Articolo 341 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 340Articolo 342
Versione
12 maggio 1963
Art. 341. Le spese ordinarie e straordinarie del bi-
lancio dell'Amministrazione predetta, comprese
quelle delle gestioni speciali ed autonome e
per partite di giro, accertate nell'esercizio
finanziario 1944-45, quali risultano dalla de-
liberazione della Corte dei conti, per la com-
petenza propria dell'esercizio medesimo sono
stabilite in ................................. L. 49.917.522.522,08 delle quali furono pagate .................... " 46.395.056.446,57
------------------ e rimasero da pagare ......................... L. 3.522.466.075,51
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963