Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 2112/2022 del 6.7.2022
Oggetto: differenze retributive
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario rel. ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile, in materia di lavoro, in grado d'appello, iscritta al n. 491/2022 del
Ruolo Generale A.C. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Maci, in virtù di Parte_1
procura in atti
APPELLANTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Farachi, in Controparte_1
virtù di procura in atti
APPELLATA
All'udienza del 5.3.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 aprile 2017, si rivolgeva al Tribunale Controparte_1
di Lecce sez. Lavoro, affinché, in contraddittorio con , venissero accolte Parte_1
1
alla Via Madonna del pane, con qualifica B3 del ccnl applicato;
2. In conseguenza accertare e dichiarare la nullità e comunque la invalidità, per le motivazioni di cui in narrativa, del termine apposto al contratto a tempo determinato parziale fatto sottoscrivere in data 17 giugno 2015, dichiarando che il contratto intercorso tra le parti dal 1.5.2015 al 30.9.2016 deve intendersi a tempo indeterminato e a tempo pieno.
CP_ 3. Dichiarare, pertanto, tenuta e conseguentemente condannare la resistente al pagamento del risarcimento del danno subito dalla ricorrente, danno da quantificarsi nella misura di 12 mensilità ex art. 28 legge 81/2015 e art 8 L.604/66 o nella maggiore
o minore somma che il Giudice riterrà equa, maggiorati i detti importi della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme come rivalutate.
4. Accertare e dichiarare inoltre che la ricorrente, nel corso del rapporto di lavoro subordinato, per le motivazioni indicate in narrativa, ha percepito una retribuzione mensile inferiore rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato, 5. Dichiarare, pertanto, il sig.
[...]
, titolare della omonima ditta, obbligato al pagamento, in favore della sig.ra Pt_1
del complessivo importo, prudenzialmente, quantificato in euro 28.141,31, al CP_1
lordo delle trattenute fiscali ovvero della maggior o minor somma che risulterà dovuta sulla base delle risultanze processuali, per le causali specificate in narrativa o che il
Tribunale di Lecce riterrà equa e di giustizia anche ai sensi dell'art. 36 della
Costituzione, oltre rivalutazione monetaria dalla richiesta all'effettivo soddisfo, nonché interessi da quando dovuti al soddisfo.
6. Dichiarare tenuta e
CP_ conseguentemente condannare la resistente, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali in relazione alle prestazioni lavorative di fatto svolte in
CP_ favore della medesima e comunque alla regolarizzazione presso gli enti previdenziali ed assicurativi, nonché al riconoscimento della diversa natura del contratto intercorso tra le parti in causa e per tutta la durata dello stesso, secondo le diverse modalità relative al periodo lavorativo ed al tempo pieno lavorato.
7. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
2 Con memoria difensiva depositata il 27 aprile 2018, si costituiva , che Parte_1
contestava integralmente quanto dedotto e richiesto da controparte, rilevando la saltuarietà e la discontinuità del rapporto di lavoro, oltre che l'incongruenza e l'inattendibilità della domanda proposta dalla ricorrente, poiché non corrispondente al vero, né tantomeno documentata. Contestava in particolare il numero di ore straordinario rivendicate e conteggiate dalla ricorrente.
Chiedeva, in conclusione, il rigetto della domanda.
La causa, falliti i tentativi di bonario componimento, veniva istruita con prova testimoniale e CTU e veniva decisa dal Tribunale di Lecce con sentenza n. 2112/22 del 06/07/2022con cui statuiva testualmente: “in parziale accoglimento del ricorso, condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €
19.066,67, per i titoli di cui in motivazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al soddisfo, e alla regolarizzazione della posizione contributiva e assistenziale della ricorrente. Dichiara la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato dalle parti in data 18/6/2015. Dichiara la conversione del rapporto di lavoro stipulato dalle parti in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dal 17/9/2015. Condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente Euro 3.483,25 a titolo risarcitorio, con interessi legali sino al soddisfo.
Compensa tra le parti le spese processuali per un terzo e condanna parte resistente al pagamento della parte residua delle spese di giudizio, liquidata in € 2.000,00, oltre accessori di legge. Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte resistente”.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello, con ricorso del Parte_1
5.8.2022, affidato a quattro motivi.
I primi tre motivi riguardano sostanzialmente il tema della prova degli assunti della lavoratrice e la valutazione che il primo Giudice ha eseguito delle risultanze probatorie.
In particolare (primo motivo), l'appellante contesta la contraddittorietà della decisione che, dopo il riconoscimento del mancato raggiungimento della prova in ordine
3 all'entità delle ore lavorate e ai giorni lavorati e la valutazione d'incongruenza delle testimonianze esaminate, ha disposto per l'accoglimento della domanda.
L'appellante, quindi, procede alla valutazione delle singole deposizioni testimoniali evidenziando l'incongruenza e la contraddittorietà delle risposte dei testimoni.
In relazione al lavoro straordinario (secondo motivo), l'appellante, poi, richiama la giurisprudenza in ordine alla necessità di una prova rigorosa dell'effettuazione del lavoro stesso, del numero di giorni e ore, in cui lo stesso è stato prestato, per poi sostenere che nel caso di specie la lavoratrice non avrebbe assolto all'onere della prova.
L'appellante (terzo motivo) si sofferma, poi, nuovamente sulle deposizioni dei testi, evidenziando l'inattendibilità di quelli addotti dalla lavoratrice e la mancata considerazione da parte del primo giudice delle dichiarazioni della teste Tes_1
Con il quarto e ultimo motivo di appello, impugna l decisione nella parte Parte_1
in cui ha ritenuto di disporre la trasformazione del contratto e ritenere illegittime le proroghe contrattuali del contratto a termine inter partes.
In dettaglio, l'appellante contesta l'assunto della dipendente di aver lavorato senza contratto senza proroghe, evidenziando come all'esito della costituzione del , la Pt_1
ricorrente nulla avesse eccepito né contestato, senza peraltro aver dimostrato di aver contestato l'apposizione del termine al contratto.
Anche in ordine alla entità del risarcimento (2,5 mensilità), l'appellante rilevava l'infondatezza della statuizione, posto che sarebbe rimasta non provata la entità di lavoro svolto, come superiore rispetto a quello remunerato, e di conseguenza l'ammontare dell'ultima busta paga non può essere quello indicato in sentenza.
In conclusione, ha chiesto: “A) Accertare e dichiarare che, Parte_1 [...]
non ha provato la domanda e che pertanto ella non ha diritto alle CP_1
differenze retributive richieste;
B) Accertare e dichiarare che il contratto della ricorrente non si è trasformato in contratto a tempo pieno ed indeterminato;
C)
Accertare e dichiarare comunque che il risarcimento danno non può essere commisurato alle entità indicate in sentenza stante il mancato assolvimento dell'onere
4 probatorio in ordine alle richieste differenze retributive;
D) Condannare
[...]
al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”. CP_1
Chiedeva, inoltre, disporsi la sospensione dell'esecuzione della sentenza.
Con memoria del 30.8.2022, si costituiva, ai fini del giudizio di inibitoria,
[...]
con il patrocinio dell'Avv. Daniela Perrone, che contestava integralmente CP_1
l'appello e ne chiedeva il rigetto, evidenziando anche l'inammissibilità della richiesta di sospensione dell'esecuzione, non ancora iniziata, e in ogni caso la carenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.
Con ordinanza del 31.8.2022, la Corte disponeva la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata nella sola parte che supera l'importo di € 12.000,00.
Con memoria depositata il 16.11.2023, per si costituiva, in Controparte_1
sostituzione dell'Avv. Daniela Perrone, il nuovo difensore Avv. Giulio Farachi, il quale si riportava alle precedenti difese e chiedeva il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza, preso atto del fallimento delle trattative di bonario componimento, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello non appare fondato e va, pertanto, respinto.
I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto miranti a contestare la decisione impugnata in relazione al raggiungimento della prova del lavoro straordinario prestato dalla lavoratrice.
Sostiene, infatti, che il Tribunale, pur avendo evidenziato carenze e Parte_1
contraddizioni nelle dichiarazioni dei testi addotti da parte appellante, avrebbe inopinatamente accolto, sebbene in parte, la domanda. Ad avviso dell'appellante, poi, tale valutazione del primo Giudice sarebbe ancor più errata in considerazione della natura delle differenze retributive riconosciute a attinenti a lavoro Controparte_1
straordinario, in relazione al quale la giurisprudenza richiede una prova rigorosa.
Gli assunti dell'appellante non appaiono convincenti.
Va subito osservato che il Tribunale di prime cure si è posto da subito (vedi pag. 3 della sentenza) il problema della completezza della prova relativa alle ore di lavoro
5 straordinarie svolte dal dipendente che ne reclami il pagamento, con onere a carico del medesimo ai sensi dell'art. 2697 c.c., facendo propria la giurisprudenza invocata dall'appellante.
Le valutazioni del primo Giudice in ordine alla non piena utilizzabilità sul piano probatorio delle dichiarazioni dei testi e enfatizzate dall'appellante, Tes_2 Tes_3
non riguardano, tuttavia, l'intera allegazione della lavoratrice ma soltanto la parte relativa all'inizio dell'attività lavorativa, che la pone in data anteriore al CP_1
18.6.2015, e cioè alla formale assunzione a tempo determinato, nonché allo svolgimento di ore di lavoro nel pomeriggio ed alla mancata fruizione di ferie e permessi. Coerentemente a tale impostazione, il Giudice, nel formulare il quesito al
CTU, ha limitato l'accertamento soltanto alle ore lavorate dalle 7,00 alle 13, dal lunedì al sabato, e dalle 7,00 alle 14,00 la domenica. Nulla per le ore pomeridiane, nulla per ferie e permessi.
In relazione invece all'orario di lavoro, da cui deriva come conseguenza la prova delle ore di lavoro straordinario, il Tribunale ha ritenuto attendibili le dichiarazioni dei predetti testi che hanno indicato un orario di lavoro dalle 7,00 alle 13,00 di ogni giorno dal lunedì al sabato e dalle ore 7,00 alle 14,00 per due domeniche al mese.
Invero, le deposizioni dei testi, quanto all'orario di lavoro osservato dall'appellata, appaiono coerenti e prive di significative lacune e/o contraddizioni.
Il teste , non legato da rapporti di lavoro o parentela con Testimone_4
le parti in causa, appare particolarmente attendibile: si tratta di un cliente del panificio che quotidianamente lo frequentava per acquistare il pane e/o piatti pronti e che vedeva la dipendente al lavoro già alle 7,30/7,45 quando andava ad acquistare il pane (anche di domenica) e passava nuovamente davanti al negozio verso le 13,00, allorquando verificava ancora la presenza della Il teste aggiunge che la dipendente CP_1 lavorava da sola e che il panificio era aperto anche d'estate.
La deposizione del teste coincide in sostanza con quella del teste Tes_5
, perché anche questo teste – la cui testimonianza, tuttavia, riguarda un periodo Tes_2 più limitato (il teste ha smesso di lavorare alle dipendenze di nell'ottobre Parte_1
6 2016) - indica un orario di lavoro sostanzialmente coincidente con quello indicato dall' . Tes_2
infatti, riferisce che la apriva la panetteria alle 6,45 e vi lavorava fino Tes_3 CP_1
alle 13.00 dal lunedì al sabato e fino alle 14,00 per due domeniche al mese. Afferma di conoscere i fatti perché a prima mattina, in quanto dipendente del , andava a Pt_1
consegnare il pane alla panetteria verso le 7,00 del mattino e perché vi ritornava anche alte volte nel corso della mattinata per ulteriori consegne.
Condivisibile è la decisione del Tribunale di Lecce di non tenere in considerazione le deposizioni delle testi - perché ebbe a lavorare Testimone_6
contemporaneamente alla soltanto per una settimana (evidenziando peraltro un CP_1
orario di lavoro sostanzialmente in linea con quanto riferito dagli altri testi e allegato nel ricorso introduttivo dall'odierna appellata) - e di . Tes_1
Quest'ultima, oltre ad essere ancora alle dipendenze del , allorquando è stata Pt_1
escussa, e per ciò meno attendibile, in quanto condizionata dalla persistenza del rapporto di lavoro con l'appellante, riferisce circostanze poco credibili e smentite dagli altri testi, quali lo svolgimento di turni di tre-quattro ore, lo svolgimento di lavoro part time, il fatto che nella panetteria si alternassero altri dipendenti diversi dalla CP_1
In sostanza, ritiene la Corte che la valutazione del compendio probatorio eseguita dal primo Giudice sia condivisibile e supportata da solida motivazione, per cui va integralmente confermata.
Nessuna contestazione viene mossa dall'appellante in ordine alle risultanze della CTU, sicchè, una volta confermato l'orario di lavoro, posto a base dei conteggi eseguiti dall'Ausiliare del Giudice di primo, in conformità al quesito assegnato, le somme dovute all'appellata a titolo di differenze retributive devono essere confermate.
Passando al quarto motivo, con lo stesso si contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto violata la disciplina in materia di contratti a termine.
Più in dettaglio, l'appellante deduce che la non aveva mai contestato le CP_1
proroghe ed era decaduta dal diritto di contestazione e, inoltre, che la ragione indicata nel ricorso introduttivo per contestare la legittimità delle proroghe era del tutto difforme rispetto al motivo per cui il Tribunale di Lecce le ha ritenute illegittime
7 Orbene, il Tribunale ha motivato la decisione ritenendo non necessaria la comunicazione per iscritto delle proroghe, essendo la forma scritta richiesta soltanto per il contratto di assunzione a tempo determinato. Ha comunque ritenuto illegittime le prime due proroghe del contratto iniziale del1'8.6.2015 (quella fino al 28.12.2015 e quella fino al 31.3.2016), in quanto immotivate.
Il Tribunale ha poi, correttamente evidenziato che alla fattispecie in esame deve applicarsi il disposto dell'art. 45 del D.Lgs. n. 368/2001 nel testo all'epoca vigente che prevedeva che “1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.
2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato”.
Orbene, dopo la seconda proroga, scaduta il 31.3.2016, il contratto è proseguito fino al 30.9.2016 irregolarmente, posto che, come si legge nella sentenza impugnata – senza che sul punto alcuna obiezione venga formulata nell'atto di gravame – il datore di lavoro non ha allegato, né tanto provato (pur essendone onerato ex art. 2697 c.c.) alcuna ragione obiettiva che motivasse l'ulteriore proroga del rapporto a tempo determinato, così incorrendo nella nullità. Parimenti, l'appellante non ha dimostrato che per il periodo in eccesso abbia corrisposto, come prescritto dal citato comma secondo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001, la retribuzione maggiorata, allorchè si è verificato lo sforamento dei tempi della proroga.
Quanto alla dedotta decadenza, il termine dei 120 giorni di cui all'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81, nel testo vigente all'epoca dei fatti, deve computarsi
8 dalla data di fine del rapporto (30.9.2016). Nel caso di specie l'impugnazione è contenuta nella racc.ta a.r. del 6.12.2016, in atti, che appare, dunque, tempestiva.
La contestazione dell'appellante in ordine al criterio di determinazione dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (su cui il primo Giudice ha quantificato l'indennità risarcitoria di 2,5 retribuzioni) non appare fondata, tenuto conto che il Tribunale di Lecce ha preso in considerazione quanto indicato sul punto dal CTU. La contestazione dell'appellante, inoltre, è generica, e non è neppure accompagnata da un'ipotesi alternativa di riferimento che contrasti con la valutazione del primo Giudice.
In definitiva, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di questo grado, in applicazione del principio di soccombenza, vanno dunque poste a carico dell'appellante, nella misura indicata in dispositivo, liquidata sulla scorta dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e tenuto contro del valore della controversia.
La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti processuali affinché l'appellante venga dichiarato tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 ter, del DPR n.
115/2002.
PQM
-Visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 5.8.2022 da
[...]
nei confronti di , avverso la sentenza del 6.7.2022 n. 2112 Pt_1 Controparte_1
del Tribunale di Lecce, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento, in favore di , delle spese di Controparte_1
questo grado di giudizio, liquidate ex D.M. n. 55/2014 nella misura di € 1.984,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie, come per legge.
-dà atto che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 ter, del DPR n. 115/2002.
9 Riserva il deposito della motivazione entro gg. 60.
Così deciso in Lecce, il 5.3.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore
Avv. Domenico Monterisi
10
Il Presidente dott.ssa Caterina Mainolfi