Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2010, n. 13870
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Sentenza 16 febbraio 2010

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Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, a seguito di impugnazione proposta dal solo imputato, riconosca la sussistenza di una nuova circostanza attenuante e confermi il giudizio di equivalenza già espresso dal primo giudice in ordine alle contestate aggravanti. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello che ha riconosciuto, oltre all'attenuante di cui all'art. 62-bis, cod. pen., la nuova attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309/1990, escludendone l'automatica prevalenza sulle contestate aggravanti della recidiva specifica e dell'ingente quantità dello stupefacente importato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2010, n. 13870
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13870
    Data del deposito : 16 febbraio 2010

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