TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/07/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1271/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1271/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. CATENA ARIANNA;
e nato il [...] in [...], rappresentato e difeso dall'avv. MANZOTTI Parte_2
FERDINANDO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: [chiedono consensualmente che l'Ill.mo Tribunale Voglia rimettere gli atti al
Collegio per l'omologazione della sentenza di separazione alle seguenti] “condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto e di comunicarsi tempestivamente eventuali cambi di residenza.
2) La figlia , da tempo maggiorenne è economicamente autosufficiente e vive attualmente Per_1 all'estero;
3) La casa coniugale di Fano, Via Roma n. 124, attualmente abitata dalla SI.ra è stata posta Pt_1 in vendita per il tramite dell'agenzia immobiliare Riverland e nel mese gennaio è stato reperito un acquirente. La SI.ra già alla ricerca di una nuova abitazione, si obbliga a lasciare la casa Pt_1 coniugale entro la data in cui verrà stipulato l'atto di compravendita e, comunque, entro la fine del mese di aprile 2025.
- 1 - 3) Il SI. si impegna a versare alla SI.ra a titolo di mantenimento la somma di € Pt_2 Pt_1
250,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese;
4) Il SI. verserà inoltre una tantum alla SI.ra la somma di € 100.000,00 con le Pt_2 Pt_1 seguenti modalità: € 20.000,00 (ventimila/00) entro il 30.03.2025, e comunque non appena avrà ricevuto la caparra da parte del promissario acquirente della casa coniugale di Fano;
i restanti €
80.000,00 (ottantamila/00) saranno versati entro il 30.05.2025 o comunque entro sette giorni dalla stipula dell'atto definitivo.
5) Il SI. si impegna inoltre a contribuire al pagamento del 50% del canone di affitto Pt_2 dell'abitazione nella quale la SI.ra si trasferirà per 6 mesi a partire dal mese di maggio Pt_1
2025;
6) le autovetture, sono attualmente intestate al sig. che cede alla signora Parte_2 Pt_1 con il presente atto ed a titolo di ulteriore contributo al mantenimento la Lancia Y Multijet tgt
CK036YV:
7) I coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione e/o assegnazione dei doni di nozze, degli effetti personali, della mobilia ecc. e di aver regolato i reciproci rapporti economici di dare-avere, per cui dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere rispetto ai titoli anzidetti.
8) I coniugi prestano sin d'ora reciprocamente il proprio consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
Relativamente alle spese legali della presente procedura ogni parte sosterrà direttamente ed esclusivamente le spese legali relative al proprio procuratore”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Parte_2 sposati a Loreto il 14/04/1994, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla loro unione è nata la figlia (in data 02/12/1988) e che è venuta a mancare la comunione Per_1 spirituale e materiale, per cui i coniugi concordemente ritengono impossibile l'ulteriore protrarsi della convivenza.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 09/06/2025.
- 2 - 4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della famiglia.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non sussistendo profili di contrasto con l'Ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Loreto il 14/04/1994, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Loreto al n. 2, parte 1, dell'anno 1994; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Loreto di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 2/7/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1271/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. CATENA ARIANNA;
e nato il [...] in [...], rappresentato e difeso dall'avv. MANZOTTI Parte_2
FERDINANDO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: [chiedono consensualmente che l'Ill.mo Tribunale Voglia rimettere gli atti al
Collegio per l'omologazione della sentenza di separazione alle seguenti] “condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto e di comunicarsi tempestivamente eventuali cambi di residenza.
2) La figlia , da tempo maggiorenne è economicamente autosufficiente e vive attualmente Per_1 all'estero;
3) La casa coniugale di Fano, Via Roma n. 124, attualmente abitata dalla SI.ra è stata posta Pt_1 in vendita per il tramite dell'agenzia immobiliare Riverland e nel mese gennaio è stato reperito un acquirente. La SI.ra già alla ricerca di una nuova abitazione, si obbliga a lasciare la casa Pt_1 coniugale entro la data in cui verrà stipulato l'atto di compravendita e, comunque, entro la fine del mese di aprile 2025.
- 1 - 3) Il SI. si impegna a versare alla SI.ra a titolo di mantenimento la somma di € Pt_2 Pt_1
250,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese;
4) Il SI. verserà inoltre una tantum alla SI.ra la somma di € 100.000,00 con le Pt_2 Pt_1 seguenti modalità: € 20.000,00 (ventimila/00) entro il 30.03.2025, e comunque non appena avrà ricevuto la caparra da parte del promissario acquirente della casa coniugale di Fano;
i restanti €
80.000,00 (ottantamila/00) saranno versati entro il 30.05.2025 o comunque entro sette giorni dalla stipula dell'atto definitivo.
5) Il SI. si impegna inoltre a contribuire al pagamento del 50% del canone di affitto Pt_2 dell'abitazione nella quale la SI.ra si trasferirà per 6 mesi a partire dal mese di maggio Pt_1
2025;
6) le autovetture, sono attualmente intestate al sig. che cede alla signora Parte_2 Pt_1 con il presente atto ed a titolo di ulteriore contributo al mantenimento la Lancia Y Multijet tgt
CK036YV:
7) I coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione e/o assegnazione dei doni di nozze, degli effetti personali, della mobilia ecc. e di aver regolato i reciproci rapporti economici di dare-avere, per cui dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere rispetto ai titoli anzidetti.
8) I coniugi prestano sin d'ora reciprocamente il proprio consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
Relativamente alle spese legali della presente procedura ogni parte sosterrà direttamente ed esclusivamente le spese legali relative al proprio procuratore”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Parte_2 sposati a Loreto il 14/04/1994, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla loro unione è nata la figlia (in data 02/12/1988) e che è venuta a mancare la comunione Per_1 spirituale e materiale, per cui i coniugi concordemente ritengono impossibile l'ulteriore protrarsi della convivenza.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 09/06/2025.
- 2 - 4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della famiglia.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non sussistendo profili di contrasto con l'Ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Loreto il 14/04/1994, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Loreto al n. 2, parte 1, dell'anno 1994; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Loreto di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 2/7/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -