Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1083.
(Determinazione della quantita' d'acqua).
Quando la quantita' d'acqua non e' stata determinata, ma la derivazione e' stata fatta per un dato scopo, s'intende concessa la quantita' necessaria per lo scopo medesimo, e chi vi ha interesse puo' in ogni tempo fare stabilire la forma della derivazione in modo che ne venga assicurato l'uso necessario e impedito l'eccesso.
Se pero' e' stata determinata la forma della bocca e dell'edificio derivatore, o se, in mancanza di titolo, si e' posseduta per cinque anni la derivazione in una data forma, non e' ammesso reclamo delle parti, se non nel caso indicato dall'articolo precedente.
(Determinazione della quantita' d'acqua).
Quando la quantita' d'acqua non e' stata determinata, ma la derivazione e' stata fatta per un dato scopo, s'intende concessa la quantita' necessaria per lo scopo medesimo, e chi vi ha interesse puo' in ogni tempo fare stabilire la forma della derivazione in modo che ne venga assicurato l'uso necessario e impedito l'eccesso.
Se pero' e' stata determinata la forma della bocca e dell'edificio derivatore, o se, in mancanza di titolo, si e' posseduta per cinque anni la derivazione in una data forma, non e' ammesso reclamo delle parti, se non nel caso indicato dall'articolo precedente.
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- 1. Cassazione civile n. 3242/1975https://www.brocardi.it/ · 232.4667
(massima n. 1) Poiché possono essere costituite servitù atipiche, non rientranti negli schemi del libro terzo, capo ottavo, del c.c., bene può essere costituita volontariamente una servita alla cui stregua il proprietario del fondo dominante possa utilizzare, da un corpo di acqua viva che scaturisce nel fondo servente, ciò che ecceda i bisogni di quest'ultimo, servitù che non si confonde con le pur analoghe servitù attive degli scoli (art. 1094 c.c.) e servitù sugli avanzi d'acqua (art. 1097 c.c.), ed alla quale non si applica la norma dettata, per la determinazione della quantità di acqua, nella disciplina della servitù di presa o di derivazione d'acqua (art. 1083 c.c.).
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Giurisprudenza • 21
- 1. TAR Torino, sez. I, sentenza 27/03/2023, n. 262Provvedimento: […] 3) violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 209/2003, dell'art. 923 c.c., dell'art. 1083 c.c., dell'art. 614 c.p., difetto di motivazione; la ricorrente non avrebbe neppure la disponibilità giuridica dei beni e sarebbe quindi materialmente impossibilità ad ottemperare all'ordine.Leggi di più...
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