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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 24/12/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20061 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 20061/2019, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Alfio Ziino nell'interesse di e dall'avv. Parte_1
US ON nell'interesse di , sulla scorta del Controparte_1
decreto di regolamentazione dell'udienza adottato il 13.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 19.11.2025 (fissata per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con il medesimo provvedimento del 13.10.2025) - pronuncia la seguente
SENTENZA
tra nata a [...] il [...] (c.f. ), difesa e Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata dall'Avvocato Alfio Ziino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lipari, via Filippo Mancuso n. 12, per procura in atti;
ATTRICE
Contro
nata a [...] l'[...] (C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2
difesa e rappresentata dall'Avvocato US ON ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tortorici, via Filangeri n.42/D, come da procura in atti;
CONVENUTA
avente ad oggetto: proprietà.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda trae origine dall'atto di citazione del 29.08.2019, con cui l'attrice,
[...]
, conveniva in giudizio la sorella , premettendo Pt_1 Controparte_1
che le predette, insieme con la madre, , avevano acquistato per Controparte_2
successione legittima l'eredità del de cuius padre, , giusta dichiarazione Persona_1
di successione registrata a Lipari al n. 93 volume 190 e al n. 38 volume 191
(dichiarazione integrativa); che in particolare, con atto di divisione in notar Per_2
del 23/06/1997, le sorelle insieme con la madre (proprietarie per successione
[...]
per la quota di 1/3 ciascuno) procedevano ad attribuire a la proprietà Controparte_2
esclusiva del bene indicato al n.7 della premessa dell'atto di divisione, ovvero “la quota di ½ di un appartamento di quattro vani catastali a piano terra in Lipari, via Roma, confinante con detta via, con vano scala, con terrapieno, con proprietà . Nel n.c.e.u. Per_3
alla partita 1004062, foglio 98, particella 555, subalterno 1, zona censuaria prima, categoria
A/4, classe 4, rendita lire 540.000” e a attribuivano la proprietà Controparte_1
del bene indicato al n. 8 della predetta premessa, ovvero “la quota di ½ di un appartamento di quattro vani e mezzo catastali a piano terra in Lipari, via Roma, confinante con detta via, con , con vano scala, con terrapieno, con proprietà . Nel Persona_4 Per_3
n.c.e.u. alla partita 1004062, foglio 98, particella 555, subalterno 2, zona censuaria prima, categoria A/4, classe 4, rendita lire 607.500”; l'attrice deduceva, altresì, che la residua metà dei due cespiti suindicati appartenevano alla madre, “per Controparte_2
acquisto e costruzione, fattane unitamente al coniuge ” e che, infine, la madre, Persona_1
aveva lasciato all'attrice, con testamento olografo pubblicato con atto Controparte_2
del 15/05/2015 n. 28419, l'appartamento descritto al n. 7 del suindicato atto di divisione. Tanto premesso, rilevava che era stato commesso un Parte_1
errore nell'indicazione del subalterno catastale in sede di rogito di divisione ereditaria, ovvero si era proceduto all'inversione dei subalterni 1 e 2 degli appartamenti di cui al fg. 98 part.lla 555, così come evincibile dalla consistenza e dalla diversa metratura dei due appartamenti, di talché chiedeva di accertare che l'appartamento descritto al n.7
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dell'atto di divisione ricadente al fg. 98 part.lla 555 “subalterno 1” – attribuito all'attrice, giusto testamento olografo della – fosse invece correttamente Controparte_2
indicato al fg. 98 part.lla 555 “subalterno 2”. Rappresentava, inoltre, che la convenuta non aveva dato alcun riscontro alla richiesta di rettifica della predetta irregolarità, né aveva aderito al tentativo di mediazione. Ulteriormente, affermava Parte_1
di essere comproprietaria per la quota pari a ¼ dell'intero cespite ricadente al fg. 98 part.lla 555 subalterno 2, in virtù di successione materna, rappresentando che la sorella, , era invece titolare dei restanti ¾ di proprietà Controparte_1
(essendo anch'ella titolare di ¼ in virtù di successione materna e di 2/4 per atto di divisione notarile del 1997). L'attrice, dunque, concludeva chiedendo di “
1. riconoscere
e dichiarare che la signora è proprietaria in ragione di ¼ dell'appartamento Parte_1
in Lipari, isola di Lipari, via Roma Piano T, riportato in mappa al foglio 98 particella 555 in atto erroneamente indicato come subalterno 2, ma invece subalterno 1, disponendo le conseguenti volture catastali e trascrizioni;
2. Disporre la rettifica dell'atto di divisione in notar del 23/06/1997 n. 13080 del repertorio e n. 3551 della raccolta Persona_2
relativamente ai due appartamenti entrambi in Lipari, isola di Lipari, via Roma Paino T, riportati in mappa al foglio 98 particella 555 invertendosi gli attualmente indicati subalterni acquisendo l'attuale subalterno 1 la indicazione di subalterno 2, e l'attuale subalterno 2
l'indicazione di subalterno 1; 3. condannare la signora al pagamento di Controparte_1
spese e compensi del presente procedimento tenendo presente anche il rifiuto dalla stessa opposto alla composizione extragiudiziaria (predisposizione atto di rettifica in notar
- tentativo di mediazione)”. Persona_2
Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale domanda riconvenzionale del
8.01.2020, si costituiva in giudizio ed eccepiva, Controparte_1
preliminarmente, l'esistenza del dedotto errore materiale nell'atto di divisione del
23.06.1997, nonché dichiarava di essere proprietaria esclusiva dell'immobile oggetto di rivendica, identificato al fg. 98, part.555, sub.2, chiedendo, in via riconvenzionale, di riconoscere l'avvento usucapione del bene. La convenuta concludeva, pertanto,
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chiedendo di “1) Nel merito, rigettare integralmente le domande presentate dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2) In via riconvenzionale, ritenere e dichiarare
[...]
, unica e legittima proprietaria dell'appartamento sito in Lipari (Me), Via Roma, CP_1
Piano Terra, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Lipari al fg. 98, part.555, ad oggi sub.2, Cat. A/4, Classe 4, consistenza 4,5 vani, superficie catastale totale 69 mq, rendita euro 313,75, avente confini: vano scala, terrapieno e proprietà , ditta e Per_3 Persona_4
Via Roma, per averlo posseduto animo domini pubblicamente, ininterrottamente, pacificamente e senza opposizione di alcuno da oltre vent'anni; 3) Per l'effetto, dichiarare con sentenza costitutiva del diritto di proprietà, , unica e legittima Controparte_1
proprietaria dell'indicato appartamento ed ordinare la trascrizione dell'emittenda sentenza presso i competenti Registri Immobiliari di Messina e la relativa annotazione e voltura presso
l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, Ufficio Provinciale – Territorio
Servizi Catastali, esonerando i Responsabili degli Uffici da e per ogni responsabilità; 4) In caso di accertamento della difformità tra le planimetrie e i dati riportati al Catasto relativi agli appartamenti menzionati nel presente giudizio, per le ragioni esposte nella presente comparsa, ordinare la rettifica delle medesime planimetrie in conformità ai dati catastali”.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. la causa era istruita con l'audizione dei testi indicati dalla parte convenuta. All'udienza del 7.03.2024 era sospesa l'audizione dei testi e con decreto dell'8.03.2024, sciogliendo la riserva assunta alla predetta udienza, veniva disposta CTU sugli immobili oggetto di contestazione.
Depositata la consulenza tecnica in data 27.11.2024 e la successiva integrazione in data 25.03.2025, la causa era rinviata all'udienza dell'11.09.2025 per la precisazione delle conclusioni e, quindi, era rimessa alla udienza del 19.11.2025 per la discussione ex art. 281 sexies cpc. svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
Così riassunti i termini della controversia, il Tribunale rileva che la domanda di parte
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attrice è fondata e va accolta.
Principiando dalla domanda di rettifica dell'atto di divisione ereditaria del 23/06/1997, rogante in Notaio , ha dedotto la sussistenza di Persona_2 Parte_1
un errore di identificazione catastale dell'appartamento ad ella attribuito per successione testamentaria dalla madre, (v. testamento olografo Controparte_2
pubblicato con atto del 15.05.2015 n. 28419 del repertorio e n. 10132 della raccolta, all.to all'atto di citazione, “Io sottoscritta , ved. mia morte lascio a Parte_2 Per_5
mia figlia casa in via Roma, situata a piano terra di 3 vani con bagno e la CP_3
camera attigua con bagno”), ovvero l'appartamento “di quattro vani catastali a piano terra in Lipari, via Roma, confinante con detta via, con vano scala, con terrapieno, con proprietà
. Nel n.c.e.u. alla partita 1004062, foglio 98, particella 555, subalterno 1, zona Per_3
censuaria prima, categoria A/4, classe 4, rendita lire 540.000” (della cui esclusiva titolarità in capo all'attrice non vi è alcun dubbio tra le parti), laddove, nell'atto di divisione,
l'appartamento - di cui al punto n. 7 della premessa – era individuato al subalterno catastale n.1 anziché al subalterno 2, con cui invece si identificava l'appartamento di cui al punto n. 8 della premessa – ovvero l'appartamento “di quattro vani e mezzo catastali a piano terra in Lipari, via Roma, confinante con detta via, con , con Persona_4
vano scala, con terrapieno, con proprietà . Nel n.c.e.u. alla partita 1004062, foglio Per_3
98, particella 555, subalterno 2, zona censuaria prima, categoria A/4, classe 4, rendita lire
607.500” - (v. n. 7 e 8 della premessa dell'atto di divisione del 1997, in atti). L'attrice, invero, ha dichiarato che il predetto errore materiale è stato riportato nella visura storica per immobile annotata presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Messina, in difformità dall'originaria planimetria catastale (v. certificati storici catastali, estratti da foglio di mappa, coppia atto di divisione, all.ti all'atto di citazione), e ne ha chiesto, dunque, la rettifica.
Orbene, gli accertamenti peritali eseguiti in corso di causa hanno verificato e confermato l'errore materiale dedotto da parte attrice in seno all'atto di divisione ereditaria rogante in Notaio del 23.06.1997. In particolare, il CTU, Persona_2
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geom. , procedendo mediante attenta ispezione degli immobili oggetto Persona_6
di contestazione, “verificando i confini reali di ogni singolo immobile, sub.1 e sub.2” e confrontando “gli immobili con le planimetrie catastali giacenti presso l'agenzia delle entrate di Messina con lo stato attuale dei luoghi”, con valutazioni che possono essere interamente condivise in quanto svolte all'esito di corrette ed accurate operazioni peritali, ha affermato che “il sub 1 risulta intestato a ed è posseduto di Controparte_2
fatto, dalla convenuta;
il sub 2 risulta intestato a e ed è Controparte_2 Controparte_1
posseduto di fatto, dalla parte attrice” sicché “le parti, oggi sui luoghi sono in possesso del giusto bene, ma c/o l'agenzia delle entrate di Messina, insistono invertiti i subalterni” (v. relazione peritale depositata il 27.11.2024). Invero, mediante accertamenti scrupolosi ed esaustivi (anche in sede di risposte alle osservazioni mosse dalle parti), il CTU ha ulteriormente specificato che “nell'atto, DIVISONE EREDITARIA rogante in Notaio
del 23/06/1997 - repertorio n.13080 - raccolta n.3551 - Vengono invertiti i Persona_2
subalterni, di conseguenza anche trascritti, pertanto, allo stato attuale abbiamo questa realtà:
- il subalterno 1, è intestato a , ma di fatto è posseduto dalla convenuta. - il Controparte_2
subalterno 2, è intestato a e , ma di fatto è posseduto Controparte_2 Controparte_1
dall'attrice” sicché “allo stato attuale l'attrice è in possesso del giusto bene, di fatto nella visura risulta in ditta sbagliata. La stessa cosa si è ripetuta per il bene della parte convenuta”
(v. relazione integrativa depositata il 25.03.2025). Di talché, conclusivamente, può affermarsi che in relazione agli immobili di cui al foglio 98, particella 555, subalterno 1
e subalterno 2, vi sia stata una inversione dei dati. Per tali motivi, la domanda di rettifica avanzata dall'attrice può essere accolta, dovendosi disporre i consequenziali provvedimenti utili a rettificare l'atto di divisione.
Tanto precisato, rispetto alla seconda domanda proposta da , Parte_1
ritiene questo Giudice che essa sia correttamente sussumibile nell'azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ. L'attrice, invero, ha dedotto di essere comproprietaria dell'appartamento indicato catastalmente alla partita 1004062, foglio
98, particella 555, subalterno 2, poiché rimasto in comproprietà indivisa della madre,
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, e della sorella, e, dunque, caduto in Controparte_2 Controparte_1
successione legittima per la quota di ½ a seguito della morte della madre, avvenuta in data 27.04.2015 (v. estratto di morte di , in atti), e non già oggetto di Controparte_2
disposizioni testamentaria della de cuius (v. copia verbale pubblicazione testamento olografo di , all.to all'atto di citazione). Ha chiesto, dunque, di Controparte_2
“riconoscere e dichiarare che la signora è proprietaria in ragione di ¼ Parte_1
dell'appartamento in Lipari, isola di Lipari, via Roma Piano T, riportato in mappa al foglio
98 particella 555 in atto erroneamente indicato come subalterno 2, ma invece subalterno 1, disponendo le conseguenti volture catastali e trascrizioni” (v. atto di citazione). Di contro,
ha rappresentato di essere esclusiva proprietaria del predetto Controparte_1
bene “per averlo posseduto animo domini pubblicamente, ininterrottamente, pacificamente e senza opposizione di alcuno da oltre vent'anni” (v. comparsa di costituzione in atti).
Come è noto, colui che agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza dell'asserito dominio sulla cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri dante causa, fino ad un acquisto a titolo originario ovvero provare di aver posseduto il bene - anche attraverso precedenti danti causa - per il periodo di tempo necessario all'usucapione (cfr. Cass. 11521/1999). Tale onere probatorio muta allorquando il convenuto opponga alla domanda di rivendica una eccezione di usucapione che presupponga, come nel caso in specie, la provenienza del bene da una comune dante causa “Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo”.Tale rigore probatorio, tuttavia, si attenua quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque
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non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere, cfr. Cass. n.
28865/2021; Cass. Ordinanza 6 novembre 2023 n. 30828). Inoltre, l'opposizione di un acquisto per usucapione, il cui dies a quo sia successivo a quello del titolo di acquisto del rivendicante, comporta che - attenendo il thema disputandum alla appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto di esso da parte dell'attore - l'onere probatorio del rivendicante possa legittimamente ritenersi assolto, nel fallimento dell'avversa prova della prescrizione acquisitiva, con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale quel bene gli era stato trasmesso dal precedente titolare (Cfr. Cass. n. 13186 del 10.09.2002; in senso conforme Cass.
Sentenza n. 22418 del 29/11/2004; cfr. Cass. 12327 del 2001; Cass. 4748 del 1996;
Cass. n. 5472 del 2001 Rv. 545874).
In applicazione dei suesposti principi, non contestandosi l'appartenenza del bene controverso ai comuni dante causa ( e , genitori delle Controparte_2 Persona_1
parti), si ha un'attenuazione del rigore probatorio che contraddistingue l'azione di rivendica (cd. probatio diabolica), di talché l'attore è tenuto a provare solamente l'esistenza di un valido titolo di acquisto da parte sua, l'appartenenza del bene al suo dante causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere, nonché che tale appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto.
Quanto ai primi due presupposti, risulta pacifico tra le parti l'originario titolo di acquisto del bene immobile oggetto della controversia (atto di compravendita del
1985, v. all. atto di citazione nonché infra), per come riconosciuto dalla stessa
[...]
che non ha contestato la titolarità del cespite de quo alla madre, CP_1
(compravenduto, in ragione di metà, insieme con il ) Controparte_2 Persona_1
dichiarando che “Entrambe le unità immobiliari, sino al 25.02.1985, data della morte del comproprietario , erano cointestate allo stesso ed alla di lui coniuge, Persona_1 CP_2
. Successivamente, a seguito della dichiarazione di successione per causa di morte del
[...]
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23.08.1985, n.93, volume 190, nella quota del defunto erano subentrate le tre Persona_1
eredi. Dunque, la era divenuta comproprietaria per 4/6, e le due figlie, odierne parti CP_2
di causa, comproprietarie ciascuna per la quota di 1/6” (v. comparsa di costituzione in atti). La convenuta ha così ammesso, da un lato, l'anteriorità del titolo della comune dante causa rispetto alla data in cui la stessa assume di avere iniziato a possedere uti dominus il bene, id est dal 1997, anno della sottoscrizione dell'atto di divisione ereditaria (“ a seguito della divisione e, dunque, dal Controparte_1
23.06.1997…disponendo dell'appartamento come unica e legittima proprietaria… lo ha posseduto in maniera pubblica ed ininterrotta sino ad oggi”, v. comparsa di costituzione) e, dall'altro, la legittimità del titolo d'acquisto di derivante dalla Parte_1
qualità di erede della comune dante causa, . Peraltro, come la Controparte_2
giurisprudenza di legittimità ha più volte statuito sul punto, l'atto di divisione assume rilevanza probatoria nella controversia sulla proprietà tra i condividenti o i loro aventi causa, giacché la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula necessariamente il riconoscimento dell'appartenenza delle cose in comunione (cfr. Cass. civ. Sez. 2, sent. n. 4730 del
10/03/2015; ord. n. 1569 del 19/01/2022). Sicché il diritto di (com)proprietà di parte attrice deve ritenersi sufficientemente provato dall'espresso riconoscimento da parte della convenuta dell'appartenenza dell'immobile rivendicato al comune dante causa,
, antecedentemente all'epoca in cui parte convenuta assume di avere Controparte_2
iniziato a possedere uti dominus.
Ciò si traduce nella prova che il bene di cui alla partita 1004062, foglio 98, particella
555, subalterno 2, risulta, allo stato, per metà di proprietà della convenuta,
[...]
, in virtù dell'atto di divisione ereditaria del 1997, avente ad oggetto i CP_1
beni caduti nella successione del de cuius , tra cui configurava Persona_1
esclusivamente la “quota di 1/2 di un appartamento” indicato al punto n. 8 (“la quota di
½ di un appartamento di quattro vani e mezzo catastali a piano terra in Lipari, via Roma, confinante con detta via, con , con vano scala, con terrapieno, con proprietà Persona_4
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. Nel n.c.e.u. alla partita 1004062, foglio 98, particella 555, subalterno 2, zona Per_3
censuaria prima, categoria A/4, classe 4, rendita lire 607.500”, v. n.8 della premessa dell'atto di divisione ereditaria in atti), che è stato attribuito in via esclusiva a
[...]
(v. art. 1, punto 3 dell'atto di divisione ereditaria, in atti); e per la CP_1
restante metà, rientra nella successione legittima di , la quale, fino Controparte_2
all'atto di divisione ereditaria del 23.06.1997, risultava titolare di due distinte comunioni, per 1/3 di metà cespite, titolare mortis causa per successione del marito insieme con le figlie (cespite ad oggi intestato esclusivamente alla convenuta in virtù della predetta divisione, v. supra) e dell'intera proprietà dell'altra metà del cespite (ad oggi caduto in successione legittima di ) in virtù di atto di Controparte_2
compravendita inter vivos del 1985 (in quanto, come già detto, la risultava CP_2
originariamente cointestataria dell'intero bene insieme con il marito, de cuius Per_1
in virtù della compravendita del 6.05.1980 registrata al n. 5506 del repertorio e
[...]
n. 3113 della raccolta, avente ad oggetto il bene identificato alla “partita 6342 c.t. foglio
98 particella 565 in ditta non aggiornata ” e che, con dichiarazione Controparte_4
integrativa e rettificativa (della successione) n.38, Vol.191, registrata il 17.04.1986 al n.291/2, che è stato definitivamente catastato - sia la “metà indivisa fabbricato in corso di costruzione Lipari via Torrente Roma composto di piani terra, I° e 2° Piano, vani dodici fg.
98 part. 565 e 1306 confinante nell'intero con proprietà , , Per_4 Per_7 CP_5
Proprietà ” sia il “fabbricato corso costruzione composto di piani terra, I° e 2° Per_3
Lipari via Torrente Roma vani nove fg. 98 part. 555 e 1307, confinante via torrente Roma, via
Franza proprietà scolarici” - “alla partita 6024 del Comune di Lipari in Parte_3
fg. 98 part. 555 sub 1,2,3,4,5,6, e 7”, v. all.ti in atti). Del resto, l'attuale
[...]
contitolarità di e sulla res litigiosa risulta dalla Controparte_2 CP_1 CP_1
visura storica per immobile, annotata presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Messina (v. documentazione allegata da ambo le parti, in seno all'atto di citazione e alla comparsa di costituzione e risposta).
Ne discende, dunque, che l'allegazione di in ordine Controparte_1
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all'assunzione della qualità di esclusiva proprietaria dell'immobile de quo in forza dell'atto di divisione posto in essere nell'anno 1997 non solo è sfornita di qualsiasi principio di prova (considerato che le eredi di provvedevano Persona_1
esclusivamente “a sciogliere lo stato di comunione tra di loro esistente” relativamente ai soli beni del de cuius caduti in successione), ma è ampiamente contraddetta dal fatto che, all'epoca indicata, non aveva provveduto a donare la titolarità Controparte_2
della metà del cespite alla figlia, odierna convenuta, che possedeva in virtù dell'originaria compravendita del 1985. Infatti, secondo il principio di autonomia delle comunioni derivanti da diverso titolo (applicabile anche quando le comunioni riguardano i medesimi beni e intercorrono fra le stesse persone, v. tra le tante Cass. n.
3512/2019) per sciogliere la comunione di beni provenienti da titoli diversi, e perciò appartenenti a distinte comunioni, si deve procedere a tante divisioni quante sono le masse (cfr. Cass. 5798/1992, Cass. 314/2009, e da ultimo Cass. 18910/2020); non potendo l'atto di scioglimento della comunione – che all'epoca insisteva sull'intero cespite - concretizzarsi con un'unica divisione, necessitando invece tante divisioni quanti sono i titoli costitutivi delle singole comunioni (cfr. Cass. 18910/2020). Di talché, ribadendo che il predetto appartamento, nella quota di ½, risultava essere stato acquistato inter vivos dalla madre delle parti, , e non era stato oggetto Controparte_2
di donazione in favore della convenuta (e né potrebbe configurarsi tale la disposizione contenuta nell'atto di divisione ereditaria del 1997, avente oggetto, per l'appunto, esclusivamente lo scioglimento della comunione ereditaria del - Persona_1
diversamente, invece, è stato assunto dalla convenuta, secondo cui “ CP_1
, a seguito della divisione consacrata in atto pubblico redatto da Notaio il 23.06.1997,
[...]
come da accordi con la madre e la sorella , ritenendosi a tutti gli effetti unica e Parte_1
sola proprietaria del bene”, v. comparsa di costituzione in atti), su tale cespite può aprirsi la successione legittima della , la quale non ha disposto del bene Controparte_2
oggetto della res litigiosa nel testamento olografo redatto dalla stessa, depositato e pubblicato dal Notaio in data 15.05.2015, n. 28419 del Persona_8
repertorio e n. 10132 della raccolta (v. documento in atti). Pag. 11 a 17 R. G. n. 20061 / 2019
Orbene, a prescindere dalla circostanza che non potrebbe mai procedersi, anche laddove si accertasse la caduta del bene in comunione ereditaria, alla condanna al rilascio della quota di spettanza dell'attrice, in quanto la quota di comproprietà non ha una sua identificazione materiale, è evidente che la prima domanda rassegnata nelle conclusioni di cui all'atto di citazione ha natura dichiarativa, avendo la finalità di individuare il titolo della comproprietà di . Di talchè, la posizione Parte_1
assunta dalla convenuta ha finito per attenuare il rigore della probatio diabolica a carico dell'attrice, che ha fornito prova idonea della comproprietà del bene, attraverso la dimostrazione del proprio titolo, costituito dalla successione legittima di CP_2
, e del titolo della madre, che ha acquistato in comproprietà con il marito,
[...]
, la proprietà del bene controverso. Persona_1
Di contro, va rigettata la domanda riconvenzionale di usucapione avanzata da
[...]
. CP_1
Sul punto, deve muoversi dal pacifico assunto giudiziale che in caso di eredità indivisa, il coerede può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria l'interversione del titolo del possesso, attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa, occorrendo altresì che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus; tale volontà non può desumersi dal fatto che il coerede abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario provvedendo al pagamento delle imposte e alla manutenzione ricorrendo la presunzione juris tantum che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi (Cass. n.
7075/1999; n. 16841/2005; n. 7221/2009). L'onere della prova di tale dominio esclusivo sulla res comune grava sull'usucapiente (Cass. n. 13921/2002). Da tale impostazione segue che non rileva la circostanza paventata da CP_1
di avere abitato l'immobile per cui è causa per il tempo necessario ad
[...]
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usucapire (cfr., tra tante conformi applicazioni a fattispecie del genere, Cass., Sez. 2,
Ordinanza n. 9359 del 08/04/2021 “Il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune”. Nella specie la S.C., riformando la pronuncia di merito, ha escluso che possa costituire prova dell'usucapione di un appartamento la circostanza che il coerede, che già vi abitava con il padre, abbia continuato, dopo la morte di questi, ad essere
l'unico ad averne la disponibilità); né di aver pagato le relative utenze e eventuali oneri fiscali (“prima l'ICI e dopo l'IMU e la TASI nella misura sopra detta del 100%”, v. comparsa di costituzione e all.ti, nonché dichiarazioni rese dal Persona_9
all'udienza del 14.09.2023 “confermo di avere svolto su incarico della
[...]
convenuta attività di consulenza fiscale curando le dichiarazione dei Controparte_1
redditi annuali nonché il pagamento di imposte e tasse e ciò con riferimento all'immobile in questione”) (tra altre, Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 10734 del 04/05/2018 “Il coerede che dopo la morte del "de cuius" sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus".
Non è, al riguardo, univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione "iuris tantum" che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse degli altri”). Così come non è rilevante che la convenuta abbia effettuato a sue spese lavori di ristrutturazione dell'appartamento per renderlo abitabile (“ha corrisposto in via Pag. 13 a 17 R. G. n. 20061 / 2019
esclusiva tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria”, v. ancora comparsa di costituzione e all.ti); (cfr., in fattispecie del genere, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16841 del
11/08/2005 “Il coerede o il partecipante alla comunione può usucapire l'altrui quota indivisa della cosa comune, dimostrando l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso ma di possesso esclusivo ("uti dominus") e senza opposizione per il tempo al riguardo prescritto dalla legge, senza la necessità di compiere atti di "interversio possessionis" alla stregua dell'art. 1164 cod. civ., potendo, invece, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole ,tali da evidenziare un possesso esclusivo ed "animo domini" della cosa, incompatibili con il permanere del compossesso altrui;
viceversa, non sono al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad un estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore”) o che abbia dato in locazione il bene (v. ancora processo verbale del
14.09.2023 ove il teste ha riferito “l'immobile in questione è stato Persona_9
locato dalla a terzi ed io ho avuto modo di vedere i contratti ove la predetta CP_1 CP_1
risultava locatore;
avevano durata varia cambiando nel tempo i conduttori;
escludo comunque che l'uso fosse stagionale;
quindi confermo la circostanza lettami nei limiti suddetti”). Nel caso in esame è quindi ravvisabile uno stato di fatto consistente nel godimento esclusivo della cosa comune da parte di , che però Controparte_1
è inidoneo a farlo ritenere pari all'esercizio del possesso “ad usucapionem” in mancanza di allegazione e prova di comportamenti apertamente contrastanti ed incompatibili con il possesso altrui e volti a dimostrare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non uti condominus, e che appare, invece, uno stato di fatto derivante da un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altra comproprietaria, odierna attrice.
Ne segue, pertanto, l'irrilevanza di tutte le prove documentali e testimoniali, prodotte e reiteratamente richieste dalla convenuta, poiché inidonee a provare l'inequivocità del possesso ai fini dell'usucapione.
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In definitiva, dunque, l'attrice ha provato la sua qualità di comproprietaria per ½ della quota ereditaria derivante della successione legittima della de cuius (madre delle parti in causa) e, pertanto, della quota di ¼ sull'intero cespite di cui chiede il riconoscimento giudiziale con l'azione di rivendica nei confronti della convenuta, sicché la domanda va interalmente accolta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico della convenuta. Le predette spese vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante l'entità non complessa delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dello scaglione di riferimento individuato in quello compreso fra €. 5.201,00 e 26.000,00.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della convenuta, con obbligo di rimborso di quanto dall'attore eventualmente anticipato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R. G.
20061/2019:
1) ACCOGLIE la domanda attorea e dichiara, per l'effetto, che nell'atto di divisione del 23.06.1997 in notar n.13080 rep., n.3551 Persona_2
racc., registrato in Lipari il 14.07.1997 al n.181, nell'indicazione degli appartamenti catastati al foglio 98, particella 555, “subalterno 1” e
“subalterno 2” è stato commesso un errore di indicazione del subalterno catastale nel senso che, al n. 7 “appartamento di quattro vani catastali a piano terra in Lipari, via Roma, confinante con detta via, con vano scala, con terrapieno, con proprietà . Nel n.c.e.u. alla partita Per_3
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1004062, foglio 98, particella 555, subalterno 1, zona censuaria prima, categoria A/4, classe 4, rendita lire 540.000” andava indicato con il subalterno 2; e al n. 8 “un appartamento di quattro vani e mezzo catastali a piano terra in Lipari, via Roma, confinante con detta via, con , Persona_4
con vano scala, con terrapieno, con proprietà . Nel n.c.e.u. alla Per_3
partita 1004062, foglio 98, particella 555, subalterno 2, zona censuaria prima, categoria A/4, classe 4, rendita lire 607.500” andava indicato con il subalterno 1;
2) DISPONE, per l'effetto, la rettifica dell'atto di divisione in notar Per_2
del 23/06/1997 n. 13080 del repertorio e n. 3551 della raccolta
[...]
relativamente ai due appartamenti entrambi in Lipari, via Roma piano
T, riportati in mappa al foglio 98 particella 555 per come indicato al precedente punto 1);
3) DISPONE, per l'effetto, le conseguenti volture catastali e trascrizioni a cura di parte attrice se non previsto l'obbligo a carico dell'Ufficio;
4) RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte convenuta e, per l'effetto dichiara che è proprietaria in ragione di 1/4 della Parte_1
porzione immobiliare dell'appartamento di quattro vani e mezzo catastali a piano terra in Lipari, via Roma, confinante con detta via, con
, con vano scala, con terrapieno, con proprietà ; Persona_4 Per_3
alla partita 1004062, foglio 98, particella 555, subalterno 2 (ante CP_6
rettifica), zona censuaria prima, categoria A/4, classe 4, rendita lire
607.500;
5) CONDANNA alla refusione a favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali sostenute dall'attrice, che liquida in Pt_1
euro €.2.540,00 per compensi professionali, oltre c.p.a. e i.v.a. come per
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legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore distrattario, avv Alfio Ziino, che ha reso la dichiarazione di rito, nelle note scritte depositate il 14/10/2025;
6) PONE le spese di CTU, come liquidate in atti, definitivamente a carico della convenuta, con obbligo di restituzione alla parte attrice, se anticipataria.
Barcellona Pozzo di Gotto 24.12.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico got AN RA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 20061/2019, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Alfio Ziino nell'interesse di e dall'avv. Parte_1
US ON nell'interesse di , sulla scorta del Controparte_1
decreto di regolamentazione dell'udienza adottato il 13.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 19.11.2025 (fissata per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con il medesimo provvedimento del 13.10.2025) - pronuncia la seguente
SENTENZA
tra nata a [...] il [...] (c.f. ), difesa e Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata dall'Avvocato Alfio Ziino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lipari, via Filippo Mancuso n. 12, per procura in atti;
ATTRICE
Contro
nata a [...] l'[...] (C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2
difesa e rappresentata dall'Avvocato US ON ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tortorici, via Filangeri n.42/D, come da procura in atti;
CONVENUTA
avente ad oggetto: proprietà.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda trae origine dall'atto di citazione del 29.08.2019, con cui l'attrice,
[...]
, conveniva in giudizio la sorella , premettendo Pt_1 Controparte_1
che le predette, insieme con la madre, , avevano acquistato per Controparte_2
successione legittima l'eredità del de cuius padre, , giusta dichiarazione Persona_1
di successione registrata a Lipari al n. 93 volume 190 e al n. 38 volume 191
(dichiarazione integrativa); che in particolare, con atto di divisione in notar Per_2
del 23/06/1997, le sorelle insieme con la madre (proprietarie per successione
[...]
per la quota di 1/3 ciascuno) procedevano ad attribuire a la proprietà Controparte_2
esclusiva del bene indicato al n.7 della premessa dell'atto di divisione, ovvero “la quota di ½ di un appartamento di quattro vani catastali a piano terra in Lipari, via Roma, confinante con detta via, con vano scala, con terrapieno, con proprietà . Nel n.c.e.u. Per_3
alla partita 1004062, foglio 98, particella 555, subalterno 1, zona censuaria prima, categoria
A/4, classe 4, rendita lire 540.000” e a attribuivano la proprietà Controparte_1
del bene indicato al n. 8 della predetta premessa, ovvero “la quota di ½ di un appartamento di quattro vani e mezzo catastali a piano terra in Lipari, via Roma, confinante con detta via, con , con vano scala, con terrapieno, con proprietà . Nel Persona_4 Per_3
n.c.e.u. alla partita 1004062, foglio 98, particella 555, subalterno 2, zona censuaria prima, categoria A/4, classe 4, rendita lire 607.500”; l'attrice deduceva, altresì, che la residua metà dei due cespiti suindicati appartenevano alla madre, “per Controparte_2
acquisto e costruzione, fattane unitamente al coniuge ” e che, infine, la madre, Persona_1
aveva lasciato all'attrice, con testamento olografo pubblicato con atto Controparte_2
del 15/05/2015 n. 28419, l'appartamento descritto al n. 7 del suindicato atto di divisione. Tanto premesso, rilevava che era stato commesso un Parte_1
errore nell'indicazione del subalterno catastale in sede di rogito di divisione ereditaria, ovvero si era proceduto all'inversione dei subalterni 1 e 2 degli appartamenti di cui al fg. 98 part.lla 555, così come evincibile dalla consistenza e dalla diversa metratura dei due appartamenti, di talché chiedeva di accertare che l'appartamento descritto al n.7
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dell'atto di divisione ricadente al fg. 98 part.lla 555 “subalterno 1” – attribuito all'attrice, giusto testamento olografo della – fosse invece correttamente Controparte_2
indicato al fg. 98 part.lla 555 “subalterno 2”. Rappresentava, inoltre, che la convenuta non aveva dato alcun riscontro alla richiesta di rettifica della predetta irregolarità, né aveva aderito al tentativo di mediazione. Ulteriormente, affermava Parte_1
di essere comproprietaria per la quota pari a ¼ dell'intero cespite ricadente al fg. 98 part.lla 555 subalterno 2, in virtù di successione materna, rappresentando che la sorella, , era invece titolare dei restanti ¾ di proprietà Controparte_1
(essendo anch'ella titolare di ¼ in virtù di successione materna e di 2/4 per atto di divisione notarile del 1997). L'attrice, dunque, concludeva chiedendo di “
1. riconoscere
e dichiarare che la signora è proprietaria in ragione di ¼ dell'appartamento Parte_1
in Lipari, isola di Lipari, via Roma Piano T, riportato in mappa al foglio 98 particella 555 in atto erroneamente indicato come subalterno 2, ma invece subalterno 1, disponendo le conseguenti volture catastali e trascrizioni;
2. Disporre la rettifica dell'atto di divisione in notar del 23/06/1997 n. 13080 del repertorio e n. 3551 della raccolta Persona_2
relativamente ai due appartamenti entrambi in Lipari, isola di Lipari, via Roma Paino T, riportati in mappa al foglio 98 particella 555 invertendosi gli attualmente indicati subalterni acquisendo l'attuale subalterno 1 la indicazione di subalterno 2, e l'attuale subalterno 2
l'indicazione di subalterno 1; 3. condannare la signora al pagamento di Controparte_1
spese e compensi del presente procedimento tenendo presente anche il rifiuto dalla stessa opposto alla composizione extragiudiziaria (predisposizione atto di rettifica in notar
- tentativo di mediazione)”. Persona_2
Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale domanda riconvenzionale del
8.01.2020, si costituiva in giudizio ed eccepiva, Controparte_1
preliminarmente, l'esistenza del dedotto errore materiale nell'atto di divisione del
23.06.1997, nonché dichiarava di essere proprietaria esclusiva dell'immobile oggetto di rivendica, identificato al fg. 98, part.555, sub.2, chiedendo, in via riconvenzionale, di riconoscere l'avvento usucapione del bene. La convenuta concludeva, pertanto,
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chiedendo di “1) Nel merito, rigettare integralmente le domande presentate dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2) In via riconvenzionale, ritenere e dichiarare
[...]
, unica e legittima proprietaria dell'appartamento sito in Lipari (Me), Via Roma, CP_1
Piano Terra, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Lipari al fg. 98, part.555, ad oggi sub.2, Cat. A/4, Classe 4, consistenza 4,5 vani, superficie catastale totale 69 mq, rendita euro 313,75, avente confini: vano scala, terrapieno e proprietà , ditta e Per_3 Persona_4
Via Roma, per averlo posseduto animo domini pubblicamente, ininterrottamente, pacificamente e senza opposizione di alcuno da oltre vent'anni; 3) Per l'effetto, dichiarare con sentenza costitutiva del diritto di proprietà, , unica e legittima Controparte_1
proprietaria dell'indicato appartamento ed ordinare la trascrizione dell'emittenda sentenza presso i competenti Registri Immobiliari di Messina e la relativa annotazione e voltura presso
l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, Ufficio Provinciale – Territorio
Servizi Catastali, esonerando i Responsabili degli Uffici da e per ogni responsabilità; 4) In caso di accertamento della difformità tra le planimetrie e i dati riportati al Catasto relativi agli appartamenti menzionati nel presente giudizio, per le ragioni esposte nella presente comparsa, ordinare la rettifica delle medesime planimetrie in conformità ai dati catastali”.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. la causa era istruita con l'audizione dei testi indicati dalla parte convenuta. All'udienza del 7.03.2024 era sospesa l'audizione dei testi e con decreto dell'8.03.2024, sciogliendo la riserva assunta alla predetta udienza, veniva disposta CTU sugli immobili oggetto di contestazione.
Depositata la consulenza tecnica in data 27.11.2024 e la successiva integrazione in data 25.03.2025, la causa era rinviata all'udienza dell'11.09.2025 per la precisazione delle conclusioni e, quindi, era rimessa alla udienza del 19.11.2025 per la discussione ex art. 281 sexies cpc. svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
Così riassunti i termini della controversia, il Tribunale rileva che la domanda di parte
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attrice è fondata e va accolta.
Principiando dalla domanda di rettifica dell'atto di divisione ereditaria del 23/06/1997, rogante in Notaio , ha dedotto la sussistenza di Persona_2 Parte_1
un errore di identificazione catastale dell'appartamento ad ella attribuito per successione testamentaria dalla madre, (v. testamento olografo Controparte_2
pubblicato con atto del 15.05.2015 n. 28419 del repertorio e n. 10132 della raccolta, all.to all'atto di citazione, “Io sottoscritta , ved. mia morte lascio a Parte_2 Per_5
mia figlia casa in via Roma, situata a piano terra di 3 vani con bagno e la CP_3
camera attigua con bagno”), ovvero l'appartamento “di quattro vani catastali a piano terra in Lipari, via Roma, confinante con detta via, con vano scala, con terrapieno, con proprietà
. Nel n.c.e.u. alla partita 1004062, foglio 98, particella 555, subalterno 1, zona Per_3
censuaria prima, categoria A/4, classe 4, rendita lire 540.000” (della cui esclusiva titolarità in capo all'attrice non vi è alcun dubbio tra le parti), laddove, nell'atto di divisione,
l'appartamento - di cui al punto n. 7 della premessa – era individuato al subalterno catastale n.1 anziché al subalterno 2, con cui invece si identificava l'appartamento di cui al punto n. 8 della premessa – ovvero l'appartamento “di quattro vani e mezzo catastali a piano terra in Lipari, via Roma, confinante con detta via, con , con Persona_4
vano scala, con terrapieno, con proprietà . Nel n.c.e.u. alla partita 1004062, foglio Per_3
98, particella 555, subalterno 2, zona censuaria prima, categoria A/4, classe 4, rendita lire
607.500” - (v. n. 7 e 8 della premessa dell'atto di divisione del 1997, in atti). L'attrice, invero, ha dichiarato che il predetto errore materiale è stato riportato nella visura storica per immobile annotata presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Messina, in difformità dall'originaria planimetria catastale (v. certificati storici catastali, estratti da foglio di mappa, coppia atto di divisione, all.ti all'atto di citazione), e ne ha chiesto, dunque, la rettifica.
Orbene, gli accertamenti peritali eseguiti in corso di causa hanno verificato e confermato l'errore materiale dedotto da parte attrice in seno all'atto di divisione ereditaria rogante in Notaio del 23.06.1997. In particolare, il CTU, Persona_2
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geom. , procedendo mediante attenta ispezione degli immobili oggetto Persona_6
di contestazione, “verificando i confini reali di ogni singolo immobile, sub.1 e sub.2” e confrontando “gli immobili con le planimetrie catastali giacenti presso l'agenzia delle entrate di Messina con lo stato attuale dei luoghi”, con valutazioni che possono essere interamente condivise in quanto svolte all'esito di corrette ed accurate operazioni peritali, ha affermato che “il sub 1 risulta intestato a ed è posseduto di Controparte_2
fatto, dalla convenuta;
il sub 2 risulta intestato a e ed è Controparte_2 Controparte_1
posseduto di fatto, dalla parte attrice” sicché “le parti, oggi sui luoghi sono in possesso del giusto bene, ma c/o l'agenzia delle entrate di Messina, insistono invertiti i subalterni” (v. relazione peritale depositata il 27.11.2024). Invero, mediante accertamenti scrupolosi ed esaustivi (anche in sede di risposte alle osservazioni mosse dalle parti), il CTU ha ulteriormente specificato che “nell'atto, DIVISONE EREDITARIA rogante in Notaio
del 23/06/1997 - repertorio n.13080 - raccolta n.3551 - Vengono invertiti i Persona_2
subalterni, di conseguenza anche trascritti, pertanto, allo stato attuale abbiamo questa realtà:
- il subalterno 1, è intestato a , ma di fatto è posseduto dalla convenuta. - il Controparte_2
subalterno 2, è intestato a e , ma di fatto è posseduto Controparte_2 Controparte_1
dall'attrice” sicché “allo stato attuale l'attrice è in possesso del giusto bene, di fatto nella visura risulta in ditta sbagliata. La stessa cosa si è ripetuta per il bene della parte convenuta”
(v. relazione integrativa depositata il 25.03.2025). Di talché, conclusivamente, può affermarsi che in relazione agli immobili di cui al foglio 98, particella 555, subalterno 1
e subalterno 2, vi sia stata una inversione dei dati. Per tali motivi, la domanda di rettifica avanzata dall'attrice può essere accolta, dovendosi disporre i consequenziali provvedimenti utili a rettificare l'atto di divisione.
Tanto precisato, rispetto alla seconda domanda proposta da , Parte_1
ritiene questo Giudice che essa sia correttamente sussumibile nell'azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ. L'attrice, invero, ha dedotto di essere comproprietaria dell'appartamento indicato catastalmente alla partita 1004062, foglio
98, particella 555, subalterno 2, poiché rimasto in comproprietà indivisa della madre,
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, e della sorella, e, dunque, caduto in Controparte_2 Controparte_1
successione legittima per la quota di ½ a seguito della morte della madre, avvenuta in data 27.04.2015 (v. estratto di morte di , in atti), e non già oggetto di Controparte_2
disposizioni testamentaria della de cuius (v. copia verbale pubblicazione testamento olografo di , all.to all'atto di citazione). Ha chiesto, dunque, di Controparte_2
“riconoscere e dichiarare che la signora è proprietaria in ragione di ¼ Parte_1
dell'appartamento in Lipari, isola di Lipari, via Roma Piano T, riportato in mappa al foglio
98 particella 555 in atto erroneamente indicato come subalterno 2, ma invece subalterno 1, disponendo le conseguenti volture catastali e trascrizioni” (v. atto di citazione). Di contro,
ha rappresentato di essere esclusiva proprietaria del predetto Controparte_1
bene “per averlo posseduto animo domini pubblicamente, ininterrottamente, pacificamente e senza opposizione di alcuno da oltre vent'anni” (v. comparsa di costituzione in atti).
Come è noto, colui che agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza dell'asserito dominio sulla cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri dante causa, fino ad un acquisto a titolo originario ovvero provare di aver posseduto il bene - anche attraverso precedenti danti causa - per il periodo di tempo necessario all'usucapione (cfr. Cass. 11521/1999). Tale onere probatorio muta allorquando il convenuto opponga alla domanda di rivendica una eccezione di usucapione che presupponga, come nel caso in specie, la provenienza del bene da una comune dante causa “Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo”.Tale rigore probatorio, tuttavia, si attenua quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque
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non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere, cfr. Cass. n.
28865/2021; Cass. Ordinanza 6 novembre 2023 n. 30828). Inoltre, l'opposizione di un acquisto per usucapione, il cui dies a quo sia successivo a quello del titolo di acquisto del rivendicante, comporta che - attenendo il thema disputandum alla appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto di esso da parte dell'attore - l'onere probatorio del rivendicante possa legittimamente ritenersi assolto, nel fallimento dell'avversa prova della prescrizione acquisitiva, con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale quel bene gli era stato trasmesso dal precedente titolare (Cfr. Cass. n. 13186 del 10.09.2002; in senso conforme Cass.
Sentenza n. 22418 del 29/11/2004; cfr. Cass. 12327 del 2001; Cass. 4748 del 1996;
Cass. n. 5472 del 2001 Rv. 545874).
In applicazione dei suesposti principi, non contestandosi l'appartenenza del bene controverso ai comuni dante causa ( e , genitori delle Controparte_2 Persona_1
parti), si ha un'attenuazione del rigore probatorio che contraddistingue l'azione di rivendica (cd. probatio diabolica), di talché l'attore è tenuto a provare solamente l'esistenza di un valido titolo di acquisto da parte sua, l'appartenenza del bene al suo dante causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere, nonché che tale appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto.
Quanto ai primi due presupposti, risulta pacifico tra le parti l'originario titolo di acquisto del bene immobile oggetto della controversia (atto di compravendita del
1985, v. all. atto di citazione nonché infra), per come riconosciuto dalla stessa
[...]
che non ha contestato la titolarità del cespite de quo alla madre, CP_1
(compravenduto, in ragione di metà, insieme con il ) Controparte_2 Persona_1
dichiarando che “Entrambe le unità immobiliari, sino al 25.02.1985, data della morte del comproprietario , erano cointestate allo stesso ed alla di lui coniuge, Persona_1 CP_2
. Successivamente, a seguito della dichiarazione di successione per causa di morte del
[...]
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23.08.1985, n.93, volume 190, nella quota del defunto erano subentrate le tre Persona_1
eredi. Dunque, la era divenuta comproprietaria per 4/6, e le due figlie, odierne parti CP_2
di causa, comproprietarie ciascuna per la quota di 1/6” (v. comparsa di costituzione in atti). La convenuta ha così ammesso, da un lato, l'anteriorità del titolo della comune dante causa rispetto alla data in cui la stessa assume di avere iniziato a possedere uti dominus il bene, id est dal 1997, anno della sottoscrizione dell'atto di divisione ereditaria (“ a seguito della divisione e, dunque, dal Controparte_1
23.06.1997…disponendo dell'appartamento come unica e legittima proprietaria… lo ha posseduto in maniera pubblica ed ininterrotta sino ad oggi”, v. comparsa di costituzione) e, dall'altro, la legittimità del titolo d'acquisto di derivante dalla Parte_1
qualità di erede della comune dante causa, . Peraltro, come la Controparte_2
giurisprudenza di legittimità ha più volte statuito sul punto, l'atto di divisione assume rilevanza probatoria nella controversia sulla proprietà tra i condividenti o i loro aventi causa, giacché la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula necessariamente il riconoscimento dell'appartenenza delle cose in comunione (cfr. Cass. civ. Sez. 2, sent. n. 4730 del
10/03/2015; ord. n. 1569 del 19/01/2022). Sicché il diritto di (com)proprietà di parte attrice deve ritenersi sufficientemente provato dall'espresso riconoscimento da parte della convenuta dell'appartenenza dell'immobile rivendicato al comune dante causa,
, antecedentemente all'epoca in cui parte convenuta assume di avere Controparte_2
iniziato a possedere uti dominus.
Ciò si traduce nella prova che il bene di cui alla partita 1004062, foglio 98, particella
555, subalterno 2, risulta, allo stato, per metà di proprietà della convenuta,
[...]
, in virtù dell'atto di divisione ereditaria del 1997, avente ad oggetto i CP_1
beni caduti nella successione del de cuius , tra cui configurava Persona_1
esclusivamente la “quota di 1/2 di un appartamento” indicato al punto n. 8 (“la quota di
½ di un appartamento di quattro vani e mezzo catastali a piano terra in Lipari, via Roma, confinante con detta via, con , con vano scala, con terrapieno, con proprietà Persona_4
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. Nel n.c.e.u. alla partita 1004062, foglio 98, particella 555, subalterno 2, zona Per_3
censuaria prima, categoria A/4, classe 4, rendita lire 607.500”, v. n.8 della premessa dell'atto di divisione ereditaria in atti), che è stato attribuito in via esclusiva a
[...]
(v. art. 1, punto 3 dell'atto di divisione ereditaria, in atti); e per la CP_1
restante metà, rientra nella successione legittima di , la quale, fino Controparte_2
all'atto di divisione ereditaria del 23.06.1997, risultava titolare di due distinte comunioni, per 1/3 di metà cespite, titolare mortis causa per successione del marito insieme con le figlie (cespite ad oggi intestato esclusivamente alla convenuta in virtù della predetta divisione, v. supra) e dell'intera proprietà dell'altra metà del cespite (ad oggi caduto in successione legittima di ) in virtù di atto di Controparte_2
compravendita inter vivos del 1985 (in quanto, come già detto, la risultava CP_2
originariamente cointestataria dell'intero bene insieme con il marito, de cuius Per_1
in virtù della compravendita del 6.05.1980 registrata al n. 5506 del repertorio e
[...]
n. 3113 della raccolta, avente ad oggetto il bene identificato alla “partita 6342 c.t. foglio
98 particella 565 in ditta non aggiornata ” e che, con dichiarazione Controparte_4
integrativa e rettificativa (della successione) n.38, Vol.191, registrata il 17.04.1986 al n.291/2, che è stato definitivamente catastato - sia la “metà indivisa fabbricato in corso di costruzione Lipari via Torrente Roma composto di piani terra, I° e 2° Piano, vani dodici fg.
98 part. 565 e 1306 confinante nell'intero con proprietà , , Per_4 Per_7 CP_5
Proprietà ” sia il “fabbricato corso costruzione composto di piani terra, I° e 2° Per_3
Lipari via Torrente Roma vani nove fg. 98 part. 555 e 1307, confinante via torrente Roma, via
Franza proprietà scolarici” - “alla partita 6024 del Comune di Lipari in Parte_3
fg. 98 part. 555 sub 1,2,3,4,5,6, e 7”, v. all.ti in atti). Del resto, l'attuale
[...]
contitolarità di e sulla res litigiosa risulta dalla Controparte_2 CP_1 CP_1
visura storica per immobile, annotata presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Messina (v. documentazione allegata da ambo le parti, in seno all'atto di citazione e alla comparsa di costituzione e risposta).
Ne discende, dunque, che l'allegazione di in ordine Controparte_1
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all'assunzione della qualità di esclusiva proprietaria dell'immobile de quo in forza dell'atto di divisione posto in essere nell'anno 1997 non solo è sfornita di qualsiasi principio di prova (considerato che le eredi di provvedevano Persona_1
esclusivamente “a sciogliere lo stato di comunione tra di loro esistente” relativamente ai soli beni del de cuius caduti in successione), ma è ampiamente contraddetta dal fatto che, all'epoca indicata, non aveva provveduto a donare la titolarità Controparte_2
della metà del cespite alla figlia, odierna convenuta, che possedeva in virtù dell'originaria compravendita del 1985. Infatti, secondo il principio di autonomia delle comunioni derivanti da diverso titolo (applicabile anche quando le comunioni riguardano i medesimi beni e intercorrono fra le stesse persone, v. tra le tante Cass. n.
3512/2019) per sciogliere la comunione di beni provenienti da titoli diversi, e perciò appartenenti a distinte comunioni, si deve procedere a tante divisioni quante sono le masse (cfr. Cass. 5798/1992, Cass. 314/2009, e da ultimo Cass. 18910/2020); non potendo l'atto di scioglimento della comunione – che all'epoca insisteva sull'intero cespite - concretizzarsi con un'unica divisione, necessitando invece tante divisioni quanti sono i titoli costitutivi delle singole comunioni (cfr. Cass. 18910/2020). Di talché, ribadendo che il predetto appartamento, nella quota di ½, risultava essere stato acquistato inter vivos dalla madre delle parti, , e non era stato oggetto Controparte_2
di donazione in favore della convenuta (e né potrebbe configurarsi tale la disposizione contenuta nell'atto di divisione ereditaria del 1997, avente oggetto, per l'appunto, esclusivamente lo scioglimento della comunione ereditaria del - Persona_1
diversamente, invece, è stato assunto dalla convenuta, secondo cui “ CP_1
, a seguito della divisione consacrata in atto pubblico redatto da Notaio il 23.06.1997,
[...]
come da accordi con la madre e la sorella , ritenendosi a tutti gli effetti unica e Parte_1
sola proprietaria del bene”, v. comparsa di costituzione in atti), su tale cespite può aprirsi la successione legittima della , la quale non ha disposto del bene Controparte_2
oggetto della res litigiosa nel testamento olografo redatto dalla stessa, depositato e pubblicato dal Notaio in data 15.05.2015, n. 28419 del Persona_8
repertorio e n. 10132 della raccolta (v. documento in atti). Pag. 11 a 17 R. G. n. 20061 / 2019
Orbene, a prescindere dalla circostanza che non potrebbe mai procedersi, anche laddove si accertasse la caduta del bene in comunione ereditaria, alla condanna al rilascio della quota di spettanza dell'attrice, in quanto la quota di comproprietà non ha una sua identificazione materiale, è evidente che la prima domanda rassegnata nelle conclusioni di cui all'atto di citazione ha natura dichiarativa, avendo la finalità di individuare il titolo della comproprietà di . Di talchè, la posizione Parte_1
assunta dalla convenuta ha finito per attenuare il rigore della probatio diabolica a carico dell'attrice, che ha fornito prova idonea della comproprietà del bene, attraverso la dimostrazione del proprio titolo, costituito dalla successione legittima di CP_2
, e del titolo della madre, che ha acquistato in comproprietà con il marito,
[...]
, la proprietà del bene controverso. Persona_1
Di contro, va rigettata la domanda riconvenzionale di usucapione avanzata da
[...]
. CP_1
Sul punto, deve muoversi dal pacifico assunto giudiziale che in caso di eredità indivisa, il coerede può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria l'interversione del titolo del possesso, attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa, occorrendo altresì che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus; tale volontà non può desumersi dal fatto che il coerede abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario provvedendo al pagamento delle imposte e alla manutenzione ricorrendo la presunzione juris tantum che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi (Cass. n.
7075/1999; n. 16841/2005; n. 7221/2009). L'onere della prova di tale dominio esclusivo sulla res comune grava sull'usucapiente (Cass. n. 13921/2002). Da tale impostazione segue che non rileva la circostanza paventata da CP_1
di avere abitato l'immobile per cui è causa per il tempo necessario ad
[...]
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usucapire (cfr., tra tante conformi applicazioni a fattispecie del genere, Cass., Sez. 2,
Ordinanza n. 9359 del 08/04/2021 “Il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune”. Nella specie la S.C., riformando la pronuncia di merito, ha escluso che possa costituire prova dell'usucapione di un appartamento la circostanza che il coerede, che già vi abitava con il padre, abbia continuato, dopo la morte di questi, ad essere
l'unico ad averne la disponibilità); né di aver pagato le relative utenze e eventuali oneri fiscali (“prima l'ICI e dopo l'IMU e la TASI nella misura sopra detta del 100%”, v. comparsa di costituzione e all.ti, nonché dichiarazioni rese dal Persona_9
all'udienza del 14.09.2023 “confermo di avere svolto su incarico della
[...]
convenuta attività di consulenza fiscale curando le dichiarazione dei Controparte_1
redditi annuali nonché il pagamento di imposte e tasse e ciò con riferimento all'immobile in questione”) (tra altre, Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 10734 del 04/05/2018 “Il coerede che dopo la morte del "de cuius" sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus".
Non è, al riguardo, univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione "iuris tantum" che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse degli altri”). Così come non è rilevante che la convenuta abbia effettuato a sue spese lavori di ristrutturazione dell'appartamento per renderlo abitabile (“ha corrisposto in via Pag. 13 a 17 R. G. n. 20061 / 2019
esclusiva tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria”, v. ancora comparsa di costituzione e all.ti); (cfr., in fattispecie del genere, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16841 del
11/08/2005 “Il coerede o il partecipante alla comunione può usucapire l'altrui quota indivisa della cosa comune, dimostrando l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso ma di possesso esclusivo ("uti dominus") e senza opposizione per il tempo al riguardo prescritto dalla legge, senza la necessità di compiere atti di "interversio possessionis" alla stregua dell'art. 1164 cod. civ., potendo, invece, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole ,tali da evidenziare un possesso esclusivo ed "animo domini" della cosa, incompatibili con il permanere del compossesso altrui;
viceversa, non sono al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad un estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore”) o che abbia dato in locazione il bene (v. ancora processo verbale del
14.09.2023 ove il teste ha riferito “l'immobile in questione è stato Persona_9
locato dalla a terzi ed io ho avuto modo di vedere i contratti ove la predetta CP_1 CP_1
risultava locatore;
avevano durata varia cambiando nel tempo i conduttori;
escludo comunque che l'uso fosse stagionale;
quindi confermo la circostanza lettami nei limiti suddetti”). Nel caso in esame è quindi ravvisabile uno stato di fatto consistente nel godimento esclusivo della cosa comune da parte di , che però Controparte_1
è inidoneo a farlo ritenere pari all'esercizio del possesso “ad usucapionem” in mancanza di allegazione e prova di comportamenti apertamente contrastanti ed incompatibili con il possesso altrui e volti a dimostrare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non uti condominus, e che appare, invece, uno stato di fatto derivante da un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altra comproprietaria, odierna attrice.
Ne segue, pertanto, l'irrilevanza di tutte le prove documentali e testimoniali, prodotte e reiteratamente richieste dalla convenuta, poiché inidonee a provare l'inequivocità del possesso ai fini dell'usucapione.
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In definitiva, dunque, l'attrice ha provato la sua qualità di comproprietaria per ½ della quota ereditaria derivante della successione legittima della de cuius (madre delle parti in causa) e, pertanto, della quota di ¼ sull'intero cespite di cui chiede il riconoscimento giudiziale con l'azione di rivendica nei confronti della convenuta, sicché la domanda va interalmente accolta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico della convenuta. Le predette spese vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante l'entità non complessa delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dello scaglione di riferimento individuato in quello compreso fra €. 5.201,00 e 26.000,00.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della convenuta, con obbligo di rimborso di quanto dall'attore eventualmente anticipato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R. G.
20061/2019:
1) ACCOGLIE la domanda attorea e dichiara, per l'effetto, che nell'atto di divisione del 23.06.1997 in notar n.13080 rep., n.3551 Persona_2
racc., registrato in Lipari il 14.07.1997 al n.181, nell'indicazione degli appartamenti catastati al foglio 98, particella 555, “subalterno 1” e
“subalterno 2” è stato commesso un errore di indicazione del subalterno catastale nel senso che, al n. 7 “appartamento di quattro vani catastali a piano terra in Lipari, via Roma, confinante con detta via, con vano scala, con terrapieno, con proprietà . Nel n.c.e.u. alla partita Per_3
Pag. 15 a 17 R. G. n. 20061 / 2019
1004062, foglio 98, particella 555, subalterno 1, zona censuaria prima, categoria A/4, classe 4, rendita lire 540.000” andava indicato con il subalterno 2; e al n. 8 “un appartamento di quattro vani e mezzo catastali a piano terra in Lipari, via Roma, confinante con detta via, con , Persona_4
con vano scala, con terrapieno, con proprietà . Nel n.c.e.u. alla Per_3
partita 1004062, foglio 98, particella 555, subalterno 2, zona censuaria prima, categoria A/4, classe 4, rendita lire 607.500” andava indicato con il subalterno 1;
2) DISPONE, per l'effetto, la rettifica dell'atto di divisione in notar Per_2
del 23/06/1997 n. 13080 del repertorio e n. 3551 della raccolta
[...]
relativamente ai due appartamenti entrambi in Lipari, via Roma piano
T, riportati in mappa al foglio 98 particella 555 per come indicato al precedente punto 1);
3) DISPONE, per l'effetto, le conseguenti volture catastali e trascrizioni a cura di parte attrice se non previsto l'obbligo a carico dell'Ufficio;
4) RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte convenuta e, per l'effetto dichiara che è proprietaria in ragione di 1/4 della Parte_1
porzione immobiliare dell'appartamento di quattro vani e mezzo catastali a piano terra in Lipari, via Roma, confinante con detta via, con
, con vano scala, con terrapieno, con proprietà ; Persona_4 Per_3
alla partita 1004062, foglio 98, particella 555, subalterno 2 (ante CP_6
rettifica), zona censuaria prima, categoria A/4, classe 4, rendita lire
607.500;
5) CONDANNA alla refusione a favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali sostenute dall'attrice, che liquida in Pt_1
euro €.2.540,00 per compensi professionali, oltre c.p.a. e i.v.a. come per
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legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore distrattario, avv Alfio Ziino, che ha reso la dichiarazione di rito, nelle note scritte depositate il 14/10/2025;
6) PONE le spese di CTU, come liquidate in atti, definitivamente a carico della convenuta, con obbligo di restituzione alla parte attrice, se anticipataria.
Barcellona Pozzo di Gotto 24.12.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico got AN RA
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