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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/02/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo in esito all'udienza del 25 febbraio 2025 ha pronunziato - mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4552/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso, congiuntamente Parte_1 C.F._1
e disgiuntamente, dagli avv.ti Vincenzo Cardile e Placido Cardile, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, c.f. , in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof.
Arturo Maresca e Marco Conti, giusta procura in atti.
RESISTENTE – RICORRENTE IN VIA RICONVENZIONALE
, c.f. , in persona del legale _2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Maugeri, giusta procura in atti. RESISTENTE, ANCHE IN VIA RICONVENZIONALE
OGGETTO: opposizione avverso comunicazione preventiva di ipoteca
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.9.2024 spiegava opposizione Parte_1
avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576202400001697000, notificata a mezzo pec in data 28.8.2024, di complessivi € 148.605,29, in relazione alle cartelle recanti crediti della ovvero le n. Controparte_1
29520120016458761/000 di € 1.848,26, (anni 2010-2011), n. 29520130019206789/000 di €
2.052,42, (anni 2011-2012), n. 29520140018341367/000 di € 3.217,28 (anni 2012-2013),
29520150017021861/000 di € 3.456,64 (anni 2013-2014), n. 29520170012724419/000 di €
5.691,80 (anni 2015-2016), n. 29520180009864850/000 di € 6.646,68 (anni 2016-2017), n.
29520190007843602/000 di € 6.010,92 (anni 2017-2018), n. 29520210032992073/000 di €
7.884,41 (anni 2018-2019), n. 29520220022565241/000 di € 12.286,63 (anni 2019-2020), n.
29520230026908930/000 di € 5.459,83 (anni 2020-2022).
Eccepiva innanzitutto l'inesistenza giuridica dell'atto impugnato poiché notificato da un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritto nei pubblici registri.
Lamentava, poi, la violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente in quanto mancava nell'atto impugnato l'indicazione dell'ufficio presso il quale era possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e del responsabile del procedimento, l'indicazione dell'organo o autorità amministrativa presso i quali era possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, nonché delle modalità, del termine, dell'organo giurisdizionale o autorità amministrativa cui era possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
Eccepiva, ancora, la violazione dell'art. 3 legge n. 241/1990 e dell'art. 7 legge n.
212/2000 per omessa allegazione degli atti presupposti o perlomeno della relata di consegna degli atti stessi, e lamentava la loro mancata notifica.
Eccepiva altresì l'avvenuta prescrizione quinquennale delle somme richieste, e ciò anche nel caso in cui fosse stata dimostrata la regolare notifica degli atti presupposti.
Da ultimo, rappresentava la nullità della comunicazione opposta per mancata indicazione degli immobili oggetto di ipoteca e contestava l'erroneità della richiesta sia nel merito che nella quantificazione.
Chiedeva di disporre la provvisoria sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e dei successivi atti di riscossione, ricorrendone i presupposti di legge;
nel merito, di ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste ed indicate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nelle cartelle di pagamento ad esse sottese, e per l'effetto, di annullare
2 l'atto opposto e ogni atto ad esso presupposto e/o consequenziale;
con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore dei propri procuratori dichiaratisi anticipatari.
2. La Controparte_3
si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 6.12.2024.
Dopo aver preliminarmente dissertato in ordine alla natura privata della CNPADC e della funzione pubblica svolta nell'ambito della previdenza ed assistenza obbligatoria, evidenziava che parte ricorrente era iscritta alla Cassa con decorrenza dal 1.1.2000 e descriveva nel dettaglio le omissioni contributive iscritte a ruolo nelle singole cartelle sottese alla comunicazione preventiva di ipoteca impugnata.
Affermava che la comunicazione impugnata conteneva esattamente tutte le informazioni richieste dall'art. 7 dello Statuto del Contribuente e dall'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, tra cui non erano incluse l'allegazione degli atti presupposti o l'indicazione degli immobili da ipotecare.
Sottolineava che anche per le cartelle di pagamento relative alle pretese non tributarie vi era stata la sospensione dei termini di prescrizione durante l'emergenza pandemica ex art. 68
D.L. n. 18/2020, evidenziando, per quanto concerneva la prescrizione, di aver regolarmente e tempestivamente iscritto a ruolo le somme dovute dalla parte ricorrente, mentre la successiva procedura esecutiva rimaneva di esclusiva competenza dell'Agente della riscossione.
Nel caso di accertamento della prescrizione dei crediti da essa vantati spiegava domanda riconvenzionale trasversale di risarcimento dei danni nei confronti dell' _2
per eventuali crediti andati prescritti per responsabilità di quest'ultima.
[...]
Chiedeva in via principale, di rigettare il ricorso e, per l'effetto, di confermare integralmente la validità e/o l'efficacia e/o la legittimità dell'avviso preventivo di iscrizione ipotecaria, delle intimazioni di pagamento ex adverso impugnate e delle cartelle sottese, per l'importo complessivo nelle stesse indicato, oltre agli ulteriori interessi e accessori di riscossione maturati e maturandi, ovvero, per la somma maggiore o minore emersa in corso di causa e/o ritenuta non prescritta e/o equa e/o di giustizia;
in via subordinata e riconvenzionale, in caso di accertata prescrizione (anche parziale) dei crediti, di condannare l'
[...]
al risarcimento del danno patito dalla da determinarsi nella misura _2 CP_1
pari a tutte le somme risultate eventualmente prescritte e quindi non recuperabili dalla CP_1
stessa, al netto dei diritti di notifica e oneri di riscossione, oltre interessi come per legge. Con vittoria di spese e compensi di lite.
3. L si costituiva in giudizio con memoria del _2
3 9.12.2024.
Eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 essendo decorsi i termini di legge per proporre impugnazione avverso gli atti presupposti ritualmente notificati.
Evidenziava che la notifica proveniente da indirizzo non compreso nei pubblici elenchi non era nulla qualora, come nel caso di specie, la notificazione avesse comunque permesso al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza nessuna incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto.
Affermava che l'atto impugnato conteneva tutti gli elementi necessari richiesti dalla legge in conformità al modello approvato.
Riferiva di aver correttamente notificato al ricorrente tutti gli atti presupposti, nonché ulteriori atti interruttivi del termine di prescrizione, che, di conseguenza, non poteva dirsi maturata. Evidenziava, in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva in relazione ai vizi dedotti di esclusiva competenza dell'Ente impositore e in ordine alla fondatezza del credito per cui era stato richiesto di procedere.
Escludeva la ricorrenza dei presupposti per la sospensione dell'atto opposto e chiedeva di dichiarare inammissibile e rigettare il ricorso;
di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva relativamente alle contestazioni mosse dal ricorrente che attenevano esclusivamente l'attività dell'Ente Impositore e di dichiarare legittima la procedura di riscossione e, conseguentemente, di rigettare tutte le domande spiegate da controparte;
nell'ipotesi di accertata responsabilità dell'Ente impositore chiedeva di essere tenuta indenne.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
4. All'udienza del 25 febbraio 2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
5. Per quanto concerne l'eccezione di inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di ipoteca per la provenienza della pec da indirizzo non risultante dai pubblici registri, essa deve essere rigettata.
Premesso che non risulta contestata la consegna della comunicazione preventiva di ipoteca in file .pdf a mezzo messaggio pec del 26.8.2024, è stato infatti recentemente evidenziato dalla Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza del 18../2022
n.15979, come “la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando
4 tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo
PEC, come nel caso;
infine, e come anticipato, "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. S.U. 23620/2018)…”.
Peraltro, per costante orientamento giurisprudenziale, la nullità della notifica non può essere mai pronunciata quando l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, e di conseguenza, anche l'irritualità di una notificazione a mezzo pec non ne comporta la nullità se la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. civ., Sez. Un., 18.4.2016 n. 7665), come per l'appunto nel caso di specie.
6. Si osserva inoltre che la comunicazione preventiva di ipoteca ex art. 77, comma 2- bis, D.P.R. n. 602/1973 è una comunicazione che precede l'ipoteca, con cui il debitore viene soltanto invitato ad adempiere spontaneamente ai propri debiti, con l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, si procederà all'iscrizione dell'ipoteca.
La normativa non prevede specifiche formalità o la presenza di elementi essenziali per tale atto, fermo restando che comunque la comunicazione opposta contiene elementi sufficienti ad individuare l'ente creditore, il credito azionato, le annualità di riferimento, sicché non è ravvisabile la denunciata carenza motivazionale né può profilarsi la violazione del diritto di difesa del debitore. Né l'atto può ritenersi viziato per l'omessa indicazione delle unità immobiliari su cui il Concessionario intenderebbe iscrivere ipoteca, elemento non richiesto ai fini della validità dell'atto. Non è peraltro richiesta l'allegazione delle cartelle presupposte, trattandosi di atti presuntivamente già notificati in precedenza al contribuente.
Si precisa peraltro che la comunicazione reca l'indicazione sia dell'ufficio competente sia del responsabile della procedura, sia delle modalità di impugnazione dell'atto e delle
Autorità competenti.
7. Quanto alla costituzione tardiva della resistente , _2
posto che la prima udienza fissata per il 17.12.2024 è stata comunque differita in ragione della domanda riconvenzionale dell'Ente Impositore, la Corte di Cassazione ha affermato che la tardiva costituzione in giudizio del concessionario non è di ostacolo, "ex se", all'acquisizione d'ufficio del documento indispensabile ai fini della decisione, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della
5 riscossione, assume rilevanza l'acquisizione di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti (così, da ultimo, Cass. civ. 16.08.2022 n. 24813).
La ha peraltro richiesto di ordinare la produzione in giudizio di Controparte_1
tutta la documentazione in possesso del Concessionario relativa alla regolarità delle notifiche e all'interruzione dei termini di prescrizione. Le superiori circostanze determinano l'ammissibilità della produzione documentale dell' e la sua _2
utilizzabilità ai fini della decisione.
8. Per quanto concerne le cartelle di pagamento recanti crediti di competenza della sottese alla comunicazione opposta, l'Agente della Riscossione ha documentato la CP_1
regolarità della notifica delle seguenti cartelle:
- cartella n. 29520120016458761/000 in data 17.9.2012;
- cartella n. 29520130019206789/000 in data 2.10.2013;
- cartella n. 29520140018341367/000 in data 12.7.2014;
- cartella n. 29520170012724419/000 in data 4.9.2017;
- cartella n. 29520180009864850/000 in data 4.7.2018;
- cartella n. 29520190007843602/000 in data 9.9.2019;
- cartella n. 29520210032992073/000 in data 1.2.2023;
- cartella n. 29520220022565241/000 in data 16.9.2022;
- cartella n. 29520230026908930/000 in data 14.7.2023.
Non essendo state le superiori cartelle impugnate nel termine di quaranta giorni dalla loro notifica ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, il ricorrente è decaduto dalla possibilità di eccepire l'infondatezza nel merito della pretesa (e così anche l'eventuale prescrizione maturata antecedentemente alla loro notifica), che, con il decorso infruttuoso dei termini di impugnazione, è divenuta intangibile.
La notifica della cartella di pagamento n. 29520150017021861/000, invece, non si è regolarmente perfezionata.
Il consolidato approdo giurisprudenziale sul punto, specie a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale n. 3/2010, conferma che, “ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio,
a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito
6 dell'atto da notificare presso la casa comunale (Cass. n. 33525 del 2019); in particolare occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere
l'avviso medesimo;
difatti, l'avviso di ricevimento è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario” (Cass. civ., Sez. V, ord. 11.11.2020 n.
25351)
È documentato il primo tentativo di notifica, avente esito negativo, e il deposito presso la casa comunale. Tuttavia, quanto alla raccomandata informativa, necessaria ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c., essa indica la data di rilascio di un avviso al destinatario assente, ma non reca la sottoscrizione dell'operatore postale, circostanza che inficia la validità della notifica stessa.
9. Passando ad esaminare l'eccezione di prescrizione, giova premettere che l'art. 16
Regolamento Unitario previdenza ed assistenza CNPADC prevede che “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso dei termini CP_1 previsti dalla legge”.
Orbene, occorre evidenziare che l'art. 3 legge n. 335/1995 ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, cosicché la prescrizione è quinquennale anche per i contributi previdenziali spettanti alle Casse professionali.
Costituisce inoltre ius receptum che la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c. (v. S.U.
Cass. n. 23397/2016; sez. 6 ord. n. 11760/2019). Invero, la cartella notificata e non impugnata entro quaranta giorni non può essere assimilata a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito ivi contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale in conformità a quanto previsto per l'actio iudicati.
Orbene, nella fattispecie in esame, alla luce della documentazione in atti, devono ritenersi irrimediabilmente prescritte le pretese sottese alle cartelle n. 29520120016458761/000,
29520130019206789/000, 29520140018341367/000, essendo trascorsi più di cinque anni dalla
7 data della loro notifica alla data di notifica del successivo atto interruttivo, rappresentato dall'intimazione di pagamento n. 29520239007718269/000, trasmessa al ricorrente il 6.7.2023.
Diversamente deve ritenersi per le altre cartelle di pagamento, il cui termine di prescrizione è stato tempestivamente interrotto anche tenendo conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti dalle recenti leggi speciali per complessivi 311 giorni.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021,
n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Si evidenzia che il termine di prescrizione delle cartelle di pagamento n.
29520170012724419/000, n. 29520180009864850/000 e n. 29520190007843602/000 è stato tempestivamente interrotto, prima che dalla comunicazione preventiva di ipoteca opposta, dall'intimazione di pagamento n. 29520229007534920000 notificata in data 12.12.2022.
10. In conclusione, l'opposizione va parzialmente accolta in relazione alle cartelle nn.
29520120016458761/000, 29520130019206789/000, 29520140018341367/000 e
29520150017021861/000, e rigettata per il resto.
11. Per quanto concerne la domanda riconvenzionale spiegata dalla
[...] nei confronti dell' Parte_2 _2
, l'affidamento del credito in riscossione, secondo le modalità di legge, comporta la
[...]
8 preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive. Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato
è in sé in grado di comportare la salvaguardia del diritto di credito rispetto all'estinzione per prescrizione e, dunque, in astratto, anche l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato.
Su quest'ultimo gravava, quindi, ogni azione necessaria al soddisfacimento del credito stesso e, ancor prima, alla sua salvaguardia, mentre la nella sua unica Controparte_1
veste di Ente impositore, non risulta in alcun modo investita della procedura esecutiva che rimane di esclusiva competenza e responsabilità del Concessionario per la Riscossione, così come previsto dalla normativa in materia di riscossione delle imposte dirette cui l'art. 18 l. n.
21/1986 espressamente rimanda (“La può provvedere alla riscossione dei contributi CP_1
insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette”).
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 27218/2018 ha affermato che
“l'affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (art. 18, co. 5, seconda parte L. 576/1980, in relazione al d.p.r. 602/1973) comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.)
e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale. Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato è in sé in grado di comportare la salvaguardia del diritto rispetto all'estinzione per prescrizione
e dunque anche l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo, ai sensi dell'art. 1710 c.c., nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato”.
Pertanto, nel caso in cui il credito sia divenuto inesigibile a causa della propria inerzia, egli ne sarà responsabile nei confronti dell'Ente impositore, che legittimamente può rivendicare il risarcimento dei danni subiti.
La domanda riconvenzionale è dunque fondata in relazione ai contributi portati dalle cartelle di pagamento n. 29520120016458761/000, n. 29520130019206789/000 e n.
29520140018341367/000, posto che la prescrizione è maturata durante la procedura di riscossione, successivamente alla notifica delle medesime (con pretesa, come detto, intangibile
9 per decorso infruttuoso del termine per la loro impugnazione) per fatto omissivo colposo del concessionario competente. Il danno va quantificato in misura pari all'importo dei contributi residui iscritti a ruolo risultanti dall'estratto conto contributivo, esclusi spese, diritti di notifica e compensi di riscossione, e quindi in un importo pari a € 4.901,60, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
12. Il limitato accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione di due terzi delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore dell'opponente, come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia, nei limiti dell'accoglimento, ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità delle questioni giuridiche esaminate e la limitata attività processuale espletata. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari avv.ti Vincenzo Cardile e Placido Cardile sussistendo le dichiarazioni di rito.
Nei rapporti tra la Controparte_1
e l' , il limitato accoglimento della domanda riconvenzionale _2
giustifica la compensazione di tre quarti delle spese di lite. La restante quota si pone a carico del concessionario e si liquida in favore dell'Ente Impositore come da dispositivo ex D.M.
n.55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia, nei limiti dell'accoglimento, ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale espletata.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 5.9.2024 nei confronti della
[...]
e dell' Controparte_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in _2
opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576202400001697000, in relazione alle cartelle n. 29520120016458761/000, 29520130019206789/000,
29520140018341367/000, 29520150017021861/000, 29520170012724419/000,
29520180009864850/000, 29520190007843602/000, 29520210032992073/000,
29520220022565241/000, 29520230026908930/000, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, annulla la comunicazione preventiva di ipoteca opposta in riferimento alle cartelle di pagamento n. 29520120016458761/000,
10 n. 29520130019206789/000, n. 29520140018341367/000 e n.
29520150017021861/000;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna l'
[...]
a risarcire i danni subiti dalla _2 Controparte_1
in favore dei pari all'importo accertato prescritto,
[...] Controparte_1
pari a € 4.901,60, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
- rigetta per il resto;
- condanna la e l' Controparte_1 _2
, in solido, alla rifusione in favore dei di un terzo
[...] Controparte_1 delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida – già ridotte - in € 14,33 per rimborso un terzo contributo unificato ed in € 1.545,50 per un terzo compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Vincenzo Cardile e Placido Cardile, compensando la restante quota;
- condanna l' alla rifusione di un quarto delle spese di _2
Con lite in favore della in favore Controparte_1
[...]
che liquida – già ridotte – in € 10,75 per un quarto contributo unificato CP_1 ed € 1.159,15 per un quarto compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. compensando la restante quota.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 25 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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