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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/12/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1889/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1889/2024, promossa da:
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RC NA del Foro di Pavia;
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F: , in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCA MESITI del Foro di Roma;
CONVENUTO nonché verso
C.F: ; Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni.
Conclusioni:
- parte attrice: “Voglia Ill.mo Tribunale di Pavia adito, contrariis reiectis, così decidere: In via principale: - accertare e dichiarare nullo o comunque annullare e/o porre nel nulla il testamento datato 7 novembre 2018 a firma della Sig.ra pubblicato in data 1 Parte_1 giugno 2023 dalla dott.ssa , Notaio in Pavia. Rep. n. 17037, Persona_1
Raccolta n. 9465, registrato all'Agenzia delle Entrate il 05 giugno 2023 al n. 8640 serie IT;
- e, per l'effetto, dichiarare la nullità di tutti atti dispositivi posti in essere da Fondazione
SOS il EL ZZ ETS in forza del predetto testamento;
In ogni caso Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria: - Si chiede
l'ammissione della prova testimoniale diretta sui seguenti capitoli:
3. Vero che la defunta Sig.ra ha dimorato presso la RSA Arcobaleno di Cava MA fino alla di
Parte_1 lei morte;
4. Vero che la defunta Sig.ra durante la degenza in casa di riposo,
Parte_1 aveva deciso di costituire eredi i nipoti, e Si
Parte_1 Controparte_2 indica come teste l'Avv. del Foro di Pavia, già amministratore di Testimone_1 sostegno della Sig.ra ”;
Parte_1
- parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previa ogni pronuncia o declaratoria ritenuta necessaria, - respingere in quanto infondate le domande svolte dalla Sig.ra con l'atto Parte_1 introduttivo del presente giudizio;
- Con vittoria di spese competenze ed onorari, tenuto conto della maggiorazione del 30% per la navigabilità telematica degli atti depositati ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis DM n. 55/2014, così come modificato dal DM n. 37/2018, oltre competenze ed onorari, da porre a carico della Ricorrente.”
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
La presente vertenza riguarda la successione ereditaria della sig.ra (C.F: Parte_1
, nata a [...] il [...] e deceduta in Cava MA (PV) il C.F._3
22.04.2023.
La defunta era vedova e non aveva figli;
negli ultimi anni di vita era stata beneficiaria di amministrazione di sostegno da parte dell' Avv. C. E. Andreoni, nominato con CP_3 provvedimento del Giudice Tutelare di Pavia in data 28.09.2018 (RG n. 1738/2018 VG).
Apertasi la successione per causa di morte, lo stesso giorno del 01.06.2023 venivano pubblicati due testamenti olografi entrambi apparentemente riconducibili alla de cuius:
- un primo testamento olografo in data 07.11.2018, pubblicato con verbale a rogito Notaio dott.ssa in data 01.06.2023 n. 17037/9465 di rep., registrato a Pavia il Persona_2
05.06.2023 al n. 8640 serie 1T, con il quale devolveva il suo patrimonio alla Fondazione
S.O.S. il EL ZZ Onlus - Linea Nazionale per la Prevenzione dell'Abuso all'Infanzia;
- un secondo testamento olografo formalmente privo di data, pubblicato con verbale a rogito del medesimo Notaio in data 01.06.2023 n. 17038/9466 di rep., registrato a Pavia il
05.06.2023 al n. 8641 serie 1T, con il quale devolveva il suo patrimonio ai nipoti
[...]
e Controparte_2 Parte_1
In data 16.06.2023, con atto a rogito del Notaio n. 4161/2661 di rep., registrato a Persona_3
Roma 3 il 12.07.2023 al n. 14509 Serie 1T e trascritto a Pavia con nota in data 12.07.2023 n.
13316/9275, la Fondazione SOS Il EL ZZ ETS accettava l'eredità con beneficio di inventario e, successivamente, designava il Notaio per la formazione Persona_2 dell'inventario ai sensi dell'art. 769, u.c., c.p.c.
Il patrimonio relitto era composto da beni mobili ed immobili (casa di abitazione in Pavia, Via
LI OT n. 7, con cantina e autorimessa pertinenziale) e da attività giacenti sul conto corrente 1000/00000012734 presso Intesa Sanpaolo S.p.A. che, alla data di apertura della successione, presentava un saldo attivo di € 63.608,34; esigue, invece, le passività ereditarie risultanti dal verbale d'inventario.
Ciò premesso in fatto, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 15.05.2024, Parte_1 deducendo di avere piena legittimazione ed interesse ad agire in presenza di un valido testamento posteriore a suo favore (oltre che dell'altro nipote P.A. , adiva l'intestato Tribunale per CP_2 sentire accertare e dichiarare la nullità ovvero l'annullabilità del primo testamento che istituiva erede la Fondazione SOS Il EL ZZ ETS, nonché l'invalidità - a valle - di tutti gli atti dispositivi posti in essere da quest'ultima in forza del testamento revocato.
Deduceva l'attrice, in particolare, che i due testamenti, certamente vergati dalla defunta, erano stati redatti in distinti momenti temporali, dove quello con cui la de cuius devolveva tutti i beni del suo patrimonio ai due nipoti era successivo a quello favorevole al EL ZZ e datato
07.11.2018; che non vi era dubbio sulla collocazione temporale delle due schede testamentarie, stante che la seconda citata recava, in calce, la dicitura “ora casa di riposo”, il che significava che era stata redatta durante il periodo di degenza presso la RSA “Arcobaleno” di Cava MA (PV), dove l'anziana si era trasferita il 02.02.2019, dunque in data successiva a quella riportata nella prima scheda citata;
che il secondo testamento esprimeva, perciò, la volontà e l'effetto di revocare, sia pure tacitamente ex art. 682 c.c., il testamento precedentemente redatto a beneficio di EL
ZZ, giacché le disposizioni ivi contenute erano incompatibili tra loro.
Instaurato il contraddittorio, la Fondazione SOS Il EL ZZ ETS si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata il 20.09.2024 - oltre il termine di dieci giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione - contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
In sintesi, la convenuta sosteneva che, innanzitutto, non vi era alcuna prova della posteriorità dell'asserito “secondo testamento”, in quanto il documento citato dall'attrice era privo di data
(giorno, mese e anno), la quale non poteva essere desunta facendo ricorso ad elementi estranei all'atto stesso (ovvero l'inizio del collocamento della de cuius in una, imprecisata, “casa di riposo”); che, in ogni caso, il testamento dedotto come posteriore era nullo in quanto apocrifo e quindi, privo di efficacia e come tale incapace di travolgere il proprio acquisto in forza dell'unico, e valido, testamento olografo della de cuius.
ritualmente citato in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_2 Alla prima udienza del 25.09.2024, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, veniva disposta la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., dalla quale decorrevano i termini per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c.
L'attrice, a fronte delle avverse eccezioni, chiedeva anche la verifica della olografia del proprio testamento e della autografia della sottoscrizione dello stesso da parte della defunta.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di una CTU grafologica (ord. 30.01.2025).
Dopo l'esame dell'elaborato peritale (ud. 05.06.2025), la causa veniva rimessa per la decisione all'udienza del 08.10.2025, con la concessione dei termini intermedi di cui agli artt. 281-quinquies e
189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. All'esito di tale udienza, trattata in forma scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. In linea generale, le modalità per revocare un testamento sono tassativamente previste dalla legge (artt. 679-687 c.c.), benché la molteplicità e diversità dei mezzi atti a conseguire lo stesso risultato rendano le fattispecie difficilmente catalogabili in via preventiva.
1.1 La revoca del testamento, quando non è espressa (art. 680 c.c.), cioè manifestata con un nuovo testamento, o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore, deve concretarsi in uno degli atti incompatibili con una precedente disposizione testamentaria, che la legge indica nel testamento posteriore (art. 682 c.c.), nella distruzione del testamento olografo (art. 684 c.c.), nel ritiro del testamento segreto (art. 685 c.c.) e nell'alienazione o trasformazione della cosa legata (art. 686 c.c.).
1.2 Per quel che qui interessa, l'art. 682 c.c. recita: «Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili».
Come evidenziato in dottrina, la norma costituisce una specificazione dell'art. 680 c.c., prima parte, perché chiarisce che la revoca mediante un nuovo testamento può essere espressa oppure tacita, se le disposizioni successive annullano quelle precedenti, in quanto incompatibili con queste ultime.
Anche per la giurisprudenza, la revoca espressa del testamento consiste in una dichiarazione di volontà unilaterale e non recettizia, diretta a togliere in tutto o in parte efficacia giuridica a precedenti disposizioni testamentarie dello stesso revocante, e può essere manifestata con un testamento posteriore, anche privo di ulteriori disposizioni patrimoniali, oppure con un atto notarile redatto alla presenza di due testimoni (Cass. n. 1964/1986). 1.3 Secondo l'orientamento da tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
10800/2009; Cass. n. 4617/2012), nell'ipotesi di più testamenti successivi, il posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili, in applicazione del generale principio di conservazione delle disposizioni di ultima volontà, così da circoscriverne la caducazione al riscontro, caso per caso, della sicura incompatibilità con le successive, potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua sopravvivenza a seguito delle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilità.
Analogamente (cfr. Cass. n. 6745/1983), fuori dell'ipotesi di revoca espressa di un testamento, può ricorrere un caso di incompatibilità oggettiva o intenzionale fra il testamento precedente e quello successivo, sussistendo la prima allorché, indipendentemente da un intento di revoca, sia materialmente impossibile dare contemporanea esecuzione alle disposizioni contenute nel testamento precedente ed a quelle contenute nel testamento successivo e configurandosi, invece, incompatibilità intenzionale quando, esclusa tale materiale inconciliabilità di disposizioni, dal contenuto del testamento successivo sia dato ragionevolmente inferire la volontà del testatore di revocare, in tutto o in parte il testamento precedente e dal raffronto del complesso delle disposizioni o di singole disposizioni contenute nei due atti, sia dato desumere un atteggiamento della volontà del de cuius incompatibile con quello che risultava dall'antecedente testamento (conf. Cass. n.
11587/2017).
1.4 Sempre nella stessa ottica si è affermato che, stante la piena libertà del testatore di mutare, fino al momento della morte, le proprie disposizioni, nel caso di successivi testamenti non è necessario, una volta individuata l'ultima volontà testamentaria, accertare che vi sia stata altresì la volontà di revocare, in tutto o in parte, i precedenti testamenti, ben potendo essere la revoca, totale o parziale, non un oggetto diretto dell'ultima manifestazione di volontà ma un semplice effetto di questa disposizione, ove incompatibile con le precedenti (cfr. Cass. n. 5067/1977).
1.5 Alla luce della giurisprudenza di legittimità e del principio distributivo dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., è onere della parte interessata a far riconoscere l'incompatibilità oggettiva o intenzionale fra il testamento successivo e quello precedente, al fine di conseguire gli effetti propri delle disposizioni prevalenti o non revocate, provare gli elementi costitutivi del diritto vantato in giudizio.
Infatti, in tema di revoca tacita (art. 682 c.c.), la successiva chiamata testamentaria costituisce un fatto costitutivo del diritto vantato dal chiamato posteriore, sicché l'onere di provare l'esistenza di un testamento nuovo, successivo ed incompatibile con quello precedente, non può che gravare sulla parte che, a tale pronuncia, abbia un interesse giuridicamente rilevante a dedurla e farla valere in giudizio.
Pertanto deve affermarsi che spetta alla parte che agisce in giudizio affermandosi erede del de cuius in forza di vocazione testamentaria successiva, provare l'esistenza di un testamento olografo posteriore, idoneo a revocare, espressamente o tacitamente, ogni altra disposizione od istituzione diversa e con essa inconciliabile;
spetta, invece, al convenuto che contesti (in via d'azione o di eccezione) l'autenticità del testamento olografo posteriore o l'errore della data apposta al medesimo, l'onere di dimostrare la falsità del testamento o la non verità della data (art. 602, comma
3 c.c.) ovvero l'esistenza di altra causa di invalidità del testamento medesimo, volta a rendere inefficace la disposizione revocatoria in esso contenuta (arg. ex art. 683 c.c.).
§2. Nella specie, il testamento invocato dall'attrice - costituito dall'allegato “B” del verbale di pubblicazione di testamento olografo a ministero della dott.ssa Notaio in Pavia, Persona_4 avente n. rep 17038 e n. racc. 9466, registrato all'Agenzia delle Entrate di Pavia in data 05.06.2023 al n. 8641 serie 1T - redatto su tessuto cartaceo di colore bianco similare ad una tovaglietta “usa e getta”, presenta il seguente tenore letterale:
nata a [...] il 23 3. 1925. In pieni facolta mentali dichiaro che le cose di Persona_5 mia propri ta vanno ai mei nipoti e figlio di mia Parte_1 Controparte_2 sorella perche sono quelli che si sono ricordati che io esist o
Parte_1
ora casa di Riposo”
2.1 Dalla CTU grafologica espletata nel corso del processo - a fronte della eccezione di nullità per difetto di autografia sollevata dalla parte convenuta [nel senso che l'eccezione di nullità del testamento è eccezione in senso lato, come tale proponibile o rilevabile d'ufficio, anche in grado di appello, v. Cass. n. 10730/2019, in motiv.; v. anche C. App. Firenze n. 1956/2022] - è emerso che la redazione e la sottoscrizione del testamento è da attribuire alla mano di Parte_1
L'analisi dell'ampio panorama autografo comparativo di origine certa della de cuius (cfr. pag. 18-
24 rel. CTU), comprensivo sia di testi (dal 1949 al 2018) che di sottoscrizioni (dal 1949 al 2022), ha permesso, in sintesi, di determinare che:
- la stesura testamentaria in esame presenta nei confronti della scrittura autografa medesime struttura e modalità esecutiva, in essa non sono presenti modifiche, aggiunte o cancellazioni;
nello specifico, la scheda testamentaria è redatta con mezzi scriventi di colorazione nera ma con tonalità differenti, unica penna a sfera è stata utilizzata per il testo mentre la sottoscrizione e la frase “ora casa di riposo” sono redatte con penna a sfera di colore nero ma di tonalità più chiara e di sferetta più sottile rispetto a quella del testo (pag.
9-17 rel.
CTU);
- le peculiarità grafiche, generali e di dettaglio, affiorate nella grafia del testamento in verifica sono state puntualmente rinvenute nelle scritture comparative (pag. 25-35 rel. CTU);
- i caratteri grafici e dinamici della sottoscrizione apposta in calce al testamento in verifica nonché dell'indicazione perifrastica “ora casa di riposo” sono stati riscontrati nelle scritture autografe (pag. 35-37 rel. CTU);
- le differenze che si colgono tra tale testamento e quello olografo del 07.11.2018 a favore di
EL ZZ (la cui autenticità è pacifica in causa) sono soltanto apparenti;
osserva il
CTU, sul punto, che la mano scrivente della de cuius presenta delle variabilità di ordine puramente formale, ma le caratteristiche connaturate rimangono inalterate. Anche se la scheda testamentaria a favore di EL ZZ presenta apparentemente una grafia di calibro superiore, tremolante e mal governata in alcune partizioni, tuttavia un'analisi di dettaglio consente di riscontrare le particolarità grafiche sia nei parametri descritti (direzione del rigo e delle pendenze, nonché gli spazi tra parole e lettere di una stessa parola), sia nelle ideazioni morfologiche (pag. 38-40 rel. CTU).
2.2 Tuttavia, l'autenticità del testamento olografo della de cuius è condizione essenziale, ma non sufficiente per conseguire gli effetti della revoca tacita di precedenti disposizioni testamentarie, occorrendo, ai sensi dell'invocato disposto dell'art. 682 c.c., che si tratti, propriamente, del
“testamento posteriore”.
La prova del dies di confezionamento della scheda testamentaria, il cui contenuto annulla le disposizioni precedenti con esso incompatibili, va infatti fornita da chi intende avvalersene, allo scopo di dimostrare che esso è posteriore al testamento altrimenti efficace.
2.3 Nella specie, tale prova - che spettava pur sempre a parte attrice dover fornire - non può ritenersi raggiunta.
2.4 Va premesso che, ai sensi dell'art. 602 c.c., sono requisiti formali del testamento olografo: la scrittura autografa del testatore, la data e la sottoscrizione. L'indicazione della data deve comprendere giorno, mese ed anno, dunque deve essere completa.
In applicazione del dettato normativo, la giurisprudenza di legittimità circa la validità del testamento olografo ha affermato che ciascuno degli elementi che lo compongono risulta indispensabile, per cui l'indicazione completa della data (composta dal giorno, mese ed anno), costituisce un requisito essenziale di forma dell'atto anche nel caso in cui, in concreto, l'omissione sia irrilevante rispetto al regolamento di interessi risultante dalle disposizioni testamentarie (cfr. Cass. n. 7783/2001; Cass. n. 12124/2008; conf. Cass. n. 23014/2015; Cass. n. 10613/2016; Cass. n.
9364/2020).
2.5 La modalità indicata dal legislatore per scrivere la data trova un equipollente valido, per assolvere al requisito formale, nella sostituzione dell'indicazione del giorno, del mese e dell'anno con dati equivalenti al fine di datare l'atto mortis causa.
Infatti, come osservato da autorevole dottrina e dalla risalente giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. n. 1323/1965, che richiama conf. Cass. n. 2100/1953; Cass. n. 4476/1957), niente prescrivendo il Codice civile attuale sul modo in cui debba essere soddisfatta la triplice indicazione temporale del giorno, del mese e dell'anno, si ritiene che la data possa essere apposta in qualunque modo dal testatore, purché dal testo scritto ne risultino certi tutti e tre gli elementi, senza che possano rilevare elementi estranei all'atto, ricavabili aliunde.
Affinché concorra il requisito predetto è necessario che l'olografo contenga indicazioni che, pur se formulate in termini non del tutto appropriati e puntuali, consentano tuttavia, da sole, di individuare il giorno, il mese e l'anno della redazione dell'atto, senza che all'uopo sia necessario riferirsi ad altri elementi non risultanti dalla scheda testamentaria (cfr. Cass. n. 1385/1960, Cass. n. 1323/1965; conf., più di recente, Cass. n. 22578/2016).
2.6 È dunque generalmente ammessa anche l'indicazione perifrastica della data, così come si ammette che, ove non espressamente indicata, la data possa essere ricavata da dati o indicazioni equipollenti in esso contenuti: al riguardo, può essere utilizzata l'indicazione riferita a festività di carattere religioso o civile, come nel caso in cui il testatore indichi la data con le formule: “Natale
2023”, “Pasqua 2021”, “Festa del Lavoro 2020”, “Festa della Repubblica 2022”, “Capodanno
2024”, et similia, potendosi risalire, in modo certo e non equivoco, al giorno e al mese di riferimento anche con l'ausilio del calendario.
Inoltre, come ha avuto modo di evidenziare in tempi più recenti la Suprema Corte (cfr. Cass. n.
23014/2015), il testatore può fare riferimento anche ad un evento appartenente al notorio, purché abbia una data unica e precisa, quale, ad esempio, il giorno dell'elezione di un Pontefice o di un
Presidente della Repubblica, oppure il giorno di un terribile evento naturale o provocato dall'uomo
(come un terremoto, un attentato, oppure una strage).
L'affermazione suddetta trova fondamento nella considerazione che, in fattispecie quali quelle indicate, il requisito essenziale del negozio testamentario deve ritenersi osservato tutte le volte in cui, pur se non espressa nel giorno, mese ed anno, la data appaia deducibile in maniera precisa e completa dal contenuto dell'atto, sulla base di fatti notori o di nozioni acquisite dalla collettività con tale grado di certezza da risultare indubitabile e incontestabile, senza che possano rilevare elementi estranei all'atto, ricavabili aliunde. 2.7 Non rileva invece - ai fini della validità del testamento - che la data apposta sulla scheda testamentaria sia anche veritiera (cfr. Cass. n. 2874/1976); ancora, l'indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta ad errore materiale del testatore per distrazione, ignoranza od altra causa, anche se concretantesi in una data impossibile, non voluta però come tale dal testatore, può essere rettificata dal giudice, ma solo avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale della autografia dell'atto (cfr. Cass. n.
37228/2021).
2.8 Non hanno la stessa notorietà e certezza eventi di carattere strettamente personale, relativi a ricorrenze ed eventi privati e familiari del testatore.
In questi casi, merita adesione l'opinione di autorevole dottrina secondo cui non si possono accettare date espresse attraverso l'indicazione di eventi privati e familiari, in specie quando (e nella maggior parte dei casi) per il loro accertamento sia necessario utilizzare elementi estrinseci al negozio mortis causa; allo stesso modo, in quanto requisito di forma essenziale ai fini della validità dell'atto, la data non può essere desunta dai propositi indicati dal de cuius nel testamento, ancorché tragici o particolarmente eclatanti nella vita privata del testatore [v. Cass. n. 23014/2015 cit.; in particolare, la Suprema Corte ha affermato che la data non si può ricavare da espressioni contenute nel testamento che manifestino l'intenzione della disponente di suicidarsi in un dato momento.
Nello specifico, frasi come “oggi finisco di vivere”, “voglio finirla”, “vi saluto e la faccio finita”, non consentono di concludere che il testamento sia stato redatto lo stesso giorno del suicidio, essendosi il de cuius limitato a fare riferimento ad un evento che è “incertus an, incertus quando”].
2.9 Facendo applicazione di tali principi alla presente controversia è evidente che non possa essere accettata, quale equipollente della data di redazione del testamento, l'indicazione perifrastica “ora casa di Riposo” e ciò per almeno tre motivi.
In primo luogo, perché letteralmente il termine “ora” indica uno spazio di tempo generico, un qualsiasi momento di una giornata di un qualunque mese e - potenzialmente - di qualsiasi anno, mentre il termine “casa di Riposo”, più che al tempo, indica un luogo di redazione della scheda, anch'esso generico e non identificabile all'interno dell'atto.
In secondo luogo, perché l'espressione utilizzata “ora casa di Riposo” non si riferisce né ad un fatto appartenente al notorio, né comunque ad un evento personale della testatrice certo e determinato nel tempo (ad es. “il giorno del mio compleanno”).
In terzo luogo, perché la data del testamento olografo non può essere desunta da elementi estrinseci alla scheda testamentaria, né a fortiori è possibile ricorrere a presunzioni, indizi od inferenze logiche per collocarlo temporalmente nemmeno in una data precisa (equivalente del giorno, del mese e dell'anno), bensì in un più ampio “periodo di vita” del testatore. 2.10 Ne consegue che, nel caso di specie, non può trovare ingresso la tesi sostenuta dall'attrice, la quale suppone la posteriorità del testamento olografo con cui la de cuius l'ha nominata erede
(insieme all'altro nipote, rimasto contumace in giudizio) ricorrendo - inammissibilmente - ad elementi esterni al negozio testamentario, siccome ricavati da una mera comunicazione di posta elettronica ordinaria apparentemente proveniente dall'indirizzo e-mail di una residenza sanitaria assistenziale, scelta a piacimento (in quanto non specificata nella scheda testamentaria), nella quale si confermerebbe che “la signora è stata accolta nella nostra Rsa in data 02 Parte_1 febbraio 2019” (cfr. doc. 3 fasc. att.).
La prova della data di redazione del (nuovo) testamento olografo - che si vuole posteriore, ai fini della revoca o annullamento delle disposizioni testamentarie precedenti in quanto incompatibili, ai sensi dell'art. 682 c.c. - neppure può essere ricavata valorizzandosi il modus scribendi della testatrice, atteso che, pur essendo esso un dato contenuto nel testamento olografo, non è, ovviamente, un equipollente del requisito legale della data e la sua analisi, benché possibile attraverso la grafologia, non può condurre a risultati certi ed inequivoci.
In questo senso devono accogliersi le osservazioni critiche sollevate, sul punto, dalla difesa di parte convenuta, laddove le risultanze della CTU grafologica sul periodo di redazione del testamento esaminato non potrebbero portare, in ogni caso, ad una datazione ex post della scheda prodotta, la quale era - e rimane - priva di data.
2.11 Ad ogni buon conto, la stessa consulente dell'ufficio è giunta ad affermare, sulla base dell'analisi della grafia e dal raffronto con le scritture comparative a disposizione, che il testamento in questione può essere collocato “nel periodo coevo e/o successivo alla nomina dell' (cfr. CP_3 pag. 47, 55 e 56 rel. CTU), così comprendendo un ampio periodo temporale che va quantomeno dal
28.09.2018 (provvedimento di nomina del G.T. di Pavia - RG 1738/2018 VG;
v. doc. 3 fasc. conv., pag. 2) o anche dal 03.05.2018 (v. firma comparativa “A21” apposta al ricorso per la nomina di
A.d.S., sub. pag. 28-29 all. CTU) e fino al giorno della morte occorsa il 22.04.2023, inclusi perciò - in teoria - anche i mesi antecedenti alla redazione del testamento olografo del 07.11.2018 a favore di EL ZZ.
Circostanza, quest'ultima, che - sul piano logico - non può certo escludersi a priori, atteso peraltro che il contenuto del testamento del 07.11.2018 - dove è scritto “Non lascio nulla a nessuno lascio tutto a EL azzurro 7-11-2018 (cfr. doc. 1 fasc. conv.; id. fasc. att.) - è Parte_1 astrattamente compatibile, stante il tenore letterale della prima parte, con una revoca intenzionale
(più o meno esplicita) di precedenti devoluzioni dell'eredità. 2.12 In definitiva, non essendo provata la posteriorità temporale del testamento olografo, titolo sul quale si fonda il riconoscimento del diritto avanzato in giudizio da parte attrice, la domanda deve essere rigettata.
2.13 Rispetto all'esito del giudizio, non assume concreta incidenza il fatto processuale che la parte convenuta, costituendosi tardivamente in giudizio, sia decaduta dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni in senso stretto, non rilevabili d'ufficio (tale non è, come sopra accennato, l'eccezione di nullità del testamento olografo per asserito difetto di autografia;
cfr.
Cass. n. 10760/2019, in motiv.; C. App. Firenze n. 1956/2022).
2.14 Questo Giudice non ignora il principio secondo cui, per il combinato disposto degli artt. 602 e
606 c.c., la mancanza o l'incompletezza della data nel testamento olografo è causa (non di nullità, ma) di annullabilità dello stesso, che può essere fatta valere anche se non si controverta sulla capacità del testatore, sulla priorità di data fra più testamenti o su altre questioni da decidersi in base all'accertamento del tempo in cui l'olografo fu redatto (cfr. Cass. n. 7783/2001; Cass. n.
12124/2008; Cass. n. 12473/2012; Cass. n. 23014/2015).
Tale principio, tuttavia, non attinge la motivazione di rigetto della domanda, fondata sul difetto di prova della posteriorità del testamento invocato dall'attrice a sostegno della propria pretesa e del petitum della statuizione chiesta al giudice [i.e. annullamento, per revoca tacita, di una precedente disposizione testamentaria con essa incompatibile ex art. 682 c.c. ed inefficacia - a valle - degli atti dispositivi posti in essere dalla convenuta in forza del testamento revocato], non già per una causa di annullamento del testamento olografo per mancanza del requisito formale della data o per altra ragione di inefficacia intrinseca e non estrinseca (arg. ex art. 683 c.c.).
Rispetto all'onere probatorio cui è tenuta parte attrice, le contestazioni svolte dalla convenuta si atteggiano a mere difese e non assume rilievo determinante l'avvenuta decadenza di quest'ultima dalla facoltà di proporre eccezioni in senso stretto.
2.15 D'altronde, il principio per cui l'omessa o l'incompleta indicazione della data comportano l'annullabilità del testamento olografo, la quale può essere fatta valere nel termine di cinque anni dalla data in cui le disposizioni testamentarie hanno avuto esecuzione da chiunque vi ha interesse
(cfr. Cass. n. 6682/1988; Cass. n. 7783/2001; Cass. n. 27414/2018), appare non conferire con il caso di specie, dove ad avere avuto esecuzione sono proprio le disposizioni contenute nel testamento olografo del 07.11.2018, favorevole alla convenuta, che l'attrice intende(va) superare, in modo da conseguire un vantaggio patrimoniale.
2.16 Né, infine, può trovare in questa sede applicazione la regola di riparto dell'onus probandi sancita dalla Suprema Corte nelle ipotesi di testamento olografo con data falsa, siccome desumibile dall'art. 602, comma 3 c.c. - cfr. Cass. n. 22197 del 2017, secondo cui l'onere di dimostrare la “non verità” della data indicata dal de cuius nel testamento deve ritenersi posto a carico di colui che detta data contesti - in quanto essa presuppone che una data indicata nel testamento (che si presume vera) vi sia, sicché solo a quel punto spetta alla parte che contesti la verità della data fornire la prova contraria (prova della non verità).
§3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte attrice ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come nel dispositivo, secondo i parametri dettati dal D.M. 55/2014 e s.m. dal D.M. n. 147/2022, in misura non superiore a quanto specificamente richiesto dalla parte vittoriosa con la nota spese ex art. 75 disp.att. c.p.c. prodotta in atti (onorari calcolati sullo scaglione di valore da € 5.201,00 ad €
26.000,00, tutte le fasi, valori medi), la quale funge anche da limite al potere del giudice di liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa (cfr. Cass. n. 6345/2020; Cass. n. 14198/2022; Cass.
n. 12494/2023; Cass. n. 26162/2025).
3.1 Quanto, invece, all'aumento del compenso del 30% richiesto per la redazione degli atti con modalità informatiche ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis D.M. n. 55/2014, esso può essere riconosciuto
“solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni” (cfr. Cass. n. 22762/2023; v. da ultimo anche Cass. n.
28749/2025, secondo cui: “Non si può ritenere che su questi principi abbia inciso la modifica normativa introdotta dal D.M. n. 147 del 2022, in base alla quale “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento
(...)”. La scomparsa dell'inciso "di regola", infatti, non esclude la necessità del giudizio di idoneità delle tecniche di redazione adottate.”).
Nella specie, non ricorre l'utilità della tecnica informatica di redazione degli atti difensivi della parte convenuta, considerato sia l'esiguo numero di documenti allegati con il collegamento ipertestuale (otto documenti totali, suddivisi tra comparsa di risposta e memoria ex art. 171-ter, n. 2
c.p.c.), sia il malfunzionamento di ciascun “link” di collegamento, ricevendosi un messaggio di errore (“err_file_not_found”) all'apertura dei files navigando nell'atto.
3.2 Infine, con riferimento alle spese della CTU grafologica (liquidate con decreto del 05.06.2025), anche alla luce del principio di causalità e dell'orientamento consolidato della Suprema Corte, a mente del quale “la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
sicché le relative spese rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., che possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso” (cfr. Cass. n. 11068/2020; Cass. n. 26654/2024), ne va disposta l'integrale compensazione tra le parti costituite, atteso che lo svolgimento di detto accertamento tecnico si è reso necessario a fronte della contestata autenticità del testamento olografo da parte della convenuta, le cui risultanze sono state nel senso opposto, trovando invece ragione la contestata valutazione sulla indicazione perifrastica apposta in calce al documento.
3.3 Nulla sulle spese verso la parte rimasta contumace in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• rigetta le domande proposte da in quanto infondate;
Parte_1
• condanna la parte ì soccombente, al rimborso delle spese di lite in Parte_1 favore della parte vittoriosa, Controparte_1
, che liquida in € 5.077,00 per compensi (così
[...] determinati: € 919,00 fase studio, € 777,00 fase intr., € 1.680,00 fase istr./tratt., € 1.701,00 fase dec.), oltre al 15% rimb. forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge;
• compensa integralmente tra le parti costituite le spese di CTU, liquidate con decreto del
05.06.2025.
Così è deciso in Pavia, lì 9 dicembre 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1889/2024, promossa da:
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RC NA del Foro di Pavia;
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F: , in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCA MESITI del Foro di Roma;
CONVENUTO nonché verso
C.F: ; Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni.
Conclusioni:
- parte attrice: “Voglia Ill.mo Tribunale di Pavia adito, contrariis reiectis, così decidere: In via principale: - accertare e dichiarare nullo o comunque annullare e/o porre nel nulla il testamento datato 7 novembre 2018 a firma della Sig.ra pubblicato in data 1 Parte_1 giugno 2023 dalla dott.ssa , Notaio in Pavia. Rep. n. 17037, Persona_1
Raccolta n. 9465, registrato all'Agenzia delle Entrate il 05 giugno 2023 al n. 8640 serie IT;
- e, per l'effetto, dichiarare la nullità di tutti atti dispositivi posti in essere da Fondazione
SOS il EL ZZ ETS in forza del predetto testamento;
In ogni caso Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria: - Si chiede
l'ammissione della prova testimoniale diretta sui seguenti capitoli:
3. Vero che la defunta Sig.ra ha dimorato presso la RSA Arcobaleno di Cava MA fino alla di
Parte_1 lei morte;
4. Vero che la defunta Sig.ra durante la degenza in casa di riposo,
Parte_1 aveva deciso di costituire eredi i nipoti, e Si
Parte_1 Controparte_2 indica come teste l'Avv. del Foro di Pavia, già amministratore di Testimone_1 sostegno della Sig.ra ”;
Parte_1
- parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previa ogni pronuncia o declaratoria ritenuta necessaria, - respingere in quanto infondate le domande svolte dalla Sig.ra con l'atto Parte_1 introduttivo del presente giudizio;
- Con vittoria di spese competenze ed onorari, tenuto conto della maggiorazione del 30% per la navigabilità telematica degli atti depositati ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis DM n. 55/2014, così come modificato dal DM n. 37/2018, oltre competenze ed onorari, da porre a carico della Ricorrente.”
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
La presente vertenza riguarda la successione ereditaria della sig.ra (C.F: Parte_1
, nata a [...] il [...] e deceduta in Cava MA (PV) il C.F._3
22.04.2023.
La defunta era vedova e non aveva figli;
negli ultimi anni di vita era stata beneficiaria di amministrazione di sostegno da parte dell' Avv. C. E. Andreoni, nominato con CP_3 provvedimento del Giudice Tutelare di Pavia in data 28.09.2018 (RG n. 1738/2018 VG).
Apertasi la successione per causa di morte, lo stesso giorno del 01.06.2023 venivano pubblicati due testamenti olografi entrambi apparentemente riconducibili alla de cuius:
- un primo testamento olografo in data 07.11.2018, pubblicato con verbale a rogito Notaio dott.ssa in data 01.06.2023 n. 17037/9465 di rep., registrato a Pavia il Persona_2
05.06.2023 al n. 8640 serie 1T, con il quale devolveva il suo patrimonio alla Fondazione
S.O.S. il EL ZZ Onlus - Linea Nazionale per la Prevenzione dell'Abuso all'Infanzia;
- un secondo testamento olografo formalmente privo di data, pubblicato con verbale a rogito del medesimo Notaio in data 01.06.2023 n. 17038/9466 di rep., registrato a Pavia il
05.06.2023 al n. 8641 serie 1T, con il quale devolveva il suo patrimonio ai nipoti
[...]
e Controparte_2 Parte_1
In data 16.06.2023, con atto a rogito del Notaio n. 4161/2661 di rep., registrato a Persona_3
Roma 3 il 12.07.2023 al n. 14509 Serie 1T e trascritto a Pavia con nota in data 12.07.2023 n.
13316/9275, la Fondazione SOS Il EL ZZ ETS accettava l'eredità con beneficio di inventario e, successivamente, designava il Notaio per la formazione Persona_2 dell'inventario ai sensi dell'art. 769, u.c., c.p.c.
Il patrimonio relitto era composto da beni mobili ed immobili (casa di abitazione in Pavia, Via
LI OT n. 7, con cantina e autorimessa pertinenziale) e da attività giacenti sul conto corrente 1000/00000012734 presso Intesa Sanpaolo S.p.A. che, alla data di apertura della successione, presentava un saldo attivo di € 63.608,34; esigue, invece, le passività ereditarie risultanti dal verbale d'inventario.
Ciò premesso in fatto, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 15.05.2024, Parte_1 deducendo di avere piena legittimazione ed interesse ad agire in presenza di un valido testamento posteriore a suo favore (oltre che dell'altro nipote P.A. , adiva l'intestato Tribunale per CP_2 sentire accertare e dichiarare la nullità ovvero l'annullabilità del primo testamento che istituiva erede la Fondazione SOS Il EL ZZ ETS, nonché l'invalidità - a valle - di tutti gli atti dispositivi posti in essere da quest'ultima in forza del testamento revocato.
Deduceva l'attrice, in particolare, che i due testamenti, certamente vergati dalla defunta, erano stati redatti in distinti momenti temporali, dove quello con cui la de cuius devolveva tutti i beni del suo patrimonio ai due nipoti era successivo a quello favorevole al EL ZZ e datato
07.11.2018; che non vi era dubbio sulla collocazione temporale delle due schede testamentarie, stante che la seconda citata recava, in calce, la dicitura “ora casa di riposo”, il che significava che era stata redatta durante il periodo di degenza presso la RSA “Arcobaleno” di Cava MA (PV), dove l'anziana si era trasferita il 02.02.2019, dunque in data successiva a quella riportata nella prima scheda citata;
che il secondo testamento esprimeva, perciò, la volontà e l'effetto di revocare, sia pure tacitamente ex art. 682 c.c., il testamento precedentemente redatto a beneficio di EL
ZZ, giacché le disposizioni ivi contenute erano incompatibili tra loro.
Instaurato il contraddittorio, la Fondazione SOS Il EL ZZ ETS si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata il 20.09.2024 - oltre il termine di dieci giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione - contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
In sintesi, la convenuta sosteneva che, innanzitutto, non vi era alcuna prova della posteriorità dell'asserito “secondo testamento”, in quanto il documento citato dall'attrice era privo di data
(giorno, mese e anno), la quale non poteva essere desunta facendo ricorso ad elementi estranei all'atto stesso (ovvero l'inizio del collocamento della de cuius in una, imprecisata, “casa di riposo”); che, in ogni caso, il testamento dedotto come posteriore era nullo in quanto apocrifo e quindi, privo di efficacia e come tale incapace di travolgere il proprio acquisto in forza dell'unico, e valido, testamento olografo della de cuius.
ritualmente citato in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_2 Alla prima udienza del 25.09.2024, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, veniva disposta la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., dalla quale decorrevano i termini per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c.
L'attrice, a fronte delle avverse eccezioni, chiedeva anche la verifica della olografia del proprio testamento e della autografia della sottoscrizione dello stesso da parte della defunta.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di una CTU grafologica (ord. 30.01.2025).
Dopo l'esame dell'elaborato peritale (ud. 05.06.2025), la causa veniva rimessa per la decisione all'udienza del 08.10.2025, con la concessione dei termini intermedi di cui agli artt. 281-quinquies e
189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. All'esito di tale udienza, trattata in forma scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. In linea generale, le modalità per revocare un testamento sono tassativamente previste dalla legge (artt. 679-687 c.c.), benché la molteplicità e diversità dei mezzi atti a conseguire lo stesso risultato rendano le fattispecie difficilmente catalogabili in via preventiva.
1.1 La revoca del testamento, quando non è espressa (art. 680 c.c.), cioè manifestata con un nuovo testamento, o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore, deve concretarsi in uno degli atti incompatibili con una precedente disposizione testamentaria, che la legge indica nel testamento posteriore (art. 682 c.c.), nella distruzione del testamento olografo (art. 684 c.c.), nel ritiro del testamento segreto (art. 685 c.c.) e nell'alienazione o trasformazione della cosa legata (art. 686 c.c.).
1.2 Per quel che qui interessa, l'art. 682 c.c. recita: «Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili».
Come evidenziato in dottrina, la norma costituisce una specificazione dell'art. 680 c.c., prima parte, perché chiarisce che la revoca mediante un nuovo testamento può essere espressa oppure tacita, se le disposizioni successive annullano quelle precedenti, in quanto incompatibili con queste ultime.
Anche per la giurisprudenza, la revoca espressa del testamento consiste in una dichiarazione di volontà unilaterale e non recettizia, diretta a togliere in tutto o in parte efficacia giuridica a precedenti disposizioni testamentarie dello stesso revocante, e può essere manifestata con un testamento posteriore, anche privo di ulteriori disposizioni patrimoniali, oppure con un atto notarile redatto alla presenza di due testimoni (Cass. n. 1964/1986). 1.3 Secondo l'orientamento da tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
10800/2009; Cass. n. 4617/2012), nell'ipotesi di più testamenti successivi, il posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili, in applicazione del generale principio di conservazione delle disposizioni di ultima volontà, così da circoscriverne la caducazione al riscontro, caso per caso, della sicura incompatibilità con le successive, potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua sopravvivenza a seguito delle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilità.
Analogamente (cfr. Cass. n. 6745/1983), fuori dell'ipotesi di revoca espressa di un testamento, può ricorrere un caso di incompatibilità oggettiva o intenzionale fra il testamento precedente e quello successivo, sussistendo la prima allorché, indipendentemente da un intento di revoca, sia materialmente impossibile dare contemporanea esecuzione alle disposizioni contenute nel testamento precedente ed a quelle contenute nel testamento successivo e configurandosi, invece, incompatibilità intenzionale quando, esclusa tale materiale inconciliabilità di disposizioni, dal contenuto del testamento successivo sia dato ragionevolmente inferire la volontà del testatore di revocare, in tutto o in parte il testamento precedente e dal raffronto del complesso delle disposizioni o di singole disposizioni contenute nei due atti, sia dato desumere un atteggiamento della volontà del de cuius incompatibile con quello che risultava dall'antecedente testamento (conf. Cass. n.
11587/2017).
1.4 Sempre nella stessa ottica si è affermato che, stante la piena libertà del testatore di mutare, fino al momento della morte, le proprie disposizioni, nel caso di successivi testamenti non è necessario, una volta individuata l'ultima volontà testamentaria, accertare che vi sia stata altresì la volontà di revocare, in tutto o in parte, i precedenti testamenti, ben potendo essere la revoca, totale o parziale, non un oggetto diretto dell'ultima manifestazione di volontà ma un semplice effetto di questa disposizione, ove incompatibile con le precedenti (cfr. Cass. n. 5067/1977).
1.5 Alla luce della giurisprudenza di legittimità e del principio distributivo dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., è onere della parte interessata a far riconoscere l'incompatibilità oggettiva o intenzionale fra il testamento successivo e quello precedente, al fine di conseguire gli effetti propri delle disposizioni prevalenti o non revocate, provare gli elementi costitutivi del diritto vantato in giudizio.
Infatti, in tema di revoca tacita (art. 682 c.c.), la successiva chiamata testamentaria costituisce un fatto costitutivo del diritto vantato dal chiamato posteriore, sicché l'onere di provare l'esistenza di un testamento nuovo, successivo ed incompatibile con quello precedente, non può che gravare sulla parte che, a tale pronuncia, abbia un interesse giuridicamente rilevante a dedurla e farla valere in giudizio.
Pertanto deve affermarsi che spetta alla parte che agisce in giudizio affermandosi erede del de cuius in forza di vocazione testamentaria successiva, provare l'esistenza di un testamento olografo posteriore, idoneo a revocare, espressamente o tacitamente, ogni altra disposizione od istituzione diversa e con essa inconciliabile;
spetta, invece, al convenuto che contesti (in via d'azione o di eccezione) l'autenticità del testamento olografo posteriore o l'errore della data apposta al medesimo, l'onere di dimostrare la falsità del testamento o la non verità della data (art. 602, comma
3 c.c.) ovvero l'esistenza di altra causa di invalidità del testamento medesimo, volta a rendere inefficace la disposizione revocatoria in esso contenuta (arg. ex art. 683 c.c.).
§2. Nella specie, il testamento invocato dall'attrice - costituito dall'allegato “B” del verbale di pubblicazione di testamento olografo a ministero della dott.ssa Notaio in Pavia, Persona_4 avente n. rep 17038 e n. racc. 9466, registrato all'Agenzia delle Entrate di Pavia in data 05.06.2023 al n. 8641 serie 1T - redatto su tessuto cartaceo di colore bianco similare ad una tovaglietta “usa e getta”, presenta il seguente tenore letterale:
nata a [...] il 23 3. 1925. In pieni facolta mentali dichiaro che le cose di Persona_5 mia propri ta vanno ai mei nipoti e figlio di mia Parte_1 Controparte_2 sorella perche sono quelli che si sono ricordati che io esist o
Parte_1
ora casa di Riposo”
2.1 Dalla CTU grafologica espletata nel corso del processo - a fronte della eccezione di nullità per difetto di autografia sollevata dalla parte convenuta [nel senso che l'eccezione di nullità del testamento è eccezione in senso lato, come tale proponibile o rilevabile d'ufficio, anche in grado di appello, v. Cass. n. 10730/2019, in motiv.; v. anche C. App. Firenze n. 1956/2022] - è emerso che la redazione e la sottoscrizione del testamento è da attribuire alla mano di Parte_1
L'analisi dell'ampio panorama autografo comparativo di origine certa della de cuius (cfr. pag. 18-
24 rel. CTU), comprensivo sia di testi (dal 1949 al 2018) che di sottoscrizioni (dal 1949 al 2022), ha permesso, in sintesi, di determinare che:
- la stesura testamentaria in esame presenta nei confronti della scrittura autografa medesime struttura e modalità esecutiva, in essa non sono presenti modifiche, aggiunte o cancellazioni;
nello specifico, la scheda testamentaria è redatta con mezzi scriventi di colorazione nera ma con tonalità differenti, unica penna a sfera è stata utilizzata per il testo mentre la sottoscrizione e la frase “ora casa di riposo” sono redatte con penna a sfera di colore nero ma di tonalità più chiara e di sferetta più sottile rispetto a quella del testo (pag.
9-17 rel.
CTU);
- le peculiarità grafiche, generali e di dettaglio, affiorate nella grafia del testamento in verifica sono state puntualmente rinvenute nelle scritture comparative (pag. 25-35 rel. CTU);
- i caratteri grafici e dinamici della sottoscrizione apposta in calce al testamento in verifica nonché dell'indicazione perifrastica “ora casa di riposo” sono stati riscontrati nelle scritture autografe (pag. 35-37 rel. CTU);
- le differenze che si colgono tra tale testamento e quello olografo del 07.11.2018 a favore di
EL ZZ (la cui autenticità è pacifica in causa) sono soltanto apparenti;
osserva il
CTU, sul punto, che la mano scrivente della de cuius presenta delle variabilità di ordine puramente formale, ma le caratteristiche connaturate rimangono inalterate. Anche se la scheda testamentaria a favore di EL ZZ presenta apparentemente una grafia di calibro superiore, tremolante e mal governata in alcune partizioni, tuttavia un'analisi di dettaglio consente di riscontrare le particolarità grafiche sia nei parametri descritti (direzione del rigo e delle pendenze, nonché gli spazi tra parole e lettere di una stessa parola), sia nelle ideazioni morfologiche (pag. 38-40 rel. CTU).
2.2 Tuttavia, l'autenticità del testamento olografo della de cuius è condizione essenziale, ma non sufficiente per conseguire gli effetti della revoca tacita di precedenti disposizioni testamentarie, occorrendo, ai sensi dell'invocato disposto dell'art. 682 c.c., che si tratti, propriamente, del
“testamento posteriore”.
La prova del dies di confezionamento della scheda testamentaria, il cui contenuto annulla le disposizioni precedenti con esso incompatibili, va infatti fornita da chi intende avvalersene, allo scopo di dimostrare che esso è posteriore al testamento altrimenti efficace.
2.3 Nella specie, tale prova - che spettava pur sempre a parte attrice dover fornire - non può ritenersi raggiunta.
2.4 Va premesso che, ai sensi dell'art. 602 c.c., sono requisiti formali del testamento olografo: la scrittura autografa del testatore, la data e la sottoscrizione. L'indicazione della data deve comprendere giorno, mese ed anno, dunque deve essere completa.
In applicazione del dettato normativo, la giurisprudenza di legittimità circa la validità del testamento olografo ha affermato che ciascuno degli elementi che lo compongono risulta indispensabile, per cui l'indicazione completa della data (composta dal giorno, mese ed anno), costituisce un requisito essenziale di forma dell'atto anche nel caso in cui, in concreto, l'omissione sia irrilevante rispetto al regolamento di interessi risultante dalle disposizioni testamentarie (cfr. Cass. n. 7783/2001; Cass. n. 12124/2008; conf. Cass. n. 23014/2015; Cass. n. 10613/2016; Cass. n.
9364/2020).
2.5 La modalità indicata dal legislatore per scrivere la data trova un equipollente valido, per assolvere al requisito formale, nella sostituzione dell'indicazione del giorno, del mese e dell'anno con dati equivalenti al fine di datare l'atto mortis causa.
Infatti, come osservato da autorevole dottrina e dalla risalente giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. n. 1323/1965, che richiama conf. Cass. n. 2100/1953; Cass. n. 4476/1957), niente prescrivendo il Codice civile attuale sul modo in cui debba essere soddisfatta la triplice indicazione temporale del giorno, del mese e dell'anno, si ritiene che la data possa essere apposta in qualunque modo dal testatore, purché dal testo scritto ne risultino certi tutti e tre gli elementi, senza che possano rilevare elementi estranei all'atto, ricavabili aliunde.
Affinché concorra il requisito predetto è necessario che l'olografo contenga indicazioni che, pur se formulate in termini non del tutto appropriati e puntuali, consentano tuttavia, da sole, di individuare il giorno, il mese e l'anno della redazione dell'atto, senza che all'uopo sia necessario riferirsi ad altri elementi non risultanti dalla scheda testamentaria (cfr. Cass. n. 1385/1960, Cass. n. 1323/1965; conf., più di recente, Cass. n. 22578/2016).
2.6 È dunque generalmente ammessa anche l'indicazione perifrastica della data, così come si ammette che, ove non espressamente indicata, la data possa essere ricavata da dati o indicazioni equipollenti in esso contenuti: al riguardo, può essere utilizzata l'indicazione riferita a festività di carattere religioso o civile, come nel caso in cui il testatore indichi la data con le formule: “Natale
2023”, “Pasqua 2021”, “Festa del Lavoro 2020”, “Festa della Repubblica 2022”, “Capodanno
2024”, et similia, potendosi risalire, in modo certo e non equivoco, al giorno e al mese di riferimento anche con l'ausilio del calendario.
Inoltre, come ha avuto modo di evidenziare in tempi più recenti la Suprema Corte (cfr. Cass. n.
23014/2015), il testatore può fare riferimento anche ad un evento appartenente al notorio, purché abbia una data unica e precisa, quale, ad esempio, il giorno dell'elezione di un Pontefice o di un
Presidente della Repubblica, oppure il giorno di un terribile evento naturale o provocato dall'uomo
(come un terremoto, un attentato, oppure una strage).
L'affermazione suddetta trova fondamento nella considerazione che, in fattispecie quali quelle indicate, il requisito essenziale del negozio testamentario deve ritenersi osservato tutte le volte in cui, pur se non espressa nel giorno, mese ed anno, la data appaia deducibile in maniera precisa e completa dal contenuto dell'atto, sulla base di fatti notori o di nozioni acquisite dalla collettività con tale grado di certezza da risultare indubitabile e incontestabile, senza che possano rilevare elementi estranei all'atto, ricavabili aliunde. 2.7 Non rileva invece - ai fini della validità del testamento - che la data apposta sulla scheda testamentaria sia anche veritiera (cfr. Cass. n. 2874/1976); ancora, l'indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta ad errore materiale del testatore per distrazione, ignoranza od altra causa, anche se concretantesi in una data impossibile, non voluta però come tale dal testatore, può essere rettificata dal giudice, ma solo avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale della autografia dell'atto (cfr. Cass. n.
37228/2021).
2.8 Non hanno la stessa notorietà e certezza eventi di carattere strettamente personale, relativi a ricorrenze ed eventi privati e familiari del testatore.
In questi casi, merita adesione l'opinione di autorevole dottrina secondo cui non si possono accettare date espresse attraverso l'indicazione di eventi privati e familiari, in specie quando (e nella maggior parte dei casi) per il loro accertamento sia necessario utilizzare elementi estrinseci al negozio mortis causa; allo stesso modo, in quanto requisito di forma essenziale ai fini della validità dell'atto, la data non può essere desunta dai propositi indicati dal de cuius nel testamento, ancorché tragici o particolarmente eclatanti nella vita privata del testatore [v. Cass. n. 23014/2015 cit.; in particolare, la Suprema Corte ha affermato che la data non si può ricavare da espressioni contenute nel testamento che manifestino l'intenzione della disponente di suicidarsi in un dato momento.
Nello specifico, frasi come “oggi finisco di vivere”, “voglio finirla”, “vi saluto e la faccio finita”, non consentono di concludere che il testamento sia stato redatto lo stesso giorno del suicidio, essendosi il de cuius limitato a fare riferimento ad un evento che è “incertus an, incertus quando”].
2.9 Facendo applicazione di tali principi alla presente controversia è evidente che non possa essere accettata, quale equipollente della data di redazione del testamento, l'indicazione perifrastica “ora casa di Riposo” e ciò per almeno tre motivi.
In primo luogo, perché letteralmente il termine “ora” indica uno spazio di tempo generico, un qualsiasi momento di una giornata di un qualunque mese e - potenzialmente - di qualsiasi anno, mentre il termine “casa di Riposo”, più che al tempo, indica un luogo di redazione della scheda, anch'esso generico e non identificabile all'interno dell'atto.
In secondo luogo, perché l'espressione utilizzata “ora casa di Riposo” non si riferisce né ad un fatto appartenente al notorio, né comunque ad un evento personale della testatrice certo e determinato nel tempo (ad es. “il giorno del mio compleanno”).
In terzo luogo, perché la data del testamento olografo non può essere desunta da elementi estrinseci alla scheda testamentaria, né a fortiori è possibile ricorrere a presunzioni, indizi od inferenze logiche per collocarlo temporalmente nemmeno in una data precisa (equivalente del giorno, del mese e dell'anno), bensì in un più ampio “periodo di vita” del testatore. 2.10 Ne consegue che, nel caso di specie, non può trovare ingresso la tesi sostenuta dall'attrice, la quale suppone la posteriorità del testamento olografo con cui la de cuius l'ha nominata erede
(insieme all'altro nipote, rimasto contumace in giudizio) ricorrendo - inammissibilmente - ad elementi esterni al negozio testamentario, siccome ricavati da una mera comunicazione di posta elettronica ordinaria apparentemente proveniente dall'indirizzo e-mail di una residenza sanitaria assistenziale, scelta a piacimento (in quanto non specificata nella scheda testamentaria), nella quale si confermerebbe che “la signora è stata accolta nella nostra Rsa in data 02 Parte_1 febbraio 2019” (cfr. doc. 3 fasc. att.).
La prova della data di redazione del (nuovo) testamento olografo - che si vuole posteriore, ai fini della revoca o annullamento delle disposizioni testamentarie precedenti in quanto incompatibili, ai sensi dell'art. 682 c.c. - neppure può essere ricavata valorizzandosi il modus scribendi della testatrice, atteso che, pur essendo esso un dato contenuto nel testamento olografo, non è, ovviamente, un equipollente del requisito legale della data e la sua analisi, benché possibile attraverso la grafologia, non può condurre a risultati certi ed inequivoci.
In questo senso devono accogliersi le osservazioni critiche sollevate, sul punto, dalla difesa di parte convenuta, laddove le risultanze della CTU grafologica sul periodo di redazione del testamento esaminato non potrebbero portare, in ogni caso, ad una datazione ex post della scheda prodotta, la quale era - e rimane - priva di data.
2.11 Ad ogni buon conto, la stessa consulente dell'ufficio è giunta ad affermare, sulla base dell'analisi della grafia e dal raffronto con le scritture comparative a disposizione, che il testamento in questione può essere collocato “nel periodo coevo e/o successivo alla nomina dell' (cfr. CP_3 pag. 47, 55 e 56 rel. CTU), così comprendendo un ampio periodo temporale che va quantomeno dal
28.09.2018 (provvedimento di nomina del G.T. di Pavia - RG 1738/2018 VG;
v. doc. 3 fasc. conv., pag. 2) o anche dal 03.05.2018 (v. firma comparativa “A21” apposta al ricorso per la nomina di
A.d.S., sub. pag. 28-29 all. CTU) e fino al giorno della morte occorsa il 22.04.2023, inclusi perciò - in teoria - anche i mesi antecedenti alla redazione del testamento olografo del 07.11.2018 a favore di EL ZZ.
Circostanza, quest'ultima, che - sul piano logico - non può certo escludersi a priori, atteso peraltro che il contenuto del testamento del 07.11.2018 - dove è scritto “Non lascio nulla a nessuno lascio tutto a EL azzurro 7-11-2018 (cfr. doc. 1 fasc. conv.; id. fasc. att.) - è Parte_1 astrattamente compatibile, stante il tenore letterale della prima parte, con una revoca intenzionale
(più o meno esplicita) di precedenti devoluzioni dell'eredità. 2.12 In definitiva, non essendo provata la posteriorità temporale del testamento olografo, titolo sul quale si fonda il riconoscimento del diritto avanzato in giudizio da parte attrice, la domanda deve essere rigettata.
2.13 Rispetto all'esito del giudizio, non assume concreta incidenza il fatto processuale che la parte convenuta, costituendosi tardivamente in giudizio, sia decaduta dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni in senso stretto, non rilevabili d'ufficio (tale non è, come sopra accennato, l'eccezione di nullità del testamento olografo per asserito difetto di autografia;
cfr.
Cass. n. 10760/2019, in motiv.; C. App. Firenze n. 1956/2022).
2.14 Questo Giudice non ignora il principio secondo cui, per il combinato disposto degli artt. 602 e
606 c.c., la mancanza o l'incompletezza della data nel testamento olografo è causa (non di nullità, ma) di annullabilità dello stesso, che può essere fatta valere anche se non si controverta sulla capacità del testatore, sulla priorità di data fra più testamenti o su altre questioni da decidersi in base all'accertamento del tempo in cui l'olografo fu redatto (cfr. Cass. n. 7783/2001; Cass. n.
12124/2008; Cass. n. 12473/2012; Cass. n. 23014/2015).
Tale principio, tuttavia, non attinge la motivazione di rigetto della domanda, fondata sul difetto di prova della posteriorità del testamento invocato dall'attrice a sostegno della propria pretesa e del petitum della statuizione chiesta al giudice [i.e. annullamento, per revoca tacita, di una precedente disposizione testamentaria con essa incompatibile ex art. 682 c.c. ed inefficacia - a valle - degli atti dispositivi posti in essere dalla convenuta in forza del testamento revocato], non già per una causa di annullamento del testamento olografo per mancanza del requisito formale della data o per altra ragione di inefficacia intrinseca e non estrinseca (arg. ex art. 683 c.c.).
Rispetto all'onere probatorio cui è tenuta parte attrice, le contestazioni svolte dalla convenuta si atteggiano a mere difese e non assume rilievo determinante l'avvenuta decadenza di quest'ultima dalla facoltà di proporre eccezioni in senso stretto.
2.15 D'altronde, il principio per cui l'omessa o l'incompleta indicazione della data comportano l'annullabilità del testamento olografo, la quale può essere fatta valere nel termine di cinque anni dalla data in cui le disposizioni testamentarie hanno avuto esecuzione da chiunque vi ha interesse
(cfr. Cass. n. 6682/1988; Cass. n. 7783/2001; Cass. n. 27414/2018), appare non conferire con il caso di specie, dove ad avere avuto esecuzione sono proprio le disposizioni contenute nel testamento olografo del 07.11.2018, favorevole alla convenuta, che l'attrice intende(va) superare, in modo da conseguire un vantaggio patrimoniale.
2.16 Né, infine, può trovare in questa sede applicazione la regola di riparto dell'onus probandi sancita dalla Suprema Corte nelle ipotesi di testamento olografo con data falsa, siccome desumibile dall'art. 602, comma 3 c.c. - cfr. Cass. n. 22197 del 2017, secondo cui l'onere di dimostrare la “non verità” della data indicata dal de cuius nel testamento deve ritenersi posto a carico di colui che detta data contesti - in quanto essa presuppone che una data indicata nel testamento (che si presume vera) vi sia, sicché solo a quel punto spetta alla parte che contesti la verità della data fornire la prova contraria (prova della non verità).
§3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte attrice ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come nel dispositivo, secondo i parametri dettati dal D.M. 55/2014 e s.m. dal D.M. n. 147/2022, in misura non superiore a quanto specificamente richiesto dalla parte vittoriosa con la nota spese ex art. 75 disp.att. c.p.c. prodotta in atti (onorari calcolati sullo scaglione di valore da € 5.201,00 ad €
26.000,00, tutte le fasi, valori medi), la quale funge anche da limite al potere del giudice di liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa (cfr. Cass. n. 6345/2020; Cass. n. 14198/2022; Cass.
n. 12494/2023; Cass. n. 26162/2025).
3.1 Quanto, invece, all'aumento del compenso del 30% richiesto per la redazione degli atti con modalità informatiche ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis D.M. n. 55/2014, esso può essere riconosciuto
“solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni” (cfr. Cass. n. 22762/2023; v. da ultimo anche Cass. n.
28749/2025, secondo cui: “Non si può ritenere che su questi principi abbia inciso la modifica normativa introdotta dal D.M. n. 147 del 2022, in base alla quale “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento
(...)”. La scomparsa dell'inciso "di regola", infatti, non esclude la necessità del giudizio di idoneità delle tecniche di redazione adottate.”).
Nella specie, non ricorre l'utilità della tecnica informatica di redazione degli atti difensivi della parte convenuta, considerato sia l'esiguo numero di documenti allegati con il collegamento ipertestuale (otto documenti totali, suddivisi tra comparsa di risposta e memoria ex art. 171-ter, n. 2
c.p.c.), sia il malfunzionamento di ciascun “link” di collegamento, ricevendosi un messaggio di errore (“err_file_not_found”) all'apertura dei files navigando nell'atto.
3.2 Infine, con riferimento alle spese della CTU grafologica (liquidate con decreto del 05.06.2025), anche alla luce del principio di causalità e dell'orientamento consolidato della Suprema Corte, a mente del quale “la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
sicché le relative spese rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., che possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso” (cfr. Cass. n. 11068/2020; Cass. n. 26654/2024), ne va disposta l'integrale compensazione tra le parti costituite, atteso che lo svolgimento di detto accertamento tecnico si è reso necessario a fronte della contestata autenticità del testamento olografo da parte della convenuta, le cui risultanze sono state nel senso opposto, trovando invece ragione la contestata valutazione sulla indicazione perifrastica apposta in calce al documento.
3.3 Nulla sulle spese verso la parte rimasta contumace in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• rigetta le domande proposte da in quanto infondate;
Parte_1
• condanna la parte ì soccombente, al rimborso delle spese di lite in Parte_1 favore della parte vittoriosa, Controparte_1
, che liquida in € 5.077,00 per compensi (così
[...] determinati: € 919,00 fase studio, € 777,00 fase intr., € 1.680,00 fase istr./tratt., € 1.701,00 fase dec.), oltre al 15% rimb. forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge;
• compensa integralmente tra le parti costituite le spese di CTU, liquidate con decreto del
05.06.2025.
Così è deciso in Pavia, lì 9 dicembre 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti