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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/07/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1287/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice relatore
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1287/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TIZIANA Parte_1 C.F._1
D'ECCLESIA, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MARIANNA SCLOCCO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 27.4.2024 ha agito nei confronti del coniuge separato Parte_1
chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio concordatario contratto dalle parti il 4.10.2008 in Torrevecchia Teatina (CH) e formulando altresì le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare che la IG.ra non ha diritto a percepire alcun Controparte_1 assegno di divorzio in quanto, comunque ed in ogni caso, economicamente indipendente trovandosi in una situazione di forte potenzialità lavorativa;
- disporre l'affidamento condiviso paritario dei figli con collocamento alternato e mantenimento diretto ed in particolare, che venga stabilito l'affido condiviso dei figli ai genitori, disponendone il collocamento alternato settimanale (con prelievo e rilascio alle ore 19.00 della domenica) a rotazione annuale dei periodi presso gli stessi con la precisazione che durante le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza dei tre figli presso i genitori comprenda la metà del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di Pasqua e Lunedì dell'Angelo nonché alternando 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive, stabilendo l'obbligo per ciascun genitore dl provvedere al mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva permanenza ad eccezione che per le spese di natura straordinaria (mediche non mutuabili, farmaceutiche, scolastiche, culturali, sportive, ludiche ecc.) per gli stessi necessarie che dovranno comunque essere sostenute in misura del 50 % da ciascun genitore secondo le modalità di cui al protocollo approvato dal CNF ovvero dal Tribunale di Pescara;
- in ogni ipotesi, festività ravvicinate alternate e ad anni alterni: vigilia di Natale alternata al Natale;
fine anno e capodanno alternati all'epifania, Pasqua alternata al Lunedì dell'Angelo; altre festività ad anni alterni (compleanno dei bambini, Ferragosto, Ognissanti, liberazione, festa del lavoro, festa della
Repubblica); compleanno del genitore con il genitore interessato durante la giornata se ricadente nella settimana con cui stanno con l'altro; lo stesso per la Festa della Mamma e del Papà; diritto di ciascun genitore di tenere con sé tutti e tre i figli insieme per quindici giorni consecutivi per le vacanze estive;
- in subordine ed in ogni caso, si chiede che vengano confermate tutte le condizioni economiche e le modalità di affidamento dei figli così come disposte nel Decreto di Omologa della separazione consensuale;
- in ogni ipotesi, accertare e dichiarare che la IG.ra è tenuta a rimborsare al IG. CP_1 Pt_1
l'importo di €.18.050,75, oltre interessi come per legge, ovvero il diverso importo maggiore o minore
pagina 2 di 5 che sarà ritenuto di giustizia, versati dal resistente in pagamento di debiti della stessa a vario titolo
(contravvenzioni per violazione di norme del CdS, tasse automobilistiche non versate;
contributi INPS
e versamenti IVA omessi, con sanzioni ed interessi;
ingiunzioni per TARSU;
fatture insolute di fornitori;
prestito personale e spese di chiusura per cessazione della detta attività d'impresa) anche per avere la IG.ra utilizzato la carta di credito LINK, a lei intestata ma con addebito sul CP_1 conto corrente del resistente, per acquisti di attrezzatture e materiali necessari per lo svolgimento della sua attività lavorativa (ad esempio: macchina taglio polistirolo e consumabili;
macchina plotter da taglio carta, tessuto e vinile e consumabili;
fogli di polistirolo, bombolette spray, colla;
abbonamento per software progettazione per macchine da taglio;
spese viaggio e alloggio per corsi di formazione).
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”.
La resistente si è tempestivamente costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.7.2024, nella quale ha aderito alla domanda di divorzio e di affidamento condiviso dei figli minori, con conferma delle condizioni di divorzio, chiedendo in subordine e/o in via alternativa quanto segue:
“considerata la circostanza che la minore da settembre 2024, dovrà frequentare il Persona_1 liceo coreutico DAF Roma, si disponga che per l'anno scolastico 2024/2025 la minore sarà a Roma con la madre e il padre potrà abitare la casa coniugale con gli altri fratelli/sorella.
- Disporre che il SI. parteciperà ai costi per il soggiorno a Roma nonché ai costi per l'affitto Pt_1 dell'abitazione su Roma, nella percentuale che sarà ritenuta di giustizia, considerata la situazione economica della SI.ra . Controparte_1
- Disporre la possibilità di vedere i minori per entrambi le parti tutti i weekend con rientro a Pescara o soggiorno su Roma;
- Disporre la possibilità per gli altri due minori per l'annualità scolastica 2025/2026 di trasferirsi con la mamma e la sorellina su Roma, disciplinando le visite con il SI. ; Persona_1 Parte_1
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
All'udienza del 19.9.2024 sono state confermate in via temporanea ed urgente le condizioni di separazione, non essendo state ravvisate circostanze sopravvenute giustificative di un mutamento delle predette condizioni, e la causa è stata differita per l'audizione dei figli minori delle parti in ordine alla frequentazione del padre e sull'ipotesi di trasferimento a Roma.
All'udienza del 7.11.2024 si è proceduto all'ascolto dei figli minori e . Per_1 Per_2 Per_3
All'udienza del 3.7.2025 le parti, presenti personalmente, hanno concordato la variazione del diritto di visita paterno, da esercitarsi a settimane alterne una settimana dal mercoledì dall'uscita da scuola o pagina 3 di 5 comunque dall'ora di pranzo fino al rientro a scuola il lunedì' mattina o comunque fino a orario precedente al pranzo e la settimana successiva il giovedì dall'uscita da scuola o comunque dall'ora di pranzo fino ad orario precedente la cena;
fermo quanto già previsto in sede di separazione in ordine ai differenti periodi diversi da quelli ordinari (periodi natalizi, pasquali, estivi), ed hanno altresì concordato l'aumento del contributo al mantenimento per i tre figli, dovuto dal ricorrente in favore della resistente, a complessivi € 750,00 mensili, con decorrenza dal mese di luglio 2025 e successiva rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, fermo quanto già previsto sulla ripartizione dell'assegno unico universale (40% al ricorrente e 60% alla resistente), sul carico delle spese straordinarie (60% per il ricorrente e 40% per la resistente) e quant'altro concordato in sede di separazione.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
…………….
Nulla osta all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in discussione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte convenuta ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata omologato l'accordo di tra i coniugi con provvedimento del
Tribunale di Pescara n. 11/2023 del 29.12.22, pubblicato in data 3.1.2023, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle ulteriori questioni, relative alla modifica del diritto di visita paterno e all'aumento del contributo al mantenimento per i figli minori, possono essere recepite le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, in quanto conformi all'interesse dei figli minori e non contrarie a norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito della controversia, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e il 4.10.2008 in Torrevecchia Teatina Pt_1 Controparte_1
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Torrevecchia Teatina al n. 20, parte II, serie A, anno 2008);
pagina 4 di 5 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Torrevecchia Teatina di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) recepisce le condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione, con conferma per le ulteriori statuizioni di quanto concordato in sede di separazione;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 16 luglio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice relatore
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1287/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TIZIANA Parte_1 C.F._1
D'ECCLESIA, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MARIANNA SCLOCCO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 27.4.2024 ha agito nei confronti del coniuge separato Parte_1
chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio concordatario contratto dalle parti il 4.10.2008 in Torrevecchia Teatina (CH) e formulando altresì le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare che la IG.ra non ha diritto a percepire alcun Controparte_1 assegno di divorzio in quanto, comunque ed in ogni caso, economicamente indipendente trovandosi in una situazione di forte potenzialità lavorativa;
- disporre l'affidamento condiviso paritario dei figli con collocamento alternato e mantenimento diretto ed in particolare, che venga stabilito l'affido condiviso dei figli ai genitori, disponendone il collocamento alternato settimanale (con prelievo e rilascio alle ore 19.00 della domenica) a rotazione annuale dei periodi presso gli stessi con la precisazione che durante le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza dei tre figli presso i genitori comprenda la metà del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di Pasqua e Lunedì dell'Angelo nonché alternando 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive, stabilendo l'obbligo per ciascun genitore dl provvedere al mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva permanenza ad eccezione che per le spese di natura straordinaria (mediche non mutuabili, farmaceutiche, scolastiche, culturali, sportive, ludiche ecc.) per gli stessi necessarie che dovranno comunque essere sostenute in misura del 50 % da ciascun genitore secondo le modalità di cui al protocollo approvato dal CNF ovvero dal Tribunale di Pescara;
- in ogni ipotesi, festività ravvicinate alternate e ad anni alterni: vigilia di Natale alternata al Natale;
fine anno e capodanno alternati all'epifania, Pasqua alternata al Lunedì dell'Angelo; altre festività ad anni alterni (compleanno dei bambini, Ferragosto, Ognissanti, liberazione, festa del lavoro, festa della
Repubblica); compleanno del genitore con il genitore interessato durante la giornata se ricadente nella settimana con cui stanno con l'altro; lo stesso per la Festa della Mamma e del Papà; diritto di ciascun genitore di tenere con sé tutti e tre i figli insieme per quindici giorni consecutivi per le vacanze estive;
- in subordine ed in ogni caso, si chiede che vengano confermate tutte le condizioni economiche e le modalità di affidamento dei figli così come disposte nel Decreto di Omologa della separazione consensuale;
- in ogni ipotesi, accertare e dichiarare che la IG.ra è tenuta a rimborsare al IG. CP_1 Pt_1
l'importo di €.18.050,75, oltre interessi come per legge, ovvero il diverso importo maggiore o minore
pagina 2 di 5 che sarà ritenuto di giustizia, versati dal resistente in pagamento di debiti della stessa a vario titolo
(contravvenzioni per violazione di norme del CdS, tasse automobilistiche non versate;
contributi INPS
e versamenti IVA omessi, con sanzioni ed interessi;
ingiunzioni per TARSU;
fatture insolute di fornitori;
prestito personale e spese di chiusura per cessazione della detta attività d'impresa) anche per avere la IG.ra utilizzato la carta di credito LINK, a lei intestata ma con addebito sul CP_1 conto corrente del resistente, per acquisti di attrezzatture e materiali necessari per lo svolgimento della sua attività lavorativa (ad esempio: macchina taglio polistirolo e consumabili;
macchina plotter da taglio carta, tessuto e vinile e consumabili;
fogli di polistirolo, bombolette spray, colla;
abbonamento per software progettazione per macchine da taglio;
spese viaggio e alloggio per corsi di formazione).
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”.
La resistente si è tempestivamente costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.7.2024, nella quale ha aderito alla domanda di divorzio e di affidamento condiviso dei figli minori, con conferma delle condizioni di divorzio, chiedendo in subordine e/o in via alternativa quanto segue:
“considerata la circostanza che la minore da settembre 2024, dovrà frequentare il Persona_1 liceo coreutico DAF Roma, si disponga che per l'anno scolastico 2024/2025 la minore sarà a Roma con la madre e il padre potrà abitare la casa coniugale con gli altri fratelli/sorella.
- Disporre che il SI. parteciperà ai costi per il soggiorno a Roma nonché ai costi per l'affitto Pt_1 dell'abitazione su Roma, nella percentuale che sarà ritenuta di giustizia, considerata la situazione economica della SI.ra . Controparte_1
- Disporre la possibilità di vedere i minori per entrambi le parti tutti i weekend con rientro a Pescara o soggiorno su Roma;
- Disporre la possibilità per gli altri due minori per l'annualità scolastica 2025/2026 di trasferirsi con la mamma e la sorellina su Roma, disciplinando le visite con il SI. ; Persona_1 Parte_1
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
All'udienza del 19.9.2024 sono state confermate in via temporanea ed urgente le condizioni di separazione, non essendo state ravvisate circostanze sopravvenute giustificative di un mutamento delle predette condizioni, e la causa è stata differita per l'audizione dei figli minori delle parti in ordine alla frequentazione del padre e sull'ipotesi di trasferimento a Roma.
All'udienza del 7.11.2024 si è proceduto all'ascolto dei figli minori e . Per_1 Per_2 Per_3
All'udienza del 3.7.2025 le parti, presenti personalmente, hanno concordato la variazione del diritto di visita paterno, da esercitarsi a settimane alterne una settimana dal mercoledì dall'uscita da scuola o pagina 3 di 5 comunque dall'ora di pranzo fino al rientro a scuola il lunedì' mattina o comunque fino a orario precedente al pranzo e la settimana successiva il giovedì dall'uscita da scuola o comunque dall'ora di pranzo fino ad orario precedente la cena;
fermo quanto già previsto in sede di separazione in ordine ai differenti periodi diversi da quelli ordinari (periodi natalizi, pasquali, estivi), ed hanno altresì concordato l'aumento del contributo al mantenimento per i tre figli, dovuto dal ricorrente in favore della resistente, a complessivi € 750,00 mensili, con decorrenza dal mese di luglio 2025 e successiva rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, fermo quanto già previsto sulla ripartizione dell'assegno unico universale (40% al ricorrente e 60% alla resistente), sul carico delle spese straordinarie (60% per il ricorrente e 40% per la resistente) e quant'altro concordato in sede di separazione.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
…………….
Nulla osta all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in discussione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte convenuta ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata omologato l'accordo di tra i coniugi con provvedimento del
Tribunale di Pescara n. 11/2023 del 29.12.22, pubblicato in data 3.1.2023, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle ulteriori questioni, relative alla modifica del diritto di visita paterno e all'aumento del contributo al mantenimento per i figli minori, possono essere recepite le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, in quanto conformi all'interesse dei figli minori e non contrarie a norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito della controversia, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e il 4.10.2008 in Torrevecchia Teatina Pt_1 Controparte_1
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Torrevecchia Teatina al n. 20, parte II, serie A, anno 2008);
pagina 4 di 5 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Torrevecchia Teatina di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) recepisce le condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione, con conferma per le ulteriori statuizioni di quanto concordato in sede di separazione;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 16 luglio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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