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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/03/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6985 / 2024 R.G.
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti……………………Presidente rel. dott. Carmen Arcellaschi………………..Giudice dott. Ethel Matilde Ancona……………...Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c. promossa da
( ) nata a [...] il [...], rappresentata dall'Avv. Parte_1 C.F._1 GERVASONI ROBERTA giusta procura in atti;
per l'adozione di
( ) nato a [...] il [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
( nata a [...] il [...] Parte_3 CodiceFiscale_3
( ) nata a [...] il [...] Parte_4 CodiceFiscale_4
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 24.10.2024 con domanda ex artt. 291 e 311 c.c. chiedeva di far luogo all'adozione di Parte_1
e e, a tal fine, chiedeva che venisse fissata udienza di Parte_2 Parte_3 Parte_4 comparizione dell'adottante e degli adottandi, affinché manifestassero il consenso all'adozione. All'udienza del 26 febbraio 2025 l'istante confermava la propria volontà di adottare e Pt_2 Pt_3 Pt_4
i quali, a loro volta, manifestavano il proprio assenso.
Gli adottandi hanno chiesto di mantenere il proprio cognome, non aggiungendo il cognome “ Pt_1 dell'adottante. All'esito dell'udienza, il Giudice si riservava di riferire in Camera di Consiglio.
La domanda di adozione è fondata.
Ricorrono nel caso di specie le condizioni previste dagli artt. 291 c.c. e seguenti per far luogo all'adozione di persona maggiorenne.
Gli adottandi sono i figli biologici di , compagno di vita dell'adottante da oltre quindici anni Persona_1
e marito dal 28.09.2024.
L'adottante ha conosciuto gli adottandi quando erano in età adolescenziale ed è riuscita a instaurare con loro un rapporto sincero e profondo, costruendo una relazione fondata sul reciproco rispetto e sul sostegno.
All'udienza del 26 febbraio 2025 gli adottandi hanno evidenziato che sono stati loro stessi a chiedere di essere adottati. Le parti desiderano che il rapporto genitoriale, di fatto esistente, diventi tale anche dal punto di vista giuridico.
Sussiste senz'altro l'interesse di e all'adozione in virtù del profondo legame affettivo Pt_2 Pt_3 Pt_4 con Infatti l'adottante ha senza dubbio rappresentato una vera e propria figura genitoriale Parte_1 per gli adottandi soprattutto considerato il fatto che questi ultimi avevano perso la propria madre biologica, deceduta nel 2006.
Gli adottandi non sono coniugati e non hanno discendenti legittimi.
Il desiderio di procedere all'adozione è accompagnato dall'assenso di padre biologico degli Persona_1 adottandi, nonché coniuge dell'adottante. non ha avuto altri figli e non ha discendenti legittimi. Parte_1
Quanto alla volontà degli adottandi di mantenere il proprio cognome e non aggiungere quello dell'adottante, la richiesta va accolta in deroga a quanto previsto dall'art. 299 c.c. La ratio sottesa alla norma citata è invero quella di soddisfare l'interesse della parte adottata, costituendo l'attribuzione del cognome elemento identificativo del soggetto nelle formazioni sociali in cui esplica la propria personalità.
Costituisce principio generale del nostro ordinamento quello di consentire ad un soggetto di mantenere il cognome precedentemente attribuito ove tale cognome sia divenuto segno distintivo della sua identità personale all'interno della società. Attesa la natura e le peculiarità della procedura le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P Q M
Il Tribunale così provvede:
1) Fa luogo all'adozione di:
( ) nato a [...] il [...]; Parte_2 CodiceFiscale_2
( nata a [...] il [...]; Parte_3 CodiceFiscale_3
( ) nata a [...] il [...] Parte_4 CodiceFiscale_5 da parte di ( ) nata a [...] il [...]: Parte_1 C.F._1
2) Dispone che gli adottandi mantengano il proprio cognome senza aggiungere il cognome dell'adottante;
3) Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trascritta a cura della Cancelleria, nell'apposito registro comunicata al Comune di VIMERCATE per le prescritte annotazioni a margine degli atti di nascita:
Per Atto di nascita n. 470, P. 1, Serie A, Anno 1988; Parte_2
Per : Atto di nascita n. 279, P. 1, Serie A, Anno 1993; Parte_3
Per Atto di nascita n. 763, P. 1, Serie A, Anno 1996; Parte_4
4) Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 27 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti……………………Presidente rel. dott. Carmen Arcellaschi………………..Giudice dott. Ethel Matilde Ancona……………...Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c. promossa da
( ) nata a [...] il [...], rappresentata dall'Avv. Parte_1 C.F._1 GERVASONI ROBERTA giusta procura in atti;
per l'adozione di
( ) nato a [...] il [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
( nata a [...] il [...] Parte_3 CodiceFiscale_3
( ) nata a [...] il [...] Parte_4 CodiceFiscale_4
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 24.10.2024 con domanda ex artt. 291 e 311 c.c. chiedeva di far luogo all'adozione di Parte_1
e e, a tal fine, chiedeva che venisse fissata udienza di Parte_2 Parte_3 Parte_4 comparizione dell'adottante e degli adottandi, affinché manifestassero il consenso all'adozione. All'udienza del 26 febbraio 2025 l'istante confermava la propria volontà di adottare e Pt_2 Pt_3 Pt_4
i quali, a loro volta, manifestavano il proprio assenso.
Gli adottandi hanno chiesto di mantenere il proprio cognome, non aggiungendo il cognome “ Pt_1 dell'adottante. All'esito dell'udienza, il Giudice si riservava di riferire in Camera di Consiglio.
La domanda di adozione è fondata.
Ricorrono nel caso di specie le condizioni previste dagli artt. 291 c.c. e seguenti per far luogo all'adozione di persona maggiorenne.
Gli adottandi sono i figli biologici di , compagno di vita dell'adottante da oltre quindici anni Persona_1
e marito dal 28.09.2024.
L'adottante ha conosciuto gli adottandi quando erano in età adolescenziale ed è riuscita a instaurare con loro un rapporto sincero e profondo, costruendo una relazione fondata sul reciproco rispetto e sul sostegno.
All'udienza del 26 febbraio 2025 gli adottandi hanno evidenziato che sono stati loro stessi a chiedere di essere adottati. Le parti desiderano che il rapporto genitoriale, di fatto esistente, diventi tale anche dal punto di vista giuridico.
Sussiste senz'altro l'interesse di e all'adozione in virtù del profondo legame affettivo Pt_2 Pt_3 Pt_4 con Infatti l'adottante ha senza dubbio rappresentato una vera e propria figura genitoriale Parte_1 per gli adottandi soprattutto considerato il fatto che questi ultimi avevano perso la propria madre biologica, deceduta nel 2006.
Gli adottandi non sono coniugati e non hanno discendenti legittimi.
Il desiderio di procedere all'adozione è accompagnato dall'assenso di padre biologico degli Persona_1 adottandi, nonché coniuge dell'adottante. non ha avuto altri figli e non ha discendenti legittimi. Parte_1
Quanto alla volontà degli adottandi di mantenere il proprio cognome e non aggiungere quello dell'adottante, la richiesta va accolta in deroga a quanto previsto dall'art. 299 c.c. La ratio sottesa alla norma citata è invero quella di soddisfare l'interesse della parte adottata, costituendo l'attribuzione del cognome elemento identificativo del soggetto nelle formazioni sociali in cui esplica la propria personalità.
Costituisce principio generale del nostro ordinamento quello di consentire ad un soggetto di mantenere il cognome precedentemente attribuito ove tale cognome sia divenuto segno distintivo della sua identità personale all'interno della società. Attesa la natura e le peculiarità della procedura le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P Q M
Il Tribunale così provvede:
1) Fa luogo all'adozione di:
( ) nato a [...] il [...]; Parte_2 CodiceFiscale_2
( nata a [...] il [...]; Parte_3 CodiceFiscale_3
( ) nata a [...] il [...] Parte_4 CodiceFiscale_5 da parte di ( ) nata a [...] il [...]: Parte_1 C.F._1
2) Dispone che gli adottandi mantengano il proprio cognome senza aggiungere il cognome dell'adottante;
3) Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trascritta a cura della Cancelleria, nell'apposito registro comunicata al Comune di VIMERCATE per le prescritte annotazioni a margine degli atti di nascita:
Per Atto di nascita n. 470, P. 1, Serie A, Anno 1988; Parte_2
Per : Atto di nascita n. 279, P. 1, Serie A, Anno 1993; Parte_3
Per Atto di nascita n. 763, P. 1, Serie A, Anno 1996; Parte_4
4) Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 27 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti