Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/02/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 09.10.2024, letti gli atti di causa e le note scritte depositate delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6480/2020 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall'avv. Anna Pt_1
Oliva
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Comito Danilo CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis c.p.c. depositato in data 12.10.2018 (RG n. 6394/2018) il sig. CP_1
chiedeva disporsi l' accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la sussistenza del
[...] requisito sanitario necessario per il riconoscimento e dell'indennità di accompagnamento, nonché della condizione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3, L.104/92, per le patologie specificamente indicate.
1
Il Gop delegato conferiva incarico peritale, ed il CTU nominato, dott. Persona_1 rilevava un quadro invalidante nella misura del 100% con diritto all'accompagnamento ed il riconoscimento della condizione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3 L.104/92 con decorrenza dal 29.06.2019.
Con successivo ricorso di opposizione depositato il 27.11.2020, a seguito dell'atto di dissenso pervenuto il 18.11.2020, l chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso introduttivo della fase Pt_1 di ATP, ribadendo l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria proposta oltre il termine normativamente indicato ai sensi della L. 438/92, nonché della L 326/03 di conv. del D.L.269/03 art.42, ovvero i 6 mesi dalla data di comunicazione del verbale ASL relativo all'accertamento dell'handicap.
Si costituiva la parte opposta, la quale eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso in opposizione e chiedeva dichiararsi la sussistenza dei requisiti sanitari riconosciuti nella fase di
ATP; in via subordinata chiedeva dichiararsi il ricorrente unicamente invalido nella misura del
80% a far data dalla domanda amministrativa, e nella misura del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento a far data dal 29/06/2019, senza il riconoscimento dei benefici di cui alla legge 104, art. 3, comma 3, con vittoria delle spese del giudizio e attribuzione al procuratore anticipante.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 09.10.2024,i difensori depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Va accertata, preliminarmente, la proponibilità, nel giudizio di opposizione successivo ad ATP, di questioni non strettamente riguardanti la valutazione medico-legale.
Al riguardo, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto (cfr. Cass. N° 8932/2015) che l'ammissibilità dell'a.t.p.o. richiede che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario.
Inoltre, il profilo dell'interesse ad agire dovrà essere valutato dal giudice nella prospettiva
2 dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare;
utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p.
Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 del 2014), che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato.
Coerentemente con tale premessa, deve ritenersi, secondo quanto affermato dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. N° 8932/2015), che la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa (ai sensi dei commi 4 e 5) può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione così come sopra delineati;
in mancanza di contestazioni, l'accertamento sanitario ratificato con il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, nè il decreto ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost..
Se invece una delle parti contesti non solo le conclusioni del c.t.u., ma la possibilità del giudice di ratificare l'accertamento medico, si apre un procedimento secondo il rito ordinario, con onere della parte dissenziente di proporre al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione.
Pertanto, l'unico rimedio concesso all' nella presente fattispecie per contestare Pt_1
l'inammissibilità del ricorso per ATP per ragioni connesse alla tempestività della domanda giudiziaria, è proprio il giudizio di merito di cui all'art. 445bis cpc.
Ciò detto, quanto alla eccezione di decadenza proposta dall'Istituto, va rilevato che l Pt_1 eccepisce la decadenza dall'azione giudiziaria per essere la stessa stata proposta decorsi i termini normativamente indicati ai sensi della L. 438/92, nonché della L 326/03 di conv. del D.L.269/03 art.42, ovvero i 6 mesi dalla data di comunicazione del verbale ASL relativo alla domanda volta all'accertamento dell'handicap.
A tal fine deduce che l'istante veniva sottoposto a visita medica in data 4.12.2017 e riconosciuto portatore di handicap non in situazione di gravità (comma 1 art. 3) con verbale sanitario definito in data 29.01.2018 e notificato a mezzo racc.ta perfezionatasi per compiuta giacenza in data
20.03.2018, rilevando pertanto l'intervenuta decadenza, atteso il deposito del ricorso introduttivo per ATPO avvenuto in data 12.10.2018.
Ebbene, a tal proposito l'odierno opposto-resistente deduce in memoria di non avere mai
3 ricevuto i verbali contenenti il giudizio espresso dalla Commissione Medica, a seguito della espletata visita, facendo rilevare che l' ha depositato in atti la prova della notifica per Pt_1 compiuta giacenza solo in relazione al verbale di riconoscimento della condizione di handicap e che, in ogni caso, il verbale risulta notificato presso un indirizzo non riconducibile all'istante- ossia Via Legge 219, 80038 – Pomigliano D'Arco (NA). ,poiché diverso da quello di residenza, così come evincibile dalla certificazione di residenza storica dallo stesso prodotta in fase di atp, ossia
Via Giorgio La Pira n. 14, Pomigliano D'Arco (NA).
Ebbene, deve rilevarsi, invero, che, contrariamente a quanto dedotto nella memoria di costituzione nella presente fase di giudizio, parte opposta nel ricorso di atp deduceva testualmente: “La in data 04/12/2017 effettuava la visita per l'accertamento dei requisiti ai CP_3 sensi della l. 104/1992, e con verbale del 29/01/2018, notificato il 20/03/18 per compiuta giacenza, riconosceva l'istante solamente “portatore di handicap non in situazione di gravità (art. 3, comma 1)” …”In data
15/01/2018, l'istante veniva sottoposto a visita per l'accertamento dell'invalidità civile e dei requisiti per
l'indennità di accompagnamento e, con verbale del 26/01/2018, notificato il 20/03/2018, la commissione lo riconosceva “ Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari all'80%”, versando in atti i suddetti verbali sanitari con le relative relate di notifica per compiuta giacenza (cfr. doc. all.nn. 2 e
3 prod. parte ricorrente fase di atp, nonché all. nn. 4 e 5 memoria della fase di opposizione).
Ebbene dalla documentazione in atti risulta effettivamente che i suddetti verbali sanitari sono stati notificati all'indirizzo Via legge 219.
Dal certificato di residenza del 17.9.2019 dell risulta che lo stesso è residente Controparte_1 nel Comune di Pomigliano D'Arco dal 22.10.86, e si legge poi testualmente “il sig.
[...] avuto le seguenti variazioni :Primo indirizzo rilevato Parte_2 Persona_2
219-219/0 <….>Dal 04 /06/1996 in VIA LEGGE 219 SETTORE 2 ED.l 219<…> Dal
07/02/22011 in VIA GIORGIO LA PIRA 14 <…>( Cambio toponomastica ).” (v.si fasc.atp, doc. depositato telematicamente da parte ricorrente in data 5.11.2019).
Orbene, è evidente che parte istante con il ricorso per ATP ha inteso impugnare i predetti verbali sanitari, nulla deducendo nell'atto introduttivo in merito alla non conoscibilità e/o alla diversa decorrenza di conoscibilità degli stessi, ed anzi indicando quale data della notifica di entrambi i verbali quella del 20.3.2018.
Ora, è noto che in tema di presunzione di conoscenza degli atti recettizi ai sensi dell'art. 1335 c.c.,
l'onere di provare l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario grava sul mittente, il quale può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, e quindi anche di presunzioni e, ancora, che affinché la presunzione di conoscenza prevista dalla norma operi è necessario dimostrare che l'atto sia stato inviato e ricevuto in un luogo che per collegamento ordinario (dimora o domicilio), normale frequenza o preventiva indicazione, appartenga alla sfera di dominio o di controllo del
4 destinatario, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del suo contenuto.
Al riguardo, questo Giudice ritiene di prestare completa adesione all'orientamento più volte espresso dalla Suprema Corte in tema di perfezionamento della comunicazione degli atti recettizi, in base al quale “Ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., la dichiarazione recettizia si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, nel luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio)o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto ……..”(Sez. L, Sentenza
n. 773 del 20/01/2003).
Tuttavia deve rilevarsi, in via assorbente, che nel caso di specie il sig. (ricorrente CP_1 nel giudizio di atp, resistente nel presente giudizio di opposizione) ha dimostrato, con comportamento concludente, ossia impugnando i verbali con il riscorso per atp e deducendo che sono stati notificati per compiuta giacenza in data 20.3.2018 (si legge testualmente nel ricorso di atp “notificato il”), di avere avuto piena conoscenza degli stessi: in altre parole, la proposizione del ricorso per atp “avverso” i verbali sanitari (e non già lamentandone l'omessa comunicazione), senza che il ricorrente abbia dedotto in ricorso alcuno specifico pregiudizio al diritto di difesa, né una diversa data di conoscenza dei verbali, dimostra il raggiungimento dello scopo dell'atto con sanatoria degli eventuali vizi di notificazione, ed assorbimento di ogni altra deduzione ed eccezione sollevata da parte resistente.
Giova richiamare, in merito, il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte sul tema dell'efficacia sanante che la proposizione di un'opposizione può avere sui vizi di notifica degli atti esecutivi, poiché la ratio decidendi pare mutuabile anche al caso che ne occupa, secondo il quale “il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è di regola sanato dalla mera proposizione dell'opposizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio ai suoi diritti di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente per essere la stessa totalmente mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016); in ciò distinguendosi dall'atto di precetto, il cui vizio di notificazione invece non è sanato dalla mera proposizione dell'opposizione se, prima che
l'intimato ne abbia avuto comunque conoscenza, il creditore abbia eseguito comunque il pignoramento (Sez. 3,
Sentenza n. 24291 del 16/10/2017).”
In conclusione, rilevato che la stessa parte nel ricorso per ATP ha dedotto di avere avuto conoscenza dei verbali sanitari in data 20.3.2018, producendone copia con relativa “attestazione di consegna” con annotazione della compiuta giacenza in data 20.3.2018, e nulla ha eccepito o lamentato in ricorso in relazione alla regolarità della notifica (anche avuto riguardo all'indirizzo di
5 notifica), o in merito al momento di effettiva decorrenza di tale conoscenza, deve ritenersi, in via assorbente, che la notifica abbia raggiuto il suo scopo, id est, deve ritenersi che la notifica dei verbali impugnati si sia perfezionata per compiuta giacenza in data 20.3.2018 delle raccomandate con avviso di ricevimento con cui l' aveva notificato i verbali di visita medica, versati in atti Pt_1 dallo stesso istante.
Ferme ed assorbenti le suesposte considerazioni, non nuoce, infine, richiamare ad abundantiam anche la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in tema di perfezionamento della notifica ai sensi dell'art 140 c.p.c., poiché la ratio decidendi appare mutuabile al caso di specie.
Ebbene, secondo la suddetta giurisprudenza “ al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione: nell'ipotesi in cui la notifica sia eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 c.p.c., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova” (Cass. n. 10107/14).
Nel caso di specie negli avvisi di ricevimento- rectius “attestazione di consegna” dei plichi delle raccomandate relative ai verbali sanitari concernenti l'invalidità civile e l'handicap, si evince che i plichi sono stati restituiti per compiuta giacenza al mittente, inoltre sulle stesse risulta indicato che
è stato rilasciato in data 12.2 l'avviso di giacenza del plico (si legge infatti “Av. 12/2.” cfr. doc. produzione parte ricorrente e parte resistente).
Emerge dunque che, nell'espletamento dell'iter notificatorio, il notificante rintracciava nel luogo della notifica elementi sufficienti da cui desumere la presenza dell' e, pertanto, procedeva ai CP_1 sensi del d.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione, stabilendo, altresì, che
“deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Sulla scorta delle richiamate coordinate ermeneutiche, deve rilevarsi che la parte resistente non ha dato idonea prova dell'insussistenza di un suo domicilio o di una sua dimora, all'epoca della notifica, presso il luogo in cui sono stati notificati i verbali sanitari, come risultante dagli avvisi di ricevimento, rilevandosi, da un lato, che l'attestazione del Comune di Pomigliano D'Arco, depositata da parte resistente, che riporta testualmente “nel Comune di Pomigliano non esiste alcuna strada con toponimo vai legge 2019” , è stata rilasciata in data 10.3.2022, dunque attesta l'inesistenza di una strada con detto toponimo alla data del 10.3.22, e non reca indicazioni di tipo “storico” (v. doc. prod ricorrente fasc. opposizione) e, dall'altra, che nel certificato riportante le variazioni storiche di indirizzo del ricorrente all'interno del Comune di Pomigliano D'Arco, già sopra
6 richiamato, accanto alla dicitura “dal 7.2.2011 VIA GIORGIO LA PIRA 14 “ – che nella certificazione segue l'indicazione del precedente indirizzo di residenza, ossia “dal 4.6.1996 VIA
LEGGE 219”- risulta indicato “Cambio toponomastica” .
In definitiva deve ritenersi che la notifica si sia perfezionata per compiuta giacenza.
In conclusione , rilevato che l'ammissibilità dell'a.t.p. richiede che il giudice adito accerti, anche d'ufficio, tra l'altro, la tempestività del ricorso giudiziario, ossia il mancato verificarsi della decadenza di cui all'art. 42, comma 3, d.l. 30/09/03 n. 269 conv. in l. 24/11/03 n. 326, (e ricordato, incidentalmente, che la decadenza semestrale in parola è rilevabile anche d'ufficio , atteso che, trattandosi di decadenza in materia di obbligazioni di fonte e regolamentazione esclusivamente legale, finalizzate alla soddisfazione di interessi costituzionalmente rilevanti ex art. 38 Cost., è assoggettata alla disciplina dell'art. 2969 c.c., siccome volta a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici) nel caso di specie, considerato che il ricorso per atp è stato depositato in data
12.10.2018, risulta non rispettato il termine di decadenza semestrale per la proposizione dell'azione giudiziaria, avuto riguardo alle date di perfezionamento della notifica di entrambi i verbali sanitari.(20.3.2018).
Ne consegue l'inammissibilità, per intervenuta decadenza, della domanda di accertamento tecnico preventivo volta all'accertamento dei requisiti sanitari per la condizione di handicap, nonché per la indennità di accompagnamento.
Sussistono giuste ragioni, in considerazione della natura in rito della pronuncia e della peculiarità della fattispecie esaminata, per compensare integralmente le spese di entrambe le fasi del giudizio.
In mancanza di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., il costo dell'accertamento peritale, liquidato con separato decreto., va posto carico della parte resistente e dell in solido Pt_1 tra loro.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda di accertamento tecnico preventivo;
b) compensa integralmente le spese di giudizio.;
c) pone a carico dell' e di parte resistente in solido le spese della Ctu resa in fase di ATP , Pt_1 come liquidate in separato decreto.
Si comunichi.
Nola, 05.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Filomena Naldi
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