito il CP 1 stante la validità del rapporto assicurativo tra vettore ed assicuratrice. In primo grado il danneggiato ha agito ex art. 144 CdA (come si legge in citazione); la norma consente al danneggiato di agire direttamente contro l'assicuratore del veicolo vettore. Ed infatti, si legge nell'art. 144
D.Lgs. 209/2005 “1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. PE l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno".
Secondo quanto prospettato in citazione dallo stesso attore, l'effettivo contraddittore del danneggiato terzo trasportato era la compagnia assicurativa, che il danneggiato avrebbe dovuto citare ante omnia. In secondo grado il CP 2 è stato convenuto in giudizio dalla CP 7 esclusivamente allo scopo di garantire l'integrità del rapporto processuale instaurato in primo grado ( nonché il rapporto di litisconsortio tra assicurato ed assicuratore) e senza che sia stata proposta al suo indirizzo alcuna domanda;
quindi la sua costituzione in appello non risponde a necessità processuali né di difesa della sua posizione sostanziale.
Sul governo delle spese delle consulenze il cui pagamento è stato posto dal Tribunale definitivamente a carico dei convenuti in solido - non c'è appello da parte della compagnia assicurativa;
va confermata la decisione di primo grado, sia pure nell'ambito del rapporto interno tra le parti.
Infine, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante incidentale
Controparte 1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale proposto.
PQM
la Corte d'Appello di Napoli - V sezione civile - come sopra composta, definitivamente giudicando sull'appello principale proposto dalla Controparte_3 nei confronti di nonché sull'appello incidentale proposto daControparte_1 e di CP 2
Controparte_1 nei confronti della Controparte_3 avverso la sentenza n.
1390/2020 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata il 29 settembre 2020 così provvede:
a) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ridetermina l'importo del risarcimento dovuto a Controparte_1 in € 22.489,57 che condanna la in solido con l'assicurato a pagare oltreControparte 3 interessi legali dalla presente decisione sino all'effettivo pagamento, detratto quanto già versato dalla compagnia assicurativa in esecuzione della sentenza di primo grado;
b) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte 1
c) condanna l' Controparte_8 al pagamento delle spese processuali sostenute dal danneggiato nel giudizio di primo grado, da distrarre in favore dell'avvocato
Ferdinando Varriale, liquidate in € € 4.000,00 per compensi, € 600,00 per spese generali di rappresentanza e difesa nonché € 545,00 per spese vive, con ulteriori accessori di legge se dovuti, detratto quanto pagato in favore dello stesso distrattario in esecuzione della sentenza appellata;
Controparte_8 e Controparte_1d) compensa le spese dell'appello nel rapporto tra compensa le spese del doppio grado nel rapporto tra Controparte_8 e CP 2
[...]
Così deciso in Napoli il 25 marzo 2025
il Presidente estensore
Caterina Molfino