Art. 15. (Disposizioni transitorie). 1. Dopo l' articolo 14-bis della legge 9 ottobre 2000, n. 285 , e' inserito il seguente:
"Art. 14-ter. - (Gestione transitoria). - 1. Nell'attesa che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse finanziarie previste dall'articolo 10, comma 1, l'Agenzia e' autorizzata a stipulare contratti per l'affidamento di incarichi di progettazione, di attivita' accessorie e di lavori nei limiti della copertura finanziaria contemplata dallo stanziamento di cui al medesimo articolo 10, comma 1".
Nota all'art. 15:
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285 , si vedano le note all'art. 1.
"Art. 14-ter. - (Gestione transitoria). - 1. Nell'attesa che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse finanziarie previste dall'articolo 10, comma 1, l'Agenzia e' autorizzata a stipulare contratti per l'affidamento di incarichi di progettazione, di attivita' accessorie e di lavori nei limiti della copertura finanziaria contemplata dallo stanziamento di cui al medesimo articolo 10, comma 1".
Nota all'art. 15:
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285 , si vedano le note all'art. 1.