Sentenza 16 febbraio 2010
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, a seguito di impugnazione proposta dal solo imputato, riconosca la sussistenza di una nuova circostanza attenuante e confermi il giudizio di equivalenza già espresso dal primo giudice in ordine alle contestate aggravanti. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello che ha riconosciuto, oltre all'attenuante di cui all'art. 62-bis, cod. pen., la nuova attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309/1990, escludendone l'automatica prevalenza sulle contestate aggravanti della recidiva specifica e dell'ingente quantità dello stupefacente importato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2010, n. 13870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13870 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 16/02/2010
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 343
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 4212/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL RE NI, n. a Roccaforte del Greco il 7.11.1944;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, emessa in data 21.11.2008;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica la relazione del Cons. Dr. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. C. Di Casola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Civitavecchia, RE NI SQ fu condannato, con le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, n. 2 e art. 99 c.p.), alla pena di sette anni di reclusione e Euro 40.000 di multa per illecita importazione di gr. 5.389,31 di cocaina.
2. Accogliendo parzialmente l'appello dell'imputato, la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 ed ha confermato il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti (ingente quantità dello stupefacente importato e recidiva specifica), riducendo la pena inflitta a quattro anni e otto mesi di reclusione e Euro 30.000 di multa, con modificazione dell'interdizione perpetua nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
3. Contro tale decisione ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato e deduce violazione dell'art. 597 c.p.p. e vizio di motivazione, giacché il riconoscimento dell'ulteriore circostanza attenuante (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7) da parte del giudice d'appello "avrebbe dovuto portare automaticamente a un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle contestate aggravanti e quindi ad una diminuzione di pena dalla metà ai due terzi".
4. Il motivo è manifestamente infondato. Il giudice che, sull'appello del solo imputato, riconosca la sussistenza di una nuova circostanza attenuante deve bilanciare le circostanze concorrenti, ben potendo peraltro ribadire il giudizio di equivalenza già espresso dal primo giudice, poiché, ai sensi dell'art. 69 c.p., il riconoscimento di una nuova circostanza attenuante non rende automaticamente prevalenti le circostanze attenuanti. (Cass. 47483/2007, D'Angelo; 23669/2008, Cappuccio).
5. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di Euro 1.000, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000 (mille) in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010