TRIB
Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/09/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1513 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17/09/1969,
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo SACCHET e Fabio COCCO;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i coniugi dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i rispettivi obblighi previsti per legge.
2. La casa coniugale ubicata in Vicenza, viale Trieste, 451, permane in proprietà e piena disponibilità del sig. e le figlie continueranno a risiedere con Parte_2
quest'ultimo finchè lo desidereranno;
entro due mesi dalla pronuncia della separazione la sig.ra trasferirà altrove la propria residenza, unitamente ai propri effetti Pt_1
personali.
3. I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi reciprocamente per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 14/05/1988, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza dell'1/07/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto: - i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositata il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché
questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in Vicenza in data 14/05/1988 con atto trascritto Parte_2
al n. 137, parte II, serie A, anno 1988, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1513 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17/09/1969,
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo SACCHET e Fabio COCCO;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i coniugi dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i rispettivi obblighi previsti per legge.
2. La casa coniugale ubicata in Vicenza, viale Trieste, 451, permane in proprietà e piena disponibilità del sig. e le figlie continueranno a risiedere con Parte_2
quest'ultimo finchè lo desidereranno;
entro due mesi dalla pronuncia della separazione la sig.ra trasferirà altrove la propria residenza, unitamente ai propri effetti Pt_1
personali.
3. I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi reciprocamente per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 14/05/1988, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza dell'1/07/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto: - i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositata il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché
questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in Vicenza in data 14/05/1988 con atto trascritto Parte_2
al n. 137, parte II, serie A, anno 1988, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo