CA
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone di:
dr.ssa Ornella Crespi Presidente dr. Aldo Gubitosi Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est.
SENTENZA nei giudizi civili riuniti n.ri 637/2023 e 644/2023 R.G. aventi ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 2324/2023 resa dal Tribunale di Salerno, pubblicata in data 25/05/2023
TRA
, nella qualità di titolare della omonima ditta, rapp.to e difeso Parte_1
dall'avv. Domenico Savio Guarracino,
- appellante –
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1
dall'avv. Francesco Cesaro
-appellato–
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Controparte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.2153/2017, emesso dal Tribunale di Salerno ad istanza di , nella qualità di titolare della Parte_1 omonima ditta, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro
25.688,80, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la coltivazione e vendita di 190.000,00 piantine di lattuga di cui alla fattura n.5/2017 del
24/05/2017.
L'opponente esponeva che, alla fine del mese di settembre 2016, aveva stipulato con l'opposta ditta un contratto con il quale il si obbligava a Parte_1 coltivare, nel periodo dall'1/10/2016 al 30/04/2017, sui terreni di sua proprietà, siti in agro di OL e TT (superficie di ha 1.80), nonché a venderle
190.000 piantine di lattuga per il prezzo ivi fissato, con onere a proprio carico di fornitura delle piantine per la messa a dimora, ritiro e trasporto merce, previa verifica all'esito della maturazione della sua commerciabilità.
Assumeva di aver ritirato le piantine, con abbuono del 7%, come da prassi commerciale, e di aver pagato il corrispettivo pattuito di cui alle fatture emesse dal , segnatamente la fattura n.4/16 del 1/12/2016, per la quantità di Parte_1
51.300 piantine, dell'importo di euro 7.469,28, la fattura n.1/17 del 10/01/2017, per la quantità di 63.525 piantine, dell'importo di euro 7.069,07, e la fattura n.2/17 del 10/01/2017, per la quantità di 62.000 piantine, dell'importo di
9.027,20.
Riferiva che, a seguito del ricevimento della fattura n.5/17 del 24/5/17 e della richiesta di pagamento a mezzo pec del 31/05/2017, aveva contestato il credito e restituito la fattura al mittente.
Si costituiva l'opposto contestando l'assunto dell'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Assumeva che l'opponente, dopo la prima fornitura dei semi per la produzione delle 190.000 piantine di lattughe, di cui alle fatture dalla stessa indicate, aveva richiesto una ulteriore produzione, fornendo anche in questo caso i semi;
tuttavia, una volta portate a maturazione le piantine di lattuga, l'opponente ne aveva prelevato solo una piccola quantità rifiutando di ritirare la residua parte della produzione. Ammessi ed espletati l'interrogatorio formale del titolare della ditta opposta nonché la prova testimoniale articolata dall'opponente, il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza n. 2324/2023, con la quale così statuiva:
“- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2153/2017
(RGN 5711/2017), reso dal Giudice del Tribunale di Salerno il 04/7/2017;
- condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali in favore della opponente, che liquida in Euro 145,50 per spese, ed Euro 2.098,00 per diritti, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, iva e cassa se dovuti, come per legge, con attribuzione all'Avv. Francesco Cesaro per dichiarato anticipo”.
Richiamati i principi che regolano l'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale ha ritenuto che, a fronte delle specifiche contestazioni dell'opponente, l'opposto non aveva fornito prova del proprio credito.
In proposito ha rilevato che la sola fattura n. 5/2017, prodotta dall'opposto, e la diffida e messa in mora del 31/5/2017, non sono idonei a fornire la prova dell'esistenza del credito nel giudizio ordinario di opposizione, tenuto conto, peraltro, della contestazione, formulata in epoca anteriore al deposito del ricorso monitorio, della parte opponente circa la esistenza del credito.
Ha inoltre rilevato che neanche la prova orale espletata aveva confermato l'assunto dell'opposto in merito al conferimento di altro incarico di produzione oltre quello eseguito, in quanto i testi avevano solo riferito della presenza delle piantine sui suoli dell'opposto; che la stessa prova scritta del rapporto inter partes, costituita dal contratto allegato, faceva riferimento alla sola coltivazione di 190.000 piantine e non ad un successivo incarico di produzione di altrettante piantine.
Ha osservato il Tribunale che la missiva dell'11/4/2017, inviata dalla opponente all'opposto durante la vigenza del contratto, indicata dall'opposto a sostegno del proprio assunto, faceva riferimento solo al contratto in essere ed alla mancata consegna della merce;
infine, ha concluso, neanche dalla perizia prodotta dall'opposto era possibile evincere che dopo il primo ciclo di produzione l'opponente ne avesse commissionato un altro, avendo il perito solo affermato che sul fondo erano state coltivate 190.000 piantine e che all'accesso sui terreni del aveva constatato che le piantine di lattuga, ancora in serra, erano Parte_1 invendibili essendo decorso inutilmente il periodo di maturazione e raccolta.
Avverso tale statuizione , nella qualità di titolare della omonima Parte_1 ditta, ha proposto appello, affidato ad un unico articolato motivo, così concludendo:
“1. in via principale e nel merito, accogliere il proposto atto di appello e, per
l'effetto, in riforma della Sentenza n. 2324/2023 emessa dal Tribunale di
Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del G. O. Avv. Francesco Saverio
Ruggiero, pubblicata il 25.05.2023 ed in pari data notificata, rigettare l'Atto di citazione in opposizione al Decreto ingiuntivo n. 2153/2017, richiedendo, sin
d'ora, la provvisoria esecutorietà del provvedimento ingiunzionale opposto;
2. con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”
Si è costituita l'appellata eccependo l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
Disposta la trattazione scritta, concessi i termini di cui all'articolo 352 c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, sull'eccezione di inammissibilità dell'appello, si rileva che, alla luce della previsione dell'art. 342 c.p.c., l'atto introduttivo del giudizio, pur costituito da argomentazioni non sempre correlate all'iter argomentativo del primo giudice, contiene, almeno in parte, rilievi critici alla decisione del
Tribunale.
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello, per difetto di specificità, sollevata dall'appellata, va pertanto valutata in relazione ai singoli punti.
Con il proposto appello l'appellante critica la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che “l'opposto non ha fornito piena, idonea e convincente prova del credito, la cui esistenza è stata contestata dall'opponente, così come la ricezione della merce in oggetto (lattuga) …”; in proposito deduce la mancata considerazione della lettera raccomandata A/R datata 11/04/2017,
a firma del legale rappresentante della società appellata, dalla quale si evincerebbe che “…la non abbia adempiuto agli Controparte_1 obblighi assunti in contratto, non avendo provveduto al pagamento del secondo ciclo di coltivazione delle 190.000 piantine di lattuga consegnate al sig. Parte_1 in data 17/01/2017”.
[...]
A dire dell'appellante da tale missiva si desume che la Controparte_1 ha richiesto un secondo ciclo di coltivazione di 190.000 piantine di lattuga,
[...] coltivazione che, sebbene portata a termine, non è mai stata pagata dalla come da obbligo assunto con il contratto sottoscritto Controparte_1 in data 1/10/2016.
Assume che l'appellata, con la proposta opposizione, nell'eccepire di aver adempiuto al contratto intercorso tra le parti, ne ha proposto un'interpretazione errata in quanto ne ha limitato l'oggetto alla coltivazione e alla vendita solo di
190.000,00 piantine;
assume che detta indicazione quantitativa era finalizzata esclusivamente a specificare il numero di piantine di lattuga che potevano essere coltivate su di una superficie di Ha 01.80 di terreno.
L'oggetto del contratto, prosegue l'appellante, deve essere individuato operando la necessaria correlazione tra la superficie da coltivare (di Ha 01.80) ed il lasso di tempo in cui realizzare tale coltivazione (dal 01.10.2016 al 30.04.2017), essendo nella comune intenzione delle parti quella di determinare il quantitativo di prodotto con riferimento ai cicli produttivi che, nel periodo sopra indicato, potevano essere realizzati.
Ciò, prosegue l'appellante, è confermato dal comportamento della stessa
[...] laddove, dopo la prima raccolta, in data 17.01.2017, provvedeva CP_1 alla consegna di ulteriori 190.000 piantine e, successivamente, con la lettera raccomandata dell'11.04.2017, contestava l'inadempimento del;
Parte_1 successivamente, ricevuta la disponibilità di consegna delle ulteriori 190.000 piantine, la società incaricava i propri addetti di ritirare solo una piccola CP_1 quantità di prodotto e poi non provvedeva al ritiro del secondo ciclo di lattuga coltivato dal , adducendo la non corrispondenza del prodotto a quanto Parte_1 pattuito in contratto, circostanza smentita dalla perizia giurata del 19.05.2017, allegata agli atti di causa.
L'appello è infondato. Va premesso in diritto che è uniformemente sostenuto in giurisprudenza di legittimità e di merito che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. (ex plurimis Cass. 25499/2021,
Cass. 24629/2015, Cass. 21101/2015). È pertanto il creditore, intimante, a dover fornire la prova del credito, dovendosi, altresì ribadire che se la fattura
(regolarmente registrata nella contabilità dell'emittente) è titolo idoneo per ottenere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è sufficiente, dovendosi fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori (Cass.
5915/2011).
Resta peraltro fermo che l'art. 116 c.p.c. impone al giudice un “prudente” apprezzamento delle prove, e dunque una valutazione logica e corretta degli elementi istruttori, determinante un giudizio di fatto.
La decisione impugnata ha fatto buon governo dei suesposti principi e, di conseguenza, correttamente ha accolto l'opposizione non avendo l'odierno appellante dato prova del fondamento della pretesa azionato con il ricorso monitorio.
Innanzitutto non corrisponde al vero che il giudice di primo grado ha omesso di considerare la missiva dell'11.04.2017; sul punto ha rilevato che “Anche la missiva dell'11/4/2017 inviata dalla opponente all'opposto, e che l'opposto indica
a prova del suo assunto, fa solo riferimento al contratto in essere, ed alla mancata consegna della merce. Ma da nessuna parte si evince che trattasi di altra e successiva fornitura. Del resto, il contratto aveva validità dal 01/10/2016 al 30/4/2017, e la detta missiva è intervenuta proprio durante la vigenza del contratto, e non successivamente a provare un ulteriore accordo”. La tesi dell'appellante, secondo cui detta missiva comprova l'esistenza di un accordo ulteriore rispetto a quello oggetto del contratto intervenuto tra le parti ed eseguito da entrambe, non coglie la ratio della decisione sul punto perché con essa il si limita a reiterare un assunto la cui fondatezza è stata esclusa Parte_1 dal primo giudice con argomentazioni non attinte da specifica critica.
Senza contare che il convincimento del Tribunale in merito al mancato raggiungimento, da parte dell'opposto, di una prova idonea, piena e convincente del proprio credito si è fondato anche sulla valutazione delle altre risultanze istruttorie, quali la prova testimoniale e il testo del contratto nonché sull'irrilevanza della perizia di parte, giudizio che non risulta affatto scalfito dalle argomentazioni difensive proposte in questa sede, meramente ripetitive di quelle svolte in primo grado e, pertanto, inidonee a ribaltare l'esito del giudizio.
L'appello va, dunque, rigettato e confermata la sentenza impugnata.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Rilevato che l'impugnazione in esame è sottoposta alla disciplina di cui alla legge
228/2012 (che ha modificato l'art. 13 t.u. di cui al d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, introducendo dopo il comma 1 ter il comma 1 quater), l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Sezione Prima Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2324/2023 resa dal Tribunale di
Salerno, pubblicata in data 25/05/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna , nella qualità di titolare dell'omonima ditta, al Parte_1 pagamento, in favore della delle spese di lite del Controparte_1
presente grado, che liquida in euro 3.750,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.
Francesco Cesaro per dichiarato anticipo;
3.dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte della società appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Elena Del Forno dr.ssa Ornella Crespi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone di:
dr.ssa Ornella Crespi Presidente dr. Aldo Gubitosi Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est.
SENTENZA nei giudizi civili riuniti n.ri 637/2023 e 644/2023 R.G. aventi ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 2324/2023 resa dal Tribunale di Salerno, pubblicata in data 25/05/2023
TRA
, nella qualità di titolare della omonima ditta, rapp.to e difeso Parte_1
dall'avv. Domenico Savio Guarracino,
- appellante –
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1
dall'avv. Francesco Cesaro
-appellato–
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Controparte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.2153/2017, emesso dal Tribunale di Salerno ad istanza di , nella qualità di titolare della Parte_1 omonima ditta, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro
25.688,80, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la coltivazione e vendita di 190.000,00 piantine di lattuga di cui alla fattura n.5/2017 del
24/05/2017.
L'opponente esponeva che, alla fine del mese di settembre 2016, aveva stipulato con l'opposta ditta un contratto con il quale il si obbligava a Parte_1 coltivare, nel periodo dall'1/10/2016 al 30/04/2017, sui terreni di sua proprietà, siti in agro di OL e TT (superficie di ha 1.80), nonché a venderle
190.000 piantine di lattuga per il prezzo ivi fissato, con onere a proprio carico di fornitura delle piantine per la messa a dimora, ritiro e trasporto merce, previa verifica all'esito della maturazione della sua commerciabilità.
Assumeva di aver ritirato le piantine, con abbuono del 7%, come da prassi commerciale, e di aver pagato il corrispettivo pattuito di cui alle fatture emesse dal , segnatamente la fattura n.4/16 del 1/12/2016, per la quantità di Parte_1
51.300 piantine, dell'importo di euro 7.469,28, la fattura n.1/17 del 10/01/2017, per la quantità di 63.525 piantine, dell'importo di euro 7.069,07, e la fattura n.2/17 del 10/01/2017, per la quantità di 62.000 piantine, dell'importo di
9.027,20.
Riferiva che, a seguito del ricevimento della fattura n.5/17 del 24/5/17 e della richiesta di pagamento a mezzo pec del 31/05/2017, aveva contestato il credito e restituito la fattura al mittente.
Si costituiva l'opposto contestando l'assunto dell'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Assumeva che l'opponente, dopo la prima fornitura dei semi per la produzione delle 190.000 piantine di lattughe, di cui alle fatture dalla stessa indicate, aveva richiesto una ulteriore produzione, fornendo anche in questo caso i semi;
tuttavia, una volta portate a maturazione le piantine di lattuga, l'opponente ne aveva prelevato solo una piccola quantità rifiutando di ritirare la residua parte della produzione. Ammessi ed espletati l'interrogatorio formale del titolare della ditta opposta nonché la prova testimoniale articolata dall'opponente, il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza n. 2324/2023, con la quale così statuiva:
“- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2153/2017
(RGN 5711/2017), reso dal Giudice del Tribunale di Salerno il 04/7/2017;
- condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali in favore della opponente, che liquida in Euro 145,50 per spese, ed Euro 2.098,00 per diritti, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, iva e cassa se dovuti, come per legge, con attribuzione all'Avv. Francesco Cesaro per dichiarato anticipo”.
Richiamati i principi che regolano l'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale ha ritenuto che, a fronte delle specifiche contestazioni dell'opponente, l'opposto non aveva fornito prova del proprio credito.
In proposito ha rilevato che la sola fattura n. 5/2017, prodotta dall'opposto, e la diffida e messa in mora del 31/5/2017, non sono idonei a fornire la prova dell'esistenza del credito nel giudizio ordinario di opposizione, tenuto conto, peraltro, della contestazione, formulata in epoca anteriore al deposito del ricorso monitorio, della parte opponente circa la esistenza del credito.
Ha inoltre rilevato che neanche la prova orale espletata aveva confermato l'assunto dell'opposto in merito al conferimento di altro incarico di produzione oltre quello eseguito, in quanto i testi avevano solo riferito della presenza delle piantine sui suoli dell'opposto; che la stessa prova scritta del rapporto inter partes, costituita dal contratto allegato, faceva riferimento alla sola coltivazione di 190.000 piantine e non ad un successivo incarico di produzione di altrettante piantine.
Ha osservato il Tribunale che la missiva dell'11/4/2017, inviata dalla opponente all'opposto durante la vigenza del contratto, indicata dall'opposto a sostegno del proprio assunto, faceva riferimento solo al contratto in essere ed alla mancata consegna della merce;
infine, ha concluso, neanche dalla perizia prodotta dall'opposto era possibile evincere che dopo il primo ciclo di produzione l'opponente ne avesse commissionato un altro, avendo il perito solo affermato che sul fondo erano state coltivate 190.000 piantine e che all'accesso sui terreni del aveva constatato che le piantine di lattuga, ancora in serra, erano Parte_1 invendibili essendo decorso inutilmente il periodo di maturazione e raccolta.
Avverso tale statuizione , nella qualità di titolare della omonima Parte_1 ditta, ha proposto appello, affidato ad un unico articolato motivo, così concludendo:
“1. in via principale e nel merito, accogliere il proposto atto di appello e, per
l'effetto, in riforma della Sentenza n. 2324/2023 emessa dal Tribunale di
Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del G. O. Avv. Francesco Saverio
Ruggiero, pubblicata il 25.05.2023 ed in pari data notificata, rigettare l'Atto di citazione in opposizione al Decreto ingiuntivo n. 2153/2017, richiedendo, sin
d'ora, la provvisoria esecutorietà del provvedimento ingiunzionale opposto;
2. con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”
Si è costituita l'appellata eccependo l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
Disposta la trattazione scritta, concessi i termini di cui all'articolo 352 c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, sull'eccezione di inammissibilità dell'appello, si rileva che, alla luce della previsione dell'art. 342 c.p.c., l'atto introduttivo del giudizio, pur costituito da argomentazioni non sempre correlate all'iter argomentativo del primo giudice, contiene, almeno in parte, rilievi critici alla decisione del
Tribunale.
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello, per difetto di specificità, sollevata dall'appellata, va pertanto valutata in relazione ai singoli punti.
Con il proposto appello l'appellante critica la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che “l'opposto non ha fornito piena, idonea e convincente prova del credito, la cui esistenza è stata contestata dall'opponente, così come la ricezione della merce in oggetto (lattuga) …”; in proposito deduce la mancata considerazione della lettera raccomandata A/R datata 11/04/2017,
a firma del legale rappresentante della società appellata, dalla quale si evincerebbe che “…la non abbia adempiuto agli Controparte_1 obblighi assunti in contratto, non avendo provveduto al pagamento del secondo ciclo di coltivazione delle 190.000 piantine di lattuga consegnate al sig. Parte_1 in data 17/01/2017”.
[...]
A dire dell'appellante da tale missiva si desume che la Controparte_1 ha richiesto un secondo ciclo di coltivazione di 190.000 piantine di lattuga,
[...] coltivazione che, sebbene portata a termine, non è mai stata pagata dalla come da obbligo assunto con il contratto sottoscritto Controparte_1 in data 1/10/2016.
Assume che l'appellata, con la proposta opposizione, nell'eccepire di aver adempiuto al contratto intercorso tra le parti, ne ha proposto un'interpretazione errata in quanto ne ha limitato l'oggetto alla coltivazione e alla vendita solo di
190.000,00 piantine;
assume che detta indicazione quantitativa era finalizzata esclusivamente a specificare il numero di piantine di lattuga che potevano essere coltivate su di una superficie di Ha 01.80 di terreno.
L'oggetto del contratto, prosegue l'appellante, deve essere individuato operando la necessaria correlazione tra la superficie da coltivare (di Ha 01.80) ed il lasso di tempo in cui realizzare tale coltivazione (dal 01.10.2016 al 30.04.2017), essendo nella comune intenzione delle parti quella di determinare il quantitativo di prodotto con riferimento ai cicli produttivi che, nel periodo sopra indicato, potevano essere realizzati.
Ciò, prosegue l'appellante, è confermato dal comportamento della stessa
[...] laddove, dopo la prima raccolta, in data 17.01.2017, provvedeva CP_1 alla consegna di ulteriori 190.000 piantine e, successivamente, con la lettera raccomandata dell'11.04.2017, contestava l'inadempimento del;
Parte_1 successivamente, ricevuta la disponibilità di consegna delle ulteriori 190.000 piantine, la società incaricava i propri addetti di ritirare solo una piccola CP_1 quantità di prodotto e poi non provvedeva al ritiro del secondo ciclo di lattuga coltivato dal , adducendo la non corrispondenza del prodotto a quanto Parte_1 pattuito in contratto, circostanza smentita dalla perizia giurata del 19.05.2017, allegata agli atti di causa.
L'appello è infondato. Va premesso in diritto che è uniformemente sostenuto in giurisprudenza di legittimità e di merito che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. (ex plurimis Cass. 25499/2021,
Cass. 24629/2015, Cass. 21101/2015). È pertanto il creditore, intimante, a dover fornire la prova del credito, dovendosi, altresì ribadire che se la fattura
(regolarmente registrata nella contabilità dell'emittente) è titolo idoneo per ottenere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è sufficiente, dovendosi fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori (Cass.
5915/2011).
Resta peraltro fermo che l'art. 116 c.p.c. impone al giudice un “prudente” apprezzamento delle prove, e dunque una valutazione logica e corretta degli elementi istruttori, determinante un giudizio di fatto.
La decisione impugnata ha fatto buon governo dei suesposti principi e, di conseguenza, correttamente ha accolto l'opposizione non avendo l'odierno appellante dato prova del fondamento della pretesa azionato con il ricorso monitorio.
Innanzitutto non corrisponde al vero che il giudice di primo grado ha omesso di considerare la missiva dell'11.04.2017; sul punto ha rilevato che “Anche la missiva dell'11/4/2017 inviata dalla opponente all'opposto, e che l'opposto indica
a prova del suo assunto, fa solo riferimento al contratto in essere, ed alla mancata consegna della merce. Ma da nessuna parte si evince che trattasi di altra e successiva fornitura. Del resto, il contratto aveva validità dal 01/10/2016 al 30/4/2017, e la detta missiva è intervenuta proprio durante la vigenza del contratto, e non successivamente a provare un ulteriore accordo”. La tesi dell'appellante, secondo cui detta missiva comprova l'esistenza di un accordo ulteriore rispetto a quello oggetto del contratto intervenuto tra le parti ed eseguito da entrambe, non coglie la ratio della decisione sul punto perché con essa il si limita a reiterare un assunto la cui fondatezza è stata esclusa Parte_1 dal primo giudice con argomentazioni non attinte da specifica critica.
Senza contare che il convincimento del Tribunale in merito al mancato raggiungimento, da parte dell'opposto, di una prova idonea, piena e convincente del proprio credito si è fondato anche sulla valutazione delle altre risultanze istruttorie, quali la prova testimoniale e il testo del contratto nonché sull'irrilevanza della perizia di parte, giudizio che non risulta affatto scalfito dalle argomentazioni difensive proposte in questa sede, meramente ripetitive di quelle svolte in primo grado e, pertanto, inidonee a ribaltare l'esito del giudizio.
L'appello va, dunque, rigettato e confermata la sentenza impugnata.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Rilevato che l'impugnazione in esame è sottoposta alla disciplina di cui alla legge
228/2012 (che ha modificato l'art. 13 t.u. di cui al d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, introducendo dopo il comma 1 ter il comma 1 quater), l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Sezione Prima Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2324/2023 resa dal Tribunale di
Salerno, pubblicata in data 25/05/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna , nella qualità di titolare dell'omonima ditta, al Parte_1 pagamento, in favore della delle spese di lite del Controparte_1
presente grado, che liquida in euro 3.750,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.
Francesco Cesaro per dichiarato anticipo;
3.dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte della società appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Elena Del Forno dr.ssa Ornella Crespi