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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 29/05/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2264 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA SIDNEY SONNINO, 152 in CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv.
CANCEDDA FRANCESCA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso introduttivo e
(C.F. ) nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SIDNEY SONNINO, 152 in CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv.
CANCEDDA FRANCESCA che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso introduttivo
Ricorrenti
e con
, (C.F. , nata a [...] il [...], e residente in [...]C.F._3
TERRALBA alla via De Amicis, 50 elettivamente domiciliata in CORSO GRAMSCI, 9 in
CAPOTERRA, presso lo studio dell'Avv. LAURA FADDA che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce all'atto di intervento dell'8.1.2025
Interveniente
e con la partecipazione del
Pagina 1 PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“voglia omologare la separazione dei coniugi alle condizioni:
“1. dichiararsi la separazione personale tra i coniugi;
2. autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;
3. il sig. continuerà a coabitare, unitamente alla comune figlia, nella casa familiare di Parte_2
ER (OR), meglio identificata in premessa, di cui ha l'usufrutto, con l'uso di tutti i mobili e suppellettili che la compongono.
4. La sig.ra trasferirà la propria residenza in Mores (OR) alla via Pola n. 36 Parte_1 nella casa di cui è comproprietaria per ¼ con i germani per successione ereditaria a seguito del decesso dei propri genitori;
5. Il sig. provvederà al mantenimento della comune figlia sino a quando la stessa non si Pt_2 renderà autonoma.
6. La sig.ra concorrerà al mantenimento della comune figlia corrispondendo la somma di Pt_1
€200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per come meglio specificate nelle linee guida CP_1 per la regolamentazione delle modalità di mantenimento del figlio nelle cause di diritto familiare approvate dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 14.07.2017 a cui si fa integrale riferimento. La suddetta corresponsione dovrà avvenire, entro il giorno dieci di ogni mese, nella carta prepagata intestata alla figlia.
7. Il Furgone Volkswagen LT 28 tg. FL461JB intestato alla verrà trasferito in Parte_1 proprietà esclusiva al , con passaggio di proprietà a carico di quest'ultimo. Parte_2
8. La , con il presente atto e la successiva omologa, si obbliga a trasferire in Parte_1 favore della comune figlia , la propria quota pari al 100% della nuda proprietà CP_1 dell'immobile e terreno descritti al punto “D” della premessa, come sopra descritto e dei mobili in esso contenuti.
9. In ragione della reciproca indipendenza economica e della definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali, operata, le parti danno atto che non dovrà tra esse darsi luogo ad alcuna attribuzione patrimoniale di mantenimento.
Consenso ed oggetto della cessione di immobile:
La signora (C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.07.1975 e residente a [...] cede e trasferisce, per
Pagina 2 accordi di separazione consensuale con il coniuge alla di loro figlia Parte_2 CP_1
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e residente a [...]
Edmondo De Amicis n. 50, che accetta ed acquista, la propria quota pari al 100% della nuda proprietà dell'immobile in ER (OR) alla via Edmondo De Amicis n. 50 e del relativo terreno confinante.
Trattasi precisamente di unità immobiliari e terreni costituiti da:
1. Unità immobiliare ad uso civile abitazione sita alla via De Amicis n.50, articolata su piano seminterrato, terra e primo, collegati tra loro da una scala interna, composto al piano seminterrato da locale deposito, locale sgombero, bagno e posto auto, al piano terra da ingresso, soggiorno, disimpegno, cucina, due bagni, ripostiglio, tre vano letto, veranda e annesso tratto di cortile circostante il fabbricato, al piano primo da disimpegno, ripostiglio, due locali di sgombero e soppalco, confinante con la via De Amicis, con proprietà del signor e con proprietà dei Per_1 venditori, censito al Catasto Urbano del Comune di ER al Foglio 20 – Mappale 6290, Categoria
A/7, Classe 1, Vani 10, Rendita € 955,45;
2. Appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq. 603, confinante con l'immobile meglio descritto al precedente n. 1, con proprietà per più lati, censito al Catasto Terreni al Foglio Per_1
20 – Mappale 594 – Classe 1- di are 6 e centiare 3 – R.D. – R.A. € 1,40;
La sig.ra dichiara di conoscere e accettare lo stato dell'immobile e la sua provenienza, CP_1 come da allegata documentazione e separata elencazione.
Provenienza
Dichiarano le parti che l'immobile oggetto di trasferimento è pervenuto in forza di compravendita con atto a rogito del notaio dott. di Cagliari del 22.03.2011, rep. n. 182296 – racc. n. Persona_2
47570, registrato presso l'Ufficio registro di Cagliari il 12.04.2011 al n. 3003, trascritto presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Oristano in data 20.04.2011 al n. Re.Gen. 2244 e n.
Reg.Part. 16524.
Consistenza
La quota dell'oggetto del presente atto di trasferimento viene alienata nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova attualmente, con tutti i relativi diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive esistenti ed eserciate in particolare:
- Con quelle che vengono a costituirsi ex art. 1062 c.c. a seguito della vendita frazionata dello stabile;
- con le servitù tecnologiche per l'erogazione dei servizi;
- col diritto di passaggio, sosta e parcheggio sulle aree aventi tale destinazione nonché di allacciamento ed uso degli impianti previsti di uso comune nella convenzione di lottizzazione nota alle parti;
Pagina 3 Rinuncia all'ipoteca legale
Le parti rinunciano all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale nascente dall'emanando decreto di omologa delle condizioni di separazione, con esonero per il competente conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità al riguardo, chiedendo entrambe che l'emananda omologa costituisca titolo per la trascrizione nei pubblici registri.
Garanzie
La parte alienante garantisce la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità, nella sua quota di appartenenza, dell'immobile oggetto del presente atto e la libertà dello stesso sino al trasferimento del presente contratto da garanzie reali da vincoli derivanti da pignoramento o sequestro, da oneri, da diritti reali o personali a terzi spettanti, da imposte o tasse arretrate e da privilegi fiscali e da ogni altro qualsiasi peso.
Dichiarazione di legge ai sensi dell'art. 19 comma 14 del D.L. 31/5/10 nr. 78, convertito con L.
30/710 n. 122
La parte cedente, quale titolare della nuda proprietà degli immobili e terreni sopra citati, dichiara che:
- L'unità immobiliare urbane sopra citate risultano essere censite presso il catasto urbano con i dati già indicati;
- Lo stato di fatto degli immobili oggetto del presente atto è conforme ai dati catastali sopramenzionati ed alle planimetrie catastali depositate presso il competente ufficio catastale sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (deposito presso l'Ufficio del Catasto di Oristano in data 08/10/2020 prot. n. OR0178434), come da allegati e nel modo seguente:
- Comune di ER – Foglio 20 – Mappale 6290 – Cat. A/7 – Classe 1 – Vani 10 – Rendita €
955,45 –
Comune di ER - Appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq. 603, confinante con l'immobile meglio descritto al precedente n. 1, con proprietà per più lati, censito al Per_1
Catasto Terreni al Foglio 20 – Mappale 594 – Classe 1- di are 6 e centiare 3 – R.D. – R.A. € 1,40
Le parti confermano che la corrispondenza tra gli intestatari catastali e ipotecari è stata verificata.
Sicurezza impianti
Le parti dichiarano di essere state informate sulla disciplina in materia di sicurezza degli impianti di cui al D.M. n. 37/2008 e con riferimento agli impianti che corredano i beni oggetto del presente contratto. La parte cedente garantisce la parte cessionaria circa la conformità di detti impianti alla normativa in materia di sicurezza attualmente vigente;
le parti dichiarano altresì di essere a conoscenza dell'obbligo della parte cedente di consegnare alla parte acquirente la documentazione di cui al comma 3 dell'art. 1477 c.c che prevede la consegna dal venditore all'acquirente di tutti i
Pagina 4 documenti relativi alla proprietà ed all'uso della cosa venduta. La parte cessionaria esonera espressamente la parte cedente dall'obbligo di produrre la relativa documentazione.
Attestazioni ai sensi del D. Lgs. N. 192/2005
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 comma III del D.Lgs. n. 192/2005, così come novellato dal
D.lgs. 311/2006, la parte cedente dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.200
n. 445, previamente ammonita sulla responsabilità penale cui può andare incontro ai sensi dell'art. 76 del citato provvedimento in caso di dichiarazioni mendaci, che il fabbricato oggetto del presente atto è un fabbricato ultimato;
ciò dando atto che per fabbricato ultimato si intende quello completo delle strutture esterne, interne e degli impianti e dispositivi tecnologici, e per il quale sia possibile richiedere il rilascio dell'agibilità, ai sensi del combinato disposto degli art. 2, 6 e 8 del D.Lgs.
192/05 e che ricorrono le circostanze per cui vi è l'obbligo di dotare il fabbricato della certificazione energetica. In particolare, il cedente dichiara che la costruzione del fabbricato di cui sono parte le unità compravendute è stata eseguita in base alla Concessione edilizia rilasciata dal Comune di
ER in data 11.03.1981 n. 48. La parte cessionaria dichiara di essere in possesso della documentazione relativa alla certificazione energetica dell'edificio oggetto del presente contratto, redatta, proprio su sua istanza, dal Geometra e che viene allegata al decreto di CP_2 omologa delle presenti condizioni di separazione personale.
Dichiarazioni di legge: art. 46 del DPR 6/6/01 n. 380
La parte cedente dichiara ai sensi dell'art. 40 della L. 28.2.1985 n. 47 e successive modifiche nonché dell'art. 46 del DPR 6.6.2001 n. 380, che:
- la costruzione del fabbricato di cui sono parte le unità compravendute è stata eseguita in base alla
Concessione edilizia rilasciata dal Comune di ER in data 11.03.1981 n. 48.
- Successivamente, su tutti gli immobili oggetto del presente atto non sono state effettuate altre opere da realizzarsi sulla base di licenza edilizia, concessione ad edificare, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, SCIA o altro provvedimento autorizzativo;
- tutti gli immobili di cui al presente atto non sono stati oggetto di provvedimenti sanzionatori.
Imposta sugli immobili
Le parti dichiarano di essere a conoscenza che, alla luce della variazione del patrimonio immobiliare
(variazioni di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi superficie), devono informarsi presso il comune competente per gli eventuali adempimenti dichiarativi ai fini delle imposte immobiliari.
Dichiarazioni ai sensi della L. 19 maggio 1975 n. 151
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, previamente ammonite sulla responsabilità penale cui possono andare incontro ai sensi dell'art. 76 del citato provvedimento in caso di dichiarazioni mendaci, la parte cessionaria dichiara, ai sensi della Legge 19.5.1975 n. 151
Pagina 5 di essere legalmente coniugato in stato di separazione dei beni.
Dichiarazioni fiscali
Ai fini fiscali le parti chiedono che, in applicazione del disposto di cui all'art. 9d della L. 6/3/1987
n. 74 e della sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 24/4-10/5/99 e dei principi di cui alle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E del 16 marzo 2000, nr. 27/E del 21.6.2012 e nr. 2/E del
21/2 2014, ogni ulteriore successivo incombente, anche relativo al passaggio immobiliare di cui sopra, sia considerato in regime di esenzione da qualsiasi tassa ed imposta bollo, registro, catastale, ipotecaria, ecc.
Spese
Le spese della presente procedura di separazione sono interamente compensate tra le parti;
ogni spesa, tassa e/o imposta connessa al trasferimento dell'immobile di cui al presente accordo, di trascrizione, annotazione tavolare e catastale saranno a carico di entrambe le parti.
Clausole di chiusura
Qualora qualsivoglia ragione o motivo osti alla trascrizione o alla validità del trasferimento operato in sede di verbale di cessazione degli effetti del matrimonio omologato, i coniugi si impegnano a comparire avanti a Notaio che verrà designato di comune accordo al fine di riprodurre le rispettive manifestazioni di volontà e stipulare l'atto formale di cessione dei diritti immobiliari di cui sopra dichiarando fin d'ora di volersi valere dei benefici fiscali previsti dalla legge. In caso di errori materiali e/o mancanze derivanti dal presente atto, le spese saranno suddivise in egual misura tra le parti”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“esaminati gli atti del procedimento in oggetto, conclude chiedendo che il Tribunale voglia omologare la separazione fra e , alle condizioni indicate Parte_1 Parte_2 dalle parti nel ricorso congiuntamente da loro proposto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/06/2024, e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale tra i coniugi alle condizioni sopra riportate.
I coniugi, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni, hanno contratto matrimonio civile in Nuragus il 25/04/2012 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Nuragus al n. 1, Parte 1, Anno 2012); dall'unione coniugale, in data 05/11/2005, è nata la figlia CP_1
[...]
Pagina 6 Le parti, comparse innanzi al Giudice delegato all'udienza del 09/01/2024, dichiarando di non volersi riconciliare, hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Alla luce delle allegazioni fornite e della documentazione depositata in atti, non è stato ritenuto necessario richiedere chiarimenti alle parti.
Si dà atto che, in data 08/01/2025, la figlia maggiorenne delle parti acquirente della CP_1 nuda proprietà dell'immobile sulla base del trasferimento immobiliare facente parte dell'accordo raggiunto tra le parti, si è costituita con comparsa a firma dell'Avv. FADDA LAURA.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dalla dichiarata intenzione dei ricorrenti di non volersi riconciliare, il venire meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra e Parte_1 Pt_2
[...]
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi della figlia nonché degli stessi coniugi.
Va innanzitutto rilevato che la figlia ha raggiunto la maggiore età e per tale ragione nulla CP_1
deve statuirsi relativamente all'affidamento e al collocamento. Tuttavia, ella frequenta ancora il liceo, il che evidenzia come il suo percorso di formazione sia ancora in svolgimento;
pertanto, la figlia maggiorenne delle parti non può ritenersi economicamente indipendente.
Alla luce del quadro fattuale sopra descritto, per quanto concerne il profilo economico, si ritiene che l'accordo dei coniugi risulti conforme a soddisfare le esigenze di vita della figlia nella parte in cui si prevede che il sino a quando la stessa non avrà conseguito la propria autonomia, provvederà Pt_2
al mantenimento diretto e che la madre vi concorrerà corrispondendo la somma di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il medesimo accordo può ritenersi altresì proporzionato alle attuali disponibilità economiche e alle condizioni lavorative e personali delle parti.
Invero, il percepisce una pensione sociale di euro 610,00 per tredici mensilità mentre la Pt_2
risulta attualmente priva di attività lavorativa, dopo aver lavorato durante la stagione Pt_1
estiva dell'anno 2023 come cameriera guadagnando circa euro 1.500,00 mensili.
Nonostante l'esiguo reddito del padre di , la predetta situazione di disoccupazione della CP_1
madre genera comunque un significativo squilibrio economico tra i redditi dei genitori il quale,
Pagina 7
considerato che
la figlia coabiterà con il padre, può ritenersi adeguatamente colmato dalla misura dell'assegno concordata.
La congruità dell'accordo è corroborata, inoltre, dall'accordo di trasferimento immobiliare sottoscritto in udienza e riguardante la casa familiare, sita in ER (OR) alla via Edmondo De
Amicis n. 50.
In forza di suddetto accordo la ha ceduto alla figlia il 100% della nuda proprietà Pt_1 CP_1 dell'immobile e del terreno agricolo confinante;
invece il mantenendo l'usufrutto, Pt_2
continuerà a viverci insieme alla figlia.
Anche alla luce di ciò, non sussiste alcuna ragione per non recepire integralmente le ulteriori condizioni concordate tra i coniugi, le quali concernono, peraltro, aspetti di natura patrimoniale integralmente rimessi alla disponibilità delle parti.
Quanto alla casa familiare e al confinante appezzamento di terreno, come poc'anzi anticipato le parti hanno previsto che dai loro accordi discendessero effetti direttamente traslativi di diritti reali: al riguardo sono stati eseguiti, con esito positivo, i controlli da espletarsi per la validità dei trasferimenti immobiliari.
La convenzione, sottoscritta da tutte le parti e ricevuta nel verbale dell'udienza del 09.01.2025, contiene, in particolare, le dichiarazioni concernenti gli atti di provenienza degli immobili,
l'identificazione catastale degli stessi, la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie depositata in catasto e la prestazione energetica dell'edificio, con i relativi allegati.
Il verbale d'udienza, contenente l'accordo, come atto pubblico, costituisce titolo idoneo per la trascrizione (art. 2657 cod. civ.), in margine alla quale, peraltro, va annotato la presente sentenza, in quanto con essa si accerta la sussistenza della condizione di efficacia della convenzione, per assenza di motivi ostativi, nei limiti del controllo giudiziale richiesto e rimesso in questa sede (cfr. Cass. civ.,
Sez. Un., n. 21761/2021).
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, in omologa degli accordi intervenuti tra le parti, definitivamente decidendo:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...], Parte_1 il 21/07/1975 e nato a [...], il [...], mandando al competente Parte_2
Pagina 8 Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (Comune di Nuragus, atto n. 1,
Parte I, Anno 2012).
B) Sull'accordo delle parti:
- prende atto che il continuerà a coabitare, unitamente alla figlia nella casa Pt_2 CP_1 familiare di cui ha l'usufrutto con l'uso di tutti i mobili e suppellettili che la compongono;
- prende atto che trasferirà la propria residenza in Mores (OR) alla via Pola Parte_1
n. 36 nella casa di cui è comproprietaria per ¼ con i germani per successione ereditaria a seguito del decesso dei propri genitori;
- dispone che il provvederà al mantenimento della figlia sino al raggiungimento Pt_2 CP_1 della sua indipendenza economica;
- dispone che la concorrerà al mantenimento della comune figlia corrispondendo la Pt_1 somma di euro 200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie;
la suddetta corresponsione dovrà avvenire, entro il giorno dieci di ogni mese, nella carta prepagata intestata alla figlia;
- prende atto che il Furgone Volkswagen LT 28 tg.FL461JB intestato alla Parte_1 verrà trasferito in proprietà esclusiva al , con passaggio di proprietà a carico di Parte_2 quest'ultimo;
- prende atto che, in ragione della reciproca indipendenza economica e della definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali operata, tra le parti danno atto non dovrà darsi luogo ad alcuna attribuzione patrimoniale a titolo di mantenimento.
C) In merito alle ulteriori disposizioni patrimoniali, prende atto che i coniugi intendono procedere, come con le reciproche obbligazioni assunte con il presente atto di fatto procedono, alla definitiva e complessiva regolamentazione dell'assetto economico dei loro rapporti economici e patrimoniali in conseguenza della irreversibile crisi coniugale. In particolare, prende atto che
"la sig.ra manifesta espressamente la volontà di trasferire, in favore della Parte_1 figlia (C.F.: ) nata a [...] il [...] e residente a [...]
ER (OR) alla via Edmondo De Amicis n. 50, la propria quota pari al 100% della nuda proprietà dell'immobile in ER (OR) alla via Edmondo De Amicis n. 50 e del relativo terreno confinante, di seguito meglio precisato:
- 1. Unità immobiliare ad uso civile abitazione sita alla via De Amicis n.50, articolata su piano seminterrato, terra e primo, collegati tra loro da una scala interna, composto al piano seminterrato da locale deposito, locale sgombero, bagno e posto auto, al piano terra da ingresso, soggiorno, disimpegno, cucina, due bagni, ripostiglio, tre vano letto, veranda e annesso tratto di cortile circostante il fabbricato, al piano primo da disimpegno, ripostiglio,
Pagina 9 due locali di sgombero e soppalco, confinante con la via De Amicis, con proprietà del signor e con proprietà dei venditori, censito al Catasto Urbano del Comune di ER Per_1 al Foglio 20 – Mappale 6290, Categoria A/7, Classe 1, Vani 10, Rendita € 955,45;
- 2. Appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq. 603, confinante con l'immobile meglio descritto al precedente n. 1, con proprietà per più lati, censito al Catasto Per_1
Terreni al Foglio 20 – Mappale 594 – Classe 1- di are 6 e centiare 3 – R.D. – R.A. € 1,40;
La sig.ra dichiara di conoscere e accettare lo stato degli immobili e la loro CP_1 provenienza, come da allegata documentazione e separata elencazione. Le parti convengono che, in considerazione dei complessivi rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorrenti, il presente trasferimento avviene senza alcuna corresponsione di alcuna somma di denaro.
Provenienza
Dichiarano le parti che l'immobile oggetto di trasferimento è pervenuto in forza di compravendita con atto a rogito del notaio dott. di Cagliari del 22.03.2011, rep. n. 182296 – racc. Persona_2
n. 47570, registrato presso l'Ufficio registro di Cagliari il 12.04.2011 al n. 3003, trascritto presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Oristano in data 20.04.2011 al n. Re.Gen. 2244
e n. Reg.Part. 16524.
Consistenza
La quota dell'oggetto del presente atto di trasferimento viene alienata nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova attualmente, con tutti i relativi diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive esistenti.
Rinuncia all'ipoteca legale
Le parti rinunciano all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale nascente dall'emananda sentenza che omologa le condizioni di separazione, con esonero per il competente conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità al riguardo, chiedendo entrambe che l'emananda omologa costituisca titolo per la trascrizione nei pubblici registri.
Garanzie
La parte alienante garantisce la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità, nella sua quota di appartenenza, dell'immobile oggetto del presente atto e la libertà dello stesso sino al trasferimento del presente contratto da garanzie reali da vincoli derivanti da pignoramento o sequestro, da oneri, da diritti reali o personali a terzi spettanti, da imposte o tasse arretrate e da privilegi fiscali e da ogni altro qualsiasi peso.
Dichiarazione di legge ai sensi dell'art. 19 comma 14 del D.L. 31/5/10 nr. 78, convertito con L.
30/710 n. 122.
La parte cedente, quale titolare della nuda proprietà degli immobili e terreni sopra citati, dichiara
Pagina 10 che: - L'unità immobiliare urbane sopra citate risultano essere censite presso il catasto urbano con i dati già indicati;
- Lo stato di fatto degli immobili oggetto del presente atto è conforme ai dati catastali sopramenzionati ed alle planimetrie catastali depositate presso il competente ufficio catastale sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (deposito presso l'Ufficio del
Catasto di Oristano in data 08/10/2020 prot. n. OR0178434), come da allegati e nel modo seguente: - Comune di ER – Foglio 20 – Mappale 6290 – Cat. A/7 – Classe 1 – Vani 10 –
Rendita € 955,45 - Comune di ER - Appezzamento di terreno agricolo della superficie di mq. 603, confinante con l'immobile meglio descritto al precedente n. 1, con proprietà Per_1 per più lati, censito al Catasto Terreni al Foglio 20 – Mappale 594 – Classe 1- di are 6 e centiare
3 – R.D. – R.A. € 1,40. Le parti confermano che la corrispondenza tra gli intestatari catastali e ipotecari è stata verificata.
Sicurezza impianti
Le parti dichiarano di essere state informate sulla disciplina in materia di sicurezza degli impianti di cui al D.M. n. 37/2008 e con riferimento agli impianti che corredano i beni oggetto del presente contratto. La parte cedente garantisce la parte cessionaria circa la conformità di detti impianti alla normativa in materia di sicurezza attualmente vigente;
le parti dichiarano altresì di essere a conoscenza dell'obbligo della parte cedente di consegnare alla parte acquirente la documentazione di cui al comma 3 dell'art. 1477 c.c che prevede la consegna dal venditore all'acquirente di tutti i documenti relativi alla proprietà ed all'uso della cosa venduta. La parte cessionaria esonera espressamente la parte cedente dall'obbligo di produrre la relativa documentazione.
Attestazioni ai sensi del D. Lgs. N. 192/2005
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 comma III del D.Lgs. n. 192/2005, così come novellato dal D.Lgs 311/2006, la parte cedente dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR
28.12.2000 n. 445, previamente ammonita sulla responsabilità penale cui può andare incontro ai sensi dell'art. 76 del citato provvedimento in caso di dichiarazioni mendaci, che il fabbricato oggetto del presente atto è un fabbricato ultimato;
ciò dando atto che per fabbricato ultimato si intende quello completo delle strutture esterne, interne e degli impianti e dispositivi tecnologici,
e per il quale sia possibile richiedere il rilascio dell'agibilità, ai sensi del combinato disposto degli art. 2, 6 e 8 del D.Lgs. 192/05 e che ricorrono le circostanze per cui vi è l'obbligo di dotare il fabbricato della certificazione energetica. In particolare, il cedente dichiara che la costruzione del fabbricato di cui sono parte le unità compravendute è stata eseguita in base alla Concessione edilizia rilasciata dal Comune di ER in data 11.03.1981 n. 48. La parte cessionaria dichiara di essere in possesso della documentazione relativa alla certificazione energetica dell'edificio
Pagina 11 oggetto del presente contratto, redatta, proprio su sua istanza, dal Geometra e CP_2 che viene allegata all'accordo delle presenti condizioni di separazione personale.
Dichiarazioni di legge: art. 46 del DPR 6/6/01 n. 380
La parte cedente dichiara ai sensi dell'art. 40 della L. 28.2.1985 n. 47 e successive modifiche nonché dell'art. 46 del DPR 6.6.2001 n. 380, che: - la costruzione del fabbricato di cui sono parte le unità compravendute è stata eseguita in base alla Concessione edilizia rilasciata dal Comune di ER in data 11.03.1981 n. 48.
- Successivamente, su tutti gli immobili oggetto del presente atto non sono state effettuate altre opere da realizzarsi sulla base di licenza edilizia, concessione ad edificare, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, SCIA o altro provvedimento autorizzativo;
- tutti gli immobili di cui al presente atto non sono stati oggetto di provvedimenti sanzionatori.
Imposta sugli immobili
Le parti dichiarano di essere a conoscenza che, alla luce della variazione del patrimonio immobiliare (variazioni di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi superficie), devono informarsi presso il comune competente per gli eventuali adempimenti dichiarativi ai fini delle imposte immobiliari.
Dichiarazioni ai sensi della L. 19 maggio 1975 n. 151
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, previamente ammonite sulla responsabilità penale cui possono andare incontro ai sensi dell'art. 76 del citato provvedimento in caso di dichiarazioni mendaci, la parte cessionaria dichiara, ai sensi della Legge 19.5.1975 n.
151 di essere legalmente coniugato in stato di separazione dei beni.
Dichiarazioni fiscali
Ai fini fiscali le parti chiedono che, in applicazione del disposto di cui all'art. 9d della L. 6/3/1987
n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 54 del 24/4-10/5/99 e dei principi di cui alle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E del 16 marzo 2000, nr. 27/E del 21.6.2012 e nr. 2/E del 21/2 2014, ogni ulteriore successivo incombente, anche relativo al passaggio immobiliare di cui sopra, sia considerato in regime di esenzione da qualsiasi tassa ed imposta bollo, registro, catastale, ipotecaria, ecc.
Spese
Le spese della presente procedura di separazione sono interamente compensate tra le parti;
ogni spesa, tassa e/o imposta connessa al trasferimento dell'immobile di cui al presente accordo, di trascrizione, annotazione tavolare e catastale saranno a carico di entrambe le parti.
Clausole di chiusura
Qualora qualsivoglia ragione o motivo osti alla trascrizione o alla validità del trasferimento
Pagina 12 operato in sede di verbale di scioglimento del matrimonio, i coniugi si impegnano a comparire avanti a Notaio che verrà designato di comune accordo al fine di riprodurre le rispettive manifestazioni di volontà e stipulare l'atto formale di cessione dei diritti immobiliari di cui sopra dichiarando fin d'ora di volersi valere dei benefici fiscali previsti dalla legge. In caso di errori materiali e/o mancanze derivanti dal presente atto, le spese saranno suddivise in egual misura tra le parti.
Esonero
Le parti, con espresso esonero da responsabilità del giudice e del cancelliere, dichiarano di aver verificato autonomamente gli intestatari catastali e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari, nonché la libertà degli immobili in oggetto da atti pregiudizievoli. Le parti, per il tramite del loro procuratore, si impegnano a curare autonomamente la trascrizione del verbale di udienza nei registri immobiliari ed a comunicare alla cancelleria l'esecuzione della formalità, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente”.
D) Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
29/04/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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