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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/04/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5850 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dott.ssa Raffaella Simone Giudice dott.ssa Assunta Napoliello Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5850 /2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Liantonio Domenico e dall'avv.to Maggio Parte_1
ATTORE contro
, con sede legale a Londra (EC4A-4ABin persona Controparte_1 e , con CP_2 Controparte_3 sede a Bari in via Giova ,
[...]
, rappresentate e difese dall'avv.to Riccardo Bovino e AVV.TO CP_4 CONVENUTE
e
Controparte_5
[...] P.IVA_1 ta e difes nio Domenico e dall'avv.to Maggio Silvia,
INTERVENUTO VOLONTARIO AD CP_6
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 13 maggio 2022 a , e in data 27
Controparte_1 aprile 2022 a , l'a iva in giudizio Controparte_3 Parte_1 la , iscrit io del Registro delle
Controparte_1 Imprese di Inghilterra e Galles e la , in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., chiedendo di i. “il diritto dell'Avv. al compenso per lo svolgimento dell'incarico di legale Parte_1 rappresentante e prep condaria italiana della dal 18.12.2015
Controparte_1 al 4.10.2021, pari ad Euro 2.000.000,00, secondo i criteri i vero quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia (con salvezza del diritto di impugnazione per la minor somma) nei confronti della , in persona del l.r.p.t. e della
Controparte_1 [...]
, Controparte_3 ii. condanna delle convenute “al pagamento in favore dell'Avv. , della somma di Euro Parte_1 2.000.000,00 ovvero alla maggiore o minor somma, ritenuta di giustizia (con salvezza del diritto di impugnazione per la minor somma)”. Riferiva l'attore che la , società con sede principale a Londra, che svolge attività Controparte_1 di vendita e marketin tti e servizio di supporto alla clientela con riferimento a sistemi di trazione e controllo per impianti industriali, per operare anche sul mercato italiano, aveva istituito sul territorio nazionale una sede secondaria con rappresentanza stabile,
[...]
(in breve ), sin dal 8.3.2007, anno di iscrizione del Controparte_3 CP_3 Registro di Bari. A causa del decesso, in data 1.12.2015, del precedente legale rappresentante e preposto della sede secondaria in Italia, gli amministratori della
, con delibera del 18.12.2015, nominavano quale preposto e legale Controparte_1 e secondaria della società in Italia, l'Avv. , il quale accettava Parte_1 l'incarico, formalizzandone l'assunzione con atto pubblico notar Racc. 7431 - del 30.12.2015 - redatto dal dottor , Notaio in Altamura. Persona_1 Assumeva l'attore che, sin arico, aveva svolto, con massima diligenza e professionalità, l'attività di preposto e legale rappresentante della , assumendosi le CP_3 relative responsabilità discendenti dall'esercizio delle predette funzi nel solo interesse della di Londra e della sua branch italiana. Nel corso del mandato, non aveva Controparte_1 mai tazione o rimostranza dalla Società madre londinese né dalla branch italiana la quale, proprio negli anni del mandato adempiuto, aveva registrato un'importante crescita dei volumi d'affari che al 31.3.2021 era stato pari a oltre 30 milioni di Euro ossia quasi il doppio del medesimo dato riferito al 31.3.2016. Riferiva che, in data 17.9.2021, riceveva una mail, inoltrata dagli uffici amministrativi della
[...]
, in cui, alludendo a precedenti presunti accordi con il General Manager (Ing. CP_3 [...]
) allora in carica, gli veniva richiesto, senza fornire alcuna giustificazione, di so CP_4 i dimissioni preconfezionata e allegata alla mail: a seguito di tale prima richiesta, rimasta senza seguito, veniva sollecitato con insistenza con successive mail del 20.9.2021 e 24.9.2021, affinché sottoscrivesse e inoltrasse quanto prima la lettera di dimissioni, dimissioni mai rassegnate dall'attore. Successivamente, in data 4.10.2021, riceveva, prima via mail e successivamente mediante corriere DHL, l'atto di revoca dal suo incarico deliberato dagli amministratori della di Controparte_1 Londra, privo di qualsivoglia motivazione. Conclusosi il mandato di preposto e legale rappresentante della , Controparte_3 l'attore reclamava il proprio diritto ad ottenere un congruo e gi , commisurato alle rilevanti responsabilità assunte e all'attività portata a compimento con diligenza: invero, durante lo svolgimento dell'incarico, aveva ricevuto compensi, liquidati dalla Società, pari a circa Euro 1.400,00 mensili, senza percepire null'altro né in costanza dell'incarico né tanto meno alla data di revoca dello stesso, compenso ritenuto del tutto esiguo e sproporzionato rispetto alla natura e alla qualità dell'attività prestata nonché ai redditi conseguiti in Italia dalla Società negli anni corrispondenti all'esercizio del suo incarico. Con comunicazione pec del 20.12.2021, rimasta priva di riscontro, aveva richiesto alla società l'erogazione di compensi maggiori per le attività espletate sulla base dell'incarico ricevuto dalla Società. Concludeva, quindi, rassegando le conclusioni in precedenza trascritte. Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata in data 11.11.2022 si costituivano la
[...]
e la , contestando la domanda. CP_1 Controparte_3 revo de secondaria era dovuta ad una Pt_1 CP_1 decisione gestionale interna dell tà per la quale ral manager della Sede Secondaria (dipendente della stessa) avrebbe dovuto ricoprire (come in effetti ricopriva) anche il ruolo di preposto, per eliminare la duplicazione di ruoli e funzioni. In precedenza, il gruppo aveva deciso di insediare in Italia una sede secondaria, estensione CP_1 della società londinese, conseguente nomina di un preposto con poteri di rappresentanza dell'ente italiano che, nel 2007, i vertici del gruppo individuarono in un professionista esterno, l'avv. Caterina Calia, la quale iniziava la collaborazione - e si presentava - come associata dello studio LexJusSinacta, sede di Bari, studio del quale faceva parte, come associato, anche l'attore. In seguito, a causa dell'improvviso decesso dell'avv. Calia, il CdA della Controparte_1 individuava nella persona dell'Avv. il soggetto idoneo a Parte_1 secondaria in Italia e, pertanto, in da conferiva il generale potere di rappresentanza della branch, nonché quello «di contrarre per essa qualsiasi obbligo contrattuale», unitamente a una serie di poteri specifici, elencati alle lettere da a) a k) dell'atto di nomina. In virtù di quanto stabilito nell'atto di nomina, l'attore era stato investito di poteri ampi e dal carattere trasversale, esercitati dallo stesso, durante tutto il corso dell'incarico, con diligenza e rigore, comunque compatibilmente con l'esercizio della professione forense, essendo egli iscritto all'Ordine degli Avvocati del Foro di Bari. Riferivano ancora le convenute che, altro partner dello studio LexJusSinacta era (ed è) il dott.
, commercialista, fratello dell'attore, che, per anni, era stato il professionista a cui Persona_2 condaria si era affidata per l'assistenza ordinaria in materia contabile e fiscale e che CP_1 va ai vertici di il fratello quale preposto della sede italiana. Il compenso CP_1 Pt_1 dell'avv. le nuovo ella Sede Secondaria, veniva pattuito, nel 2015, Parte_1 proprio con l'allora general manager di sede secondaria, dott. Persona_2 CP_1
era stato regolarmente compens l'importo concordato, e Persona_3 i, congruità ed idoneità del compenso mai contestata nel corso del rapporto né da parte dell'avv. nè dalla nè da parte di altro partner o Parte_1 Controparte_5 professionista dello cta. Precisava a tal fine che, agli atti di causa, la parte attrice aveva prodotto le certificazioni uniche di un terzo soggetto, la , relativamente ai pagamenti del Controparte_7 compenso per l'attivit imo era (o è tuttora) socio, come Pt_1 ammesso in atto di citazione. Assumeva che, per chiara ammissione del medesimo attore, questi riceveva gli atti, i contratti, le dichiarazioni ed i documenti (che altri dipendenti e/o professionisti delle Società avevano formato) che avrebbe dovuto sottoscrivere in quanto legale rappresentante della Sede Secondaria e da questi poi sottoscritti: invero, l'avv. non negoziava i contratti, non formava o decideva il contenuto Pt_1 di atti o documenti, non part ad incontri per esporre la strategia aziendale su un determinato affare, non redigeva il bilancio o altra dichiarazione fiscale, perché tali atti di gestione erano compiuti da altri in Società, compresi i general manager succedutisi durante la sua carica. Il compenso del preposto veniva previsto nella misura di €.
1.400 mensili, in sostanziale continuità con quanto pagato all'avv. Calia (la quale venne a mancare poco prima e che mai aveva lamentato l'incongruità ed insufficienza del compenso) e che tale compenso sarebbe stato fatturato da un terzo ente, l'associazione , di cui l'avv. ammetteva di essere socio. Controparte_7 Pt_1 In buona sostanza, l'attore ave so parte in qualche modo al percorso decisionale né durante il processo di selezione, né dopo la sua assunzione, non gli erano mai state trasferite informazioni relative al contratto, all'azienda, alla sicurezza, al GDPR, al codice etico aziendale, ecc. ma coinvolto solo ed esclusivamente per la firma del contratto, già preparato, verificato, autorizzato da altri senza aggiungere nessun contributo a tutto il processo di assunzione e non aveva mai nemmeno incontrato (se non in maniera del tutto occasionale) il Managing Director della Società, (in carica dal 2019), nè il suo predecessore . CP_2 CP_8 Secondo la pr delle convenute, l'attività dell'avv. , d i in cui era stato Pt_1 in carica quale preposto della Sede Secondaria, era stata ente esecutiva: verosimilmente aveva rivisto qualche contratto di locazione o ritirato personalmente qualche nulla osta per i dipendenti presso la , oltre ad aver sottoscritto documenti, contratti e partecipato CP_1 CP_9 a pochissi tri senza cun ruolo sostanziale, ma solo quale rappresentante formale di detta sede. Così riassunte le difese, le società, richiedevano in via preliminare, l'autorizzazione ex art. 269 c.p.c. alla chiamata in causa del dott. personalmente e Persona_2 dell per comunanza di ando domanda di Controparte_7 chi re, evidenziavano l'intervenuto accordo, ancorché verbale, sui compensi per l'attività di preposto da parte dell'avv. , precisando che la statuizione Pt_1 sulla meritevolezza o meno dell'accoglimento della domanda attorea era subordinata alla verifica, in contraddittorio, dell'esistenza dell'accordo sul compenso per l'attività svolta dell'avv. ; Pt_1 la chiamata in causa del dott. e della ex art. 106 c che per Persona_2 Controparte_5 vedersi manlevate da qualunq moniale favore dell'avv. a cui, Pt_1 in denegata ipotesi, potevano essere condannate;
in via preliminare di merito: assumevano, poiché il titolo fatto valere dall'attore era la delibera di nomina da parte del board di una società estera, inglese, il diritto applicabile era quello inglese ovvero il diritto dello Stato nel cui territorio vi è il luogo di costituzione della società ai sensi dell'art. 25 legge 218/1995: con conseguente inapplicabilità inter alia delle disposizioni del DM 140/2012 invocate dall'attore quale parametro per la determinazione del compenso;
CP_ nel merito, assumevano la infondatezza della domanda in virtù dell'accordo intervenuto con la e/o per il compenso dell'avv. quale preposto;
la necessità per l'atto Persona_2 Pt_1 pro nto di attività e prestazioni no state determinati per il miglioramento dei componenti di reddito lordo della Società: contestava, oltre lo svolgimento di attività riconducibili all'amministratore giudiziario, il criterio di quantificazione dei compensi: in particolare, che l'attività di preposto potesse, anche solo teoricamente, essere assimilabile a quella dell'amministratore, dovendosi al più verificare in concreto l'attività svolta e, quale apporto, la pretesa attività dell'avv.
avesse potuto fornire alla “somma dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, in Pt_1 arole ai ricavi annuali” non avendo mai acquisito negli anni alcuna conoscenza relativa al mercato nel quale operano le società, ai prodotti o sistemi venduti e non aveva contribuito in alcun modo ai risultati dell'azienda, limitandosi a firmare passivamente documenti preparati da altri;
salvo rarissime eccezioni, l'avv. non aveva mai inviato commenti all'ing. , alla dott.ssa Pt_1 CP_4
o al sig. i o a documenti a lui trasmessi per ratifica Per_4 CP_2
udienz ttazione, nelle note scritte d'udienza del 16.11.2022, parte attrice eccepiva la decadenza del diritto delle convenute alla chiamata in causa di terzo, non avendo richiesto il differimento della data di prima udienza nonché l'inammissibilità e l'infondatezza della predetta chiamata di terzo, con conseguente, rigetto della richiesta delle convenute e la concessione dei termini ex art. 183, VI comma c.p.c.;
- con note scritte del 23.11.2022, le convenute modificavano le proprie richieste e conclusioni, domandando di disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti della
[...]
e del dott. . CP_5 Persona_2 arsa deposi .11.2022, interveniva volontariamente ad adiuvadum ex artt. 105, co. 2, 267 C.P.C. la Controparte_5
, in
[...] Parte_1 ndo, ex art. 105, II comma, c.p.c. a tutte le dom ento e Persona_2 ste da parte attrice nei confronti della di Londra e della branch italiana. CP_1 In riferimento alla chiamata in causa in “garanzia impr ritenuta implicitamente rinunciata con le note di udienza del 23.11.2022, evidenziava l'inesistenza di un titolo giuridico che potesse fondare la garanzia impropria invocata. Con ordinanza resa in data 1.12.2022, preso atto dell'intervento volontario in giudizio del terzo
[...]
con Controparte_5 Controparte_5 n causa del terzo e ritenuta la non comunanza di causa col terzo chiamato. Tentata la conciliazione dalla lite tra le parti e formulata proposta ex art. 185 bis con ordinanza del 6.4.2023, non accettata da parte convenuta, con ordinanza del 18.7.2023 venivano rigettate le richieste istruttorie e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 20.6.2024, la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. La domanda è fondata nei limiti di seguito precisati:
1. Preliminarmente, sulla istanza di chiamata in causa del terzo e la domanda di manleva formulata dalle società convenute, si richiama quanto già motivato dal G.I. nella ordinanza del 1.12.2022, precisando che l'art. 167 c.p.c. prevede che il convenuto nella comparsa di risposta, tempestivamente depositata, a pena di decadenza debba proporre le eventuali domande riconvenzionali e, se intende chiamare un terzo in causa, debba farne dichiarazione nella stessa comparsa e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis c.p.c., istanza di differimento che, come prevede l'art. 269 cpc, deve essere esplicita e formulata espressamente non essendo sufficiente il mero richiamo alla norma che disciplina la chiamata di terzo. L'omessa richiesta di differimento della prima udienza è requisito di ammissibilità della proposta domanda di chiamata del terzo e formulazione della relativa domanda di manleva, non trattandosi, nella specie, della formulazione di domanda c.d. trasversale nei confronti di chi è già convenuto nel giudizio. Consegue che la domanda di manleva, come formulata, non è ammissibile perché non ritualmente instaurata nei confronti del terzo.
2. Non si ravvisano, secondo la prospettazione fatta dalla società convenuta, elementi di comunanza della causa tali da ritenere ammissibile la richiesta formulata ex art.102 cpc: al di là della conoscenza da parte del terzo di fatti di causa rilevanti e la sua partecipazione ad alcune vicende relative al rapporto di cui è causa (che al più ne avrebbero consentito l'escussione quale teste), non sono evidenziate circostanze che consentano di ritenere la causa “comune” tra l'attore ed il terzo, non esistendo (o comunque non è allegato e rappresentato) un vincolo di connessione oggettiva per petitum o per causa petendi;
non sono evidenziati elementi per cui è possibile che il terzo promuova ex se azione giudiziaria, sulla medesima causa petendi, in danno del medesimo convenuto né l'interesse (processualmente valido) all'esito del giudizio. Ed invero, è principio consolidato quello per cui in tema di studio professionale associato, pur potendosi attribuire a quest'ultimo la titolarità dei crediti derivanti dall'attività professionale degli associati, resta obbligatorio che la prestazione è resa personalmente dal singolo professionista munito dei requisiti imposti dalla legge, non rientrando il credito per il compenso tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione.
3. Sulla legge applicabile, oggetto del giudizio è la richiesta di maggior compenso da parte del preposto della società avente sede all'estero. Con la conseguenza che la norma applicabile non è l'art. 25 l. 215/1998 dettata in tema di individuazione della lex societatis nel diritto internazionale privato bensì l'art. 60 che disciplina proprio la figura del rappresentante che prevede: “La rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d'affari sempre che egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto”.
4. Nel merito, va premesso che, la sede secondaria di società estera, consta, principalmente, di due elementi: la stabilità dell'insediamento e la rappresentanza stabile: deve essere nominato un soggetto preposto all'esercizio della sede secondaria che ha anche la rappresentanza nei confronti dei terzi, avendo una certa autonomia gestionale per quanto riguarda la parte ordinaria della gestione d'impresa. La società estera con sede secondaria in Italia è, conseguentemente, obbligata ad iscriversi presso l'Ufficio del Registro Imprese della Camera di Commercio italiana competente per il territorio, ai sensi degli artt. 2197 e 2506 del Codice Civile. La sede secondaria è pertanto soggetta alle norme sulle scritture contabili, sui rapporti di lavoro e sulla necessità di eventuali autorizzazioni amministrative per lo svolgimento dell'attività.
5. È pacifico in causa che con delibera del 18.12.2015 veniva nominato quale preposto l'attore e che venivano affidati i seguenti incarichi: “..i) rappresentare la società nei confronti di qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, pubblica o privata, al fine della negoziazione di contratti di interesse per attività della società; ii) assumere e licenziare lavoratori dipendenti e collaboratori dell'impresa, consulenti o altre figure professionali;
iii) aprire e chiudere qualsiasi conto bancario o postale con istituti di credito italiani o esteri per le attività finanziarie della società; iv) occuparsi di tutti gli adempienti fiscali della società nonché di ogni altra attività, strumento aziendale o atto necessari per il buon funzionamento della stessa;
v) aprire e chiudere uffici e sedi operative con i conseguenti adempimenti formali per la loro istituzione e mantenimento ai sensi della legge italiana;
vi) delegare tutti o parte dei poteri attribuiti dalla società madre…”. La delibera non prevedeva alcun compenso per l'attività del nominato preposto. E' altresì pacifico che, per tutta la durata del mandato, l'attore per l'incarico ricevuto otteneva un compenso pari ad € 1400,00 mensili, ossia, le parti, sia pure non concordandone preventivamente la misura, si accordavano per la remuneratività dell'incarico.
Assume la difesa delle società convenute che la pattuizione del compenso è evincibile dal doc. sub 6 allegato: in realtà, il documento prodotto non contiene il patto intervenuto tra la TEIC e l'attore sull'ammontare del compenso bensì trattasi della dichiarazione resa dal Testimone_1 circa informazioni e/o fatti appresi de relato dall'ing. dichiarazione e Per_3 de relato non ammissibile. Né l'accordo sul compen varsi attraverso la escussione di testi o per factia concludentia, circa l'intervenuto accordo intervenuto non tra l'attore e la società bensì per il tramite di un altro soggetto (l'associazione Bros o col fratello dell'attore). Irrilevanti, al fine del giudizio, sono poi le circostanze circa i motivi della scelta dell'avv.to quale Pt_1 preposto perché in qualche modo “sponsorizzato” ai vertici della società dal fratello 'epoca era incaricato della gestione contabile/fiscale della società: motivi pregressi alla deliberazione di nomina che hanno trovato la loro sede ideale nel normale svolgersi di rapporti tra professionisti e cliente. 4 Sulla misura del compenso: va premesso che, eventuali accordi intervenuti tra soggetti terzi (il dott. e l'ing. come riferito dalle società convenute), non trasfuso né nella Pt_1 Per_3 delib omina né onomo contratto col soggetto investito della qualifica di preposto e principale interessato alla determinazione del quantum, sono ininfluenti nei confronti del soggetto titolare del diritto di credito vantato;
e se anche provato, rimane del tutto irrilevante nei confronti dell'attore, il quale, come emerge dalle stesse difese delle società, non è stato coinvolto nelle trattative riguardati il suo compenso. Né è allegato in alcun modo circostanze da cui desumere che questi, l'attore, ne fosse in qualche modo a conoscenza ed avesse accettato quella pattuizione intervenuta altri soggetti. La delibera di nomina elenca ed affida al preposto della sede secondaria una serie di compiti ed attività delegate che individuano ed enucleano compiti adeguati al livello di competenze possedute dall'attore (avvocato iscritto all'rodine) e responsabilità richieste dalla posizione. Le società convenute non contestano che l'attore abbia svolto quei compiti bensì la sua estraneità al procedimento decisionale che portava alla redazione ed elaborazione di atti che poi il proposto sottoscriveva. Tuttavia, le stesse convenute affermano nelle loro difese che avevano conferito, con l'adozione della delibera del dicembre 2015, al preposto: “….. il generale potere di rappresentanza della branch, nonché quello «di contrarre per essa qualsiasi obbligo contrattuale», unitamente a una serie di poteri specifici, elencati alle lettere da a) a k) dell'atto di nomina…….. In virtù di quanto stabilito nell'atto di nomina, l'attore era stato investito di poteri ampi e dal carattere trasversale, esercitati dallo stesso, durante tutto il corso dell'incarico, con diligenza e rigore, comunque compatibilmente con l'esercizio della professione forense, essendo egli iscritto all'Ordine degli Avvocati del Foro di Bari….” Affermazioni queste che mal si conciliano sull'asserito svolgimento solo di ordini esecutivi senza alcuna valutazione autonoma da parte del proposto circa le attività delegate (ed eseguite laddove necessario) e gli atti da sottoscrivere. A tal proposito, la sottoscrizione di atti quale preposto e quindi di soggetto che in Italia aveva la rappresentanza della società, non esclude, anzi conferma, che questi fosse tenuto a valutarne comunque il contenuto e la regolarità, considerando che la sottoscrizione del medesimo equivale ad assunzione anche della responsabilità (nei confronti dei soggetti terzi destinatari di quelle deliberazioni/atti/contratti) del preposto che, per legge e per delibera di nomina era il rappresentante della società. Se poi, nel concreto, solo in poche occasioni il proposto abbia sollevato alcuni rilievi e/o correzioni, non è circostanza dirimente per affermarne il carattere meramente esecutorio ma solo che, dopo verifica e valutazioni, gli atti erano conformi (soprattutto con riferimento alla legge italiana) e ben confezionati e non che non vi fosse alcun vaglio preventivo del preposto. Dunque, la retribuzione ad esso spettante, non concordata tra le parti, va valutata secondo gli ordinari parametri di adeguatezza alla quantità e qualità del lavoro svolto: è importante che sia equa e in linea con il mercato di riferimento, avendo il preposto il compito di sovrintendere alle attività delle società operante in Italia, garantendo l'attuazione delle direttive impartite dal dirigente nonché il corretto adempimento delle stesse. In buona sostanza, il preposto è una figura di supervisione e controllo, che agisce come punto di riferimento della società estera nel territorio nazionale e che ha anche la rappresentanza nei confronti dei terzi, avendo una certa autonomia gestionale per quanto riguarda la parte ordinaria della gestione d'impresa. Ora, non esiste nel nostro ordinamento un principio che imponga al datore di lavoro, nell'ambito dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i lavoratori svolgenti le medesime mansioni, posto che l'art. 36 Cost. si limita a stabilire il principio di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva e che l'art. 3 Cost. impone l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non anche nei rapporti interprivati;
sicché, la mera circostanza (priva di ulteriori specificazioni) che determinate mansioni siano state in precedenza affidate ad altro preposto cui la società abbia riconosciuto (con esplicita pattuizione) un compenso inferiore a quello qui richiesto, è del tutto irrilevante per il nuovo preposto al quale siano state affidate le stesse mansioni ed attività. Sulla individuazione di un parametro di quantificazione del compenso: si condivide l'affermazione delle società convenute che il proposto/attore, in realtà, non abbia gestito patrimoni o aziende (non sono allegati specifici fatti di gestione ad es. la partecipazione a trattative per la conclusione di affari o decisione su investimenti o finanziamenti da effettuare o altro), circostanza che esclude sia corretto il parametro di cui al Capo III del D.M. 140/2012 che, tra l'altro, individua, quali soggetti interessati, i dottori commercialisti e i revisori contabili (profili professionali non posseduti dall'attore);in ogni caso sono parametri che non si addicono alla figura del legale e della rappresentanza della società ma o alla redazione di atti contabili e finanziari ovvero alla gestione e, quindi, la compartecipazione all'adozione di scelte gestorie. In realtà, i compiti delegati al preposto e specificatamente descritti nella delibera di nomina sono mansioni riconducibili, secondo un criterio di vicinanza, a quello del dirigente di azienda e dell'istitore come disciplinati dal CCNL industria metalmeccanici (ccnl ordinariamente applicato dalle società nelle assunzioni di altri lavoratori, assunzioni sottoscritte dal come da Pt_1 documenti allegati, cfr., ad es, doc. n.19): ora, il ricorso al criterio della categ nomica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall'art. 2070 cod. civ., è consentito al fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., quando non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva ovvero sia dedotta l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost. rispetto all'effettiva attività lavorativa esercitata, come, appunto, nella odierna lite. Ed il criterio appare corretto atteso che i compiti affidati appaiono proprio riconducibili alla figura del dirigente di azienda che opera per il suo datore di lavoro in posizione apicale, sia pure eseguendo le direttive impartite e con una propria assunzione di responsabilità (concretamente, assimilabile alla figura dell'institore che a sua volta è assimilabile a quella del direttore generale dell'impresa o di una filiale o di un settore produttivo della stessa e, nella maggior parte delle occasioni, si tratta di un lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente, posto al vertice della gerarchia del personale e, se, preposto all'intera impresa dipenderà solo dall'imprenditore, e soltanto da lui riceverà direttive ed solo a lui dovrà rendere conto del suo operato). Ossia, di quel dipendente che nell'azienda ha un ruolo caratterizzato “……da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplica le sue funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa.
2. Rientrano sotto tale definizione, ad esempio, i direttori, i condirettori, coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o uffici, gli institori ed i procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda…” (art. 1 del testo coordinato del ccnl per il settore dirigenti - industria da valere per il periodo 2015 -2018). Allora il criterio contabile più vicino alle concrete mansioni, al ruolo rivestito e alla qualifica professionale posseduta appare proprio quello del dirigente di azienda ed il parametro, limitato solo alla retribuzione base quale criterio di quantificazione (escluse tutte quelle voci accessorie dipendenti dalla concreta contrattazione tra le parti ovvero alla applicazione in concreto della contrattazione collettiva, circostanze non intervenute nella specie concreta). Circa il quantum, possono essere presi in considerazioni i conteggi svolti dalla difesa dell'attore in occasione dell'invito rivolto alla transazione della lite, non contestati nel loro sviluppo contabile ad eccezione della voce inserita per tfr, trattandosi di voce retributiva riconosciuta al lavoratore dipendente laddove, nel caso trattasi di professionista incaricato ed il ccnl invocato solo quale parametro contabile per stabilire l'adeguatezza del compenso, e per le medesime ragioni, le somme indicate quale tredicesima mensilità e festività. Vanno altresì detratte le somme già percepite nel corso del mandato dall'attore. All'importo così determinato, trattandosi quello del CCNL richiamato solo quale parametro di quantificazione, ritine il Collegio di procedere ad una ulteriore decurtazione del 20% considerando che, come emerge dai documenti allegati, non vi è stata da parte del una Pt_1 gestione del personale, intesa quale controllo delle attività svolte dagli ass un coinvolgimento nelle trattative dei contratti conclusi. Sottraendo tali voci dal totale complessivo delle somme indicate quale retribuzione base per gli anni in questione sottratte le somme già percepite, si perviene alla somma di € 257.590,384, al lordo di oneri contributi e fiscali, a titolo di compenso, oltre interessi dal dì della domanda (20.12.2021, data della prima richiesta di maggior compenso). La domanda va così accolta per quanto di ragione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei limiti del decisum. Le spese nei confronti degli intervenuti ad adiuvandum possono ritenersi compensate in ragione dell'intervento solo volontario e della rinuncia alla domanda di manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione specializzata imprese, definitivamente pronunciando, sulla domanda promossa con atto di citazione notificato in data 13 maggio 2022 a , e in Controparte_1 data 27 aprile 2022 a , c Controparte_3 accoglie per quanto d condanna e , in solido tra Controparte_1 Controparte_3 loro, al p 4, al lordo di Parte_1 oneri contributi e fiscali, a titolo interessi dal dì della domanda (20.12.2021, data della prima richiesta di maggior compenso); condanna e , in solido tra Controparte_1 Controparte_3 loro, alla te n complessivi Parte_2
€.22500,00, oltre rimborso C.U., rimborso forfettar p come per legge. Spese con l'intervenuto volontario Controparte_5
, i
[...]
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio il giorno 14/04/2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Assunta Napoliello Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dott.ssa Raffaella Simone Giudice dott.ssa Assunta Napoliello Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5850 /2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Liantonio Domenico e dall'avv.to Maggio Parte_1
ATTORE contro
, con sede legale a Londra (EC4A-4ABin persona Controparte_1 e , con CP_2 Controparte_3 sede a Bari in via Giova ,
[...]
, rappresentate e difese dall'avv.to Riccardo Bovino e AVV.TO CP_4 CONVENUTE
e
Controparte_5
[...] P.IVA_1 ta e difes nio Domenico e dall'avv.to Maggio Silvia,
INTERVENUTO VOLONTARIO AD CP_6
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 13 maggio 2022 a , e in data 27
Controparte_1 aprile 2022 a , l'a iva in giudizio Controparte_3 Parte_1 la , iscrit io del Registro delle
Controparte_1 Imprese di Inghilterra e Galles e la , in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., chiedendo di i. “il diritto dell'Avv. al compenso per lo svolgimento dell'incarico di legale Parte_1 rappresentante e prep condaria italiana della dal 18.12.2015
Controparte_1 al 4.10.2021, pari ad Euro 2.000.000,00, secondo i criteri i vero quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia (con salvezza del diritto di impugnazione per la minor somma) nei confronti della , in persona del l.r.p.t. e della
Controparte_1 [...]
, Controparte_3 ii. condanna delle convenute “al pagamento in favore dell'Avv. , della somma di Euro Parte_1 2.000.000,00 ovvero alla maggiore o minor somma, ritenuta di giustizia (con salvezza del diritto di impugnazione per la minor somma)”. Riferiva l'attore che la , società con sede principale a Londra, che svolge attività Controparte_1 di vendita e marketin tti e servizio di supporto alla clientela con riferimento a sistemi di trazione e controllo per impianti industriali, per operare anche sul mercato italiano, aveva istituito sul territorio nazionale una sede secondaria con rappresentanza stabile,
[...]
(in breve ), sin dal 8.3.2007, anno di iscrizione del Controparte_3 CP_3 Registro di Bari. A causa del decesso, in data 1.12.2015, del precedente legale rappresentante e preposto della sede secondaria in Italia, gli amministratori della
, con delibera del 18.12.2015, nominavano quale preposto e legale Controparte_1 e secondaria della società in Italia, l'Avv. , il quale accettava Parte_1 l'incarico, formalizzandone l'assunzione con atto pubblico notar Racc. 7431 - del 30.12.2015 - redatto dal dottor , Notaio in Altamura. Persona_1 Assumeva l'attore che, sin arico, aveva svolto, con massima diligenza e professionalità, l'attività di preposto e legale rappresentante della , assumendosi le CP_3 relative responsabilità discendenti dall'esercizio delle predette funzi nel solo interesse della di Londra e della sua branch italiana. Nel corso del mandato, non aveva Controparte_1 mai tazione o rimostranza dalla Società madre londinese né dalla branch italiana la quale, proprio negli anni del mandato adempiuto, aveva registrato un'importante crescita dei volumi d'affari che al 31.3.2021 era stato pari a oltre 30 milioni di Euro ossia quasi il doppio del medesimo dato riferito al 31.3.2016. Riferiva che, in data 17.9.2021, riceveva una mail, inoltrata dagli uffici amministrativi della
[...]
, in cui, alludendo a precedenti presunti accordi con il General Manager (Ing. CP_3 [...]
) allora in carica, gli veniva richiesto, senza fornire alcuna giustificazione, di so CP_4 i dimissioni preconfezionata e allegata alla mail: a seguito di tale prima richiesta, rimasta senza seguito, veniva sollecitato con insistenza con successive mail del 20.9.2021 e 24.9.2021, affinché sottoscrivesse e inoltrasse quanto prima la lettera di dimissioni, dimissioni mai rassegnate dall'attore. Successivamente, in data 4.10.2021, riceveva, prima via mail e successivamente mediante corriere DHL, l'atto di revoca dal suo incarico deliberato dagli amministratori della di Controparte_1 Londra, privo di qualsivoglia motivazione. Conclusosi il mandato di preposto e legale rappresentante della , Controparte_3 l'attore reclamava il proprio diritto ad ottenere un congruo e gi , commisurato alle rilevanti responsabilità assunte e all'attività portata a compimento con diligenza: invero, durante lo svolgimento dell'incarico, aveva ricevuto compensi, liquidati dalla Società, pari a circa Euro 1.400,00 mensili, senza percepire null'altro né in costanza dell'incarico né tanto meno alla data di revoca dello stesso, compenso ritenuto del tutto esiguo e sproporzionato rispetto alla natura e alla qualità dell'attività prestata nonché ai redditi conseguiti in Italia dalla Società negli anni corrispondenti all'esercizio del suo incarico. Con comunicazione pec del 20.12.2021, rimasta priva di riscontro, aveva richiesto alla società l'erogazione di compensi maggiori per le attività espletate sulla base dell'incarico ricevuto dalla Società. Concludeva, quindi, rassegando le conclusioni in precedenza trascritte. Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata in data 11.11.2022 si costituivano la
[...]
e la , contestando la domanda. CP_1 Controparte_3 revo de secondaria era dovuta ad una Pt_1 CP_1 decisione gestionale interna dell tà per la quale ral manager della Sede Secondaria (dipendente della stessa) avrebbe dovuto ricoprire (come in effetti ricopriva) anche il ruolo di preposto, per eliminare la duplicazione di ruoli e funzioni. In precedenza, il gruppo aveva deciso di insediare in Italia una sede secondaria, estensione CP_1 della società londinese, conseguente nomina di un preposto con poteri di rappresentanza dell'ente italiano che, nel 2007, i vertici del gruppo individuarono in un professionista esterno, l'avv. Caterina Calia, la quale iniziava la collaborazione - e si presentava - come associata dello studio LexJusSinacta, sede di Bari, studio del quale faceva parte, come associato, anche l'attore. In seguito, a causa dell'improvviso decesso dell'avv. Calia, il CdA della Controparte_1 individuava nella persona dell'Avv. il soggetto idoneo a Parte_1 secondaria in Italia e, pertanto, in da conferiva il generale potere di rappresentanza della branch, nonché quello «di contrarre per essa qualsiasi obbligo contrattuale», unitamente a una serie di poteri specifici, elencati alle lettere da a) a k) dell'atto di nomina. In virtù di quanto stabilito nell'atto di nomina, l'attore era stato investito di poteri ampi e dal carattere trasversale, esercitati dallo stesso, durante tutto il corso dell'incarico, con diligenza e rigore, comunque compatibilmente con l'esercizio della professione forense, essendo egli iscritto all'Ordine degli Avvocati del Foro di Bari. Riferivano ancora le convenute che, altro partner dello studio LexJusSinacta era (ed è) il dott.
, commercialista, fratello dell'attore, che, per anni, era stato il professionista a cui Persona_2 condaria si era affidata per l'assistenza ordinaria in materia contabile e fiscale e che CP_1 va ai vertici di il fratello quale preposto della sede italiana. Il compenso CP_1 Pt_1 dell'avv. le nuovo ella Sede Secondaria, veniva pattuito, nel 2015, Parte_1 proprio con l'allora general manager di sede secondaria, dott. Persona_2 CP_1
era stato regolarmente compens l'importo concordato, e Persona_3 i, congruità ed idoneità del compenso mai contestata nel corso del rapporto né da parte dell'avv. nè dalla nè da parte di altro partner o Parte_1 Controparte_5 professionista dello cta. Precisava a tal fine che, agli atti di causa, la parte attrice aveva prodotto le certificazioni uniche di un terzo soggetto, la , relativamente ai pagamenti del Controparte_7 compenso per l'attivit imo era (o è tuttora) socio, come Pt_1 ammesso in atto di citazione. Assumeva che, per chiara ammissione del medesimo attore, questi riceveva gli atti, i contratti, le dichiarazioni ed i documenti (che altri dipendenti e/o professionisti delle Società avevano formato) che avrebbe dovuto sottoscrivere in quanto legale rappresentante della Sede Secondaria e da questi poi sottoscritti: invero, l'avv. non negoziava i contratti, non formava o decideva il contenuto Pt_1 di atti o documenti, non part ad incontri per esporre la strategia aziendale su un determinato affare, non redigeva il bilancio o altra dichiarazione fiscale, perché tali atti di gestione erano compiuti da altri in Società, compresi i general manager succedutisi durante la sua carica. Il compenso del preposto veniva previsto nella misura di €.
1.400 mensili, in sostanziale continuità con quanto pagato all'avv. Calia (la quale venne a mancare poco prima e che mai aveva lamentato l'incongruità ed insufficienza del compenso) e che tale compenso sarebbe stato fatturato da un terzo ente, l'associazione , di cui l'avv. ammetteva di essere socio. Controparte_7 Pt_1 In buona sostanza, l'attore ave so parte in qualche modo al percorso decisionale né durante il processo di selezione, né dopo la sua assunzione, non gli erano mai state trasferite informazioni relative al contratto, all'azienda, alla sicurezza, al GDPR, al codice etico aziendale, ecc. ma coinvolto solo ed esclusivamente per la firma del contratto, già preparato, verificato, autorizzato da altri senza aggiungere nessun contributo a tutto il processo di assunzione e non aveva mai nemmeno incontrato (se non in maniera del tutto occasionale) il Managing Director della Società, (in carica dal 2019), nè il suo predecessore . CP_2 CP_8 Secondo la pr delle convenute, l'attività dell'avv. , d i in cui era stato Pt_1 in carica quale preposto della Sede Secondaria, era stata ente esecutiva: verosimilmente aveva rivisto qualche contratto di locazione o ritirato personalmente qualche nulla osta per i dipendenti presso la , oltre ad aver sottoscritto documenti, contratti e partecipato CP_1 CP_9 a pochissi tri senza cun ruolo sostanziale, ma solo quale rappresentante formale di detta sede. Così riassunte le difese, le società, richiedevano in via preliminare, l'autorizzazione ex art. 269 c.p.c. alla chiamata in causa del dott. personalmente e Persona_2 dell per comunanza di ando domanda di Controparte_7 chi re, evidenziavano l'intervenuto accordo, ancorché verbale, sui compensi per l'attività di preposto da parte dell'avv. , precisando che la statuizione Pt_1 sulla meritevolezza o meno dell'accoglimento della domanda attorea era subordinata alla verifica, in contraddittorio, dell'esistenza dell'accordo sul compenso per l'attività svolta dell'avv. ; Pt_1 la chiamata in causa del dott. e della ex art. 106 c che per Persona_2 Controparte_5 vedersi manlevate da qualunq moniale favore dell'avv. a cui, Pt_1 in denegata ipotesi, potevano essere condannate;
in via preliminare di merito: assumevano, poiché il titolo fatto valere dall'attore era la delibera di nomina da parte del board di una società estera, inglese, il diritto applicabile era quello inglese ovvero il diritto dello Stato nel cui territorio vi è il luogo di costituzione della società ai sensi dell'art. 25 legge 218/1995: con conseguente inapplicabilità inter alia delle disposizioni del DM 140/2012 invocate dall'attore quale parametro per la determinazione del compenso;
CP_ nel merito, assumevano la infondatezza della domanda in virtù dell'accordo intervenuto con la e/o per il compenso dell'avv. quale preposto;
la necessità per l'atto Persona_2 Pt_1 pro nto di attività e prestazioni no state determinati per il miglioramento dei componenti di reddito lordo della Società: contestava, oltre lo svolgimento di attività riconducibili all'amministratore giudiziario, il criterio di quantificazione dei compensi: in particolare, che l'attività di preposto potesse, anche solo teoricamente, essere assimilabile a quella dell'amministratore, dovendosi al più verificare in concreto l'attività svolta e, quale apporto, la pretesa attività dell'avv.
avesse potuto fornire alla “somma dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, in Pt_1 arole ai ricavi annuali” non avendo mai acquisito negli anni alcuna conoscenza relativa al mercato nel quale operano le società, ai prodotti o sistemi venduti e non aveva contribuito in alcun modo ai risultati dell'azienda, limitandosi a firmare passivamente documenti preparati da altri;
salvo rarissime eccezioni, l'avv. non aveva mai inviato commenti all'ing. , alla dott.ssa Pt_1 CP_4
o al sig. i o a documenti a lui trasmessi per ratifica Per_4 CP_2
udienz ttazione, nelle note scritte d'udienza del 16.11.2022, parte attrice eccepiva la decadenza del diritto delle convenute alla chiamata in causa di terzo, non avendo richiesto il differimento della data di prima udienza nonché l'inammissibilità e l'infondatezza della predetta chiamata di terzo, con conseguente, rigetto della richiesta delle convenute e la concessione dei termini ex art. 183, VI comma c.p.c.;
- con note scritte del 23.11.2022, le convenute modificavano le proprie richieste e conclusioni, domandando di disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti della
[...]
e del dott. . CP_5 Persona_2 arsa deposi .11.2022, interveniva volontariamente ad adiuvadum ex artt. 105, co. 2, 267 C.P.C. la Controparte_5
, in
[...] Parte_1 ndo, ex art. 105, II comma, c.p.c. a tutte le dom ento e Persona_2 ste da parte attrice nei confronti della di Londra e della branch italiana. CP_1 In riferimento alla chiamata in causa in “garanzia impr ritenuta implicitamente rinunciata con le note di udienza del 23.11.2022, evidenziava l'inesistenza di un titolo giuridico che potesse fondare la garanzia impropria invocata. Con ordinanza resa in data 1.12.2022, preso atto dell'intervento volontario in giudizio del terzo
[...]
con Controparte_5 Controparte_5 n causa del terzo e ritenuta la non comunanza di causa col terzo chiamato. Tentata la conciliazione dalla lite tra le parti e formulata proposta ex art. 185 bis con ordinanza del 6.4.2023, non accettata da parte convenuta, con ordinanza del 18.7.2023 venivano rigettate le richieste istruttorie e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 20.6.2024, la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. La domanda è fondata nei limiti di seguito precisati:
1. Preliminarmente, sulla istanza di chiamata in causa del terzo e la domanda di manleva formulata dalle società convenute, si richiama quanto già motivato dal G.I. nella ordinanza del 1.12.2022, precisando che l'art. 167 c.p.c. prevede che il convenuto nella comparsa di risposta, tempestivamente depositata, a pena di decadenza debba proporre le eventuali domande riconvenzionali e, se intende chiamare un terzo in causa, debba farne dichiarazione nella stessa comparsa e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis c.p.c., istanza di differimento che, come prevede l'art. 269 cpc, deve essere esplicita e formulata espressamente non essendo sufficiente il mero richiamo alla norma che disciplina la chiamata di terzo. L'omessa richiesta di differimento della prima udienza è requisito di ammissibilità della proposta domanda di chiamata del terzo e formulazione della relativa domanda di manleva, non trattandosi, nella specie, della formulazione di domanda c.d. trasversale nei confronti di chi è già convenuto nel giudizio. Consegue che la domanda di manleva, come formulata, non è ammissibile perché non ritualmente instaurata nei confronti del terzo.
2. Non si ravvisano, secondo la prospettazione fatta dalla società convenuta, elementi di comunanza della causa tali da ritenere ammissibile la richiesta formulata ex art.102 cpc: al di là della conoscenza da parte del terzo di fatti di causa rilevanti e la sua partecipazione ad alcune vicende relative al rapporto di cui è causa (che al più ne avrebbero consentito l'escussione quale teste), non sono evidenziate circostanze che consentano di ritenere la causa “comune” tra l'attore ed il terzo, non esistendo (o comunque non è allegato e rappresentato) un vincolo di connessione oggettiva per petitum o per causa petendi;
non sono evidenziati elementi per cui è possibile che il terzo promuova ex se azione giudiziaria, sulla medesima causa petendi, in danno del medesimo convenuto né l'interesse (processualmente valido) all'esito del giudizio. Ed invero, è principio consolidato quello per cui in tema di studio professionale associato, pur potendosi attribuire a quest'ultimo la titolarità dei crediti derivanti dall'attività professionale degli associati, resta obbligatorio che la prestazione è resa personalmente dal singolo professionista munito dei requisiti imposti dalla legge, non rientrando il credito per il compenso tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione.
3. Sulla legge applicabile, oggetto del giudizio è la richiesta di maggior compenso da parte del preposto della società avente sede all'estero. Con la conseguenza che la norma applicabile non è l'art. 25 l. 215/1998 dettata in tema di individuazione della lex societatis nel diritto internazionale privato bensì l'art. 60 che disciplina proprio la figura del rappresentante che prevede: “La rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d'affari sempre che egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto”.
4. Nel merito, va premesso che, la sede secondaria di società estera, consta, principalmente, di due elementi: la stabilità dell'insediamento e la rappresentanza stabile: deve essere nominato un soggetto preposto all'esercizio della sede secondaria che ha anche la rappresentanza nei confronti dei terzi, avendo una certa autonomia gestionale per quanto riguarda la parte ordinaria della gestione d'impresa. La società estera con sede secondaria in Italia è, conseguentemente, obbligata ad iscriversi presso l'Ufficio del Registro Imprese della Camera di Commercio italiana competente per il territorio, ai sensi degli artt. 2197 e 2506 del Codice Civile. La sede secondaria è pertanto soggetta alle norme sulle scritture contabili, sui rapporti di lavoro e sulla necessità di eventuali autorizzazioni amministrative per lo svolgimento dell'attività.
5. È pacifico in causa che con delibera del 18.12.2015 veniva nominato quale preposto l'attore e che venivano affidati i seguenti incarichi: “..i) rappresentare la società nei confronti di qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, pubblica o privata, al fine della negoziazione di contratti di interesse per attività della società; ii) assumere e licenziare lavoratori dipendenti e collaboratori dell'impresa, consulenti o altre figure professionali;
iii) aprire e chiudere qualsiasi conto bancario o postale con istituti di credito italiani o esteri per le attività finanziarie della società; iv) occuparsi di tutti gli adempienti fiscali della società nonché di ogni altra attività, strumento aziendale o atto necessari per il buon funzionamento della stessa;
v) aprire e chiudere uffici e sedi operative con i conseguenti adempimenti formali per la loro istituzione e mantenimento ai sensi della legge italiana;
vi) delegare tutti o parte dei poteri attribuiti dalla società madre…”. La delibera non prevedeva alcun compenso per l'attività del nominato preposto. E' altresì pacifico che, per tutta la durata del mandato, l'attore per l'incarico ricevuto otteneva un compenso pari ad € 1400,00 mensili, ossia, le parti, sia pure non concordandone preventivamente la misura, si accordavano per la remuneratività dell'incarico.
Assume la difesa delle società convenute che la pattuizione del compenso è evincibile dal doc. sub 6 allegato: in realtà, il documento prodotto non contiene il patto intervenuto tra la TEIC e l'attore sull'ammontare del compenso bensì trattasi della dichiarazione resa dal Testimone_1 circa informazioni e/o fatti appresi de relato dall'ing. dichiarazione e Per_3 de relato non ammissibile. Né l'accordo sul compen varsi attraverso la escussione di testi o per factia concludentia, circa l'intervenuto accordo intervenuto non tra l'attore e la società bensì per il tramite di un altro soggetto (l'associazione Bros o col fratello dell'attore). Irrilevanti, al fine del giudizio, sono poi le circostanze circa i motivi della scelta dell'avv.to quale Pt_1 preposto perché in qualche modo “sponsorizzato” ai vertici della società dal fratello 'epoca era incaricato della gestione contabile/fiscale della società: motivi pregressi alla deliberazione di nomina che hanno trovato la loro sede ideale nel normale svolgersi di rapporti tra professionisti e cliente. 4 Sulla misura del compenso: va premesso che, eventuali accordi intervenuti tra soggetti terzi (il dott. e l'ing. come riferito dalle società convenute), non trasfuso né nella Pt_1 Per_3 delib omina né onomo contratto col soggetto investito della qualifica di preposto e principale interessato alla determinazione del quantum, sono ininfluenti nei confronti del soggetto titolare del diritto di credito vantato;
e se anche provato, rimane del tutto irrilevante nei confronti dell'attore, il quale, come emerge dalle stesse difese delle società, non è stato coinvolto nelle trattative riguardati il suo compenso. Né è allegato in alcun modo circostanze da cui desumere che questi, l'attore, ne fosse in qualche modo a conoscenza ed avesse accettato quella pattuizione intervenuta altri soggetti. La delibera di nomina elenca ed affida al preposto della sede secondaria una serie di compiti ed attività delegate che individuano ed enucleano compiti adeguati al livello di competenze possedute dall'attore (avvocato iscritto all'rodine) e responsabilità richieste dalla posizione. Le società convenute non contestano che l'attore abbia svolto quei compiti bensì la sua estraneità al procedimento decisionale che portava alla redazione ed elaborazione di atti che poi il proposto sottoscriveva. Tuttavia, le stesse convenute affermano nelle loro difese che avevano conferito, con l'adozione della delibera del dicembre 2015, al preposto: “….. il generale potere di rappresentanza della branch, nonché quello «di contrarre per essa qualsiasi obbligo contrattuale», unitamente a una serie di poteri specifici, elencati alle lettere da a) a k) dell'atto di nomina…….. In virtù di quanto stabilito nell'atto di nomina, l'attore era stato investito di poteri ampi e dal carattere trasversale, esercitati dallo stesso, durante tutto il corso dell'incarico, con diligenza e rigore, comunque compatibilmente con l'esercizio della professione forense, essendo egli iscritto all'Ordine degli Avvocati del Foro di Bari….” Affermazioni queste che mal si conciliano sull'asserito svolgimento solo di ordini esecutivi senza alcuna valutazione autonoma da parte del proposto circa le attività delegate (ed eseguite laddove necessario) e gli atti da sottoscrivere. A tal proposito, la sottoscrizione di atti quale preposto e quindi di soggetto che in Italia aveva la rappresentanza della società, non esclude, anzi conferma, che questi fosse tenuto a valutarne comunque il contenuto e la regolarità, considerando che la sottoscrizione del medesimo equivale ad assunzione anche della responsabilità (nei confronti dei soggetti terzi destinatari di quelle deliberazioni/atti/contratti) del preposto che, per legge e per delibera di nomina era il rappresentante della società. Se poi, nel concreto, solo in poche occasioni il proposto abbia sollevato alcuni rilievi e/o correzioni, non è circostanza dirimente per affermarne il carattere meramente esecutorio ma solo che, dopo verifica e valutazioni, gli atti erano conformi (soprattutto con riferimento alla legge italiana) e ben confezionati e non che non vi fosse alcun vaglio preventivo del preposto. Dunque, la retribuzione ad esso spettante, non concordata tra le parti, va valutata secondo gli ordinari parametri di adeguatezza alla quantità e qualità del lavoro svolto: è importante che sia equa e in linea con il mercato di riferimento, avendo il preposto il compito di sovrintendere alle attività delle società operante in Italia, garantendo l'attuazione delle direttive impartite dal dirigente nonché il corretto adempimento delle stesse. In buona sostanza, il preposto è una figura di supervisione e controllo, che agisce come punto di riferimento della società estera nel territorio nazionale e che ha anche la rappresentanza nei confronti dei terzi, avendo una certa autonomia gestionale per quanto riguarda la parte ordinaria della gestione d'impresa. Ora, non esiste nel nostro ordinamento un principio che imponga al datore di lavoro, nell'ambito dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i lavoratori svolgenti le medesime mansioni, posto che l'art. 36 Cost. si limita a stabilire il principio di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva e che l'art. 3 Cost. impone l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non anche nei rapporti interprivati;
sicché, la mera circostanza (priva di ulteriori specificazioni) che determinate mansioni siano state in precedenza affidate ad altro preposto cui la società abbia riconosciuto (con esplicita pattuizione) un compenso inferiore a quello qui richiesto, è del tutto irrilevante per il nuovo preposto al quale siano state affidate le stesse mansioni ed attività. Sulla individuazione di un parametro di quantificazione del compenso: si condivide l'affermazione delle società convenute che il proposto/attore, in realtà, non abbia gestito patrimoni o aziende (non sono allegati specifici fatti di gestione ad es. la partecipazione a trattative per la conclusione di affari o decisione su investimenti o finanziamenti da effettuare o altro), circostanza che esclude sia corretto il parametro di cui al Capo III del D.M. 140/2012 che, tra l'altro, individua, quali soggetti interessati, i dottori commercialisti e i revisori contabili (profili professionali non posseduti dall'attore);in ogni caso sono parametri che non si addicono alla figura del legale e della rappresentanza della società ma o alla redazione di atti contabili e finanziari ovvero alla gestione e, quindi, la compartecipazione all'adozione di scelte gestorie. In realtà, i compiti delegati al preposto e specificatamente descritti nella delibera di nomina sono mansioni riconducibili, secondo un criterio di vicinanza, a quello del dirigente di azienda e dell'istitore come disciplinati dal CCNL industria metalmeccanici (ccnl ordinariamente applicato dalle società nelle assunzioni di altri lavoratori, assunzioni sottoscritte dal come da Pt_1 documenti allegati, cfr., ad es, doc. n.19): ora, il ricorso al criterio della categ nomica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall'art. 2070 cod. civ., è consentito al fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., quando non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva ovvero sia dedotta l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost. rispetto all'effettiva attività lavorativa esercitata, come, appunto, nella odierna lite. Ed il criterio appare corretto atteso che i compiti affidati appaiono proprio riconducibili alla figura del dirigente di azienda che opera per il suo datore di lavoro in posizione apicale, sia pure eseguendo le direttive impartite e con una propria assunzione di responsabilità (concretamente, assimilabile alla figura dell'institore che a sua volta è assimilabile a quella del direttore generale dell'impresa o di una filiale o di un settore produttivo della stessa e, nella maggior parte delle occasioni, si tratta di un lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente, posto al vertice della gerarchia del personale e, se, preposto all'intera impresa dipenderà solo dall'imprenditore, e soltanto da lui riceverà direttive ed solo a lui dovrà rendere conto del suo operato). Ossia, di quel dipendente che nell'azienda ha un ruolo caratterizzato “……da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplica le sue funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa.
2. Rientrano sotto tale definizione, ad esempio, i direttori, i condirettori, coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o uffici, gli institori ed i procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda…” (art. 1 del testo coordinato del ccnl per il settore dirigenti - industria da valere per il periodo 2015 -2018). Allora il criterio contabile più vicino alle concrete mansioni, al ruolo rivestito e alla qualifica professionale posseduta appare proprio quello del dirigente di azienda ed il parametro, limitato solo alla retribuzione base quale criterio di quantificazione (escluse tutte quelle voci accessorie dipendenti dalla concreta contrattazione tra le parti ovvero alla applicazione in concreto della contrattazione collettiva, circostanze non intervenute nella specie concreta). Circa il quantum, possono essere presi in considerazioni i conteggi svolti dalla difesa dell'attore in occasione dell'invito rivolto alla transazione della lite, non contestati nel loro sviluppo contabile ad eccezione della voce inserita per tfr, trattandosi di voce retributiva riconosciuta al lavoratore dipendente laddove, nel caso trattasi di professionista incaricato ed il ccnl invocato solo quale parametro contabile per stabilire l'adeguatezza del compenso, e per le medesime ragioni, le somme indicate quale tredicesima mensilità e festività. Vanno altresì detratte le somme già percepite nel corso del mandato dall'attore. All'importo così determinato, trattandosi quello del CCNL richiamato solo quale parametro di quantificazione, ritine il Collegio di procedere ad una ulteriore decurtazione del 20% considerando che, come emerge dai documenti allegati, non vi è stata da parte del una Pt_1 gestione del personale, intesa quale controllo delle attività svolte dagli ass un coinvolgimento nelle trattative dei contratti conclusi. Sottraendo tali voci dal totale complessivo delle somme indicate quale retribuzione base per gli anni in questione sottratte le somme già percepite, si perviene alla somma di € 257.590,384, al lordo di oneri contributi e fiscali, a titolo di compenso, oltre interessi dal dì della domanda (20.12.2021, data della prima richiesta di maggior compenso). La domanda va così accolta per quanto di ragione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei limiti del decisum. Le spese nei confronti degli intervenuti ad adiuvandum possono ritenersi compensate in ragione dell'intervento solo volontario e della rinuncia alla domanda di manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione specializzata imprese, definitivamente pronunciando, sulla domanda promossa con atto di citazione notificato in data 13 maggio 2022 a , e in Controparte_1 data 27 aprile 2022 a , c Controparte_3 accoglie per quanto d condanna e , in solido tra Controparte_1 Controparte_3 loro, al p 4, al lordo di Parte_1 oneri contributi e fiscali, a titolo interessi dal dì della domanda (20.12.2021, data della prima richiesta di maggior compenso); condanna e , in solido tra Controparte_1 Controparte_3 loro, alla te n complessivi Parte_2
€.22500,00, oltre rimborso C.U., rimborso forfettar p come per legge. Spese con l'intervenuto volontario Controparte_5
, i
[...]
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio il giorno 14/04/2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Assunta Napoliello Giuseppe Rana