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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/03/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2132 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
nato a [...] – U.S.A.) il 19 ottobre 1970, CF: Parte_1
; C.F._1
nata a [...] – U.S.A.) l'8 ottobre 2004, CF: Parte_2
; C.F._2 rappresentati e difesi giuste procure dagli Avv.ti Patrizia Mancuso ed Alessandro Amoruso ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Alessandro Amoruso in Roma, via
Principe Umberto n. 27;
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ), in persona del in carica, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici- alla via G. Da Fiore 34 - domicilia
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 27 gennaio 2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti l'intestato Tribunale il chiedendo che venga Controparte_1 dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da un avo italiano.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di nato a [...] Persona_1
(CS) in data 29 aprile 1895 (bisnonno) (All.1); si univa in matrimonio con Persona_1
(bisnonna) in data 22 giugno 1919 (All.2); da tale unione, nasceva, in data Controparte_3
27 marzo 1926, (nonno) (All.3). Persona_2
In data 21 novembre 1929 acquistava lo status di cittadino degli Stati Uniti Persona_1
d'America (All.4).
1 nonno del ricorrente, prima di contrarre matrimonio, aggiungeva il nome Persona_3 al proprio, divenendo pertanto Per_4 Persona_5 Persona_5 si univa in matrimonio con (nonna), in data 21 giugno 1947 (All. Controparte_4
5); da tale unione nasceva, in data 31 marzo 1948, (padre) (All. 6). Persona_6 si univa in matrimonio con (madre), in data 18 Persona_6 Persona_7 gennaio 1969 (All.7); da tale unione nasceva, in data 19 ottobre 1970, Parte_1
(figlio – ricorrente) (All. 8). si univa in matrimonio con in data 25 agosto Parte_1 Persona_8
2001 (All. 9); da tale unione nasceva, in data 8 ottobre 2004, Parte_2
(ricorrente) (All. 10).
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda Controparte_1 di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda. Istruita con produzione documentale, all'udienza del 27/01/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
2. Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in
America.
Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini”) confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza, come puntualmente formalizzato nella circolare n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 del , che ha chiarito come i discendenti di emigrante sono da reputarsi Controparte_1 cittadini italiani iure sanguinis anche se di derivazione materna purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano si sia sì naturalizzato Persona_1 cittadino americano (1929) ma solo dopo aver generato (1926) il figlio Persona_5
e, quindi, avergli trasmesso la cittadinanza italiana, da quest'ultimo poi comunicata a
[...] tutti i suoi discendenti.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come hanno fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani all'estero, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
2 In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_3
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunale Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicano l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa Parte_4 in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il – spesso venendo bloccata, a monte, a causa della mancanza di date Parte_3 disponibili, la stessa prenotazione degli appuntamenti – appare giustificato l'accesso alla via giurisdizionale.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale e non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario
(cfr. Cass. n. 28873/2008).
La mancata opposizione da parte del giustifica la compensazione Controparte_1 integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
nato a [...] – U.S.A.) il 19 ottobre 1970, CF: Parte_1
; C.F._1
nata a [...] – U.S.A.) l'8 ottobre 2004, CF: Parte_2
; C.F._2
B) ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 26.2.2025 Il Giudice dott. Pietro Caré
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