Articolo 2 della Legge 6 agosto 1966, n. 643
Articolo 1Articolo 3
Versione
6 settembre 1966
Art. 2.
L'articolo 9 del citato decreto e' sostituito dal seguente:
"Ai direttori e agli insegnanti di ruolo degli Istituti musicali pareggiati compete il trattamento economico stabilito per il personale direttivo e docente dei Conservatori di musica".
Entrata in vigore il 6 settembre 1966