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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/10/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa NN ON Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. 722 / 2023 di Ruolo
Generale vertente t r a con l'avv. LUCCHIN ENRICA e l'avv. Parte_1
RN LE,
RICORRENTE
e
con l'avv. BARUFFINI ANDREINA Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del P.M. con l'intervento della Curatrice Speciale dei minori avv. SIMONA
STEFANUTTO
* * *
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI (rassegnate all'udienza del 2.10.2025)
1) Fermi l'affidamento condiviso di ed ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, il collocamento prevalente dei figli presso la madre, sig.ra CP_1
alla quale si conferma l'assegnazione della casa familiare, le frequentazioni
1 ed i contatti con il padre sono disciplinati come da ultima relazione della dott.ssa Guglielmetto dd. 26.09.2025, con successive modificazioni del calendario abbozzato ed in essere in base alle indicazioni della dott.ssa
stessa, su consenso delle parti nell'ottica di un progressivo Parte_2 aumento dei tempi di frequentazione padre-figli;
2) Assegno di mantenimento ordinario per i figli a carico del padre come da provvedimenti in essere e dunque 1.000,00 euro complessivi (500,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione monetaria come per legge annuale, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese alla sig.ra CP_1
3) Assegno unico universale in favore della mamma;
4) Riparto delle spese straordinarie disciplinate come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Udine 90% a carico del sig. e 10% a Pt_1
carico della sig.ra con decorrenza da ottobre 2025; CP_1
5) Assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad euro 200,00 (oltre
a rivalutazione monetaria annuale come per legge) con decorrenza dal mese di ottobre 2025 e rinuncia da parte del sig. al recupero a titolo di Pt_1 conguagli della differenza tra l'assegno stabilito in sede presidenziale e
l'assegno di mantenimento prima ridotto dal giudice istruttore e poi infine oggi concordato;
6) Prosecuzione dei percorsi di supporto psicologico per i minori con la dott.ssa presso il Consultorio Familiare, con valutazione dei Per_3
genitori sulla prosecuzione degli stessi anche in sede di percorso di supporto con la dott.ssa Guglielmetto;
7) Prosecuzione del percorso di terapia familiare con la dott.ssa
Guglielmetto, con spesa a carico del sig. Pt_1
8) Rinuncia alla domanda di addebito da parte della sig.ra e CP_1
contestuale accettazione della rinuncia da parte del sig. Pt_1
9) Spese legali compensate;
10) Revoca della nomina della Curatrice speciale avv. Stefanutto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 27.02.2023 e regolarmente notificato,
2 premesso di aver contratto matrimonio il 20/06/2009 Parte_1 con e che dall'unione sono nati i figli (il Controparte_1 Per_2
21.05.2011) e (il 18.01.2014), ha esposto che con il passare del Per_1
tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale, alle seguenti condizioni: assegnazione della casa familiare alla sig.ra in qualità di genitore collocatario della prole CP_1
minorenne; affidamento condiviso dei minori;
diritto di visita paterno come meglio indicato in atti;
assegno di mantenimento a carico del padre per euro
300,00 per ciascun figlio;
spese straordinarie interamente a carico del ricorrente, sino a che la resistente non avesse reperito attività lavorativa;
assegno unico interamente in favore della madre, fino ad occupazione lavorativa;
assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad euro
500,00 per un massimo di 8 mesi.
Si è costituita la sig.ra aderendo alla domanda di separazione, ma con CP_1 addebito della stessa al marito. La stessa, inoltre, ha chiesto: fermo l'affido condiviso dei minori, il collocamento prevalente presso di sé, con assegnazione in proprio favore dell'abitazione familiare e salvo il diritto di visita paterno, la previsione a carico del marito dell'obbligo di versare la somma di euro 1.600,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei minori (euro 800,00 ciascuno), oltre al rimborso integrale delle spese straordinarie, nonché la somma di euro 4.000,00 a titolo di assegno di mantenimento mensile per sé.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza ex art 708 c.p.c., ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha disposto: l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente presso la madre, con assegnazione della casa familiare;
il diritto/dovere del padre di vedere e tenere con sé i figli a week end alternati, oltre ad uno/due pomeriggi durante la settimana;
un assegno di mantenimento mensile per la prole a carico del ricorrente pari ad euro 600,00 ciascuno, oltre al 100% delle spese straordinarie;
un assegno di
3 mantenimento per la moglie pari ad euro 1.400,00 mensili.
Con sentenza parziale depositata in data 5.12.2023 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa in istruttoria per il prosieguo.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione di molteplici relazioni di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, nonché l'espletamento di CTU.
Con ordinanza dd. 20.06.2024, il giudice istruttore ha modificato i provvedimenti presidenziali in punto misure economiche, riducendo l'assegno di mantenimento per i figli ad euro 500,00 ciascuno e per la moglie ad euro 450,00, nonché ripartendo le spese straordinarie al 70% a carico del sig. e al 30% a carico della sig.ra Pt_1 CP_1
In seguito, il giudice istruttore ha provveduto, previa acquisizione del consenso delle parti, alla nomina dell'esperta ex art. 473-bis.26 c.p.c.
(dott.ssa Valentina Guglielmetto), affinché la psicologa avviasse una terapia familiare, volta a migliorare le dinamiche relazionali e comunicative tra i genitori e a ricostruire i rapporti tra il padre ed i figli.
All'esito di un ampio periodo di monitoraggio della complessiva situazione familiare, favorito anche dalla costante presenza e rendicontazione della
Curatrice Speciale nominata avv. Simona Stefanutto, nonché tenuto conto del complessivo miglioramento delle dinamiche familiari e della ripresa di frequentazioni libere e regolari tra il padre ed i figli, le parti sono infine riuscite a raggiungere un accordo complessivo su tutte le questioni controverse.
All'udienza del 30.09.2025, i procuratori hanno quindi rassegnato conclusioni congiunte chiedendone al Tribunale l'immediato accoglimento e rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa giunge, quindi, ora in decisione al Collegio.
Reputa il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate, infine, dalle parti, apparendo le stesse del tutto conformi agli interessi superiori, morali e materiali, dei minori.
Le spese di lite sono integralmente compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede
1) Dispone l'affidamento condiviso di ed ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori ed il collocamento prevalente dei figli presso la madre, sig.ra in favore della quale conferma l'assegnazione della casa familiare;
CP_1
2) Dispone che le frequentazioni ed i contatti tra e ed il Per_2 Per_1
padre avvengano liberamente, senza l'intermediazione dei Servizi
Sociali, e che gli stessi siano disciplinati come da ultima relazione della dott.ssa Guglielmetto dd. 26.09.2025 (“il padre il lunedì ed il giovedì andrà a prendere i ragazzi alle 16.30 e li riporterà a casa alle 21.00 con cena. Ogni 15 giorni il sabato li prenderà alle 16.30 e starà con loro fino alle 22.00. Se la mamma dovesse avere degli impegni nelle giornate di sua pertinenza chiede al padre la possibilità di stare con i figli”): sono autorizzate eventuali successive modificazioni del calendario in essere in base alle indicazioni della dott.ssa stessa, su consenso delle Parte_2
parti nell'ottica di un progressivo aumento dei tempi di frequentazione padre-figli, tenuto conto della prosecuzione del percorso terapeutico;
3) Prende atto, dunque, del consenso delle parti alla prosecuzione del percorso di terapia familiare presso la dott.ssa Valentina Guglielmetto, con spesa a carico del sig. ; Pt_1
4) Dispone che il padre, sig. versi alla madre, sig.ra entro il Pt_1 CP_1
giorno 15 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento ordinario per i figli la somma mensile pari a complessivi euro 1.000,00 (500,00 per ciascun figlio), oltre a rivalutazione monetaria annuale in base agli indici
ISTAT;
5) Assegno unico universale in favore della mamma;
6) Dispone che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine e ripartite come segue: 90% a carico del sig. e 10% a carico della Pt_1
5 sig.ra CP_1
7) Dispone che il sig. versi in favore della moglie, sig.ra a Pt_1 CP_1
titolo di assegno di mantenimento, entro il giorno 15 di ogni mese, una somma pari ad euro 200,00 (salva rivalutazione monetaria annuale come per legge), con decorrenza dal mese di ottobre 2025; prende atto della rinuncia da parte del sig. al recupero, a titolo di conguagli, della Pt_1 differenza tra l'assegno stabilito in sede presidenziale e l'assegno di mantenimento prima ridotto dal giudice istruttore e poi infine concordato tra le parti e oggi recepito in sentenza;
8) Dispone la prosecuzione dei percorsi di supporto psicologico per i minori con la dott.ssa presso il Consultorio Familiare competente: i Per_3 genitori si sono impegnati a valutare la prosecuzione di tali percorsi in sede di percorso di supporto con la dott.ssa Guglielmetto;
9) Prende atto della rinuncia alla domanda di addebito da parte della sig.ra e dell'avvenuta accettazione da parte del sig. CP_1 Pt_1
10) Compensa per l'intero tra tutte le parti le spese di lite;
11) Pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle parti, ciascuna per la metà;
12) Revoca la nomina della Curatrice Speciale avv. Simona Stefanutto nel presente procedimento.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa NN ON
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
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