Sentenza 4 novembre 2003
Massime • 1
Il maggior termine di quarantacinque giorni per impugnare è collegato dall'art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. solo al caso in cui il giudice, a norma dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., abbia indicato nel dispositivo un termine per il deposito più lungo di quello ordinario; non operando invece nel caso in cui il giudice, senza nulla stabilire in dispositivo riguardo ad un maggior termine di deposito, abbia di fatto depositato la sentenza oltre il termine di quindici giorni.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2003, n. 47313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47313 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Luigi Sansone Presidente
1. Dott. Bruno Oliva Consigliere
2. Dott. Francesco Serpico Consigliere
3. Dott. Francesco P. Gramendola Consigliere
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN IL, n. a Bari il 22/12/1962;
avverso la sentenza in data 26 marzo 2002 della Corte di Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Elisabetta Cesqui, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Milano dichiarava inammissibile, per tardività, l'appello proposto da AN IL avverso la sentenza in data 3 marzo 2000 del Tribunale di Milano. Ricorre per Cassazione l'imputato, deducendo l'erroneo calcolo dei termini di impugnazione da parte della Corte di Appello. DIRITTO
Il ricorso appare manifestamente infondato.
La sentenza di primo grado, pronunciata il 3 marzo 2000, è stata depositata, oltre il termine di quindici giorni di cui all'art. 544 comma 2 c.p.p., il 3 giugno 2000, e l'avviso di deposito ex art. 548 comma 2 c.p.p. è stato notificato al difensore dell'imputato il 3
luglio 2000 e all'imputato l'8 luglio 2000, giorno dal quale decorreva il termine di trenta giorni per la proposizione dell'impugnazione, a norma dell'art. 585 commi 1, lett. b) e 3 c.p.p.; termine scadente, tenuto conto della sospensione feriale, il
22 settembre 2000, mentre l'appello venne presentato, tardivamente, solo in data 30 settembre 2000.
Secondo il ricorrente, il termine per impugnare era di quarantacinque e non di trenta giorni, posto che il Tribunale aveva depositato la sentenza oltre il termine ordinario di quindici giorni.
Tale prospettazione non ha giuridico fondamento, in quanto il maggior termine per impugnare di quarantacinque giorni è collegato dall'art. 585 comma 1, lett. c) c.p.p. solo al caso in cui il giudice, a norma dell'art. 544 comma 3 c.p.p., abbia indicato nel dispositivo un termine per il deposito più lungo di quello ordinario;
non operando, invece, nel caso in cui, come quello di specie, il giudice, senza nulla stabilire in dispositivo riguardo a un maggior termine di deposito, abbia di fatto depositato la sentenza oltre il termine di quindici giorni (cfr., tra le altre, Cass., sez. un., u.p. 30 aprile 1997, Bianco;
Cass., sez. I, u.p. 22 maggio 1997, Curatolo).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in euro 1.000 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 DICEMBRE 2003.