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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2713 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14643/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14643/2024
avente per oggetto: separazione personale
promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. TESTA ROSSANA presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE
contro
CP_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni di cui al verbale d'udienza dell'08/05/2025
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 I signori e contraevano matrimonio in Marocco il Parte_1 CP_1
07/01/1994.
Dal matrimonio sono nati i figli: tre figli: a Moncalieri il 19 dicembre 1999, a Carmagnola Per_1 Per_2 il 18 ottobre 2001 e in Rabat (Marocco) il 10 luglio 2009. Per_3
Con ricorso depositato il 16/08/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge.
Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto affidamento, collocazione, mantenimento della prole minorenne e assegnazione della casa coniugale.
Con ordinanza del 29/10/2024 il Giudice Relatore incaricava i Servizi sociali territorialmente competenti a trasmettere relazione sulla situazione del minore e del nucleo familiare.
All'udienza del 08/05/2025, innanzi al Giudice Relatore, entrambe le parti rappresentano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni controverse. Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava i difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4
c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
DISPONE l'assegnazione alla moglie della casa coniugale, sita in Carignano, via Roma n. 19, unitamente agli arredi ivi presenti, disponendo che il sig. se ne allontani entro 40 giorni CP_1 decorrenti dall'8.5.2025.
AFFIDA il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione, residenza Per_3 anagrafica e dimora abituale presso la madre.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il minore liberamente, secondo le modalità Per_3 ed i tempi concordati tra padre e figlio, tenendo conto dei desideri e degli impegni scolastici e ricreativi del minore;
DISPONE a carico del signor un contributo al mantenimento del figlio pari CP_1 Per_3 all'importo mensile di € 200,00, somma annualmente rivalutabile secondo le variazioni degli indici
ISTAT, da versarsi in favore della moglie entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario a decorrere dal corrente mese, e pone a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% cadauno, il pagamento delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e odontoiatriche, nonché scolastiche, ricreative, sportive e socio-culturali relative al figlio (con applicazione del protocollo sulla ripartizione delle spese sottoscritto dai magistrati e dagli avvocati dell'Ordine di Torino);
DÀ ATTO che le parti sono d'accordo a che la madre percepisca, in via esclusiva, l'assegno unico relativo ai figli a decorrere dal mese di maggio, con impegno nel caso in cui l'Assegno Unico di maggio venga versato al sig. , lo stesso lo versi alla sig.ra . CP_1 Parte_1
DISPONE, in virtù dell'accordo raggiunto, la compensazione delle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14643/2024
avente per oggetto: separazione personale
promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. TESTA ROSSANA presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE
contro
CP_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni di cui al verbale d'udienza dell'08/05/2025
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 I signori e contraevano matrimonio in Marocco il Parte_1 CP_1
07/01/1994.
Dal matrimonio sono nati i figli: tre figli: a Moncalieri il 19 dicembre 1999, a Carmagnola Per_1 Per_2 il 18 ottobre 2001 e in Rabat (Marocco) il 10 luglio 2009. Per_3
Con ricorso depositato il 16/08/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge.
Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto affidamento, collocazione, mantenimento della prole minorenne e assegnazione della casa coniugale.
Con ordinanza del 29/10/2024 il Giudice Relatore incaricava i Servizi sociali territorialmente competenti a trasmettere relazione sulla situazione del minore e del nucleo familiare.
All'udienza del 08/05/2025, innanzi al Giudice Relatore, entrambe le parti rappresentano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni controverse. Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava i difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4
c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
DISPONE l'assegnazione alla moglie della casa coniugale, sita in Carignano, via Roma n. 19, unitamente agli arredi ivi presenti, disponendo che il sig. se ne allontani entro 40 giorni CP_1 decorrenti dall'8.5.2025.
AFFIDA il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione, residenza Per_3 anagrafica e dimora abituale presso la madre.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il minore liberamente, secondo le modalità Per_3 ed i tempi concordati tra padre e figlio, tenendo conto dei desideri e degli impegni scolastici e ricreativi del minore;
DISPONE a carico del signor un contributo al mantenimento del figlio pari CP_1 Per_3 all'importo mensile di € 200,00, somma annualmente rivalutabile secondo le variazioni degli indici
ISTAT, da versarsi in favore della moglie entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario a decorrere dal corrente mese, e pone a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% cadauno, il pagamento delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e odontoiatriche, nonché scolastiche, ricreative, sportive e socio-culturali relative al figlio (con applicazione del protocollo sulla ripartizione delle spese sottoscritto dai magistrati e dagli avvocati dell'Ordine di Torino);
DÀ ATTO che le parti sono d'accordo a che la madre percepisca, in via esclusiva, l'assegno unico relativo ai figli a decorrere dal mese di maggio, con impegno nel caso in cui l'Assegno Unico di maggio venga versato al sig. , lo stesso lo versi alla sig.ra . CP_1 Parte_1
DISPONE, in virtù dell'accordo raggiunto, la compensazione delle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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