Sentenza breve 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 13/04/2026, n. 6547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6547 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06547/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02832/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2832 del 2026, proposto da Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Falzone e Francesco Oliverio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via degli Scipioni, n. 281;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica la Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Bando pubblicato in data 31 dicembre 2025 con il quale è stato indetto il Concorso pubblico per “il reclutamento di un contingente complessivo di n. 1.340 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, di cui n. 2 unità da inquadrare nell’Area delle elevate professionalità e n. 1.338 unità da inquadrare nell’Area dei funzionari dei ruoli di diverse Amministrazioni” nella parte in cui disciplina i requisiti per l’ammissione per “n. 2 funzionari chimici (Codice CHI-01)”;
- ove occorrer possa, della nota “nota prot. DFP-0064780-P del 9 settembre 2025 avente ad oggetto “concorsi unici ai sensi dell’articolo 35, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 4 marzo 2025, n. 25 convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69” e i successivi riscontri forniti dalle amministrazioni destinatarie” laddove non siano stati correttamente previsti i requisiti per l’ammissione;
- dei provvedimenti di ammissione, ove medio tempore assunti, che non siano abilitati all’esercizio della professione di chimico, non siano iscritti all’Albo dei Chimici e dei Fisici ovvero siano in possesso di titoli di studio non idonei all’iscrizione al medesimo Albo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ai provvedimenti indicati nei precedenti alinea, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo della posizione della ricorrente e nei limiti di cui all’interesse dedotto in giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, della Commissione Interministeriale Ripam, di Formez Pa e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2026 il dott. VA EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
- sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
1. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ha impugnato il Bando Ripam, pubblicato in data 31 dicembre 2025, con il quale è stato indetto il “Concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 1.340 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, di cui n. 2 unità da inquadrare nell’Area delle elevate professionalità e n. 1.338 unità da inquadrare nell’Area dei funzionari dei ruoli di diverse Amministrazioni” nella parte in cui disciplina i requisiti di ammissione per n. 2 funzionari chimici (Codice CHI-01), da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Ad avviso della Federazione, il bando, in parte qua , sarebbe illegittimo per i seguenti motivi:
2.1. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.M. 23 marzo 2018, dell’art. 8 L. 11 gennaio 2018, n. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e contraddittorietà ”.
Sostiene l’ente ricorrente che il bando avrebbe dovuto prevedere, quale requisito ulteriore di ammissione, l’iscrizione all’Albo dei Chimici, in coerenza con l’art. 3 del D.M. 23 marzo 2018 (“Ordinamento della professione di chimico e fisico”), in forza del quale “ Ai fini dell'esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico, in forma individuale, associata o societaria, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con soggetti pubblici o privati, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o di prestazione d'opera con soggetti pubblici o privati, anche ove tali rapporti siano saltuari e/o occasionali ed indipendentemente dalla tipologia contrattuale, è obbligatoria l'iscrizione all'Albo come previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ”.
2.2. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.M. 23 marzo 2018, dell’art. 8 L. 11 gennaio 2018, n. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233.Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 6, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e contraddittorietà ”.
In subordine, con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che, quandanche l’amministrazione non fosse obbligata a richiedere l’iscrizione all’albo professionale, avrebbe comunque dovuto limitare la partecipazione ai soggetti in possesso di titoli di studio idonei a consentire l’abilitazione professionale e l’iscrizione all’Albo dei Chimici, non potendo istituire un profilo professionale regolamentato aperto a soggetti privi dei requisiti per l’esercizio della relativa professione, laddove, per converso, la lex specialis non ammette la partecipazione di soggetti in possesso di talune lauree abilitanti, restringendo contra legem la platea dei partecipanti.
2.3. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.M. 23 marzo 2018, dell’art. 8 L. 11 gennaio 2018, n. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e contraddittorietà ”.
Il bando sarebbe illegittimo anche nella parte in cui consente la partecipazione di soggetti in possesso di lauree che non consentono l’iscrizione nel predetto albo.
3. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della Federazione ricorrente e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 23 marzo 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, va affermata la legittimazione ad agire della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici. Infatti, “ gli ordini professionali sono legittimati ad agire per la tutela di posizioni soggettive proprie o di interessi unitari della collettività da loro istituzionalmente espressa, nel secondo caso potendo sia reagire alla violazione delle norme poste a tutela della professione, sia perseguire vantaggi, anche strumentali, riferibili alla sfera della categoria nel suo insieme, con il solo limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni relative ad attività non soggette alla disciplina o potestà degli Ordini medesimi ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 9 dicembre 2023, n. 18517). Nel caso di specie, la Federazione ricorrente agisce invocando la violazione di norme che sovrintendono l’esercizio della professione, dovendo, dunque, riconoscersi la sua legittimazione ad agire nel presente giudizio.
6. Nel merito, i motivi dedotti, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati per le ragioni che seguono.
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale l’amministrazione, nell’individuazione dei requisiti di partecipazione ad un pubblico concorso, gode di ampia discrezionalità e “ le scelte relative, in quanto finalizzate alla concreta cura e all' effettivo perseguimento dell' interesse pubblico, riguardano il merito dell' azione amministrativa e sfuggono al sindacato di legittimità del G.A., salva la loro palese arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza ed irrazionalità in rapporto al fine che si intenda concretamente perseguire ” (T.A.R. Valle d’Aosta, Aosta, sez. I, 14 marzo 2023, n. 16). Ciò “ In assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all'affidamento di un determinato incarico ” (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 8 aprile 2024, n. 444), fonte normativa che non può essere individuata nell’art. 3 del D.M. 23 marzo 2018, per l’evidente ragione che la procedura concorsuale non è volta ad assumere candidati destinati ad esercitare una professione regolamentata, bensì soggetti che, più semplicemente, verranno adibiti alle mansioni previste per il profilo da reclutare. Ne deriva che l’assenza del titolo abilitante in capo agli aspiranti non presenta profili di incongruità o irragionevolezza.
Allo stesso modo, non appare irragionevole la scelta, da un lato, di estendere la partecipazione a soggetti che non possiedono un titolo abilitante, dall’altro, di escludere dalla partecipazione aspiranti in possesso di un titolo abilitante – scelta ampiamente discrezionale – proprio perché il dato della legittimazione all’iscrizione all’albo non costituisce un dato di riferimento.
In un precedente analogo, questa Sezione ha affermato che “ in materia di assunzione presso la pubblica amministrazione, permane una ineludibile distinzione tra le specifiche mansioni oggetto dell’instaurando rapporto di servizio con le amministrazioni di destinazione e tutte quelle che i partecipanti alla procedura selettiva potrebbero, potenzialmente, svolgere, in qualunque forma, a seguito del superamento di un esame di abilitazione, che richieda il possesso del medesimo titolo di studio, e della successiva iscrizione nel relativo albo professionale ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV ter, ord. n. 1572/25, confermata dal Consiglio di Stato).
7. Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA CO, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
VA EL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA EL | TA CO |
IL SEGRETARIO