Sentenza 28 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 28/09/2022, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/09/2022
N. 01479/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00900/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 900 del 2020, proposto dagli:
- Avv.ti Vitantonio Acquasanta e Claudio Minichiello, da sé medesimi rappresentati e difesi, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliato;
per l’ottemperanza
- alla sentenza n. 548/2017 di questo T.A.R., pubblicata il 07.04.2017, passata in giudicato, in specie quanto al pagamento delle somme previste a titolo di spese legali e accessori.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia.
Visto l’art. 114 c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 21 settembre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Richiamata la sentenza n. 548 del 2017 di questo T.A.R., non appellata, pronunciata sul ricorso degli stessi Avvocati Vitantonio Acquasanta e Claudio Minichiello, in base alla quale il Ministero della Giustizia veniva condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate « in complessivi euro 400,00 (quattrocento/00), oltre I.V.A. e C.P.A. ».
2.- Considerato che gli odierni ricorrenti allegano, senza replica da parte del Ministero intimato, « che risulta decorso infruttuosamente il termine moratorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (avvenuta il 1° dicembre del 2017), previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D. L. n.669/1996 (…) senza che il Ministero della Giustizia abbia provveduto a dare adempimento al provvedimento del Giudicante qui adito; che la medesima sentenza n. 548/2017, inoltre, è definitivamente passata in giudicato, giusta certificato reso dal Dirigente del Tribunale Amministrativo per la Puglia, Sezione di Lecce, del 22.11.2017 (…); che le spese successivamente sopportate alla pubblicazione della sentenza della quale oggi si chiede l’ottemperanza sono costituite dalla somma di euro 10,53 per la notifica della stessa sentenza nonché dalla somma di euro 11,54 per i diritti di copia in data 22.11.2017, come da documentazione che si deposita, per complessivi euro 22,07 ».
2.- Ritenuto che:
- dev’essere sancito l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione alla statuizione in parola, provvedendo al pagamento delle somme ivi specificamente previste - se e nella misura in cui siano tuttora dovute -, oltre agli accessori di legge e alle spese ulteriori aventi titolo nel provvedimento giudiziale del quale si chiede l’ottemperanza ( pari a euro 22,07, v. T.A.R. Puglia Lecce, sent. n. 1242/2019 ), anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996.
- per il predetto adempimento si fissa il termine di 90 giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
- può inoltre, sin d’ora, nominarsi quale commissario ad acta il Dirigente che verrà specificamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero intimato, il quale provvederà all’espletamento dell’incarico nell’ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza - a cura della parte ricorrente - e previa verifica dell’effettivo intervenuto integrale assolvimento degli obblighi di comunicazione.
- non è dovuto un compenso specifico al commissario ad acta in base al principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui al comma 8 dell’art. 5- sexies della legge n. 89/2001, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3.- Ritenuto, infine, che sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite, considerate le caratteristiche dell’attività defensionale prestata e dell’affare esaminato, e, comunque, l’elevatissimo numero di statuizioni in materia di legge c.d. Pinto da eseguire da parte del Ministero intimato e le conseguenti, obiettive difficoltà in cui lo stesso veniva a trovarsi ( v. tra le molte, oltre alle pronunce di questa Sezione, Consiglio di Stato, IV, 9 ottobre 2019, n. 6892; T.a.r. Lazio, I-quater, 20 marzo 2019, n. 3685; 3 aprile 2018, n. 3644 ).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 900 del 2020, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di provvedere inoltre al pagamento delle spese accessorie pari a euro 22,07, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione e/o notificazione di questa pronuncia.
Nomina inoltre quale commissario ad acta , per il caso di infruttuoso decorso del termine fissato, il Dirigente che verrà specificamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero intimato.
Fissa il termine di ulteriori 90 giorni per l’espletamento dell’incarico assegnato.
Dispone che la Segretaria della Sezione provveda alle comunicazioni di rito - tra cui, specificamente, al Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della Giustizia .
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 21 settembre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO