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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/11/2025, n. 4711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4711 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8104/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. BE MO Presidente dr.ssa Isabella Messina Giudice dr.ssa LA TT Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r. g. 8104/2025 promossa da:
Parte_1 Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. GAMBINO MAYOLA MARINA presso cui hanno eletto domicilio, in forza di procura speciale in atti
ricorrenti contro
Parte_2 resistente contumaciale
CONCLUSIONI
Per parti ricorrenti (come da note scritte ex art. 127 ter cpc in data 17/09/2025):
“che il Tribunale adito:
1) accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 414 c.c., dichiari l'interdizione del signor
Parte_2
2) nomini tutore dell'interdetto la figlia signora e come protutore dell'interdetto il Parte_1 figlio signor Controparte_1
3) autorizzi il tutore e il protutore dell'interdetto a pagare le spese, ordinarie e straordinarie, della struttura presso la quale il signor è ricoverato. Tale pagamento avverrà mediante Parte_2 l'utilizzo del conto corrente n. 104269377 presso la filiale di viale XXIV Maggio 18, in CP_2 Collegno;
pagina 1 di 3 4) autorizzi il tutore e il protutore a prelevare dal medesimo conto corrente le somme necessarie al pagamento delle spese di condominio, delle imposte e delle tasse inerenti alle quote di proprietà del signor Parte_2
5) autorizzi il tutore e il protutore a prelevare mensilmente una somma pari ad euro 200,00 per le spese ordinarie del signor ” Parte_2
Per il PM: nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15/04/2025 i ricorrenti chiedevano a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione del proprio genitore o, in subordine, di nominare un amministratore di Parte_2 sostegno.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente.
Parte resistente, pur ritualmente citata, non si costituiva e dev'esserne dichiarata la contumacia.
In data 30/06/2025 dinanzi al G.O.P., su delega del Giudice Relatore, si svolgeva l'esame dell'interdicendo.
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni mediante deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Con le note scritte d'udienza depositate nel termine assegnato i ricorrenti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che (anni 88) è affetto da “disturbo Parte_2 neurocognitivo maggiore di grado moderato con disturbi comportamentali non ben controllati con l'attuale terapia” e “su base prevalentemente degenerativa” (cfr. docc.1 e 4 in atti).
Attualmente l'interdicendo è ospite presso la RSA “Bosco della Stella” (cfr. piano assistenziale individuale doc. 5).
Durante l'esame il resistente si è mostrato disorientato spazio-temporalmente e non è stato in grado di fornire risposte congrue alle domande che gli sono state rivolte, salvo sulle proprie generalità (v. verbale d'udienza 30.6.25).
Nel corso dell'udienza è stata sentita l'infermiera, la quale ha così dichiarato: Testimone_1
“il sig. deve essere assistito in ogni attività e in tutte le cure assistenziali;
interagisce con il Pt_2 personale, anche se a volte è difficile comprenderlo, non è coerente, è disorientato, confuso ed aggressivo;
dimentica anche di aver mangiato, i familiari sono assolutamente presenti in struttura” (v. verbale d'udienza 30.6.25).
I ricorrenti, unici figli dell'interdicendo, hanno confermato in udienza che il padre non è autonomo in alcuna attività a parte l'alimentazione ed è assistito in struttura 24 su 24.
Le condizioni psico-fisiche dell'interdicendo sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta provato, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esito dell'esame giudiziale, che la parte convenuta sia incapace di provvedere autonomamente ai propri interessi per pagina 2 di 3 effetto di permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Aggiunge il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare un'adeguata protezione all'interessato.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Sulla nomina del tutore/protutore e sull'autorizzazione al compimento di atti gestori nell'interesse del tutelato provvederà il Giudice Tutelare competente, trattandosi di richieste che esulano dalla cognizione del Tribunale Ordinario.
Nulla in punto spese di lite, attesa la natura della causa ed il rapporto di parentela tra i ricorrenti e l'interdicendo, non costituitosi in giudizio
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia di parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di nato a [...] il Parte_2
20/07/1937.
NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 31.10.2025
Il Presidente
BE MO
Il Giudice Rel./Est.
LA TT
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. BE MO Presidente dr.ssa Isabella Messina Giudice dr.ssa LA TT Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r. g. 8104/2025 promossa da:
Parte_1 Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. GAMBINO MAYOLA MARINA presso cui hanno eletto domicilio, in forza di procura speciale in atti
ricorrenti contro
Parte_2 resistente contumaciale
CONCLUSIONI
Per parti ricorrenti (come da note scritte ex art. 127 ter cpc in data 17/09/2025):
“che il Tribunale adito:
1) accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 414 c.c., dichiari l'interdizione del signor
Parte_2
2) nomini tutore dell'interdetto la figlia signora e come protutore dell'interdetto il Parte_1 figlio signor Controparte_1
3) autorizzi il tutore e il protutore dell'interdetto a pagare le spese, ordinarie e straordinarie, della struttura presso la quale il signor è ricoverato. Tale pagamento avverrà mediante Parte_2 l'utilizzo del conto corrente n. 104269377 presso la filiale di viale XXIV Maggio 18, in CP_2 Collegno;
pagina 1 di 3 4) autorizzi il tutore e il protutore a prelevare dal medesimo conto corrente le somme necessarie al pagamento delle spese di condominio, delle imposte e delle tasse inerenti alle quote di proprietà del signor Parte_2
5) autorizzi il tutore e il protutore a prelevare mensilmente una somma pari ad euro 200,00 per le spese ordinarie del signor ” Parte_2
Per il PM: nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15/04/2025 i ricorrenti chiedevano a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione del proprio genitore o, in subordine, di nominare un amministratore di Parte_2 sostegno.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente.
Parte resistente, pur ritualmente citata, non si costituiva e dev'esserne dichiarata la contumacia.
In data 30/06/2025 dinanzi al G.O.P., su delega del Giudice Relatore, si svolgeva l'esame dell'interdicendo.
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni mediante deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Con le note scritte d'udienza depositate nel termine assegnato i ricorrenti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che (anni 88) è affetto da “disturbo Parte_2 neurocognitivo maggiore di grado moderato con disturbi comportamentali non ben controllati con l'attuale terapia” e “su base prevalentemente degenerativa” (cfr. docc.1 e 4 in atti).
Attualmente l'interdicendo è ospite presso la RSA “Bosco della Stella” (cfr. piano assistenziale individuale doc. 5).
Durante l'esame il resistente si è mostrato disorientato spazio-temporalmente e non è stato in grado di fornire risposte congrue alle domande che gli sono state rivolte, salvo sulle proprie generalità (v. verbale d'udienza 30.6.25).
Nel corso dell'udienza è stata sentita l'infermiera, la quale ha così dichiarato: Testimone_1
“il sig. deve essere assistito in ogni attività e in tutte le cure assistenziali;
interagisce con il Pt_2 personale, anche se a volte è difficile comprenderlo, non è coerente, è disorientato, confuso ed aggressivo;
dimentica anche di aver mangiato, i familiari sono assolutamente presenti in struttura” (v. verbale d'udienza 30.6.25).
I ricorrenti, unici figli dell'interdicendo, hanno confermato in udienza che il padre non è autonomo in alcuna attività a parte l'alimentazione ed è assistito in struttura 24 su 24.
Le condizioni psico-fisiche dell'interdicendo sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta provato, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esito dell'esame giudiziale, che la parte convenuta sia incapace di provvedere autonomamente ai propri interessi per pagina 2 di 3 effetto di permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Aggiunge il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare un'adeguata protezione all'interessato.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Sulla nomina del tutore/protutore e sull'autorizzazione al compimento di atti gestori nell'interesse del tutelato provvederà il Giudice Tutelare competente, trattandosi di richieste che esulano dalla cognizione del Tribunale Ordinario.
Nulla in punto spese di lite, attesa la natura della causa ed il rapporto di parentela tra i ricorrenti e l'interdicendo, non costituitosi in giudizio
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia di parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di nato a [...] il Parte_2
20/07/1937.
NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 31.10.2025
Il Presidente
BE MO
Il Giudice Rel./Est.
LA TT
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