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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/10/2025, n. 5071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5071 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 8919/2021
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 8919/2021 promosso da in amministrazione giudiziaria, C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore giudiziario e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. FABIO PAOLONE, C.F. , ed elettivamente domiciliata in viale C.F._1
Colli Aminei, n, 36/D, Napoli;
opponente contro
C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. MAURO PINARELLI, C.F. , e C.F._2 dall'AVV. DIEGO MIRABELLA, C.F. , ed elettivamente domiciliata in C.F._3
Corso Italia, n. 208, Catania;
opposto avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di compravendita – onere della prova.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 18.06.2025, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da nei confronti del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2051/2021 emesso dal Tribunale di Catania, con cui la società è stata condannata a corrispondere a euro 7.173,60, oltre interessi e spese. Controparte_1
La vicenda contrattuale può essere riepiloagata schematicamente nei seguenti termini:
- in data 08.03.2021 ha acquistato da 36.000 litri di gasolio Controparte_1 Parte_1 per il prezzo, oggetto di pre-fattura, di euro 272.479,68;
- la somma sopra indicata è stata corrisposta a mezzo due distinti bonifici, entrambi del
08.03.2021;
- sono stati consegnati 140.000 litri di gasolio (4 ATB) in luogo dei 216.000 richiesti;
- di conseguenza, ha richiesto la restituzione delle somme corrispondenti alla Controparte_1 mancata fornitura per complessivi euro 95.872,48;
- con bonifico del 12.03.2021 ha provveduto alla restituzione della sola somma di euro Parte_1
88.698,88;
- per tali ragioni, ha richiesto l'emissione dell'ingiunzione per il residuo credito di Controparte_1 euro 7.173,60. ha proposto opposizione eccependo la mancanza dei presupposti per l'emissione Parte_1 dell'ingiunzione di pagamento, stante l'indeterminatezza del credito e la mancanza di prova scritta.
Secondo la prospettazione di parte opponente, non vi sarebbe prova del prezzo concordato dalle parti per la vendita del carburante, in quanto la pre-fattura, allegata da in fase Controparte_1 monitoria, è un documento informale e sempre modificabile, che non comprova l'accordo. Sul punto, la società opponente ha precisato che il calcolo effettuato dall'opposta per la determinazione delle somme dovute in restituzione (eseguito sulla base del prezzo unitario del carburante quale risultante dalla suddetta pre-fattura) non tiene conto dei costi ulteriori necessari per l'immissione in consumo dei biocarburanti;
pertanto, dall'importo di euro 95.872,48 (richiesto dall'opposta) va decurtata l'ulteriore somma di euro 7.173,60, corrispondente ai costi per l'immissione in consumo dei biocarburanti previsti dal D.L. n. 2/2006 e disciplinati, quanto alle modalità di attuazione, dal D.M.
02.03.2018. Per tale ragione , in data 10.03.2021 ha emesso ed inviato all'opposta la Parte_1 fattura n. 1541/2021 di euro 7.173,60 e successivamente, in data 12.03.2021, ha effettuato un bonifico di euro 88.698,88, restituendo l'intera somma dovuta per il carburante non consegnato, detratti i costi suddetti. ha infine dedotto sulla temerarietà dell'azione monitoria intrapresa da parte Parte_1 opposta e ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'ill.mo Giudice adito così provvedere:
1) In via principale, dichiarare nullo, inammissibile ed improcedibile il ricorso introduttivo e per
l'effetto revocare e/o dichiarare nullo il D.I. n. 2051/2021 emesso da codesta A.G. in data
20/21.05.2021 e notificato il 21.05.2021;
2) In via subordinata, nel merito, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il
d.i. opposto in tutte le sue statuizioni, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto”. si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e, preliminarmente, ha Controparte_1 eccepito la nullità della notifica della citazione in opposizione in quanto il file allegato alla p.e.c. non è in formato “p7m” ma in formato “pdf” e, come tale, non è idoneo ad assicurare l'integrità e l'autenticita della provenienza dell'atto.
Nel merito, la società opposta ha dedotto in ordine alla sussistenza di prova del contratto e della pattuizione sul prezzo, richiamando i documenti allegati al fascicolo della fase monitoria (in particolare, ordine di caricamento n. 6 autobotti e mail di conferma con allegata pre-fattura), in cui sono precisati il tipo di prodotto venduto, la quantità dello stesso, il prezzo unitario del carburante, gli oneri fiscali ed il prezzo complessivo da versare. ha altresì evidenziato che la somma richiesta da parte opponente a titolo di Controparte_1 oneri per l'immissione in commercio dei biocarburanti non è stata oggetto di alcuna pattuizione tra le parti, né rientra tra gli oneri fiscali dovuti ex lege. Sul punto, l'opposta ha precisato che non si tratta di somme dovute per legge e, in quanto tali, note alle parti e determinabili sulla base di criteri univoci e prefissati;
piuttosto, i costi della regolarizzazione dei biocarburanti (ovvero l'acquisto dei certificati di immissione in consumo) sono solo eventuali (in quanto astrattamente sarebbe possibile immettere biocarburanti nella percentuale fissata dalle norme senza dover ricorrere all'acquisto dei certificati) e frutto stime e proiezioni, con la conseguenza che i predetti costi deono essere previsti a monte dai distributori ed inclusi nel prezzo di vendita del carburante. ha infine argomentato in ordine al carattere temerario dell'azione intrapresa Controparte_1 dall'opponente ed ha chiesto la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo al Tribunale:
“- in via preliminare:
verificare se il file dell'atto di opposizione notificato dall'avversario, in quanto in formato 'pdf' e non '.p7m', come previsto dalla vigente normativa, sia o meno da ritenersi nullo ed improduttivo di effetti giuridici, con conseguente decadenza da parte dell'opponente dalla tempestiva proposizione dell'atto di opposizione, giusto il disposto di cui all'art. 641, I° co., C.p.c.;
- ancora in via preliminare: atteso che l'opposizione è meramente dilatoria e non fondata su prova scritta, concedere comunque la provvisoria esecutorietà al Decreto Ingiuntivo opposto,
Tribunale di Catania n. 2051/21, R.G. 5760/21;
- in tesi: respingere la proposta opposizione e le domande nella stessa contenute, in quanto infondate per i motivi di cui alla narrativa del presente atto e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania n. 2051/21, R.G. 5760/21;
- in ipotesi: respinta la proposta opposizione, condannare in ogni caso la in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di Euro.7.173,70. per le causali esposte in premessa, oltre spese liquidate in decreto ed accessorie, ed oltre interessi come nello stesso richiesti, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, rigettando le domande di questa;
- in ipotesi subordinata: respinta la proposta opposizione, condannare la in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma che l'Ill.mo Sig.
Giudice riterrà dovuta per le causali esposte in premessa, oltre interessi come richiesti nel decreto opposto, all'esito dell'espletanda istruttoria nella misura che l'Ill.mo Sig. Giudice riterrà spettante, anche ex art. 93 C.p.c.”.
Con ordinanza emessa in data 03.10.2022 è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Così ricostruite le domande, eccezioni e difese delle parti e l'iter del procedimento, l'opposizione deve ritenersi infondata.
In via preliminare, non può condividersi l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione in opposizione sollevata da parte opposta.
Sul punto va richiamato il principio enunciato, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 7665/2016, secondo cui, in applicazione dell'art. 156 c.p.c., la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato e tale assunto vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte in cui l'atto, malgrado l'irritualità del procedimento notificatorio, sia giunto alla conoscenza del destinatario.
Avendo la notifica dell'atto di citazione in opposizione raggiunto il suo scopo, attesa la tempestiva costituzione in giudizio dell'opposta, non può dunque essere dichiarata la nullità della notifica. Peraltro, con riferimento alla dedotta inesistenza della notifica perché alla p.e.c. sarebbero stati allegati files in un formato (pdf) che non garantirebbe la paternità e l'integrità del documento, le
Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10266/2018, hanno affermato il principio dell'equivalenza dei file con estensione “pdf” con quelli con estensione “p7m”.
Tanto chiarito, si osserva in premessa che l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, infatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria sia dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In questo senso, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore-istante, con la conseguenza che ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato.
Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere sul medesimo incombente concerne gli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi rispetto al diritto fatto valere dal creditore, mentre su quest'ultimo grava solo l'onere di provare il titolo ed allegare l'inadempimento del debitore (per tutte, Cass. civ.,
Sez. un., n. 13533/2001).
Nel caso in esame non sono oggetto di doglianza né il contratto intercorso tra le parti né l'effettiva consegna, sebbene in quantità minore rispetto a quella concordata, del carburante oggetto del contratto, né è contestata, in sé, la restituzione parziale da parte di la quale, a Parte_2 fronte della mancata consegna di 76 litri di carburante, ha effettuato un bonifico per la minor somma di euro 88.698,88.
La società opponente ha eccepito, tuttavia, che non vi sarebbe prova della pattuizione sul prezzo del carburante, circostanza che non consentirebbe di determinare l'esatto ammontare delle somme da restituire: l'eccezione è, tuttavia, infondata.
Infatti, dall'esame della documentazione in atti (ed in particolare, del doc. n. 2 del fascicolo della fase monitoria), si evince per relationem dalla pre-fattura allegata (la cui autenticità e trasmissione non sono contestate) quali fossero i termini dell'accordo intercorso tra le parti, ivi compreso il prezzo unitario del carburante. Nella conferma d'ordine inviata dall'opponente in data 08.03.22, letta unitamente alla citata pre-fattura n. 317/2021, sono stati infatti precisati la quantità di carburante da consegnare, il prezzo unitario dello stesso (1,03400 per litro) e l'IVA da aggiungere, con l'ulteriore richiesta di effettuare il bonifico “con cortese sollecitudine”. Al contrario, nulla è stato in quella sede precisato in relazione a costi e/o oneri aggiuntivi;
a conferma di ciò, con mail del 08.03.2021 (all. 4 fascicolo monitorio), l'opponente, ricevuto il bonifico a saldo del prezzo del carburante, ha richiesto espressamente il versamento della sola IVA senza far alcun riferimento ad eventuali e/o concordati oneri aggiuntivi (oggetto di fattura successiva, n. 1541/2021).
Non è, invece, dirimente l'eccezione formulata dall'opponente in merito agli oneri derivanti dall'immissione in consumo dei c.d. biocarburanti e consistenti, in particolare, nell'acquisto dei
Certificati di Immissione in Consumo (CI) che vengono rilasciati dal GSE (Gestore dei Servizi
Energetici) ai soggetti che immettono i biocarburanti sostenibili nel sistema di distribuzione nazionale, costi che si andrebbero ad aggiungere ex lege al costo unitario del carburante e per i quali avrebbe emesso la fattura n. 1519 del 27.05.2011.
Al fine di una migliore comprensione della vicenda contrattuale in esame, giova premettere una breve disamina della disciplina richiamata dall'opponente.
La Direttiva CE 2009/28, nota anche come RED Renewable Energy Directive, ha introdotto, tra le altre cose, l'obbligo per tutti gli Stati membri al 2020 di coprire il 10% del fabbisogno energetico del settore trasporti attraverso fonti rinnovabili, ad oggi principalmente costituite da biocarburanti.
In questo contesto, l'Italia ha recepito il raggiungimento al 2020 della quota del 10% di biocarburanti sul consumo complessivo del settore trasporti attraverso il Piano di Azione delle
Energie Rinnovabili (PAER) del giugno 2010. Con il decreto del 10.10.2014, il Ministero dello
Sviluppo Economico ha poi fissato i criteri per l'immissione in consumo dei biocarburanti a partire dal 2015, con la quota minima prevista salire dal 5% di quello stesso anno al 10% nel 2020. Per verificare il raggiungimento degli obiettivi fissati, è stato altresì introdotto un sistema di contabilizzazione basato su certificati di immissione in consumo (CIC) e gestito dal GSE.
Nel 2006 in Italia è stato introdotto l'obbligo, per i fornitori di benzina e gasolio, di immissione in consumo di biocarburanti, al fine di sviluppare la filiera e ridurre le emissioni in atmosfera del settore trasporti. L'obbligo di immettere in consumo una quota minima di biocarburanti sostenibili è previsto per tutti i fornitori per i quali si verificano i presuppost per il pagamento dell'accisa su benzina e gasolio per i trasporti. Il quantitativo minimo annuo di biocarburanti viene calcolato, a partire dal 2015, sulla base del contenuto energetico espresso in Gigacalorie (Gcal) dei carburanti fossili immessi in consumo nello stesso anno. Per rientrare nei parametri imposti dalla legge, i soggetti obbligati possono anche acquistare i Certificati di Immissione in Consumo (e i costi cui si riferisce l'opponente deriverebbero proprio dall'acquisto di tali certificati) da tutti quei soggetti che ne abbiano disponibilità. Ogni singolo CIC attesta l'immissione in consumo di un quantitativo di biocarburanti pari a 10 Gcal e nel caso di immissione in consumo di biocarburanti avanzati, il singolo certificato attesta l'immissione in consumo di un quantitativo di biocarburanti pari a 5 Gcal. A valle del pagamento degli oneri di gestione del sistema d'obbligo, ai soggetti obbligati sono rilasciati i CIC spettanti sulla base dei quantitativi di biocarburante sostenibile immesso in consumo.
Il DM 10.10.2014, quale modificato dal decreto 02.03.2018, disciplina concretamente le modalità di attuazione degli obblighi di immissione in consumo dei biocarburanti posti in capo ai soggetti obbligati, operatori economici che immettono in consumo benzina e gasolio e che hanno l'obbligo di immetterne una parte sotto forma di biocarburante.
In tale sistema, i costi necessari per l'acquisto dei certificati, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, derivano sì dall'obbligo dei fornitori di immettere in consumo una quota minima di biocarburante, ma sono generati dalla scelta del distributore di aderire al mercato dei cetificati di immissione in consumo di cui al D.M. 10.10.2014 sopra citato;
in altri termini, non si tratta di costi obbligtori ex lege e parificabili agli oneri fiscali (IVA e accise) quanto, piuttosto, di costi rientranti nel margine lordo (ovvero ciò che determina i guadagni di distributori, intermediari, venditori) e che, pertanto, sono già ricompresi nel costo unitario del carburante così come prospettato agli operatori economici. Peraltro, come correttamente evidenziato da parte opposta, non è possibile stabilire a priori l'incidenza economica dei suddetti obblighi, anche perché l'acquisto dei CIC, è soltanto eventuale, in quanto astrattamente sarebbe anche possibile soddisfare tutti gli obblighi tramite immissione in consumo di biocarburanti. In tale contesto, la società opponente, al di là del generico richiamo alla normativa di settore, non ha prospettato un criterio atto a determinare e quantificare i c.d. costi di immissione in consumo del biocarburante nel caso di specie, con la conseguente impossibilità di verificare la legittimità delle somme richieste.
In conclusione, non essendo stati provati i fatti impeditivi eccepiti dall'opponente ed essendo per la restante parte incontestata la pretesa azionata da il credito deve ritenersi Controparte_1 provato e l'opposizione deve essere dunque rigettata, con declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico di parte opponente e liquidate in dispositivo in misura pari ai parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per le fasi di trattazione e decisionale ai sensi del D.M.
55/2014, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività processuale compiuta, delle questioni giuridiche trattate, del carattere documentale della controversia e delle modalità di assunzione della decisione.
La richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente deve infine essere rigettata, essendo risultata la medesima soccombente;
neanche l'analoga domanda formulata da parte opposta può essere accolta, non essendo stato provato il danno subito ai sensi del comma II e non sussistendo, in ogni caso, i presupposti per una condanna d'ufficio ai sensi del co. III, non rinvenendosi nella condotta di parte opponente una mala fede o colpa grave che vada oltre i presupposti della soccombenza idonea a fondare la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 8919/2021, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti del decreto ingiuntivo n. Parte_1
2051/2021 emesso dal Tribunale di Catania, dichiarando conseguentemente esecutivo il decreto ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna a corrispondere a le spese di lite, liquidate in Parte_3 Controparte_1 euro 3.387,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge;
- rigetta le domande reciprocamente proposte dalle parti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Catania, 18/10/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 8919/2021 promosso da in amministrazione giudiziaria, C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore giudiziario e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. FABIO PAOLONE, C.F. , ed elettivamente domiciliata in viale C.F._1
Colli Aminei, n, 36/D, Napoli;
opponente contro
C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. MAURO PINARELLI, C.F. , e C.F._2 dall'AVV. DIEGO MIRABELLA, C.F. , ed elettivamente domiciliata in C.F._3
Corso Italia, n. 208, Catania;
opposto avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di compravendita – onere della prova.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 18.06.2025, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da nei confronti del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2051/2021 emesso dal Tribunale di Catania, con cui la società è stata condannata a corrispondere a euro 7.173,60, oltre interessi e spese. Controparte_1
La vicenda contrattuale può essere riepiloagata schematicamente nei seguenti termini:
- in data 08.03.2021 ha acquistato da 36.000 litri di gasolio Controparte_1 Parte_1 per il prezzo, oggetto di pre-fattura, di euro 272.479,68;
- la somma sopra indicata è stata corrisposta a mezzo due distinti bonifici, entrambi del
08.03.2021;
- sono stati consegnati 140.000 litri di gasolio (4 ATB) in luogo dei 216.000 richiesti;
- di conseguenza, ha richiesto la restituzione delle somme corrispondenti alla Controparte_1 mancata fornitura per complessivi euro 95.872,48;
- con bonifico del 12.03.2021 ha provveduto alla restituzione della sola somma di euro Parte_1
88.698,88;
- per tali ragioni, ha richiesto l'emissione dell'ingiunzione per il residuo credito di Controparte_1 euro 7.173,60. ha proposto opposizione eccependo la mancanza dei presupposti per l'emissione Parte_1 dell'ingiunzione di pagamento, stante l'indeterminatezza del credito e la mancanza di prova scritta.
Secondo la prospettazione di parte opponente, non vi sarebbe prova del prezzo concordato dalle parti per la vendita del carburante, in quanto la pre-fattura, allegata da in fase Controparte_1 monitoria, è un documento informale e sempre modificabile, che non comprova l'accordo. Sul punto, la società opponente ha precisato che il calcolo effettuato dall'opposta per la determinazione delle somme dovute in restituzione (eseguito sulla base del prezzo unitario del carburante quale risultante dalla suddetta pre-fattura) non tiene conto dei costi ulteriori necessari per l'immissione in consumo dei biocarburanti;
pertanto, dall'importo di euro 95.872,48 (richiesto dall'opposta) va decurtata l'ulteriore somma di euro 7.173,60, corrispondente ai costi per l'immissione in consumo dei biocarburanti previsti dal D.L. n. 2/2006 e disciplinati, quanto alle modalità di attuazione, dal D.M.
02.03.2018. Per tale ragione , in data 10.03.2021 ha emesso ed inviato all'opposta la Parte_1 fattura n. 1541/2021 di euro 7.173,60 e successivamente, in data 12.03.2021, ha effettuato un bonifico di euro 88.698,88, restituendo l'intera somma dovuta per il carburante non consegnato, detratti i costi suddetti. ha infine dedotto sulla temerarietà dell'azione monitoria intrapresa da parte Parte_1 opposta e ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'ill.mo Giudice adito così provvedere:
1) In via principale, dichiarare nullo, inammissibile ed improcedibile il ricorso introduttivo e per
l'effetto revocare e/o dichiarare nullo il D.I. n. 2051/2021 emesso da codesta A.G. in data
20/21.05.2021 e notificato il 21.05.2021;
2) In via subordinata, nel merito, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il
d.i. opposto in tutte le sue statuizioni, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto”. si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e, preliminarmente, ha Controparte_1 eccepito la nullità della notifica della citazione in opposizione in quanto il file allegato alla p.e.c. non è in formato “p7m” ma in formato “pdf” e, come tale, non è idoneo ad assicurare l'integrità e l'autenticita della provenienza dell'atto.
Nel merito, la società opposta ha dedotto in ordine alla sussistenza di prova del contratto e della pattuizione sul prezzo, richiamando i documenti allegati al fascicolo della fase monitoria (in particolare, ordine di caricamento n. 6 autobotti e mail di conferma con allegata pre-fattura), in cui sono precisati il tipo di prodotto venduto, la quantità dello stesso, il prezzo unitario del carburante, gli oneri fiscali ed il prezzo complessivo da versare. ha altresì evidenziato che la somma richiesta da parte opponente a titolo di Controparte_1 oneri per l'immissione in commercio dei biocarburanti non è stata oggetto di alcuna pattuizione tra le parti, né rientra tra gli oneri fiscali dovuti ex lege. Sul punto, l'opposta ha precisato che non si tratta di somme dovute per legge e, in quanto tali, note alle parti e determinabili sulla base di criteri univoci e prefissati;
piuttosto, i costi della regolarizzazione dei biocarburanti (ovvero l'acquisto dei certificati di immissione in consumo) sono solo eventuali (in quanto astrattamente sarebbe possibile immettere biocarburanti nella percentuale fissata dalle norme senza dover ricorrere all'acquisto dei certificati) e frutto stime e proiezioni, con la conseguenza che i predetti costi deono essere previsti a monte dai distributori ed inclusi nel prezzo di vendita del carburante. ha infine argomentato in ordine al carattere temerario dell'azione intrapresa Controparte_1 dall'opponente ed ha chiesto la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo al Tribunale:
“- in via preliminare:
verificare se il file dell'atto di opposizione notificato dall'avversario, in quanto in formato 'pdf' e non '.p7m', come previsto dalla vigente normativa, sia o meno da ritenersi nullo ed improduttivo di effetti giuridici, con conseguente decadenza da parte dell'opponente dalla tempestiva proposizione dell'atto di opposizione, giusto il disposto di cui all'art. 641, I° co., C.p.c.;
- ancora in via preliminare: atteso che l'opposizione è meramente dilatoria e non fondata su prova scritta, concedere comunque la provvisoria esecutorietà al Decreto Ingiuntivo opposto,
Tribunale di Catania n. 2051/21, R.G. 5760/21;
- in tesi: respingere la proposta opposizione e le domande nella stessa contenute, in quanto infondate per i motivi di cui alla narrativa del presente atto e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania n. 2051/21, R.G. 5760/21;
- in ipotesi: respinta la proposta opposizione, condannare in ogni caso la in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di Euro.7.173,70. per le causali esposte in premessa, oltre spese liquidate in decreto ed accessorie, ed oltre interessi come nello stesso richiesti, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, rigettando le domande di questa;
- in ipotesi subordinata: respinta la proposta opposizione, condannare la in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma che l'Ill.mo Sig.
Giudice riterrà dovuta per le causali esposte in premessa, oltre interessi come richiesti nel decreto opposto, all'esito dell'espletanda istruttoria nella misura che l'Ill.mo Sig. Giudice riterrà spettante, anche ex art. 93 C.p.c.”.
Con ordinanza emessa in data 03.10.2022 è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Così ricostruite le domande, eccezioni e difese delle parti e l'iter del procedimento, l'opposizione deve ritenersi infondata.
In via preliminare, non può condividersi l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione in opposizione sollevata da parte opposta.
Sul punto va richiamato il principio enunciato, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 7665/2016, secondo cui, in applicazione dell'art. 156 c.p.c., la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato e tale assunto vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte in cui l'atto, malgrado l'irritualità del procedimento notificatorio, sia giunto alla conoscenza del destinatario.
Avendo la notifica dell'atto di citazione in opposizione raggiunto il suo scopo, attesa la tempestiva costituzione in giudizio dell'opposta, non può dunque essere dichiarata la nullità della notifica. Peraltro, con riferimento alla dedotta inesistenza della notifica perché alla p.e.c. sarebbero stati allegati files in un formato (pdf) che non garantirebbe la paternità e l'integrità del documento, le
Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10266/2018, hanno affermato il principio dell'equivalenza dei file con estensione “pdf” con quelli con estensione “p7m”.
Tanto chiarito, si osserva in premessa che l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, infatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria sia dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In questo senso, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore-istante, con la conseguenza che ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato.
Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere sul medesimo incombente concerne gli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi rispetto al diritto fatto valere dal creditore, mentre su quest'ultimo grava solo l'onere di provare il titolo ed allegare l'inadempimento del debitore (per tutte, Cass. civ.,
Sez. un., n. 13533/2001).
Nel caso in esame non sono oggetto di doglianza né il contratto intercorso tra le parti né l'effettiva consegna, sebbene in quantità minore rispetto a quella concordata, del carburante oggetto del contratto, né è contestata, in sé, la restituzione parziale da parte di la quale, a Parte_2 fronte della mancata consegna di 76 litri di carburante, ha effettuato un bonifico per la minor somma di euro 88.698,88.
La società opponente ha eccepito, tuttavia, che non vi sarebbe prova della pattuizione sul prezzo del carburante, circostanza che non consentirebbe di determinare l'esatto ammontare delle somme da restituire: l'eccezione è, tuttavia, infondata.
Infatti, dall'esame della documentazione in atti (ed in particolare, del doc. n. 2 del fascicolo della fase monitoria), si evince per relationem dalla pre-fattura allegata (la cui autenticità e trasmissione non sono contestate) quali fossero i termini dell'accordo intercorso tra le parti, ivi compreso il prezzo unitario del carburante. Nella conferma d'ordine inviata dall'opponente in data 08.03.22, letta unitamente alla citata pre-fattura n. 317/2021, sono stati infatti precisati la quantità di carburante da consegnare, il prezzo unitario dello stesso (1,03400 per litro) e l'IVA da aggiungere, con l'ulteriore richiesta di effettuare il bonifico “con cortese sollecitudine”. Al contrario, nulla è stato in quella sede precisato in relazione a costi e/o oneri aggiuntivi;
a conferma di ciò, con mail del 08.03.2021 (all. 4 fascicolo monitorio), l'opponente, ricevuto il bonifico a saldo del prezzo del carburante, ha richiesto espressamente il versamento della sola IVA senza far alcun riferimento ad eventuali e/o concordati oneri aggiuntivi (oggetto di fattura successiva, n. 1541/2021).
Non è, invece, dirimente l'eccezione formulata dall'opponente in merito agli oneri derivanti dall'immissione in consumo dei c.d. biocarburanti e consistenti, in particolare, nell'acquisto dei
Certificati di Immissione in Consumo (CI) che vengono rilasciati dal GSE (Gestore dei Servizi
Energetici) ai soggetti che immettono i biocarburanti sostenibili nel sistema di distribuzione nazionale, costi che si andrebbero ad aggiungere ex lege al costo unitario del carburante e per i quali avrebbe emesso la fattura n. 1519 del 27.05.2011.
Al fine di una migliore comprensione della vicenda contrattuale in esame, giova premettere una breve disamina della disciplina richiamata dall'opponente.
La Direttiva CE 2009/28, nota anche come RED Renewable Energy Directive, ha introdotto, tra le altre cose, l'obbligo per tutti gli Stati membri al 2020 di coprire il 10% del fabbisogno energetico del settore trasporti attraverso fonti rinnovabili, ad oggi principalmente costituite da biocarburanti.
In questo contesto, l'Italia ha recepito il raggiungimento al 2020 della quota del 10% di biocarburanti sul consumo complessivo del settore trasporti attraverso il Piano di Azione delle
Energie Rinnovabili (PAER) del giugno 2010. Con il decreto del 10.10.2014, il Ministero dello
Sviluppo Economico ha poi fissato i criteri per l'immissione in consumo dei biocarburanti a partire dal 2015, con la quota minima prevista salire dal 5% di quello stesso anno al 10% nel 2020. Per verificare il raggiungimento degli obiettivi fissati, è stato altresì introdotto un sistema di contabilizzazione basato su certificati di immissione in consumo (CIC) e gestito dal GSE.
Nel 2006 in Italia è stato introdotto l'obbligo, per i fornitori di benzina e gasolio, di immissione in consumo di biocarburanti, al fine di sviluppare la filiera e ridurre le emissioni in atmosfera del settore trasporti. L'obbligo di immettere in consumo una quota minima di biocarburanti sostenibili è previsto per tutti i fornitori per i quali si verificano i presuppost per il pagamento dell'accisa su benzina e gasolio per i trasporti. Il quantitativo minimo annuo di biocarburanti viene calcolato, a partire dal 2015, sulla base del contenuto energetico espresso in Gigacalorie (Gcal) dei carburanti fossili immessi in consumo nello stesso anno. Per rientrare nei parametri imposti dalla legge, i soggetti obbligati possono anche acquistare i Certificati di Immissione in Consumo (e i costi cui si riferisce l'opponente deriverebbero proprio dall'acquisto di tali certificati) da tutti quei soggetti che ne abbiano disponibilità. Ogni singolo CIC attesta l'immissione in consumo di un quantitativo di biocarburanti pari a 10 Gcal e nel caso di immissione in consumo di biocarburanti avanzati, il singolo certificato attesta l'immissione in consumo di un quantitativo di biocarburanti pari a 5 Gcal. A valle del pagamento degli oneri di gestione del sistema d'obbligo, ai soggetti obbligati sono rilasciati i CIC spettanti sulla base dei quantitativi di biocarburante sostenibile immesso in consumo.
Il DM 10.10.2014, quale modificato dal decreto 02.03.2018, disciplina concretamente le modalità di attuazione degli obblighi di immissione in consumo dei biocarburanti posti in capo ai soggetti obbligati, operatori economici che immettono in consumo benzina e gasolio e che hanno l'obbligo di immetterne una parte sotto forma di biocarburante.
In tale sistema, i costi necessari per l'acquisto dei certificati, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, derivano sì dall'obbligo dei fornitori di immettere in consumo una quota minima di biocarburante, ma sono generati dalla scelta del distributore di aderire al mercato dei cetificati di immissione in consumo di cui al D.M. 10.10.2014 sopra citato;
in altri termini, non si tratta di costi obbligtori ex lege e parificabili agli oneri fiscali (IVA e accise) quanto, piuttosto, di costi rientranti nel margine lordo (ovvero ciò che determina i guadagni di distributori, intermediari, venditori) e che, pertanto, sono già ricompresi nel costo unitario del carburante così come prospettato agli operatori economici. Peraltro, come correttamente evidenziato da parte opposta, non è possibile stabilire a priori l'incidenza economica dei suddetti obblighi, anche perché l'acquisto dei CIC, è soltanto eventuale, in quanto astrattamente sarebbe anche possibile soddisfare tutti gli obblighi tramite immissione in consumo di biocarburanti. In tale contesto, la società opponente, al di là del generico richiamo alla normativa di settore, non ha prospettato un criterio atto a determinare e quantificare i c.d. costi di immissione in consumo del biocarburante nel caso di specie, con la conseguente impossibilità di verificare la legittimità delle somme richieste.
In conclusione, non essendo stati provati i fatti impeditivi eccepiti dall'opponente ed essendo per la restante parte incontestata la pretesa azionata da il credito deve ritenersi Controparte_1 provato e l'opposizione deve essere dunque rigettata, con declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico di parte opponente e liquidate in dispositivo in misura pari ai parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per le fasi di trattazione e decisionale ai sensi del D.M.
55/2014, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività processuale compiuta, delle questioni giuridiche trattate, del carattere documentale della controversia e delle modalità di assunzione della decisione.
La richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente deve infine essere rigettata, essendo risultata la medesima soccombente;
neanche l'analoga domanda formulata da parte opposta può essere accolta, non essendo stato provato il danno subito ai sensi del comma II e non sussistendo, in ogni caso, i presupposti per una condanna d'ufficio ai sensi del co. III, non rinvenendosi nella condotta di parte opponente una mala fede o colpa grave che vada oltre i presupposti della soccombenza idonea a fondare la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 8919/2021, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti del decreto ingiuntivo n. Parte_1
2051/2021 emesso dal Tribunale di Catania, dichiarando conseguentemente esecutivo il decreto ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna a corrispondere a le spese di lite, liquidate in Parte_3 Controparte_1 euro 3.387,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge;
- rigetta le domande reciprocamente proposte dalle parti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Catania, 18/10/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone