Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/02/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1101/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. VINCENZO PAte_1 C.F._1
MARTINO, dall'Avv. SILVANA LAMACCHIA, e dall'avv. IRENE PAPPALETTERA,
elettivamente domiciliato in Torino, via Avigliana n. 20, presso lo studio professionale dei difensori
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA: ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. FEDERICO CANAZZA e dall'Avv. UMBERTO TAVERNA,
elettivamente domiciliata in Torino, corso Galileo Ferraris 43, presso lo studio professionale dei difensori
CONVENUTA
1
OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato irregolare – nullità contratti di tirocinio –
differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato in data 13/2/2024, ha allegato: PAte_1
- di avere lavorato in condizioni di subordinazione, dall'8/5/2020 al 18/5/2021, quale centralinista e receptionist, alle dipendenze di Gruppo Arco s.c.s. (società che opera nel settore della gestione di strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali,
disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti), presso la sede di Torino, con orario parziale di 25 ore a settimana;
tanto, nonostante la formale qualificazione del rapporto come volontariato;
- di avere poi sottoscritto con Gruppo Arco s.c.s., nel maggio del 2021, contratto di tirocinio formativo, con scadenza al 17/5/2022; contratto che è stato poi seguito, sino all'agosto del 2023
(periodo di cessazione del rapporto), da sottoscrizione di altri tre contratti di analogo tenore;
- che in realtà, nonostante la formale qualificazione del rapporto come tirocinio extracurriculare,
nulla era cambiato con riferimento all'attività svolta dall'esponente, il quale, anzi, svolgeva mansioni ulteriori rispetto a quelle di centralinista e receptionist, in quanto investito di mansioni di gestione del magazzino, di svolgere commissioni fuori sede, di aiuto contabile, di addetto alla pulizia del depuratore dell'acqua, addetto all'approvvigionamento dei materiali, addetto al controllo del parcheggio interno della sede;
aiutando poi nella formazione degli altri tirocinanti;
- di non avere mai ricevuto, durante i periodi di tirocinio, la formazione prevista dai Piani
2 Formativi, formazione che doveva essere svolta da . Persona_1
PA Il ha quindi richiesto l'accertamento di sussistenza di rapporto di lavoro subordinato sin dal maggio del 2020, e la declaratoria di nullità dei contratti di tirocinio del periodo 2021-2023, in quanto di natura fraudolenta, per non essere stata prestata la necessaria ed effettiva formazione da parte del tutor, per non essere stati posti in essere diversi adempimenti previsti dalla Delibera
Regionale n. 85 del 2017, e per essere complessivamente continuata l'esecuzione di rapporto
PA di lavoro subordinato. Il ha richiesto di conseguenza la condanna di Gruppo Arco scs al pagamento di complessivi euro 34.300,97 a titolo di differenze retributive, per l'attività di lavoro prestata.
Si è costituito in giudizio Gruppo Arco s.c.s.,
contro
-deducendo ed eccependo:
- l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato per il periodo maggio 2020 – maggio 2021;
PA il non era entrato in quale volontario, ma quale ospite del progetto di Controparte_2
social housing gestito dalla società, nel novembre del 2019, su segnalazione dei servizi sociali del Consorzio dei Comuni di Moncalieri, e non riuscendo a trovare un Per_2 PAte_2
PA lavoro, nel febbraio del 2021 il domandò di potere svolgere attività di volontario per la società, e la richiesta venne accolta, con destinazione del ricorrente al gruppo di supporto dell'operatrice addetta al Punto di Accoglienza;
- che, essendovi stata la disponibilità da parte del Consorzio dei Comuni di retribuire un
PA tirocinio per il , questi iniziò ad operare (in forza di contratto di tirocinio di inclusione sociale, e non extracurriculare) presso la reception della società; complessivamente, seguivano
5 proroghe del contratto;
- che il rapporto di tirocinio non è stato di natura fraudolenta;
infatti, tutti gli incombenti previsti
(definizione del Piano Formativo Individuale, comunicazioni obbligatorie al soggetto promotore, individuazione della tutor, affiancamento sul lavoro da parte di questa, messa a disposizione di quanto necessario per lo svolgimento delle attività, realizzazione del percorso
3 formativo) sono stati posti in essere;
poi, il ricorrente non ha svolto mansioni differenti da quelle di receptionist.
La Gruppo Arco s.c.s. ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
In corso di causa è stata tentata infruttuosamente la conciliazione della lite;
non è stata svolta attività istruttoria.
2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Anzitutto, si deve rilevare che risulta documentalmente: - l'inserimento del ricorrente nel progetto di social housing della società convenuta a far data dal novembre del 2019 (doc. 3
convenuta); - la richiesta del ricorrente per lo svolgimento di attività di volontariato presso il polo di accoglienza della convenuta solo dal febbraio del 2021, e non dal maggio del 2020 (v.
doc. 5 convenuta).
Ciò premesso, risulta dirimente, per negare la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato nel primo periodo indicato in ricorso, quanto segue:
PA
- il ha allegato semplicemente, nella narrativa del suo ricorso, di avere “prestato attività in
favore della convenuta dal 08.05.2020, essendo stato adibito alle mansioni di CP_1
addetto al centralino e receptionist operando presso la sede della cooperativa in Torino, Via
Capriolo n. 18.
3. Il rapporto di lavoro si è svolto in modo non regolarizzato dal punto di vista contributivo
e previdenziale sino alla data del 18.05.2021.
4. Per tutto il periodo sopra indicato (08.05.2020 – 18.05.2021) il lavoratore non ha percepito
alcun compenso nonostante egli avesse prestato attività osservando in modo vincolante il
seguente orario di lavoro dalle 08.00 alle 13.00, ovvero dalle 13.00 alle 18.00, ovvero dalle
15.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì, con un giorno di riposo a rotazione. Quando il riposo
cadeva di venerdì il ricorrente lavorava al sabato dalle 08.00 alle 13.00.
5. Al lavoratore venne riferito dalla referente (alla quale si rivolgeva per Persona_3
4 usufruire di ferie e permessi e dalla quale riceveva le direttive nell'esercizio della prestazione
lavorativa) che egli avrebbe dovuto prestare attività non retribuita ma di volontariato per
accedere poi al tirocinio”; null'altro, se non di avere ricevuto direttive (non si conosce di quale natura e contenuto) e di essersi rivolto alla per ottenere ferie e permessi (che, a rigore, Per_1
vertendosi in ipotesi di lavoro non regolarizzato e non retribuito, sarebbero genericamente definibili come assenze autorizzate);
- si deve osservare, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, che:
“Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato, la volontà espressa dai
contraenti nella stipula negoziale non assurge ad elemento decisivo, qualora alla medesima
volontà le parti non si siano attenute, se risulta che nello svolgimento del rapporto questo si
sia concretizzato nel senso della subordinazione. In merito alla verifica di tale situazione
l'assoggettamento alle altrui direttive rappresenta l'elemento tipico al quale bisogna riferirsi.
Qualora, tuttavia, tale elemento non sia agevolmente apprezzabile e valutabile a causa del
concreto atteggiarsi del rapporto, occorre far riferimento ad altri criteri sussidiari di supporto
quali la collaborazione sistematica e non occasionale, l'osservanza di orari predeterminati, il
versamento - a cadenze fisse - della retribuzione (quali che siano le modalità di calcolo), il
coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo e per le finalità dell'impresa,
nonché l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, di
rischio economico e dei risultati da conseguire” (Cass. n. 11711/1998);
“Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato deve considerarsi che i
requisiti essenziali del rapporto di lavoro subordinato consistono nell'assoggettamento del
lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro - potere che
deve estrinsecarsi in specifici ordini (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro
autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione
dell'attività lavorativa e nello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale
5 del beneficiario della prestazione, mentre altri elementi, come l'obbligo di un orario e
l'incidenza del rischio economico dell'attività lavorativa, hanno carattere sussidiario e sono
utilizzabili, ai fini della qualificazione del rapporto come autonomo o subordinato,
specialmente quando nella fattispecie concreta non emergano elementi univoci a favore
dell'una o dell'altra soluzione” (Cass. n. 5464/1998); in senso analogo la successiva Cass. n.
4500/2007, secondo la quale: “Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e
criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione,
intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di
lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non
già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente
indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione,
l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento
della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività
imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali -
lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della
prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente,
appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole
l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del
rapporto. Inoltre, non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei precisati termini
neanche il "nomen iuris" che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta
"autoqualificazione"), il quale, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale
prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le
concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo”;
“Ove le parti, nel regolare i loro reciproci interessi, abbiano dichiarato di voler escludere la
natura subordinata di un rapporto di lavoro, è possibile pervenire ad una diversa qualificazione
6 di esso, soltanto se si dimostra in concreto l'elemento della subordinazione, intesa come vincolo
di natura personale, che assoggetta il prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e
disciplinare del datore, che si deve estrinsecare nella specificazione della prestazione
lavorativa richiesta in adempimento delle obbligazioni assunte dal prestatore medesimo;
subordinazione che deve essere in fatto provata nello svolgimento del rapporto di lavoro”
(Cass. n. 12926/1999); “Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto
di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del
datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può
manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice
coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale - ma deve esplicarsi in
ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente
inserita nell'organizzazione aziendale” (Cass. n. 29646/2018);
“In relazione alla configurabilità, da un lato, di una nozione giuridica di subordinazione nella
prestazione di lavoro (che dà rilievo alla messa a disposizione da parte del lavoratore delle
proprie energie a favore del datore di lavoro, con l'assoggettamento al suo potere direttivo e
disciplinare), e, dall'altro, di elementi sintomatici della situazione di subordinazione (quali la
continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo
compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, il
coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale all'alienità
del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed
attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio
economico), il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato
o autonomo ha carattere sintetico (nel senso che, rilevati alcuni indici significativi, li valuta
nel loro assieme, in relazione alle peculiarità del caso concreto) e integra un giudizio di fatto
censurabile, in sede di legittimità, solo per ciò che riguarda sia la individuazione dei caratteri
7 identificativi del lavoro subordinato, mentre è insindacabile, se sorretta da motivazione
adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la scelta degli elementi di fatto cui attribuire, da
soli o in varia combinazione tra loro, rilevanza qualificatoria sia la riconduzione o meno degli
stessi allo schema contrattuale del lavoro subordinato” (Cass. n. 11502/2000; conformi, Cass.
n. 8407/2001, Cass. n. 9019/2001);
“L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di
lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo,
direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia
ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio,
la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur
avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della
subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle
parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse” (Cass. n. 5645/2009);
“In caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora
la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della
subordinazione - ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e
disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che
dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione
lavorativa - non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza
del diverso rapporto dedotto dalla controparte (nella specie, di associazione in
partecipazione), dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga
alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria
la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della
carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto” (Cass. n. 2728/2010);
“La qualificazione del rapporto di lavoro, operata dalle parti, come contratto di collaborazione
8 coordinata e continuativa non assume rilievo dirimente in presenza di elementi fattuali - quali
la previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro stabile e continuativo, il carattere
delle mansioni, nonché il collegamento tecnico organizzativo e produttivo tra la prestazione
svolta e le esigenze aziendali - che costituiscono indici rivelatori della natura subordinata del
rapporto stesso, anche se svolto per un arco temporale esiguo” (Cass. n. 7024/2015);
“l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste
nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del
datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle
concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, mentre la
subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del
datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie
lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro
autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (opus)” (così tra le tante Cass, 23324/2021);
ha messo in evidenza la Corte Costituzionale nella sentenza n. 30/1996 che la condizione del lavoratore subordinato è caratterizzata da una doppia alienità: la “alienità – nel senso di
destinazione esclusiva ad altri – del risultato per il cui conseguimento la prestazione di lavoro
è utilizzata” e la “alienità dell'organizzazione produttiva in cui la prestazione si inserisce (c.d.
etero-organizzazione)”; essa, infatti, realizza “l'incorporazione della prestazione di lavoro in
una organizzazione produttiva sulla quale il lavoratore non ha alcun potere di controllo,
essendo costituita per uno scopo in ordine al quale egli non ha alcun interesse (individuale)
giuridicamente tutelato»;
in merito, deve ancora rammentarsi che “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro
subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro
normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento
9 del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente
limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri
elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e
la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva” (così, da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 22/01/2021, n.1400);
quanto al potere disciplinare, è pacifico in giurisprudenza che il suo esercizio è sicuro indice di subordinazione, mentre il mancato esercizio dello stesso non dimostra affatto la sua insussistenza, in quanto “L'esistenza d'un potenziale potere disciplinare (come mera preventiva
sussistenza d'un codice di comportamento e del potere della relativa applicazione datoriale)
non è parte del parametro normativo della subordinazione: la relativa assenza non la esclude”
e il fatto in sé che, nello storico svolgimento di un rapporto, un potere disciplinare non sia stato esercitato “non costituendo negazione della subordinazione, resta irrilevante” (così Cass. n.
9343/2005), è stato poi sottolineato che “ove le modalità della prestazione siano
standardizzate, e la prestazione, nell'ambito d'un rapporto di breve durata, sia soggetta a
continui controlli e diretti interventi di correzione, il potere disciplinare …. nella realtà ha
limitato spazio di concreta presenza” (così Cass. n. 9343/2005);
“L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di
lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo,
direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia
ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio,
la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur
avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della
subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle
parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse” (Cass. n. 5645/2009); in senso sostanzialmente analogo Cass. n. 9256/2009, secondo la quale: “In tema di distinzione tra
10 lavoro subordinato e lavoro autonomo, l'esistenza del vincolo di subordinazione va valutata dal
giudice di merito - il cui accertamento è censurabile in sede di legittimità quanto
all'individuazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre si sottrae
al sindacato, se sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici, la valutazione delle
risultanze processuali - avuto riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed
al modo della sua attuazione, fermo restando che, ove l'assoggettamento del lavoratore alle
direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni,
occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della collaborazione,
della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario predeterminato, del versamento
a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa
all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia
pur minima struttura imprenditoriale - che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere
valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione”;
- nel caso di specie parte ricorrente, come può evincersi dalle allegazioni sopra riportate, nulla ha specificato (lo si è già evidenziato) in merito alle “direttive” ricevute (laddove delle direttive generali, come spiegato dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata, sono compatibili anche con forme di lavoro diverse dalla subordinazione), e nulla in merito all'eterodeterminazione delle prestazioni, nulla sul controllo dell'attività da parte del soggetto assunto come datore di lavoro e nulla in merito, quantomeno, alla sola astratta possibilità che un potere disciplinare fosse esercitato;
ha solo accennato all'esistenza di un orario di lavoro e a condizioni di continuità nella prestazione della propria attività, nonché alla necessità di autorizzazione delle assenze;
ma tali ultimi elementi, oltre a non essere di per sé univocamente conducenti, ma meri elementi sussidiari indici della subordinazione, da valutarsi semmai unitamente ad altri (che nella specie non sono stati offerti), sono anche del tutto compatibili con l'attività di volontariato che, almeno stando al dato formale, era prestata;
11 - deve quindi negarsi la sussistenza di subordinazione per tale primo periodo di attività (anche laddove esso sia iniziato nel maggio del 2020, in quanto, come si è rilevato, l'inizio del volontariato è documentalmente databile al febbraio del 2021); ne consegue però, in via di conseguenza, la negazione della subordinazione anche per il periodo coperto da contratti di tirocinio, posto che il ricorrente non ha separatamente offerto altre allegazioni e prove per tale ulteriore “fase” della sua attività, se non il mero richiamo ad una pretesa continuazione della propria attività con le medesime modalità di prima;
a ciò il ricorrente ha aggiunto l'asserito disbrigo di ulteriori mansioni, rispetto a quelle di centralista/receptionist (mansioni la cui esecuzione è stata comunque contestata dalla convenuta); ma deve osservarsi che non sono le mansioni a caratterizzare la subordinazione, ma il concreto modo di svolgimento delle stesse;
a tali elementi può solo aggiungersi, dal maggio del 2021, la corresponsione di retribuzione regolare, ovvero di altro indice sussidiario sintomatico di subordinazione, ma la stessa parte ricorrente ha dato atto che trattavasi del solo emolumento mensile previsto nel contratto, come tale privo di concreto valore per la ricostruzione di una diversa forma di rapporto contrattuale;
quand'anche si volesse porre in evidenza l'elemento della necessaria autorizzazione delle assenze, deve osservarsi che esso è di per sé compatibile con lo svolgimento del tirocinio.
PAte ricorrente ha comunque contestato la nullità del contratto di tirocinio (ritenuto di natura extracurriculare) stipulato nel maggio del 2021, e delle sue diverse proroghe, allegando che non sarebbe stata svolta effettiva attività formativa e di tutoraggio, e che non sarebbero stati svolti dalla società convenuta i compiti compiutamente descritti negli articoli 6, 7, 8, 13 e 14
dell'allegato A della Delibera di giunta regionale n. 85-6277 del 22/12/2017.
Per parte convenuta la qualificazione del tirocinio indicata in ricorso sarebbe erronea, in quanto questo sarebbe stato di inclusione sociale, con disciplina parzialmente differente, in quanto contenuta nella DGR n. 42-7397 del 7/4/2014, e solo in via residuale dalla DGR 85-6277 del
2017.
12 Ora, la soluzione della questione nominalistica-giuridica della natura del tirocinio svolto dal
PA
, della sua disciplina concreta, di conseguenza, e dell'effettivo adempimento o inadempimento ai doveri previsti dalle discipline citate, e quindi dell'eventuale nullità del contratto formativo, risulta irrilevante, alla luce delle seguenti considerazioni:
- la disciplina della tipologia negoziale in esame può così riassumersi: a) l'art. 1 co 34 della l.
92/2012 ha delegato la disciplina delle linee – guida per i tirocini formativi e di orientamento ad apposito accordo da raggiungersi in sede di Conferenza Stato-Regioni; tale accordo è stato raggiunto in data 24/1/2013, ed un accordo più specifico per dettare le linee guida dei tirocini di inclusione sociale (per persona prese in carico dal Servizio Sociale) è stato raggiunto in data
22/1/2015 (si può affermare che i tirocini di inclusione sono una species del più ampio genus
rappresentato dai tirocini extracurriculari, ovvero non finalizzati all'acquisizione di titolo formale); b) un ulteriore accordo di revisione delle linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento è stato raggiunto dalla Conferenza Stato – Regioni in data 25/5/2017; -
l'allegato A, nella premessa, cita la definizione data all'istituto da parte della Raccomandazione
del 10/3/2014 del Consiglio dell'Unione Europea, ovvero “un periodo di pratica lavorativa di
durata limitata, retribuito o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui
obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare
l'occupabilità e facilitare la transizione verso un'occupazione regolare”; il paragrafo 1
dell'allegato B dell'accordo è deputato all'individuazione dell'oggetto del tirocinio per il diritto interno;
il tirocinio è quindi definito “una misura di politica attiva, finalizzata a creare un
contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento
del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il
reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di
formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro”; c) la fattispecie negoziale in esame è stata da ultimo disciplinata dalla l. 234/2021 (legge di bilancio per l'anno
13 2022), ai commi da 720 a 726 dell'art. 1 (norme ratione temporis non applicabili al caso in esame, ma comunque aventi valore sicuramente interpretativo di ampio respiro di quanto qui in discussione); il tirocinio è definito dal comma 720 come “un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro”; il comma 723 ribadisce che “Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente”, prevedendo poi che “Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio,
ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale”;
- per tale tipologia di contratto, in ragione delle definizioni sopra riportate, può ancora oggi richiamarsi la sentenza di legittimità Cass. n. 1380/2006, secondo la quale “"nel rapporto che
si istituisce nei corsi di addestramento o perfezionamento per lavoratori ("stages") indetti dalle
imprese con autonomia di regolamentazione, organizzazione e funzionamento, l'insegnamento
impartito dalle imprese, diretto alla formazione professionale dell'allievo, è l'unico oggetto del
contratto, mentre la prestazione di attività fisica ed intellettuale da parte di quest'ultimo, in
quanto indispensabile per l'attuazione dello scopo, cui è preordinato il negozio, resta estraneo
al sinallagma contrattuale e, quindi, non è assimilabile alla prestazione del lavoratore
subordinato, salvo che l'iscrizione al corso non risulti in concreto un espediente per mascherare
l'instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. A tal fine occorre accertare se
vi sia stato l'inserimento dell'allievo nell'organizzazione dell'impresa, se l'allievo sia stato
chiamato a fornire prestazioni abitualmente destinate a finalità produttive, se l'allievo abbia
dovuto ottemperare a vincoli di orario o a direttive impartite dall'imprenditore e se egli sia
stato sottoposto ad un regime disciplinare eccedente il livello necessario per la regolarità del
14 corso"; in buona sostanza, per la Suprema Corte la prestazione di lavoro, in tale forma contrattuale, non è indicativa ex se di subordinazione, ma occorre sempre verificare che di quest'ultima sussistano gli elementi costitutivi, in concreto;
tanto trova conferma nelle norme della l. 234/2021, sopra richiamate;
- si deve quindi ritenere che, anche laddove fosse accertata la nullità del contratto di tirocinio a causa di inadempimenti della convenuta in sede di esecuzione, non ne deriverebbe automaticamente il rilievo di un rapporto di lavoro subordinato;
non si verte infatti in materia di contratto di apprendistato, ove l'attività lavorativa entra invece nel sinallagma contrattuale,
in causa negoziale mista, in quanto al contratto di lavoro subordinato si abbina la finalità
formativa professionalizzante, di modo che, rilevata la nullità della causa per assenza della finalità formativa, rimane comunque, pacificamente, l'intervenuta prestazione di lavoro subordinato;
nel caso di specie, invece, laddove si addivenisse alla richiesta pronuncia di nullità
del contratto di tirocinio, dovrebbe ancora essere verificata la sussistenza della subordinazione in concreto;
si è però già detto che parte ricorrente non ha offerto elementi sufficienti in tal senso.
Pertanto, il ricorso, come anticipato, deve essere rigettato, senza necessità di accertamenti ulteriori.
3. In punto spese di lite, deve ritenersi che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola generale della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. Le spese sono liquidate in dispositivo,
sulla base del valore di causa.
P. Q. M.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
15 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di PAte_1 PAte_3
, spese liquidate in complessivi euro 7.377,00, oltre a rimborso forfettario al 15%,
[...]
iva e cpa.
Torino, 7/2/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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