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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 19/06/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 210 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_2
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente. e dall'avv. Parte_1
MALTONI ROBERT;
matrimonio celebrato in PREDAPPIO il 24/09/2005 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice deIGnato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1 confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis;19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2) la LI manterrà la propria residenza o collocazione prevalente presso la Per_1 madre nell'attuale casa familiare sita a Predappio (Fc) – Fra.ne Fiumana -, Via Garibaldi n. 21, int. 9, la quale, di conseguenza, verrà assegnata alla IG.ra
fino a raggiungimento della indipendenza economica di Controparte_2 Per_1 di poi (ossia divenuta economicamente autonoma la LI comune) la casa rimarrà comunque assegnata alla moglie, per volontà espressa dei coniugi, prevedendo la corresponsione pro quota di un affitto in favore del IG. nell'ipotesi di CP_1 futura nuova convivenza della IG.ra presso il predetto immobile. Il CP_2 suddetto affitto verrà concordato tra i coniugi secondo i prezzi di mercato al momento del sorgere del diritto in capo al IG. . I coniugi danno atto che CP_1 per quanto concerne il locale adibito ad uso cantina dell'abitazione coniugale, rimarrà in uso condiviso tra i medesimi per 3 (tre) anni a decorrere dall'omologa della separazione;
3) il padre provvederà al mantenimento della LI, in via indiretta, mediante versamento alla IG.ra , dell'importo di € 500,00 mensili (per 12 Controparte_2 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese finché Per_1 non avrà conseguito l'indipendenza economica. La somma (fissata con decorrenza dal mese di Febbraio 2025) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a partire dal mese di Febbraio 2026, purché l'indice sia positivo;
4) i genitori provvederanno alle spese straordinarie per nella misura di 1/2 Per_1 ciascuno, secondo lo schema stabilito dall'art. 15 del “Protocollo di intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia” del Tribunale di Forlì del 27 luglio 2016; 5) a titolo di contributo al mantenimento della IG.ra , il IG. Controparte_2 [...]
verserà alla stessa la somma di € 350,00 mensili (per dodici mensilità), CP_1
2 somma che sarà versata alla stessa anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Febbraio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita a partire dal mese di Febbraio2026, purché l'indice sia positivo;
6) dare atto che le parti hanno già regolato ogni ulteriore rapporto patrimoniale ed economico, anche qui non specificamente menzionato e di non aver, al di fuori di quanto sopra specificato in relazione all'assegno mensile di mantenimento in favore della moglie sia in relazione all'assegno di mantenimento in favore della LI
, null'altro a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro per nessun titolo, Per_1 ragione e/o causa. 7) le parti danno atto di avere definito, con separato accordo, ogni vertenza di carattere patrimoniale fra gli stessi precedentemente pendente”. Spese compensate, come da accordo. PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PREDAPPIO (atto n. 19 serie A parte 2 anno 2005). PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 19/06/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
3 N. R.G. 210/2025 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 210/2025 V.G., pendente tra
1. nato a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
e 2. nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_2
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente. e dall'avv. Parte_1
MALTONI ROBERT;
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 04/02/2026 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
4 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 19/06/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
5
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_2
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente. e dall'avv. Parte_1
MALTONI ROBERT;
matrimonio celebrato in PREDAPPIO il 24/09/2005 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice deIGnato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1 confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis;19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2) la LI manterrà la propria residenza o collocazione prevalente presso la Per_1 madre nell'attuale casa familiare sita a Predappio (Fc) – Fra.ne Fiumana -, Via Garibaldi n. 21, int. 9, la quale, di conseguenza, verrà assegnata alla IG.ra
fino a raggiungimento della indipendenza economica di Controparte_2 Per_1 di poi (ossia divenuta economicamente autonoma la LI comune) la casa rimarrà comunque assegnata alla moglie, per volontà espressa dei coniugi, prevedendo la corresponsione pro quota di un affitto in favore del IG. nell'ipotesi di CP_1 futura nuova convivenza della IG.ra presso il predetto immobile. Il CP_2 suddetto affitto verrà concordato tra i coniugi secondo i prezzi di mercato al momento del sorgere del diritto in capo al IG. . I coniugi danno atto che CP_1 per quanto concerne il locale adibito ad uso cantina dell'abitazione coniugale, rimarrà in uso condiviso tra i medesimi per 3 (tre) anni a decorrere dall'omologa della separazione;
3) il padre provvederà al mantenimento della LI, in via indiretta, mediante versamento alla IG.ra , dell'importo di € 500,00 mensili (per 12 Controparte_2 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese finché Per_1 non avrà conseguito l'indipendenza economica. La somma (fissata con decorrenza dal mese di Febbraio 2025) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a partire dal mese di Febbraio 2026, purché l'indice sia positivo;
4) i genitori provvederanno alle spese straordinarie per nella misura di 1/2 Per_1 ciascuno, secondo lo schema stabilito dall'art. 15 del “Protocollo di intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia” del Tribunale di Forlì del 27 luglio 2016; 5) a titolo di contributo al mantenimento della IG.ra , il IG. Controparte_2 [...]
verserà alla stessa la somma di € 350,00 mensili (per dodici mensilità), CP_1
2 somma che sarà versata alla stessa anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Febbraio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita a partire dal mese di Febbraio2026, purché l'indice sia positivo;
6) dare atto che le parti hanno già regolato ogni ulteriore rapporto patrimoniale ed economico, anche qui non specificamente menzionato e di non aver, al di fuori di quanto sopra specificato in relazione all'assegno mensile di mantenimento in favore della moglie sia in relazione all'assegno di mantenimento in favore della LI
, null'altro a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro per nessun titolo, Per_1 ragione e/o causa. 7) le parti danno atto di avere definito, con separato accordo, ogni vertenza di carattere patrimoniale fra gli stessi precedentemente pendente”. Spese compensate, come da accordo. PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PREDAPPIO (atto n. 19 serie A parte 2 anno 2005). PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 19/06/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
3 N. R.G. 210/2025 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 210/2025 V.G., pendente tra
1. nato a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
e 2. nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_2
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente. e dall'avv. Parte_1
MALTONI ROBERT;
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 04/02/2026 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
4 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 19/06/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
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