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Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Filomena Mari Presidente
Dott. Francesco Pellecchia Giudice
Dott.ssa Margherita Valeriani Giudice rel.
nel procedimento iscritto al n. 3408/2024 R.G., avente per oggetto reclamo al Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c., vertente tra
(avv. Marco Intiso); Parte_1
reclamante contro
Controparte_1
,
[...] CP_2
e (C.F.: ) (avv. Luca D'Apollo); CP_3 CP_4 C.F._1
reclamati nonché
(avv. Francesco Raffaele Castellucci); Controparte_5 CP_1
altri reclamati
e
, (C.F.: ); Controparte_6 CP_4 C.F._2
altri reclamati contumaci
- a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna;
- letti gli atti e i documenti di causa;
- ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
I.- Con ricorso depositato il 10.7.2024, l'odierno reclamante ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del Giudice del Tribunale di Foggia del 21.6.2024, comunicata in data 25.6.2024,
1 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2854/2022 R.G., con la quale il ricorso per sequestro giudiziario è stato dichiarato improcedibile e il ricorso ex art. 700 c.p.c. è stato rigettato, con condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti.
Secondo il reclamante, in particolare, il Giudice della fase cautelare avrebbe errato nel ritenere applicabile alla fattispecie di causa la normativa prevista dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, essendo stato il ricorso per sequestro giudiziario proposto unicamente nei confronti dell' (non colpita dall'apertura della liquidazione giudiziale) e non anche nei Controparte_5
confronti della Controparte_1
In relazione al ricorso ex art. 700 c.p.c., direttamente collegato alla richiesta di sequestro giudiziario dei beni immobili, il reclamante ha contestato l'ordinanza reclamata nella parte in cui aveva rigettato la domanda in parte qua per mancanza di periculum, sostenendo che nel caso di specie il periculum doveva ritenersi in re ipsa e che l'irreparabilità del pregiudizio andava ravvisata nella impossibilità di rendere eseguibile ed efficace l'eventuale disponendo sequestro giudiziario.
Ha, quindi, concluso chiedendo – in riforma dell'ordinanza impugnata – l'accoglimento di tutte le domanda cautelari articolate in ricorso, con vittoria di spese di lite di entrambe le fasi del giudizio.
Con memoria di costituzione del 26.11.2024, si è costituita in giudizio la Curatela della liquidazione Giudiziale della e dei soci illimitatamente Controparte_1
responsabili , e (classe 1978) impugnando e contestando CP_2 CP_3 CP_4
tutto quanto dedotto ed eccepito dal reclamante, evidenziando – in particolare – che tutte le domande proposte dal reclamante in sede cautelare, concernendo la disponibilità di beni in liquidazione giudiziale, devono essere analizzate in sede concorsuale, ai sensi dell'art. 150 C.C.I.I..
Ha, quindi, concluso per il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese di lite.
Con memoria di costituzione e risposta del 5.12.2024, si sono costituiti in giudizio
[...]
e impugnando e contestando integralmente il contenuto del reclamo ed CP_5 CP_1
insistendo nella eccezione di improcedibilità delle azioni cautelari proposte (in specie, sequestro giudizio e azione ex art. 700 c.p.c.) ai sensi dell'art. 143, 150 e 151 C.C.I.I.; con vittoria di spese di lite.
II.- Istruita con sole prove documentali, la causa, dopo un primo rinvio disposto al fine di consentire la rinnovazione della notifica nei confronti di (classe 1981) e Controparte_6 CP_4
è pervenuta per la discussione all'udienza del 4 Aprile 2025 e il Collegio – all'esito della
[...]
discussione tra le parti costituite – si è riservato per la decisione.
III.- Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di e Controparte_6 CP_4
(1981), i quali – nonostante la regolarità della notifica del reclamo – hanno deciso di non
[...]
2 costituirsi in giudizio.
Il reclamo è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
In premessa, va richiamata la disposizione di cui all'art. 150 D.lgs. n. 14/2019 secondo cui “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”.
La disposizione, che costituisce la mera riproposizione dell'art. 51 L.fall., fissa il fondamentale principio dell'intangibilità del patrimonio del debitore dal momento in cui la procedura viene aperta.
Si tratta di un divieto assoluto e generalizzato di proposizione di qualsiasi azioni cautelare, senza eccezioni. La finalità della norma è quella di tutelare l'interesse della collettività dei creditori ad evitare che un bene compreso nella massa sia sottratto alla disciplina concorsuale.
A ciò deve aggiungersi che ai sensi dell'art. 151 CC.I.I. “ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge”.
Con particolare riferimento all'istituto del sequestro giudiziario, deve evidenziarsi che lo stesso si inserisce nell'ambito della tutela sommaria cautelare, ha un carattere preminentemente conservativo e trova applicazione qualora fra le parti vi sia una controversia in ordine a determinati beni e si presenti la necessità di preservarli attraverso la custodia.
Il primo presupposto richiesto dall'art. 670, n. 1, c.p.c. consiste – infatti – nell'esistenza di una controversia, relativa alla proprietà o al possesso della cosa di cui si chiede il sequestro: per esistenza di una controversia deve intendersi un contrasto attuale e palese fra le parti che presenti caratteri oggettivi seri e concreti e non meramente soggettivi, sebbene non sia stato ancora incardinato alcun processo di merito. Il sequestro giudiziario è inammissibile nelle ipotesi in cui si proponga un'azione pura di mero accertamento, ossia che non contenga anche la richiesta alla consegna o al rilascio.
Tanto chiarito in punto di diritto, deve osservarsi in punto di fatto che parte ricorrente ha adito questo Tribunale in via cautelare al fine di ottenere il sequestro giudiziario degli immobili – concessi in comodato da , , (classe 1981), CP_1 Controparte_7 CP_3 CP_4
, e , alla in forza Controparte_6 CP_2 Parte_1 Controparte_1
di contratto di comodato del 16.6.2014 – identificati al Comune di Pietramontecorvino al foglio 8,
p.lla 1138, sub. 4, 5 e 9 (cfr. pag. 9 del ricorso).
È incontestato che tali immobili siano stati acquisiti alla massa della liquidazione giudiziale della
[...]
e dei soci illimitatamente responsabili , e Controparte_1 CP_2 CP_3
(classe 1978). CP_4
3 Emerge ex actis che la domanda di sequestro trae il suo fondamento dalla controversia in materia di proprietà e/o di possesso insorta tra la e i ricorrenti, a seguito della Controparte_1
comunicazione da parte di questi ultimi, nei confronti della della volontà di Controparte_1
recedere ad nutum ex art. 1810 c.c. dal contratto di comodato del 16.6.2014 (cfr. pag. 6 del ricorso); tant'è che il ricorso è strumentale alla domanda personale di restituzione che parte ricorrente ha interesse a promuovere nei confronti della come si evince chiaramente dal tenore Controparte_1 letterale del ricorso (cfr. pag. 8 del ricorso: “è interesse, infatti, degli istanti agire in giudizio ordinario nei confronti della per far accertare e dichiarare che il contratto di comodato è Controparte_1
risoluto a seguito della comunicazione di legittimo recesso e che, quindi, i beni a suo tempo concessi in comodato vanno restituiti ai loro legittimi proprietari”).
Non appare, quindi, dubitabile che nel caso di specie debba trovare applicazione il disposto di cui all'art. 150 C.C.I.I. che sancisce il divieto di prosecuzione di azioni cautelari che ricadono su beni della massa, in relazione al disposto di cui all'art. 151, 2 co., C.C.I.I., ai sensi del quale l'accertamento del diritto restitutorio, derivante dall'inefficacia del contratto di comodato, deve essere devoluto, al pari di qualsiasi altro credito e diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, alla competenza del
G.D.
Del tutto irrilevante appare, quindi, la circostanza evidenziata in sede di reclamo – ma nota al reclamante sin dal deposito del ricorso – secondo cui gli immobili, oggetto della richiesta di sequestro, sarebbero detenuti da altro soggetto, in specie in virtù di contratto di sub- Controparte_5 comodato intercorso tra quest'ultima (nella qualità di sub-comodataria) e la (in Controparte_1
qualità di sub-comodante).
Come è noto, nel ricorso per sequestro giudiziario o probatorio o anche per provvedimento d'urgenza, il ricorrente ha l'onere di indicare, a pena di inammissibilità, l'esatta domanda che intende proporre nel giudizio di merito per il cui diritto è stata invocata la tutela cautelare, non potendo diversamente la controparte predisporre le sue difese.
Nel caso di specie, il reclamante dopo aver dichiarato in ricorso di voler proporre nel successivo giudizio di merito una domanda personale di restituzione nei confronti della CP_1
sul presupposto dell'intervenuto recesso ad nutum dal contratto di comodato del 2014, ha del
[...]
tutto arbitrariamente modificato tale domanda in sede di reclamo in domanda reale di rivendica nei confronti della sul presupposto della occupazione sine titulo degli immobili Controparte_5
in oggetto.
Innanzitutto, va rimarcato che tale accertamento non può prescindere dall'accertamento dell'eventuale intervenuta cessazione di efficacia del contratto di comodato del 2014 intercorso tra i ricorrenti e la accertamento che – per tutte le ragioni esposte – deve essere Controparte_1
4 devoluto al G.D.
In secondo luogo, deve evidenziarsi che la modifica sostanziale della domanda di merito – dipesa, a dire del reclamante, dal contegno processuale tenuto da consistito nel Controparte_5
non aver contestato la detenzione degli immobili oggetto di causa – è del tutto inammissibile perché domanda nuova e diversa rispetto a quella indicata in ricorso (sia sotto il profilo della causa petendi che dell'elemento soggettivo), articolata in maniera del tutto strumentale al fine di ottenere la riforma della ordinanza impugnata, a fronte della dichiarata improcedibilità del ricorso.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, va ribadita e confermata – conformemente a quanto ritenuto dal primo Giudice – la declaratoria di improcedibilità della domanda cautelare avente ad oggetto la richiesta di sequestro giudiziario.
L'ordinanza impugnata va confermata anche nella parte in cui la domanda ex art. 700 c.p.c. è stata rigettata per assenza di periculum in mora.
Come è noto, ai fini dell'ottenimento della tutela d'urgenza atipica, è necessaria l'allegazione e la prova di un pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto che si intenda far valere in giudizio. In particolare, il pregiudizio irreparabile previsto dall'art. 700 c.p.c. sussiste solo quando siano in discussione posizioni soggettive di carattere assoluto, principalmente attinenti alla sfera personale del soggetto, che rendano necessario un pronto e immediato intervento cautelare al fine di assicurarne la completa tutela.
Alla luce del compendio probatorio in atti, deve ritenersi che il reclamante non abbia assolto all'onere probatorio su di esso gravante, non avendo provato l'esistenza di un pregiudizio che abbia i caratteri della imminenza e irreparabilità e non essendo in alcun modo condivisibile la tesi del periculum in re ipsa.
È evidente, infatti, che – contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante in sede di reclamo
– non può certo ritenersi irreparabile un pregiudizio la cui sussistenza dipenda esclusivamente dall'accoglimento della domanda principale di sequestro giudiziario (cfr. pag. 18 del reclamo:
“l'irreparabilità del danno è in re ipsa … consiste nella impossibilità di rendere eseguibile ed efficace
l'eventuale disponendo sequestro giudiziario”).
In conclusione, il Collegio, dopo attento esame delle allegazioni e delle risultanze orali e documentali acquisite, ritiene condivisibile ed esente da censure l'ordinanza reclamata, che, pertanto, va confermata in toto.
IV.- Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si pongono a carico di parte reclamante.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi, in difetto di nota spese, ai sensi del D.M.
10.03.2014 n. 55, aggiornato al D.M. 13.08.2022 n. 147, considerando come valore della causa lo
5 scaglione de procedimenti cautelari di valore indeterminabile sino a € 52.000,00, applicando i valori medi per tutte e quattro le fasi.
Nulla sulle spese dei restanti reclamati, rimasti contumaci.
V.- Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato.
L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228 (cd. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo co. 1-quater, ha infatti previsto che: “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”. L'articolo in esame, riferendosi in termini ampi alle «impugnazioni», deve trovare applicazione anche ai reclami cautelari. Del resto, proprio ai fini della disciplina del Contributo
Unificato, tali mezzi sono considerati strumenti di impugnazione (v. Circ. Min. 31 luglio 2002, n. 5).
In queste ipotesi, continua la norma del co. 1-quater cit. “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto, così provvede:
1. RIGETTA il reclamo e, per l'effetto, CONFERMA l'ordinanza emessa dal Giudice del
Tribunale di Foggia in data 21.6.2024 e comunicata in data 25.6.2024 nel procedimento iscritto al n. 2854/2022 R.G.;
2. CONDANNA il reclamante a rimborsare alla reclamata Parte_1 [...]
Controparte_1
e DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI ,
[...] CP_2 CP_3
e le spese del procedimento di reclamo che si liquidano in
[...] CP_4 complessivi € 5.213,00, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3. CONDANNA il reclamante a rimborsare ai reclamati Parte_1 Controparte_5
e , le spese del procedimento di reclamo che si liquidano in
[...] CP_1 complessivi € 5.213,00, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
4. NULLA sulle spese dei reclamati e (C.F.: Controparte_6 CP_4
) rimasti contumaci;
C.F._2
5. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2012,
(inserito dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento da parte del
6 reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1-bis della medesima norma.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile del Tribunale di
Foggia in data 4 Aprile 2025.
Il Presidente
Filomena Mari
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