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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/08/2025, n. 3044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3044 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 15185/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. AN MB quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
, con l'Avv.to GIGANTE ALICE, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA FALCONE N. 3 41012 CARPI;
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
IO EC, elettivamente domiciliato in VIA SAVARE' N. 1 20122 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Iscrizione Gestione Commercianti e opposizione AVA
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 23/12/2024, il ricorrente conveniva in giudizio premettendo di aver ricevuto in data Parte_1 CP_1
20/11/2024 l'avviso di addebito N.368 2024 00179458 47 000 con il quale gli veniva chiesto il pagamento della somma pari a € 3.616,17 a titolo di contributi previdenziali, comprensivi di somme aggiuntive (sanzioni)/interessi di mora oltre a diritti di notifica, per il periodo dal 01/2023 al 12/2023 relativi alla Gestione Commercianti, alla quale risultava iscritto d'ufficio, in qualità di socio della CP_2
[...]
Evidenziava di rivestire, all'interno di tale società, unicamente la carica di Amministratore unico e legale rappresentante, senza prestare alcuna effettiva prestazione lavorativa e senza percepire alcun compenso da amministratore, avvalendosi la società, nell'ambito dei servizi di consulenza aziendale e informatica prestati, di società esterne e professionisti terzi.
Deduceva l'assenza del requisito oggettivo, non rientrando l'attività consulenziale nell'ambito delle attività per le quali sussisteva l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti (attività di natura commerciale), nonché l'assenza del requisito soggettivo in capo al deducente, non potendosi prescindere dalla verifica dell'effettiva partecipazione personale all'attività aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, essendo i costi di produzione per la quasi totalità legati a fatture di consulenti esterni ed espletando il ricorrente unicamente attività di coordinamento, senza particolare impegno in termini qualitativi o quantitativi.
Chiedeva, alla luce di quanto allegato e dedotto, accogliersi le seguenti conclusioni:
«Piaccia All'Ill,mo Giudice del Tribunale competente adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
In via preliminare
Sospendersi l'esecuzione dell'avviso di addebito impugnato stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano non dovute e che sono comunque tutte oggetto di contestazione sia nel quantum che nell' an;
In via principale
1. Previa ogni opportuna declaratoria, dichiararsi nullo e/o invalido e, comunque, revocarsi l'avviso di addebito 368 2024 00179458 47 000 con il quale si chiede il pagamento di euro 3.616,17 a titolo di contributi previdenziali, comprensivi di somme aggiuntive (sanzioni) / interessi di mora oltre a diritti di notifica, per il periodo dal 01/2023 al 12/2023, impugnato e quivi opposto, per i motivi di merito ut supra esposti, con ogni effetto consequenziale;
dichiararsi dunque che il ricorrente opponente nulla deve, ad alcun titolo.
2. Previo accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti disposta retroattivamente dall' per i motivi sopra esposti, ed in ogni caso stante l'insussistenza dei requisiti CP_1
2 ex comma 203 dell'art. 1 della legge 23 Dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni, ordinare all'Ente di previdenza la cancellazione dell'iscrizione a carico del ricorrente, e per l'effetto dichiarare non dovuti tutti i contributi coattivamente richiesti dall' in forza di detta indebita iscrizione. CP_1
In via meramente subordinata
Ridursi il credito ex adverso azionato, ed in quella misura che risulterà in corso di causa o che parrà equa e giusta.
In ogni caso con condanna della resistente, alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento da quantificarsi secondo i criteri del DM 8 marzo 2018 n. 37 del Ministero della
Giustizia, oltre spese vive, oneri di legge, rimborso forfettario, cpa ed iva se dovuta, oltre compensi di
CTU e CTP ove nominati».
Costituitosi con memoria di costituzione e risposta ritualmente depositata, chiedeva CP_1 respingersi il ricorso, confermando l'avviso impugnato.
Deduceva che la società svolgeva attività di intermediazione tra clienti che chiedevano la CP_2 prestazione di servizi di consulenza informativa e società o consulenti terzi che offrivano servizi di consulenza informativa, che era onere del ricorrente fornire prova dell'attività svolta dalla società e dell'assenza di apporto lavorativo, che la società non aveva né dipendenti né collaboratori e che, svolgendo attività di natura commerciale, il ricorrente doveva ritenersi soggetto che operava in Pt_1 modo abituale e prevalente in attività di intermediazione, con conseguente piena ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi di iscrizione alla Gestione Commercianti.
***
Il ricorso appare fondato e meritevole di pieno accoglimento.
«Per giurisprudenza consolidata, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019;
Cass., 13/02/2020, n.3637).
Deve quindi ritenersi presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti - in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 - lo svolgimento da
3 parte del socio di un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui non
è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
In particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali).
Come già osservato dalla Suprema Corte (Cass. n. 5360 del 2012) deve, altresì, precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa.
La partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata;
ed occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore.
L'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza.
L'attività lavorativa è rivolta invece alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (vedi Cass., 18/11/2021, n.35181).
La verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale "coesistenza" è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, essendo indispensabile che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo - cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600
-) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore
4 nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (Cass., 29/01/2016, n.1780)» (in questo senso App. Milano, sez. lav., n. 872/2024).
Diversamente da quanto opinato dalla difesa dell' convenuto, «l'onere della prova grava CP_1 sull'Ente che esige i contributi ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico può svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato. Quanto, poi, ai requisiti congiunti di abitualità e di prevalenza dell'attività di socio di società, essi sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, a prescindere dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995, in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi
(naturali, materiale e personali) dell'impresa» (ex plurimis Trib. Velletri, sez. lav., 10 settembre 2020, n.
897).
***
Ciò premesso in punto di diritto, gli unici elementi fattuali acquisiti in causa risultano quelli derivanti dalle dichiarazioni rese dallo in sede di interrogatorio libero e dal teste Pt_1 Testimone_1 sentito all'udienza del 23/5/2025.
Il ricorrente ha dichiarato: «Sono amministratore delegato in una società che si occupa di sviluppo e integrazione software che si chiama AT e sono AU, abbiamo circa 15 dipendenti e svolgo attività tipica di amministratore, verifico che tutto funzioni sia per la componente del personale che economica e contabile, non svolgo attività operative, che sono svolte dai dipendenti, e ci occupiamo di sviluppo e integrazione per società, per quanto riguarda la nasce come holding operativa, con detenzione di CP_2 quote di società terze, fa anche attività di consulenza verso clienti, non ho nessuna attività operativa, tutte le attività propedeutiche sono svolte da consulenti esterni e aziende. Il cliente in contatto con consulenti e fornitori di si accorda sulle condizioni dell'attività, viene emessa un'offerta in nome CP_2
e per conto di , tale offerta viene emessa direttamente dai consulenti, il consulente o l'azienda CP_2 manda un'offerta e riceve una fattura passiva, e i consulenti mandano un'offerta commerciale ai CP_2
5 clienti, io opero un'attività di controllo e supervisione che tutto stia funzionando correttamente, niente di più, io non faccio da tramite, c'è un contatto diretto, io verifico che tutto stia funzionando, controllo in casi eccezionali, se c'è una escalation e mi viene chiesto un parere intervengo ma l'attività viene posta in essere direttamente da clienti e fornitori. La mia attività è molto bassa in termini di frequenza, il 99% del mio tempo è assorbito da AT, l'emissione di offerte e transito di fattura comporta numeriche molto basse, una decina circa in un anno, sono casi molto sporadici quelli che richiedono un mio intervento. Aggiungo un aspetto sul compenso economico, deriva totalmente da AT e non percepisco alcun compenso da ». CP_2
Il teste ha dichiarato: «conosco il ricorrente in quanto collaboro con lui da 4 o 5 anni, Tes_1 collaboro sia con AT che con , per quanto riguarda sono allocato come time material CP_2 CP_2 presso un cliente, sono all'interno di un gruppo e lavoro direttamente con il loro cliente, lavoro da remoto praticamente tutti i giorni per loro, sono un collaboratore esterno del gruppo, il brand è RI
Line il nome dell'azienda dovrebbe essere Elite computer, sono stato contattato dicendo che c'era necessità di aggiungere uno sviluppatore presso questo cliente, da , parliamo del Parte_1
2020/2021. Questa è l'unica esperienza che posso riferire relativamente ad , che per altro è CP_2 continuativa. Non abbiamo mai parlato io e del funzionamento di e della circostanza che Pt_1 CP_2 vi siano altre persone che svolgono le mie stesse funzioni con analoghe modalità so che è una costola di
AT. Io fatturavo ad , lavorando per questo cliente, rendicontavo ad e fatturavo ad CP_2 CP_2
alla fine del mese. La fattura la mando alla mail di amministrazione di , mi sembra di sì. CP_2 CP_2
Sostanzialmente in questo periodo non ho avuto modo di relazionarmi con lo sentivo per Pt_1 valutare la conferma presso questo cliente a fine anno anche per l'anno successivo e per la cena di
Natale. La fattura adesso la faccio come Next informatica ditta, adesso come s.r.l.».
Tali elementi, unitamente alle emergenze della documentazione versata in atti, tenuto conto della ripartizione degli oneri probatori, non consentono di concludere per la sussistenza dei presupposti di natura soggettiva per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, id est lo svolgimento di attività abituale e prevalente ad opera del ricorrente, in qualità di Amministratore, in favore di CP_2
La , società attiva nel campo dell'intermediazione nel segmento consulenziale informatico, CP_2 risulta difatti aver esternalizzato i propri servizi a società e consulenti esterni, tra i quali va annoverato il teste sì da rendere sufficiente, ad opera dello una mera attività di supervisione e Tes_1 Pt_1 gestione dei contratti che, salvo casi eccezionali, non assume i caratteri dell'intervento operativo e risulta in linea con il ruolo di Amministratore ricoperto dallo stesso, risultando pertanto l'attività del tutto secondaria e residuale rispetto a quella riconducibile ai fattori produttivi.
6 Ciò, per altro, risulta comprovato dal bilancio, dai documenti fiscali e dalle fatture prodotte in atti, dai quali si evince come lo svolga le proprie prestazioni lavorative per la (cfr. CU Pt_1 Controparte_3
2024 Modello 730, buste paga docc. 14-16), senza percepire alcun compenso in qualità di amministratore di , i cui costi di esercizio risultano in assoluta prevalenza assorbiti dalle CP_2 consulenze di soggetti terzi.
Chiarita la natura e il meccanismo di funzionamento della , è lecito concludere nel senso che CP_2
l'attività del non venga svolta con carattere di prevalenza e abitualità, risolvendosi in aspetti Pt_1 gestionali e amministrativi residuali rispetto alle altre attività svolte quotidianamente dal soggetto e rispetto ai fattori produttivi esterni della , attraverso i quali la stessa persegue il proprio oggetto CP_2 sociale.
Da quanto sopra esposto, in assenza di prova certa e univoca in ordine allo svolgimento di attività connotata dalle caratteristiche di abitualità e prevalenza, deriva l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla Gestione Commercianti, di cui andrà ordinata la cancellazione, e l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato, che pertanto deve essere annullato. La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito 368 2024 Parte_1
00179458 47 000 e ordina la cancellazione dell'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 2.700 per CP_1 compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Riserva la pubblicazione della sentenza nel termine di giorni 60.
Milano, 27/6/2025
AN MB
7
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. AN MB quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
, con l'Avv.to GIGANTE ALICE, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA FALCONE N. 3 41012 CARPI;
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
IO EC, elettivamente domiciliato in VIA SAVARE' N. 1 20122 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Iscrizione Gestione Commercianti e opposizione AVA
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 23/12/2024, il ricorrente conveniva in giudizio premettendo di aver ricevuto in data Parte_1 CP_1
20/11/2024 l'avviso di addebito N.368 2024 00179458 47 000 con il quale gli veniva chiesto il pagamento della somma pari a € 3.616,17 a titolo di contributi previdenziali, comprensivi di somme aggiuntive (sanzioni)/interessi di mora oltre a diritti di notifica, per il periodo dal 01/2023 al 12/2023 relativi alla Gestione Commercianti, alla quale risultava iscritto d'ufficio, in qualità di socio della CP_2
[...]
Evidenziava di rivestire, all'interno di tale società, unicamente la carica di Amministratore unico e legale rappresentante, senza prestare alcuna effettiva prestazione lavorativa e senza percepire alcun compenso da amministratore, avvalendosi la società, nell'ambito dei servizi di consulenza aziendale e informatica prestati, di società esterne e professionisti terzi.
Deduceva l'assenza del requisito oggettivo, non rientrando l'attività consulenziale nell'ambito delle attività per le quali sussisteva l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti (attività di natura commerciale), nonché l'assenza del requisito soggettivo in capo al deducente, non potendosi prescindere dalla verifica dell'effettiva partecipazione personale all'attività aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, essendo i costi di produzione per la quasi totalità legati a fatture di consulenti esterni ed espletando il ricorrente unicamente attività di coordinamento, senza particolare impegno in termini qualitativi o quantitativi.
Chiedeva, alla luce di quanto allegato e dedotto, accogliersi le seguenti conclusioni:
«Piaccia All'Ill,mo Giudice del Tribunale competente adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
In via preliminare
Sospendersi l'esecuzione dell'avviso di addebito impugnato stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano non dovute e che sono comunque tutte oggetto di contestazione sia nel quantum che nell' an;
In via principale
1. Previa ogni opportuna declaratoria, dichiararsi nullo e/o invalido e, comunque, revocarsi l'avviso di addebito 368 2024 00179458 47 000 con il quale si chiede il pagamento di euro 3.616,17 a titolo di contributi previdenziali, comprensivi di somme aggiuntive (sanzioni) / interessi di mora oltre a diritti di notifica, per il periodo dal 01/2023 al 12/2023, impugnato e quivi opposto, per i motivi di merito ut supra esposti, con ogni effetto consequenziale;
dichiararsi dunque che il ricorrente opponente nulla deve, ad alcun titolo.
2. Previo accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti disposta retroattivamente dall' per i motivi sopra esposti, ed in ogni caso stante l'insussistenza dei requisiti CP_1
2 ex comma 203 dell'art. 1 della legge 23 Dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni, ordinare all'Ente di previdenza la cancellazione dell'iscrizione a carico del ricorrente, e per l'effetto dichiarare non dovuti tutti i contributi coattivamente richiesti dall' in forza di detta indebita iscrizione. CP_1
In via meramente subordinata
Ridursi il credito ex adverso azionato, ed in quella misura che risulterà in corso di causa o che parrà equa e giusta.
In ogni caso con condanna della resistente, alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento da quantificarsi secondo i criteri del DM 8 marzo 2018 n. 37 del Ministero della
Giustizia, oltre spese vive, oneri di legge, rimborso forfettario, cpa ed iva se dovuta, oltre compensi di
CTU e CTP ove nominati».
Costituitosi con memoria di costituzione e risposta ritualmente depositata, chiedeva CP_1 respingersi il ricorso, confermando l'avviso impugnato.
Deduceva che la società svolgeva attività di intermediazione tra clienti che chiedevano la CP_2 prestazione di servizi di consulenza informativa e società o consulenti terzi che offrivano servizi di consulenza informativa, che era onere del ricorrente fornire prova dell'attività svolta dalla società e dell'assenza di apporto lavorativo, che la società non aveva né dipendenti né collaboratori e che, svolgendo attività di natura commerciale, il ricorrente doveva ritenersi soggetto che operava in Pt_1 modo abituale e prevalente in attività di intermediazione, con conseguente piena ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi di iscrizione alla Gestione Commercianti.
***
Il ricorso appare fondato e meritevole di pieno accoglimento.
«Per giurisprudenza consolidata, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019;
Cass., 13/02/2020, n.3637).
Deve quindi ritenersi presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti - in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 - lo svolgimento da
3 parte del socio di un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui non
è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
In particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali).
Come già osservato dalla Suprema Corte (Cass. n. 5360 del 2012) deve, altresì, precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa.
La partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata;
ed occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore.
L'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza.
L'attività lavorativa è rivolta invece alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (vedi Cass., 18/11/2021, n.35181).
La verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale "coesistenza" è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, essendo indispensabile che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo - cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600
-) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore
4 nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (Cass., 29/01/2016, n.1780)» (in questo senso App. Milano, sez. lav., n. 872/2024).
Diversamente da quanto opinato dalla difesa dell' convenuto, «l'onere della prova grava CP_1 sull'Ente che esige i contributi ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico può svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato. Quanto, poi, ai requisiti congiunti di abitualità e di prevalenza dell'attività di socio di società, essi sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, a prescindere dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995, in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi
(naturali, materiale e personali) dell'impresa» (ex plurimis Trib. Velletri, sez. lav., 10 settembre 2020, n.
897).
***
Ciò premesso in punto di diritto, gli unici elementi fattuali acquisiti in causa risultano quelli derivanti dalle dichiarazioni rese dallo in sede di interrogatorio libero e dal teste Pt_1 Testimone_1 sentito all'udienza del 23/5/2025.
Il ricorrente ha dichiarato: «Sono amministratore delegato in una società che si occupa di sviluppo e integrazione software che si chiama AT e sono AU, abbiamo circa 15 dipendenti e svolgo attività tipica di amministratore, verifico che tutto funzioni sia per la componente del personale che economica e contabile, non svolgo attività operative, che sono svolte dai dipendenti, e ci occupiamo di sviluppo e integrazione per società, per quanto riguarda la nasce come holding operativa, con detenzione di CP_2 quote di società terze, fa anche attività di consulenza verso clienti, non ho nessuna attività operativa, tutte le attività propedeutiche sono svolte da consulenti esterni e aziende. Il cliente in contatto con consulenti e fornitori di si accorda sulle condizioni dell'attività, viene emessa un'offerta in nome CP_2
e per conto di , tale offerta viene emessa direttamente dai consulenti, il consulente o l'azienda CP_2 manda un'offerta e riceve una fattura passiva, e i consulenti mandano un'offerta commerciale ai CP_2
5 clienti, io opero un'attività di controllo e supervisione che tutto stia funzionando correttamente, niente di più, io non faccio da tramite, c'è un contatto diretto, io verifico che tutto stia funzionando, controllo in casi eccezionali, se c'è una escalation e mi viene chiesto un parere intervengo ma l'attività viene posta in essere direttamente da clienti e fornitori. La mia attività è molto bassa in termini di frequenza, il 99% del mio tempo è assorbito da AT, l'emissione di offerte e transito di fattura comporta numeriche molto basse, una decina circa in un anno, sono casi molto sporadici quelli che richiedono un mio intervento. Aggiungo un aspetto sul compenso economico, deriva totalmente da AT e non percepisco alcun compenso da ». CP_2
Il teste ha dichiarato: «conosco il ricorrente in quanto collaboro con lui da 4 o 5 anni, Tes_1 collaboro sia con AT che con , per quanto riguarda sono allocato come time material CP_2 CP_2 presso un cliente, sono all'interno di un gruppo e lavoro direttamente con il loro cliente, lavoro da remoto praticamente tutti i giorni per loro, sono un collaboratore esterno del gruppo, il brand è RI
Line il nome dell'azienda dovrebbe essere Elite computer, sono stato contattato dicendo che c'era necessità di aggiungere uno sviluppatore presso questo cliente, da , parliamo del Parte_1
2020/2021. Questa è l'unica esperienza che posso riferire relativamente ad , che per altro è CP_2 continuativa. Non abbiamo mai parlato io e del funzionamento di e della circostanza che Pt_1 CP_2 vi siano altre persone che svolgono le mie stesse funzioni con analoghe modalità so che è una costola di
AT. Io fatturavo ad , lavorando per questo cliente, rendicontavo ad e fatturavo ad CP_2 CP_2
alla fine del mese. La fattura la mando alla mail di amministrazione di , mi sembra di sì. CP_2 CP_2
Sostanzialmente in questo periodo non ho avuto modo di relazionarmi con lo sentivo per Pt_1 valutare la conferma presso questo cliente a fine anno anche per l'anno successivo e per la cena di
Natale. La fattura adesso la faccio come Next informatica ditta, adesso come s.r.l.».
Tali elementi, unitamente alle emergenze della documentazione versata in atti, tenuto conto della ripartizione degli oneri probatori, non consentono di concludere per la sussistenza dei presupposti di natura soggettiva per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, id est lo svolgimento di attività abituale e prevalente ad opera del ricorrente, in qualità di Amministratore, in favore di CP_2
La , società attiva nel campo dell'intermediazione nel segmento consulenziale informatico, CP_2 risulta difatti aver esternalizzato i propri servizi a società e consulenti esterni, tra i quali va annoverato il teste sì da rendere sufficiente, ad opera dello una mera attività di supervisione e Tes_1 Pt_1 gestione dei contratti che, salvo casi eccezionali, non assume i caratteri dell'intervento operativo e risulta in linea con il ruolo di Amministratore ricoperto dallo stesso, risultando pertanto l'attività del tutto secondaria e residuale rispetto a quella riconducibile ai fattori produttivi.
6 Ciò, per altro, risulta comprovato dal bilancio, dai documenti fiscali e dalle fatture prodotte in atti, dai quali si evince come lo svolga le proprie prestazioni lavorative per la (cfr. CU Pt_1 Controparte_3
2024 Modello 730, buste paga docc. 14-16), senza percepire alcun compenso in qualità di amministratore di , i cui costi di esercizio risultano in assoluta prevalenza assorbiti dalle CP_2 consulenze di soggetti terzi.
Chiarita la natura e il meccanismo di funzionamento della , è lecito concludere nel senso che CP_2
l'attività del non venga svolta con carattere di prevalenza e abitualità, risolvendosi in aspetti Pt_1 gestionali e amministrativi residuali rispetto alle altre attività svolte quotidianamente dal soggetto e rispetto ai fattori produttivi esterni della , attraverso i quali la stessa persegue il proprio oggetto CP_2 sociale.
Da quanto sopra esposto, in assenza di prova certa e univoca in ordine allo svolgimento di attività connotata dalle caratteristiche di abitualità e prevalenza, deriva l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla Gestione Commercianti, di cui andrà ordinata la cancellazione, e l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato, che pertanto deve essere annullato. La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito 368 2024 Parte_1
00179458 47 000 e ordina la cancellazione dell'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 2.700 per CP_1 compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Riserva la pubblicazione della sentenza nel termine di giorni 60.
Milano, 27/6/2025
AN MB
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