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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 03/06/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA Sezione civile unica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 1900/2022 del Ruolo Generale dell'anno
2022 , trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. promossa da rappresentata e difesa dall'avv. NIGRO GAETANO, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato in atti
Attrice
contro
c.f. rappresentato e difeso dagli avvocati CP_1 P.IVA_2
BOCCALATTE SILVIO e TARANTOLA SILVIA, elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per delega in atti
Convenuto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE ATTRICE il Tribunale adito voglia revocare e dichiarare nullo e comunque inefficace l'opposto decreto ingiuntivo per le motivazioni così come precisate nel corso del giudizio e comunque dichiarare la improcedibilità della proposta azione per il mancato eserczio del tentativo obbligatorio di conciliazione, dichiarare la infondatezza della richieste avverse, accogliendo le eccezioni e le difese così come formulate, da parte concludente, in via istruttoria ammettersi prova per testi già articolata nel corso del giudizio, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorario del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
1 PARTE CONVENUTA: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare: concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 505/2022 emesso dal Tribunale di Massa in data 10 agosto 2022. Sempre in via preliminare: respingere le eccezioni di incompetenza territoriale, di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e ogni altra eccezione preliminare per i motivi di cui in atti, e, conseguentemente rigettare l'opposizione proposta dalla in Parte_1 persona dell'amministratore pro tempore, IG.ra e confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 505/2022 Parte_2 emesso dal Tribunale di Massa in data 10 agosto 2022. Nel merito: rigettare l'opposizione proposta dalla in persona Parte_1 dell'amministratore pro tempore, IG.ra , per i motivi tutti di cui in atti e per l'effetto confermare integralmente il Parte_2 decreto ingiuntivo emesso n. 505/2022 emesso dal Tribunale di Massa. In ogni caso: condannare la in persona Parte_1 dell'amministratrice pro tempore IG.ra , ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento, a favore di Parte_2 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, di una somma di denaro equitativamente determinata. Con vittoria di
[...] spese, diritti ed onorari e con espressa riserva di formulare nuove e/o diverse conclusioni, deduzioni ed istanze, anche istruttorie nei termini di legge.”
AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione promossa è risultata infondata e non provata e deve essere respinta.
Quanto alla eccepita incompetenza per territorio, va rilevato che parte opposta, in sede di istanza monitoria, ha prodotto copia di contratto riconducibile alla fattispcie di cui all'art. 1342 c.c., sottoscritto dal legale rappresentante della società opponente, nel quale sono espressamente indicate e approvate per iscritto pattuizioni vessatorie ex art 1341 c.c.
nell'atto di opposizione, non disconosce la firma, non disconosce, Parte_1
parrebbe, neanche la rispondenza di tale modulo a quello effettivamente sottoscritto ma contesta che le clausole allegate a detto modulo, stese su due ulteriori fogli, siano quelle a cui effettivamente si riferirebbe l'approvazione specifica riportata nel primo foglio.
Si tratta, in realtà, di questione irrilevante ai fini delle contestazioni mosse dall'opponente: la deroga alla competenza per territorio in caso di controversia appare sufficientemente delineata nella sola rubrica riportata nel modulo e sottoscritta, così che diviene irrilevante verificare se l'art. 16 delle condizioni allegate sia o meno quello esaminato dall'opponente, poiché la sola rubrica della norma negoziale specificamente approvata appare chiara e autosufficiente nel suo contenuto, tale da ritenere consapevolmente valutata e accettata la deroga al criterio legale di competenza.
Quanto alla applicazione di interessi moratori, si tratta di questione che discende
2 da espressa disposizione di legge (D.lgs 231/2002), di talché diviene irrilevante la sua approvazione specifica o meno.
Quanto alle contestazioni mosse alle fatture, avuto riguardo alle ragioni espresse in atto di opposizione, appaiono talmente generiche e inconsistenti da apparire ininfluenti (laddove non nulle ex art 164 c.p.c.): parte opponente infatti non allega di non aver mai ricevuto fatture, non allega di averle rifiutate e restituite al mittente richiedendo nota di credito, non allega alcun tipo di disfunzionamento o vizio dei sistemi di misura, non allega alcuno specifico fatto/inadempimento in ordine al quale l'opposta possa argomentare tesi difensive, limitandosi all'assioma che sia onere del somministrante dar prova della avvenuta somministrazione;
parimenti l'obiezione in ordine alla eccessiva onerosità è destituita di ogni supporto argomentativo ancor prima che probatorio.
In realtà, posto che, a fonte delle difese svolte da deve ritenersi che Parte_1
tali fatture siano state regolarmente ricevute e contabilizzate, senza alcuna contestazione prima del presente giudizio, varrebbe già – a ritenerne la loro efficacia probatoria piena – quanto statuito da Cass. 3581/2024: “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è
oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza
n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2,
Sentenza n. 15832 del 19/07/2011).”
Vale ancora osservare che, in materia di somministrazione, in conformità agli artt.115 c.p.c.e art.2697c.c. e al principio della vicinanza della prova, le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente; in caso di contestazione dei consumi esposti
3 nella bolletta, è onere del preteso creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante (Trib. Milano
21.1.2020, Cass. 297/2020), contestazioni sulla corretta erogazione che peraltro l'opponente non ha svolto.
Quanto, infine, alla eccepita improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, come si è già rilevato, si tratta di controversia che non vi è soggetta ratione temporis, essendo sorta anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs.
10.10.2022 n. 149
Le spese seguono la soccombenza e, attesa la assenza di rilevanti questioni sostanziali e processuali e l'inesistente attività istruttoria, vengono liquidate secondo i minimi di scaglione di cui al DM 147/2022.
Non si ravvisano elementi per condanna ex art 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Respinge l'opposizione proposta da e conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
505/2022 emesso da questo Tribunale
Respinge ogni altra domanda delle parti
Condanna a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida Parte_1
in € 2.695,00 oltre a spese generali 15%, iva e cnpa di legge
Così deciso dal Tribunale di Massa il 03/06/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
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