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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/05/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 4404/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Pasquale Perfetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4404/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Asti, rappresentata e difesa dall'avv. ICARDI PIERA come da procura in atti e
, (C.F. ), nato ad [...] il [...] Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. FILIPPI VALERIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in ISOLA D'ASTI il 21/06/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ISOLA D'ASTI (atto n. 7 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 21.02.2010 e l 18.01.2013. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 23/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
Con decreto del 09.02.2025, la Presidente del Tribunale di Asti, Dott.ssa Ombretta Salvetti, fissava udienza di comparizione delle parti al giorno 04.03.2025, per sentire i coniugi a chiarimenti sulle
1 condizioni della separazione onde verificarne l'effettiva corrispondenza all'interesse dei minori. All'udienza del 04.03.25, rinviata al 15.04.2025, per impedimento del sig. a presenziarvi, i Pt_2 coniugi precisavano ed illustravano le condizioni richieste, richiamando il contenuto delle note scritte del 07.04.2025, ed insistendo nelle loro comuni istanze, che le parti hanno concordemente e parzialmente integrato a maggior tutela dei figli minori.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
I figli e erranno affidati ad entrambi i genitori secondo i principi dell'affido condiviso Per_1 Per_2 ed avranno la residenza anagrafica presso la madre.
I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente agli atti di ordinaria amministrazione, nel senso che la responsabilità spetterà a quello dei due genitori presso il quale i figli si trovano in quel momento ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni relative alla salute, istruzione, educazione e residenza.
Il padre godrà dei seguenti tempi di frequentazione dei figli:
- i figli potranno incontrare liberamente il padre previo accordo con la loro madre e, comunque nel rispetto delle esigenze/impegni scolastici ed extra scolastici della prole, nonchè in relazione ai turni lavorativi del sig. ; Pt_2
- a week end alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
- in settimana uno o due pomeriggi con pernotto.
Modifiche al calendario sovra riportato potranno essere concordate tra i genitori in relazione alle diverse esigenze lavorative degli stessi, nonché agli impegni e desideri dei minori. Tenuto conto altresì che il sig. - che attualmente è ospite presso la di lui madre - si è già attivato per reperire Pt_2 una collocazione abitativa più spaziosa e quindi maggiormente idonea ad accogliere la prole.
Le parti convengono che le festività natalizie siano suddivise tra loro in due periodi di pari durata (dal 23/12 sino al 31/12, ore 10,00 alla serata del 6 gennaio) da assegnarsi all'uno o all'altro con alternanza di anno in anno del periodo comprensivo del giorno di Natale. Si precisa che quella parte che non avrà avuto con sé la prole il giorno di Natale, trascorrerà con i minori tutto il giorno della Vigilia, sino alle ore 10,30 del giorno dopo, per lo scambio degli auguri e dei doni.
Le vacanze pasquali e le altre festività/ponti infrannuali saranno suddivisi in parti uguali secondo il criterio dell'alternanza.
2 Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni (anche consecutivi) previa comunicazione del luogo di villeggiatura prescelto. In ogni caso i genitori, quando si allontaneranno per più giorni con la prole, per vacanze e/o ponti) dovranno comunicare all'altra parte il luogo di destinazione.
Il sig. si impegna a versare alla moglie la somma mensile complessiva di euro 300,00 Pt_2
(trecento/00) quale contributo al mantenimento della prole (euro 150,00 a figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese su conto corrente intestato alla sig.ra e da rivalutarsi Parte_1 annualmente ex Istat (prima rivalutazione maggio 2026).
Le spese mediche non coperte dal S.S.N. e le spese straordinarie tutte - ove previamente concordate e documentate, salvi i casi di necessità ed urgenza – verranno sostenute nella misura del 50% in capo a ciascun genitore, così come da Protocollo d'Intesa delle spese del Tribunale di Asti. Tali spese, salvi i casi di necessità ed urgenza e di routine, dovranno essere previamente concordate dai genitori e successivamente documentate per poter essere oggetto di rimborso da parte dell'alto coniuge, fatto salvo quanto indicato nel citato protocollo.
PRENDE ATTO CHE:
I genitori potranno continuare ad essere coadiuvati dai nonni paterni e materni nella gestione della prole.
I genitori dovranno essere reperibili telefonicamente quando avranno con sé i figli e/o comunque ove si renda necessario conferire relativamente a problematiche/decisioni attinenti alla prole.
Assegno Unico Universale come per legge. Le detrazioni fiscali saranno nella misura del 50% in capo a ciascun genitore.
L'autovettura intestata al sig. che, peraltro, continuerà a versare le rate del finanziamento, Pt_2 rimarrà nella sua esclusiva disponibilità.
Con il presente accordo di separazione, i ricorrenti dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che, conseguentemente, nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra.
Spese del presente giudizio compensate.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ISOLA D'ASTI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 29/04/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Pasquale Perfetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4404/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Asti, rappresentata e difesa dall'avv. ICARDI PIERA come da procura in atti e
, (C.F. ), nato ad [...] il [...] Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. FILIPPI VALERIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in ISOLA D'ASTI il 21/06/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ISOLA D'ASTI (atto n. 7 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 21.02.2010 e l 18.01.2013. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 23/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
Con decreto del 09.02.2025, la Presidente del Tribunale di Asti, Dott.ssa Ombretta Salvetti, fissava udienza di comparizione delle parti al giorno 04.03.2025, per sentire i coniugi a chiarimenti sulle
1 condizioni della separazione onde verificarne l'effettiva corrispondenza all'interesse dei minori. All'udienza del 04.03.25, rinviata al 15.04.2025, per impedimento del sig. a presenziarvi, i Pt_2 coniugi precisavano ed illustravano le condizioni richieste, richiamando il contenuto delle note scritte del 07.04.2025, ed insistendo nelle loro comuni istanze, che le parti hanno concordemente e parzialmente integrato a maggior tutela dei figli minori.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
I figli e erranno affidati ad entrambi i genitori secondo i principi dell'affido condiviso Per_1 Per_2 ed avranno la residenza anagrafica presso la madre.
I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente agli atti di ordinaria amministrazione, nel senso che la responsabilità spetterà a quello dei due genitori presso il quale i figli si trovano in quel momento ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni relative alla salute, istruzione, educazione e residenza.
Il padre godrà dei seguenti tempi di frequentazione dei figli:
- i figli potranno incontrare liberamente il padre previo accordo con la loro madre e, comunque nel rispetto delle esigenze/impegni scolastici ed extra scolastici della prole, nonchè in relazione ai turni lavorativi del sig. ; Pt_2
- a week end alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
- in settimana uno o due pomeriggi con pernotto.
Modifiche al calendario sovra riportato potranno essere concordate tra i genitori in relazione alle diverse esigenze lavorative degli stessi, nonché agli impegni e desideri dei minori. Tenuto conto altresì che il sig. - che attualmente è ospite presso la di lui madre - si è già attivato per reperire Pt_2 una collocazione abitativa più spaziosa e quindi maggiormente idonea ad accogliere la prole.
Le parti convengono che le festività natalizie siano suddivise tra loro in due periodi di pari durata (dal 23/12 sino al 31/12, ore 10,00 alla serata del 6 gennaio) da assegnarsi all'uno o all'altro con alternanza di anno in anno del periodo comprensivo del giorno di Natale. Si precisa che quella parte che non avrà avuto con sé la prole il giorno di Natale, trascorrerà con i minori tutto il giorno della Vigilia, sino alle ore 10,30 del giorno dopo, per lo scambio degli auguri e dei doni.
Le vacanze pasquali e le altre festività/ponti infrannuali saranno suddivisi in parti uguali secondo il criterio dell'alternanza.
2 Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni (anche consecutivi) previa comunicazione del luogo di villeggiatura prescelto. In ogni caso i genitori, quando si allontaneranno per più giorni con la prole, per vacanze e/o ponti) dovranno comunicare all'altra parte il luogo di destinazione.
Il sig. si impegna a versare alla moglie la somma mensile complessiva di euro 300,00 Pt_2
(trecento/00) quale contributo al mantenimento della prole (euro 150,00 a figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese su conto corrente intestato alla sig.ra e da rivalutarsi Parte_1 annualmente ex Istat (prima rivalutazione maggio 2026).
Le spese mediche non coperte dal S.S.N. e le spese straordinarie tutte - ove previamente concordate e documentate, salvi i casi di necessità ed urgenza – verranno sostenute nella misura del 50% in capo a ciascun genitore, così come da Protocollo d'Intesa delle spese del Tribunale di Asti. Tali spese, salvi i casi di necessità ed urgenza e di routine, dovranno essere previamente concordate dai genitori e successivamente documentate per poter essere oggetto di rimborso da parte dell'alto coniuge, fatto salvo quanto indicato nel citato protocollo.
PRENDE ATTO CHE:
I genitori potranno continuare ad essere coadiuvati dai nonni paterni e materni nella gestione della prole.
I genitori dovranno essere reperibili telefonicamente quando avranno con sé i figli e/o comunque ove si renda necessario conferire relativamente a problematiche/decisioni attinenti alla prole.
Assegno Unico Universale come per legge. Le detrazioni fiscali saranno nella misura del 50% in capo a ciascun genitore.
L'autovettura intestata al sig. che, peraltro, continuerà a versare le rate del finanziamento, Pt_2 rimarrà nella sua esclusiva disponibilità.
Con il presente accordo di separazione, i ricorrenti dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che, conseguentemente, nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra.
Spese del presente giudizio compensate.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ISOLA D'ASTI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 29/04/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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