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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/12/2025, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2860/2020 R.A.C.L. promossa da elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Andrea Flore Parte_1 che lo rappresenta e difende per procure speciale in calce al ricorso, ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in CP_1
Cagliari presso lo studio dell'avv. Giovanni Stefano Piga, che, unitamente e disgiuntamente con l'avv. Luca Naseddu, la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4 novembre 2020, ha convenuto in giudizio Parte_1
l'ex datrice di lavoro deducendo: CP_1
- di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 15 febbraio 2018 al 28 febbraio
2020, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con qualifica di operaio e inquadramento nel 1° livello del CCNL Metalmeccanici – Industria;
- che l'attività lavorativa si svolgeva presso abitazioni private e aziende site in diversi comuni della provincia di Cagliari, nell'ambito di interventi effettuati su utenze NE, con mansioni di sostituzione dei contatori elettrici;
- che l'orario di lavoro era dalle ore 7:00 alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì;
- che, con lettere del 16 febbraio 2018 e del 20 settembre 2019, la società datrice di lavoro gli aveva conferito la condizione di “persona esperta (PES)” e di “persona idonea ad eseguire lavori sotto tensione in bassa tensione”, a seguito di valutazione delle sue capacità professionali;
- di aver svolto, in forza di tali attestazioni, attività che comprendevano la sostituzione di contatori elettrici di potenza compresa tra 15 KW e 30 KW;
pagina 1 di 7 - che, per tutta la durata del rapporto, gli era stata corrisposta una retribuzione inferiore a quella prevista dal CCNL applicato;
- di aver fruito di ferie e permessi solo parzialmente, restando maturate ulteriori competenze non pagate.
Premesse tali ragioni di fatto, il ricorrente ha dedotto che le mansioni effettivamente svolte fossero riconducibili a quelle previste dal 3° livello del CCNL Metalmeccanici – Industria, in luogo dell'inquadramento formale nel 1° livello.
Il ricorrente ha pertanto domandato l'accertamento del diritto all'inquadramento nel livello superiore, con la conseguente condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo di lavoro, nonché delle ulteriori somme richieste a titolo di ferie e permessi non goduti, tredicesima e relativi ratei, festività, trattamento di fine rapporto e risarcimento dei danni, per l'importo complessivo di 19.327,68, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Ha resistito in giudizio contestando integralmente le avverse deduzioni. CP_1
In via preliminare, la società ha eccepito l'insufficienza e genericità delle allegazioni del ricorso, rilevando l'assenza di una descrizione puntuale delle mansioni svolte e delle declaratorie contrattuali dell'inquadramento riconosciuto e di quello rivendicato.
Nel merito, la società ha sostenuto che il ricorrente, per tutta la durata del rapporto, avesse svolto mansioni coerenti con l'inquadramento formale, limitandosi ad attività manuali semplici e di mera assistenza agli operai specializzati.
Le operazioni di sostituzione dei contatori e le attività di maggiore complessità tecnica non sarebbero state svolte in autonomia, se non in rare e sporadiche occasioni, ma sempre in affiancamento ad altro personale qualificato.
Quanto ai profili economici, la società ha affermato il corretto e integrale godimento, ovvero il pagamento, delle ferie, dei permessi e delle ulteriori competenze rivendicate, contestando i conteggi prodotti e rilevando che nel computo sarebbero state incluse pretese non specificamente dedotte nel ricorso, e dando atto unicamente di una residua differenza di modesto importo (euro
429,00) in favore del lavoratore, asseritamente trattenuta dalla società a causa di un errore materiale.
È stata infine contestata la domanda risarcitoria, ritenuta generica e priva di allegazione e prova
1.1. All'udienza del 19 ottobre 2021, il Tribunale ha assegnato termine alla parte ricorrente per la ricapitolazione della prova, da svolgersi nei limiti delle circostanze dedotte nel ricorso introduttivo. pagina 2 di 7 1.2. La causa è stata istruita mediante l'audizione di tre testimoni, di cui uno solo citato dalla parte ricorrente, la quale ha rinunciato all'audizione del teste residuo dalla stessa originariamente indicato.
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2.1. È incontestato che abbia lavorato alle dipendenze della dal 15 Parte_1 CP_1 febbraio 2018 al 28 febbraio 2020, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con inquadramento nel 1° livello del CCNL Metalmeccanici – Industria.
È altresì pacifico che, nel corso del rapporto, la società datrice di lavoro abbia adottato nei confronti del ricorrente le comunicazioni di attribuzione della condizione di “persona esperta
(PES)” e di attribuzione della condizione di “persona idonea ad eseguire lavori sotto tensione in bassa tensione”, rispettivamente in data 16 febbraio 2018 e 20 settembre 2019 (cfr. doc. 4 fascicolo del ricorrente).
Tali comunicazioni risultano emesse in applicazione della normativa tecnica di settore (Norme
CEI EN 50110 e CEI 11-27), all'esito della valutazione di profili formativi del lavoratore, con riferimento alle condizioni di sicurezza nello svolgimento di determinate attività.
È tuttavia oggetto di contestazione sia che l'attribuzione di tali condizioni operative trovi riscontro nello svolgimento effettivo di mansioni riconducibili a un livello superiore di inquadramento contrattuale, sia il significato giuridico delle stesse attribuzioni ai fini dell'inquadramento (la società resistente le riconduce a profili di abilitazione e sicurezza sul lavoro, non coincidenti con la modifica dell'inquadramento formale).
2.2. La domanda di riconoscimento del livello superiore deve essere valutata alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento delle mansioni effettivamente svolte.
Le allegazioni del ricorrente non consentono di ricostruire con sufficiente puntualità le attività concretamente svolte, né di operare un effettivo confronto con le declaratorie contrattuali del livello rivendicato.
Deve rammentarsi che, per il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “momento ineludibile del giudizio volto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato,
è il cd. percorso trifasico. Detto procedimento logico-giuridico, secondo l'insegnamento di questa Corte, si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, essendo sindacabile in sede di legittimità pagina 3 di 7 qualora la pronuncia abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi (cfr. ex aliis, Cass. 27/9/2010 n. 20272, Cass. 28/4/2015 n. 8589, Cass. 22/11/2019 n. 30580).
Sempre secondo i condivisi dicta di questa Corte (vedi Cass. 27/9/2016 n. 18943) l'osservanza del cd. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni” (Cass. Civ. Sez. L. 8 febbraio 2021 n. 2972).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha articolato un confronto effettivo tra le mansioni asseritamente svolte e le declaratorie contrattuali del livello rivendicato;
si è limitato a ricondurre l'attività alla “sostituzione dei […] contatori” e ad affermare, in modo assertivo, di operare su contatori di potenza compresa tra 15 KW e 30 KW, in ragione degli attestati richiamati.
Se, da un lato, è vero che, nel CCNL Metalmeccanici – Industria, tra i profili della 3ª categoria rientrano i “lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni, eseguono, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore, lavori di normale difficoltà di esecuzione – per installazioni di impianti elettrici civili ed industriali in bassa tensione richiedenti cablaggi ripetitivi con interventi relativi al loro aggiustaggio e riparazione” (vd. CCNL doc. 1 fascicolo del ricorrente), tuttavia, la possibilità di ricondurre in astratto una determinata tipologia di attività a tale declaratoria contrattuale non è di per sé sufficiente a fondare il riconoscimento del relativo livello di inquadramento, non esonerando il lavoratore dall'onere di dimostrare quali attività siano state svolte in concreto, con quale grado di autonomia, con quale continuità.
La prova testimoniale, nel caso di specie, non ha consentito di superare le carenze allegatorie del ricorrente né di pervenire a un accertamento puntuale del contenuto professionale concreto della prestazione lavorativa.
Nel corso dell'istruttoria orale, assunta all'udienza del 29 maggio 2024, sono stati escussi i testi e Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
Il teste ex collega del ricorrente, ha dichiarato di aver lavorato con il “da Tes_1 Pt_1 febbraio-marzo 2018 fino al 2020”, precisando che entrambi si occupavano “dell'installazione del nuovo contatore elettronico delle utenze per conto di E-Distribuzione”, operando presso abitazioni e aziende in vari comuni della provincia di Cagliari. Il teste ha altresì specificato che il ricorrente era dipendente della mentre egli era dipendente di altra impresa, pur lavorando “nello CP_1 stesso cantiere”,. Ha riferito che lavoravano alla sostituzione dei contatori “per tutta la giornata pagina 4 di 7 lavorativa che era di 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana” e che operavano su contatori “220
Volt e 380 Volt”, aggiungendo tuttavia che “il non aveva l'attestato per lavorare sotto Pt_1 tensione”, attestato di cui invece egli era in possesso. Il teste ha infine affermato che “sia io che lui facevamo lo stesso lavoro di rimozione del vecchio e sostituzione del nuovo contatore”.
Il teste dipendente con mansioni di assistente tecnico, ha dichiarato di Testimone_2 CP_1
“non conoscere il signor e di non ricordarlo direttamente;
ha tuttavia riferito che Parte_1 il ricorrente “penso facesse parte dei ragazzi che sostituivano i contatori NE”, precisando che l'attività di sostituzione era svolta da “un gruppo di circa 20 operai”. Il teste ha affermato che
“tutti i ragazzi del team svolgevano la stessa attività” e che “tutti gli operai assegnati alla commessa della sostituzione svolgevano la stessa mansione”, aggiungendo di non sapere indicare il voltaggio dei contatori su cui operavano, se non che “erano contatori NE”.
Il teste già dipendente con qualifica di coordinatore regionale, ha Testimone_3 CP_1 dichiarato di “non conoscere il signor e di non avere “contatto diretto con i Parte_1 tecnici che operavano in cantiere”, occupandosi della gestione dei contratti verso i committenti.
Ha riferito dell'esistenza di un contratto con NE negli anni 2017-2020 per la sostituzione dei contatori, precisando che “non so se il abbia operato per tale contratto”. Il teste ha Pt_1 aggiunto che, per quanto a sua conoscenza, “gli operai che effettuavano le sostituzioni avevano tutti le stesse mansioni” e che “la tipologia di lavoro era uguale per tutti”, trattandosi della sostituzione dei contatori, in larga parte “220 volt”. Ha infine dichiarato che, per operare con cavi in tensione, NE richiedeva la certificazione . Per_1
Dalle risultanze istruttorie emerge che l'unico teste escusso ad avere una conoscenza diretta del quale collega di cantiere è Il teste ha tuttavia precisato di essere stato Pt_1 Tes_1 Tes_1 assunto da impresa diversa, pur operando nel medesimo appalto, e ha dichiarato che il ricorrente non aveva l'attestato per lavorare sotto tensione, attestato di cui egli invece era in possesso, pur riferendo che entrambi svolgevano lo stesso di rimozione del vecchio e sostituzione del nuovo contatore.
Gli altri due testi escussi, e hanno dichiarato di non Testimone_2 Testimone_3 conoscere il ricorrente e hanno reso deposizioni di carattere generale, non fondate su una diretta percezione della prestazione lavorativa, limitandosi ad affermare che gli operai addetti alla commessa “svolgevano la stessa attività” e avevano “tutti le stesse mansioni”.
Nel loro complesso, le deposizioni confermano soltanto in termini generali, che l'attività dell'appalto riguardava la sostituzione dei contatori elettrici per conto di NE/E-Distribuzione; nondimeno, esse non consentono di accertare il contenuto professionale concreto della pagina 5 di 7 prestazione del ricorrente, né di chiarire quali specifiche operazioni tecniche egli svolgesse personalmente, con quale grado di autonomia o di affiancamento, né la continuità di eventuali attività tecnicamente più complesse.
Tali elementi costituiscono il primo e imprescindibile momento dell'accertamento richiesto dal cd. giudizio trifasico;
la loro mancata dimostrazione impedisce il successivo raffronto con le declaratorie contrattuali del CCNL e preclude, pertanto, il riconoscimento dell'inquadramento nel livello superiore rivendicato.
Ne consegue che non può attribuirsi valore dirimente, ai fini dell'inquadramento, alla circostanza che la società abbia adottato comunicazioni di attribuzione della condizione di “persona esperta
(PES)” e di condizione di “persona idonea ad eseguire lavori sotto tensione in bassa tensione”, trattandosi di atti che attengono a profili di abilitazione e sicurezza nell'esecuzione delle attività, ma che non provano lo svolgimento effettivo, continuativo e autonomo di mansioni riconducibili a un livello superiore di inquadramento, che resta oggetto di rigorosa allegazione e prova a carico del lavoratore.
Pertanto, non possono essere riconosciute le mansioni superiori richieste dal ricorrente.
2.3. Neppure le ulteriori pretese retributive avanzate dal ricorrente possono essere accolte.
Le domande relative alle ferie e permessi non goduti, ai ratei di tredicesima, alle festività, al trattamento di fine rapporto e alle ulteriori voci economiche risultano, in base ai conteggi depositati (doc. 2 fascicolo del ricorrente), interamente calcolate sulla base dell'inquadramento nel livello superiore rivendicato.
Dai conteggi prodotti non è infatti dato evincere se, e in quale misura, il ricorrente assuma l'esistenza di spettanze retributive non corrisposte a prescindere dalla pretesa attribuzione del 3° livello, né risulta operata una distinta quantificazione di eventuali differenze riferibili all'inquadramento formalmente riconosciuto.
In mancanza di una specifica allegazione in tal senso, non è possibile procedere a un autonomo scrutinio delle singole poste economiche richieste.
Peraltro, la società resistente ha documentato, mediante produzione dei cedolini paga (doc. 4 fascicolo della resistente) e delle relative disposizioni di bonifico (doc. 5 fascicolo della resistente), di aver integralmente corrisposto al ricorrente tutte le somme risultanti dai cedolini stessi, salvo una residua differenza di euro 429,00, asseritamente trattenuta per errore materiale.
Tale importo, espressamente riconosciuto dalla resistente nella memoria di costituzione, risulta pertanto dovuto e può essere accordato, mentre tutte le ulteriori pretese economiche, in quanto fondate esclusivamente sull'invocato livello superiore di inquadramento, devono essere rigettate. pagina 6 di 7 Ne consegue che la società resistente deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 429,00, quale residua differenza retributiva riconosciuta come dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
3. L'accoglimento del ricorso in misura del tutto marginale, limitato alla somma di euro 429,00 a fronte delle pretese complessivamente azionate per oltre euro 19.000,00, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- condanna al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di euro 429,00, quale CP_1 residua differenza retributiva riconosciuta come dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 22 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2860/2020 R.A.C.L. promossa da elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Andrea Flore Parte_1 che lo rappresenta e difende per procure speciale in calce al ricorso, ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in CP_1
Cagliari presso lo studio dell'avv. Giovanni Stefano Piga, che, unitamente e disgiuntamente con l'avv. Luca Naseddu, la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4 novembre 2020, ha convenuto in giudizio Parte_1
l'ex datrice di lavoro deducendo: CP_1
- di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 15 febbraio 2018 al 28 febbraio
2020, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con qualifica di operaio e inquadramento nel 1° livello del CCNL Metalmeccanici – Industria;
- che l'attività lavorativa si svolgeva presso abitazioni private e aziende site in diversi comuni della provincia di Cagliari, nell'ambito di interventi effettuati su utenze NE, con mansioni di sostituzione dei contatori elettrici;
- che l'orario di lavoro era dalle ore 7:00 alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì;
- che, con lettere del 16 febbraio 2018 e del 20 settembre 2019, la società datrice di lavoro gli aveva conferito la condizione di “persona esperta (PES)” e di “persona idonea ad eseguire lavori sotto tensione in bassa tensione”, a seguito di valutazione delle sue capacità professionali;
- di aver svolto, in forza di tali attestazioni, attività che comprendevano la sostituzione di contatori elettrici di potenza compresa tra 15 KW e 30 KW;
pagina 1 di 7 - che, per tutta la durata del rapporto, gli era stata corrisposta una retribuzione inferiore a quella prevista dal CCNL applicato;
- di aver fruito di ferie e permessi solo parzialmente, restando maturate ulteriori competenze non pagate.
Premesse tali ragioni di fatto, il ricorrente ha dedotto che le mansioni effettivamente svolte fossero riconducibili a quelle previste dal 3° livello del CCNL Metalmeccanici – Industria, in luogo dell'inquadramento formale nel 1° livello.
Il ricorrente ha pertanto domandato l'accertamento del diritto all'inquadramento nel livello superiore, con la conseguente condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo di lavoro, nonché delle ulteriori somme richieste a titolo di ferie e permessi non goduti, tredicesima e relativi ratei, festività, trattamento di fine rapporto e risarcimento dei danni, per l'importo complessivo di 19.327,68, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Ha resistito in giudizio contestando integralmente le avverse deduzioni. CP_1
In via preliminare, la società ha eccepito l'insufficienza e genericità delle allegazioni del ricorso, rilevando l'assenza di una descrizione puntuale delle mansioni svolte e delle declaratorie contrattuali dell'inquadramento riconosciuto e di quello rivendicato.
Nel merito, la società ha sostenuto che il ricorrente, per tutta la durata del rapporto, avesse svolto mansioni coerenti con l'inquadramento formale, limitandosi ad attività manuali semplici e di mera assistenza agli operai specializzati.
Le operazioni di sostituzione dei contatori e le attività di maggiore complessità tecnica non sarebbero state svolte in autonomia, se non in rare e sporadiche occasioni, ma sempre in affiancamento ad altro personale qualificato.
Quanto ai profili economici, la società ha affermato il corretto e integrale godimento, ovvero il pagamento, delle ferie, dei permessi e delle ulteriori competenze rivendicate, contestando i conteggi prodotti e rilevando che nel computo sarebbero state incluse pretese non specificamente dedotte nel ricorso, e dando atto unicamente di una residua differenza di modesto importo (euro
429,00) in favore del lavoratore, asseritamente trattenuta dalla società a causa di un errore materiale.
È stata infine contestata la domanda risarcitoria, ritenuta generica e priva di allegazione e prova
1.1. All'udienza del 19 ottobre 2021, il Tribunale ha assegnato termine alla parte ricorrente per la ricapitolazione della prova, da svolgersi nei limiti delle circostanze dedotte nel ricorso introduttivo. pagina 2 di 7 1.2. La causa è stata istruita mediante l'audizione di tre testimoni, di cui uno solo citato dalla parte ricorrente, la quale ha rinunciato all'audizione del teste residuo dalla stessa originariamente indicato.
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2.1. È incontestato che abbia lavorato alle dipendenze della dal 15 Parte_1 CP_1 febbraio 2018 al 28 febbraio 2020, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con inquadramento nel 1° livello del CCNL Metalmeccanici – Industria.
È altresì pacifico che, nel corso del rapporto, la società datrice di lavoro abbia adottato nei confronti del ricorrente le comunicazioni di attribuzione della condizione di “persona esperta
(PES)” e di attribuzione della condizione di “persona idonea ad eseguire lavori sotto tensione in bassa tensione”, rispettivamente in data 16 febbraio 2018 e 20 settembre 2019 (cfr. doc. 4 fascicolo del ricorrente).
Tali comunicazioni risultano emesse in applicazione della normativa tecnica di settore (Norme
CEI EN 50110 e CEI 11-27), all'esito della valutazione di profili formativi del lavoratore, con riferimento alle condizioni di sicurezza nello svolgimento di determinate attività.
È tuttavia oggetto di contestazione sia che l'attribuzione di tali condizioni operative trovi riscontro nello svolgimento effettivo di mansioni riconducibili a un livello superiore di inquadramento contrattuale, sia il significato giuridico delle stesse attribuzioni ai fini dell'inquadramento (la società resistente le riconduce a profili di abilitazione e sicurezza sul lavoro, non coincidenti con la modifica dell'inquadramento formale).
2.2. La domanda di riconoscimento del livello superiore deve essere valutata alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento delle mansioni effettivamente svolte.
Le allegazioni del ricorrente non consentono di ricostruire con sufficiente puntualità le attività concretamente svolte, né di operare un effettivo confronto con le declaratorie contrattuali del livello rivendicato.
Deve rammentarsi che, per il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “momento ineludibile del giudizio volto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato,
è il cd. percorso trifasico. Detto procedimento logico-giuridico, secondo l'insegnamento di questa Corte, si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, essendo sindacabile in sede di legittimità pagina 3 di 7 qualora la pronuncia abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi (cfr. ex aliis, Cass. 27/9/2010 n. 20272, Cass. 28/4/2015 n. 8589, Cass. 22/11/2019 n. 30580).
Sempre secondo i condivisi dicta di questa Corte (vedi Cass. 27/9/2016 n. 18943) l'osservanza del cd. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni” (Cass. Civ. Sez. L. 8 febbraio 2021 n. 2972).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha articolato un confronto effettivo tra le mansioni asseritamente svolte e le declaratorie contrattuali del livello rivendicato;
si è limitato a ricondurre l'attività alla “sostituzione dei […] contatori” e ad affermare, in modo assertivo, di operare su contatori di potenza compresa tra 15 KW e 30 KW, in ragione degli attestati richiamati.
Se, da un lato, è vero che, nel CCNL Metalmeccanici – Industria, tra i profili della 3ª categoria rientrano i “lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni, eseguono, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore, lavori di normale difficoltà di esecuzione – per installazioni di impianti elettrici civili ed industriali in bassa tensione richiedenti cablaggi ripetitivi con interventi relativi al loro aggiustaggio e riparazione” (vd. CCNL doc. 1 fascicolo del ricorrente), tuttavia, la possibilità di ricondurre in astratto una determinata tipologia di attività a tale declaratoria contrattuale non è di per sé sufficiente a fondare il riconoscimento del relativo livello di inquadramento, non esonerando il lavoratore dall'onere di dimostrare quali attività siano state svolte in concreto, con quale grado di autonomia, con quale continuità.
La prova testimoniale, nel caso di specie, non ha consentito di superare le carenze allegatorie del ricorrente né di pervenire a un accertamento puntuale del contenuto professionale concreto della prestazione lavorativa.
Nel corso dell'istruttoria orale, assunta all'udienza del 29 maggio 2024, sono stati escussi i testi e Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
Il teste ex collega del ricorrente, ha dichiarato di aver lavorato con il “da Tes_1 Pt_1 febbraio-marzo 2018 fino al 2020”, precisando che entrambi si occupavano “dell'installazione del nuovo contatore elettronico delle utenze per conto di E-Distribuzione”, operando presso abitazioni e aziende in vari comuni della provincia di Cagliari. Il teste ha altresì specificato che il ricorrente era dipendente della mentre egli era dipendente di altra impresa, pur lavorando “nello CP_1 stesso cantiere”,. Ha riferito che lavoravano alla sostituzione dei contatori “per tutta la giornata pagina 4 di 7 lavorativa che era di 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana” e che operavano su contatori “220
Volt e 380 Volt”, aggiungendo tuttavia che “il non aveva l'attestato per lavorare sotto Pt_1 tensione”, attestato di cui invece egli era in possesso. Il teste ha infine affermato che “sia io che lui facevamo lo stesso lavoro di rimozione del vecchio e sostituzione del nuovo contatore”.
Il teste dipendente con mansioni di assistente tecnico, ha dichiarato di Testimone_2 CP_1
“non conoscere il signor e di non ricordarlo direttamente;
ha tuttavia riferito che Parte_1 il ricorrente “penso facesse parte dei ragazzi che sostituivano i contatori NE”, precisando che l'attività di sostituzione era svolta da “un gruppo di circa 20 operai”. Il teste ha affermato che
“tutti i ragazzi del team svolgevano la stessa attività” e che “tutti gli operai assegnati alla commessa della sostituzione svolgevano la stessa mansione”, aggiungendo di non sapere indicare il voltaggio dei contatori su cui operavano, se non che “erano contatori NE”.
Il teste già dipendente con qualifica di coordinatore regionale, ha Testimone_3 CP_1 dichiarato di “non conoscere il signor e di non avere “contatto diretto con i Parte_1 tecnici che operavano in cantiere”, occupandosi della gestione dei contratti verso i committenti.
Ha riferito dell'esistenza di un contratto con NE negli anni 2017-2020 per la sostituzione dei contatori, precisando che “non so se il abbia operato per tale contratto”. Il teste ha Pt_1 aggiunto che, per quanto a sua conoscenza, “gli operai che effettuavano le sostituzioni avevano tutti le stesse mansioni” e che “la tipologia di lavoro era uguale per tutti”, trattandosi della sostituzione dei contatori, in larga parte “220 volt”. Ha infine dichiarato che, per operare con cavi in tensione, NE richiedeva la certificazione . Per_1
Dalle risultanze istruttorie emerge che l'unico teste escusso ad avere una conoscenza diretta del quale collega di cantiere è Il teste ha tuttavia precisato di essere stato Pt_1 Tes_1 Tes_1 assunto da impresa diversa, pur operando nel medesimo appalto, e ha dichiarato che il ricorrente non aveva l'attestato per lavorare sotto tensione, attestato di cui egli invece era in possesso, pur riferendo che entrambi svolgevano lo stesso di rimozione del vecchio e sostituzione del nuovo contatore.
Gli altri due testi escussi, e hanno dichiarato di non Testimone_2 Testimone_3 conoscere il ricorrente e hanno reso deposizioni di carattere generale, non fondate su una diretta percezione della prestazione lavorativa, limitandosi ad affermare che gli operai addetti alla commessa “svolgevano la stessa attività” e avevano “tutti le stesse mansioni”.
Nel loro complesso, le deposizioni confermano soltanto in termini generali, che l'attività dell'appalto riguardava la sostituzione dei contatori elettrici per conto di NE/E-Distribuzione; nondimeno, esse non consentono di accertare il contenuto professionale concreto della pagina 5 di 7 prestazione del ricorrente, né di chiarire quali specifiche operazioni tecniche egli svolgesse personalmente, con quale grado di autonomia o di affiancamento, né la continuità di eventuali attività tecnicamente più complesse.
Tali elementi costituiscono il primo e imprescindibile momento dell'accertamento richiesto dal cd. giudizio trifasico;
la loro mancata dimostrazione impedisce il successivo raffronto con le declaratorie contrattuali del CCNL e preclude, pertanto, il riconoscimento dell'inquadramento nel livello superiore rivendicato.
Ne consegue che non può attribuirsi valore dirimente, ai fini dell'inquadramento, alla circostanza che la società abbia adottato comunicazioni di attribuzione della condizione di “persona esperta
(PES)” e di condizione di “persona idonea ad eseguire lavori sotto tensione in bassa tensione”, trattandosi di atti che attengono a profili di abilitazione e sicurezza nell'esecuzione delle attività, ma che non provano lo svolgimento effettivo, continuativo e autonomo di mansioni riconducibili a un livello superiore di inquadramento, che resta oggetto di rigorosa allegazione e prova a carico del lavoratore.
Pertanto, non possono essere riconosciute le mansioni superiori richieste dal ricorrente.
2.3. Neppure le ulteriori pretese retributive avanzate dal ricorrente possono essere accolte.
Le domande relative alle ferie e permessi non goduti, ai ratei di tredicesima, alle festività, al trattamento di fine rapporto e alle ulteriori voci economiche risultano, in base ai conteggi depositati (doc. 2 fascicolo del ricorrente), interamente calcolate sulla base dell'inquadramento nel livello superiore rivendicato.
Dai conteggi prodotti non è infatti dato evincere se, e in quale misura, il ricorrente assuma l'esistenza di spettanze retributive non corrisposte a prescindere dalla pretesa attribuzione del 3° livello, né risulta operata una distinta quantificazione di eventuali differenze riferibili all'inquadramento formalmente riconosciuto.
In mancanza di una specifica allegazione in tal senso, non è possibile procedere a un autonomo scrutinio delle singole poste economiche richieste.
Peraltro, la società resistente ha documentato, mediante produzione dei cedolini paga (doc. 4 fascicolo della resistente) e delle relative disposizioni di bonifico (doc. 5 fascicolo della resistente), di aver integralmente corrisposto al ricorrente tutte le somme risultanti dai cedolini stessi, salvo una residua differenza di euro 429,00, asseritamente trattenuta per errore materiale.
Tale importo, espressamente riconosciuto dalla resistente nella memoria di costituzione, risulta pertanto dovuto e può essere accordato, mentre tutte le ulteriori pretese economiche, in quanto fondate esclusivamente sull'invocato livello superiore di inquadramento, devono essere rigettate. pagina 6 di 7 Ne consegue che la società resistente deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 429,00, quale residua differenza retributiva riconosciuta come dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
3. L'accoglimento del ricorso in misura del tutto marginale, limitato alla somma di euro 429,00 a fronte delle pretese complessivamente azionate per oltre euro 19.000,00, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- condanna al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di euro 429,00, quale CP_1 residua differenza retributiva riconosciuta come dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 22 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
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